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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2508/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28.01.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 09.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1
1 con sede Parte_1
legale in , Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di Pt_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di , Pt_1 P.IVA_1
partita IVA P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Antonio Bosio
n. 2, per procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._1
Camerino, il 9.07.1930, residente in [...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Francesco Buonanno dall'Avv. Francesca Ticconi in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini 121 e presso il domicilio digitale dei menzionati procuratori e Email_1
, Email_2
APPELLATA
2 Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma pubblicata il 27.06.2018 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18092/2019, pubblicata il 25.09.2019.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione notificato il 26.05.2020: «voglia l'ill.ma Corte d'appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e riformare la sentenza impugnata;
per l'effetto, in accoglimento del primo motivo di gravame, - in via istruttoria, disporre un supplemento della CTU espletata nel giudizio di primo grado affinchè il nominato CTU: 1) escluda dal ricalcolo del saldo del c/c n. 12123 il periodo dal
30.05.1991 al 09.05.2003 (decennio anteriore alla data del
09.05.2013 di notificazione dell'atto di citazione), in cui il diritto alla ripetizione è prescritto;
2) applichi la capitalizzazione trimestrale ex delibera CICR del 09.02.2000 dal 10/5/2003 alla chiusura;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, applichi la capitalizzazione trimestrale dalla data del 1/7/2000 fino alla chiusura o, in subordine, dal 2/12/2003 fino al 30/11/2005 e in ogni caso disponga che gli interessi sulle somme a credito della parte attrice decorrano dalla data della domanda giudiziale, vale
a dire dal 7-9/5/2013; - in ogni caso, considerato l'intervenuto pagamento in favore della sig.ra di € 362.704,07, CP_1
condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate in suo
3 favore dalla in esecuzione di quanto statuito nella sentenza Pt_1
di primo grado. Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla nel primo grado di giudizio, di seguito integralmente Pt_1
ritrascritte: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito: - dichiarare prescritte ed inammissibili e/o rigettare tutte le domande attoree, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, per intervenuta prescrizione del diritto e/o comunque perché infondate e non provate per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge. In via istruttoria, rigettare le istanze (ordine ex art. 210 c.p.c. e CTU) di parte attrice, per i motivi esposti al punto 2) in premessa”. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio»; nonché come da note depositate il 27.1.2025;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.01.2025: “rigettare l'appello dichiarando infondate e non provate le domande, eccezioni e istanze promosse, anche in via istruttoria, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.. Confermata per
[...]
l'effetto e di conseguenza la sentenza non definitiva del 27.06.2019
e la sentenza definitiva n. 18092/2019 pubblicata il 25.09.2019 emesse dal Tribunale di Roma. Con ogni conseguenza di legge
4 anche con riferimento alle spese di lite del presente grado di giudizio”; nonché come da note depositate il 27.1.2025.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione in appello notificato alla sig.ra CP_1
in data 26.05.2020,
[...] Parte_1
( d'ora in poi anche: banca) ha esposto che: la sig.ra in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1
seguito descritto dalla aveva convenuto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Roma quale Parte_1
società incorporante la lamentando la Controparte_2
nullità del rapporto di conto corrente n. 12123 – sul quale era stata concessa apertura di credito - intrattenuto dalla società Parte_2
presso la poi incorporata dalla Controparte_2 [...]
