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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9754 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. Alessandro MONTI Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. Paola M. QUARANTA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 2.10.2019 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 6.9.2008 a Roma, alle seguenti condizioni: “2) Il figlio verrà affidato in affidato in modo cd. “super esclusivo” o “esclusivo Per_1 rafforzato” alla madre la quale, pertanto, potrà assumere autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, il quale continuerà ad esser collocato presso la madre stessa nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Roma, Via Sinuessa n. 11/a; 3) Il Sig. in attuazione del principio della bigenitorialità e nell'intento di privilegiare CP_1 quanto più possibile i rapporti interpersonali tra il padre ed il figlio, fermo restando un onere di preavviso di almeno 48 ore, potrà vedere quando vorrà il figlio , compatibilmente con le sue Per_1 esigenze di salute, scolastiche ed extrascolastiche nonché con gli impegni precedentemente assunti dalla madre e dal figlio stesso, il quale - se preferirà - potrà comunque richiedere la presenza della madre agli incontri che si svolgeranno con il padre;
4) Il Sig. contribuirà al CP_1 mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi alla Sig.ra Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese presso il di lei domicilio, che dovranno essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT delle famiglie di impiegati ed operai. Verranno ripartite al 50% tra i coniugi le spese preventivamente concordate previa esibizione di relativa documentazione giustificativa (fatture e/o ricevute) precisandosi che per la qualificazione delle spese straordinarie troverà applicazione il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.12.2014 e vigente presso il Tribunale di Roma 5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento. 6) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del loro passaporto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in Roma, in data 06.09.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte 1, serie 09, n.00513, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9754 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. Alessandro MONTI Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. Paola M. QUARANTA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 2.10.2019 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 6.9.2008 a Roma, alle seguenti condizioni: “2) Il figlio verrà affidato in affidato in modo cd. “super esclusivo” o “esclusivo Per_1 rafforzato” alla madre la quale, pertanto, potrà assumere autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, il quale continuerà ad esser collocato presso la madre stessa nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Roma, Via Sinuessa n. 11/a; 3) Il Sig. in attuazione del principio della bigenitorialità e nell'intento di privilegiare CP_1 quanto più possibile i rapporti interpersonali tra il padre ed il figlio, fermo restando un onere di preavviso di almeno 48 ore, potrà vedere quando vorrà il figlio , compatibilmente con le sue Per_1 esigenze di salute, scolastiche ed extrascolastiche nonché con gli impegni precedentemente assunti dalla madre e dal figlio stesso, il quale - se preferirà - potrà comunque richiedere la presenza della madre agli incontri che si svolgeranno con il padre;
4) Il Sig. contribuirà al CP_1 mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi alla Sig.ra Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese presso il di lei domicilio, che dovranno essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT delle famiglie di impiegati ed operai. Verranno ripartite al 50% tra i coniugi le spese preventivamente concordate previa esibizione di relativa documentazione giustificativa (fatture e/o ricevute) precisandosi che per la qualificazione delle spese straordinarie troverà applicazione il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.12.2014 e vigente presso il Tribunale di Roma 5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento. 6) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del loro passaporto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse del figlio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in Roma, in data 06.09.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2008, parte 1, serie 09, n.00513, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi