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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Novara, Via S. Francesco Parte_1
d'Assisi, 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Chiara Cimino, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
a) accertare l'infondatezza della pretesa dell' per quanto riguarda CP_1
l'ingiunzione di pagamento: a.1) quanto all'anno 2015, Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000073981 per l'importo di € 2.388,76, notificata il 16.12.2024; a.2) quanto all'anno 2014, Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000079215 per l'importo di € 362,15, notificata il
16.12.2024; per intervenuto giudicato e per adempimento medio tempore da parte del ricorrente;
1 In subordine, accertare il diritto del ricorrente a ricevere dall' il pagamento CP_1 della differenza tra quanto corrisposto dal ricorrente di € 5.000,00 per ciascuna Ordinanza-Ingiunzione già opposta e l'importo ora rideterminato e cioè:
b) per quanto riguarda l'anno 2015, € 2.388,76; per quanto riguarda l'anno 2014, € 4.637,85, pari alla differenza fra € 5.000,00 ed € 362,15. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dato atto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, dichiarare entro questi limiti cessata la materia del contendere e dichiarare inammissibile e/o rigettare ogni ulteriore avversa domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato destinatario di due Ordinanze-Ingiunzioni notificate il 16.12.2024 in materia previdenziale. Si trattava dell'Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000073981 per l'importo di € 2.388,76 (anno 2015) e dell'Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000079215 per l'importo di € 362,15 (anno 2014), entrambe relative a rettifiche di sanzioni amministrative di precedenti ordinanze ingiunzioni, entrambe opposte e poi sfociate in sentenze di questo Tribunale in cui si dava atto del pagamento effettuato dall'opponente, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere. eccepiva pertanto l'autorità del giudicato e l'insussistenza dei Parte_1 propri debiti così come determinati negli atti opposti. L' , costituitasi, riferiva che, per un problema tecnico e procedurale, CP_1 erano state riemesse le Ordinanze relative a sanzioni riferite agli anni 2014 e 2015 che erano già state pagate da nella misura all'epoca più Parte_1 favorevole di €. 5.000,00. Produceva i due provvedimenti di annullamento. L' chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. CP_1
All'udienza del 17 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in
2 ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nella specie di causa, l deposita i documenti (docc. 1 e 2) da cui si CP_1 evince l'abbandono della pretesa svolta nei confronti dell'odierno ricorrente, con annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte. Ai fini delle spese legali, va rilevato che il ricorso si è reso necessario per ottenere il risultato pur spontaneamente attuato dall' convenuto dopo la notifica del CP_1 ricorso, nonostante la partecipazione dell' ai due procedimenti di opposizione CP_1 sfociati nelle sentenze prodotte da (docc. 3 e 6 fasc. ric.). Parte_1
L'abbandono delle pretese dell' assorbe la questione relativa alla domanda CP_1 subordinata dell'opponente.
3. Dunque, le spese seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, e tenuto conto del positivo comportamento dell' vengono liquidate (una volta compensate per la CP_1 metà) in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio degli Avv.ti Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, antistatarî, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Novara, Via S. Francesco Parte_1
d'Assisi, 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Chiara Cimino, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
a) accertare l'infondatezza della pretesa dell' per quanto riguarda CP_1
l'ingiunzione di pagamento: a.1) quanto all'anno 2015, Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000073981 per l'importo di € 2.388,76, notificata il 16.12.2024; a.2) quanto all'anno 2014, Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000079215 per l'importo di € 362,15, notificata il
16.12.2024; per intervenuto giudicato e per adempimento medio tempore da parte del ricorrente;
1 In subordine, accertare il diritto del ricorrente a ricevere dall' il pagamento CP_1 della differenza tra quanto corrisposto dal ricorrente di € 5.000,00 per ciascuna Ordinanza-Ingiunzione già opposta e l'importo ora rideterminato e cioè:
b) per quanto riguarda l'anno 2015, € 2.388,76; per quanto riguarda l'anno 2014, € 4.637,85, pari alla differenza fra € 5.000,00 ed € 362,15. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dato atto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, dichiarare entro questi limiti cessata la materia del contendere e dichiarare inammissibile e/o rigettare ogni ulteriore avversa domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato destinatario di due Ordinanze-Ingiunzioni notificate il 16.12.2024 in materia previdenziale. Si trattava dell'Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000073981 per l'importo di € 2.388,76 (anno 2015) e dell'Ordinanza-Ingiunzione n. ROI-000079215 per l'importo di € 362,15 (anno 2014), entrambe relative a rettifiche di sanzioni amministrative di precedenti ordinanze ingiunzioni, entrambe opposte e poi sfociate in sentenze di questo Tribunale in cui si dava atto del pagamento effettuato dall'opponente, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere. eccepiva pertanto l'autorità del giudicato e l'insussistenza dei Parte_1 propri debiti così come determinati negli atti opposti. L' , costituitasi, riferiva che, per un problema tecnico e procedurale, CP_1 erano state riemesse le Ordinanze relative a sanzioni riferite agli anni 2014 e 2015 che erano già state pagate da nella misura all'epoca più Parte_1 favorevole di €. 5.000,00. Produceva i due provvedimenti di annullamento. L' chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. CP_1
All'udienza del 17 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in
2 ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nella specie di causa, l deposita i documenti (docc. 1 e 2) da cui si CP_1 evince l'abbandono della pretesa svolta nei confronti dell'odierno ricorrente, con annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte. Ai fini delle spese legali, va rilevato che il ricorso si è reso necessario per ottenere il risultato pur spontaneamente attuato dall' convenuto dopo la notifica del CP_1 ricorso, nonostante la partecipazione dell' ai due procedimenti di opposizione CP_1 sfociati nelle sentenze prodotte da (docc. 3 e 6 fasc. ric.). Parte_1
L'abbandono delle pretese dell' assorbe la questione relativa alla domanda CP_1 subordinata dell'opponente.
3. Dunque, le spese seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, e tenuto conto del positivo comportamento dell' vengono liquidate (una volta compensate per la CP_1 metà) in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio degli Avv.ti Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, antistatarî, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17 giugno 2025. Il giudice
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