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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8997/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis
51 cod. proc. civ. depositato il 12.8.2025
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Fulvia C.F._2
Francavilla del Foro di Udine, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
-ricorrenti-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- intervenuto -
pagina 1 di 5 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Affidamento condiviso della IG minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della madre.
2) Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della IG saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione.
3) Il padre potrà visitare la IG minore il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la residenza della madre, in considerazione della tenera età, e successivamente, nelle medesime giornate, potrà prelevarla dall'asilo nido o dalla scuola materna alle ore 15.30 per tenerla con sé sino alle ore 18.00, riportandola a casa della madre. Potrà, infine, visitare la bambina o tenerla con sé, previo accordo con la madre, la domenica dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
4) La IG minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e pasquali (3 giorni con un genitore e tre giorni con l'altro) alternando annualmente le giornate di Natale e Capodanno e quelle di
Pasqua e Pasquetta. Nel caso in cui, durante tali periodi, i genitori siano impegnati al lavoro potranno decidere, di comune accordo, di mantenere la consueta alternanza. trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da programmarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 5 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento della IG l'importo di euro 500,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7) La sig.ra continuerà a percepire in toto l'assegno universale. Pt_1
8) Le spese straordinarie per la minore saranno sostenute nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e saranno disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter c.c.».
9) I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente su tutte le questioni importanti riguardanti la IG, ivi compresi eventuali trasferte o spostamenti.
Resta inteso che eventuali viaggi all'estero dovranno essere sempre previamente concordati.
10) Spese legali a carico del sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.473 bis 51 cod. proc. civ. e 337 ter c.c., la sig.ra e il sig. , deducendo di aver Parte_1 Parte_2
intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione era nata in [...]
12.1.2025, a Udine, la IG , hanno chiesto all'intestato Tribunale di Per_1 prendere atto dell'accordo per regolamentare i loro rapporti nell'interesse della predetta minore, stante la sopravvenuta cessazione tra i medesimi della relazione affettiva.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali della IG . Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, pertanto, regolata pagina 3 di 5 dalle condizioni concordate e riprodotte nel sottostante dispositivo.
Si da atto che il sig. si è impegnato a farsi carico delle Parte_2
spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa n. 897/2025 R.G., così provvede:
OMOLOGA l'accordo e dispone che l'affidamento e il mantenimento di
[...]
siano così disciplinati: Per_1
▪ La IG minore sarà affidata ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della madre.
▪ Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della IG saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione.
▪ Il padre potrà visitare la IG minore il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la residenza della madre, in considerazione della tenera età, e successivamente, nelle medesime giornate, potrà prelevarla dall'asilo nido o dalla scuola materna alle ore
15.30 per tenerla con sé sino alle ore 18.00, riportandola a casa della madre. Potrà, infine, visitare la bambina o tenerla con sé, previo accordo con la madre, la domenica dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
▪ La IG minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e pasquali (3 giorni con un genitore e tre giorni con l'altro) alternando annualmente le giornate di Natale e
Capodanno e quelle di Pasqua e Pasquetta. Nel caso in cui, durante tali periodi, i genitori siano impegnati al lavoro potranno decidere, di comune accordo, di mantenere la consueta alternanza. trascorrerà con Per_1 ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le pagina 4 di 5 vacanze estive, in periodi da programmarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
▪ Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento della IG l'importo di euro 500,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
▪ La sig.ra continuerà a percepire in toto l'assegno universale. Pt_1
▪ Le spese straordinarie per la minore saranno sostenute nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e saranno disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter c.c.».
▪ I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente su tutte le questioni importanti riguardanti la IG, ivi compresi eventuali trasferte o spostamenti. Resta inteso che eventuali viaggi all'estero dovranno essere sempre previamente concordati.
▪ Spese legali a carico del sig. . Parte_2
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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