dal 30/5/1991 al 30/11/2005, in Parte_1
quanto non assistito fino al 02.12.2003 da forma scritta, oltre che per l'applicazione di intervalli di capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità, di interessi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto e di altri costi, oneri e condizioni non pattuite;
l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 351.697,81 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
5 la convenuta si era costituita, contestando le domande, eccezioni e documenti dell'attrice, chiedendo al giudice di dichiarare la carenza di legittimazione della sig.ra per nullità della cessione dei CP_1
crediti de quibus; dichiarare prescritte ed inammissibili e/o rigettare tutte le domande per intervenuta prescrizione del diritto e/o comunque perché infondate e non provate;
istruita la causa con c.t.u., con sentenza non definitiva pubblicata il
27/6/2018, il Tribunale di Roma aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, osservando che: la Suprema
Corte, in tema di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, le prime in quanto operanti su un conto scoperto o oltre i limiti del fido, le seconde in quanto operanti su un conto con saldo positivo o scoperto, ma nei limiti del fido accordato, aveva ritenuto che solo nel primo caso la prescrizione decorreva dalla data del singolo atto, mentre nel secondo la prescrizione decorreva dalla chiusura del conto;
le rimesse eseguite in corso di rapporto affidato avevano tutte funzione ripristinatoria, non potendo configurarsi alcuno spostamento patrimoniale che si esige in caso di rimessa solutoria e, quindi, non potendosi configurare un pagamento;
sarebbe stato onere della banca dimostrare la natura solutoria dei versamenti. Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, la non aveva provato Pt_1
6 che le rimesse in relazione alle quali aveva eccepito la prescrizione fossero solutorie;
disposta ulteriore c.t.u. nel prosieguo dell'istruttoria, con la sentenza definitiva n. 18092/2019, pubblicata il 25/9/2019, il
Tribunale di Roma aveva accolto la domanda attrice, condannando la banca convenuta al pagamento in favore della sig.ra CP_1
della somma pari ad € 276.124,93 oltre interessi dal 30.11.2005, data di chiusura del conto;
secondo il primo Giudice, parte attrice avrebbe assolto all'onere della prova su di essa gravante, depositando gli estratti conto dal
30/5/1991 al 30/11/2005; il c.t.u. correttamente aveva ricostruito il saldo del rapporto bancario, escludendo ogni forma di capitalizzazione, in quanto la capitalizzazione degli interessi non avrebbe potuto essere applicata in assenza di specifica pattuizione, ciò anche se il rapporto aveva avuto inizio prima della delibera
CICR del 9/2/2000 e se la banca aveva comunicato l'adeguamento a tale delibera con pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta
Ufficiale;
tutto ciò premesso, la banca appellante ha impugnato entrambe le sentenze ora richiamate, concludendo come in epigrafe, per i seguenti motivi:
7 in ordine alla sentenza non definitiva, ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2033, 2697, 2935, 2946 c.c. nonché 117, 1° e 3° comma, d.lgs. n. 385/1993 in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, per aver il
Tribunale presunto la natura solutoria delle rimesse eseguite in conto corrente e per omessa prova del fido da parte dell'attrice fino al 2/12/2003. Solo da tale data, ha proseguito l'impugnante, la sig.ra aveva provato l'apertura di credito;
il primo Giudice, sulla CP_1
base dell'erroneo presupposto per cui le rimesse effettuate sul c/c in corso di rapporto avevano natura ripristinatoria, avrebbe posto a carico della banca l'onere di dimostrare la natura solutoria dei versamenti. Tuttavia, controparte non aveva dimostrato l'esistenza di alcun contratto di affidamento prima del 2/12/2003, la cui prova scritta era peraltro richiesta a pena di nullità; in ordine alla sentenza definitiva, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., della delibera
CICR del 9/2/2000 e dell'art. 120 TUB per avere il Tribunale escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 1/7/2000 e comunque dal 2/12/2003, nonostante la banca si fosse adeguata alla delibera CICR e per aver liquidato gli interessi a far data dalla chiusura del conto corrente anziché dalla data della domanda.
8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.01.2025 la sig.ra ha contestato integralmente Controparte_1
l'appello per i seguenti motivi: il Tribunale aveva correttamente respinto l'eccezione di prescrizione, dopo aver esaminato gli estratti conto e i riassunti scalari depositati e qualificando pertanto il conto corrente oggetto di causa affidato: in presenza di conto affidato, ha proseguito l'appellata, le rimesse si presumevano tutte ripristinatorie della provvista. Sarebbe stato onere della banca dimostrare tempestivamente quali rimesse e perché fossero da considerare
“pagamenti”; il motivo relativo all'adeguamento contrattuale all'indomani dell'entrata in vigore della delibera CICR era analogamente infondato.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
09.12.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente ritiene la Corte che la causa sia suscettibile di essere decisa in base agli atti ed ai documenti prodotti, sebbene l'appellata abbia dedotto l'avvenuto smarrimento del proprio fascicolo di parte, chiedendo l'autorizzazione alla sua ricostruzione, ove ciò fosse ritenuto necessario ( cfr. le note depositate il
27.1.2025).
La stessa appellata ha in tal modo accettato la decisione, ove ad essa fosse possibile giungere pur senza ricostruire il proprio fascicolo di parte.
2.Il primo motivo d'appello è infondato.
Correttamente, ad avviso di questa Corte, il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca odierna appellante.
E' opportuno premettere che sin dalla citazione in primo grado – come si trae sia dalla sentenza non definitiva resa dal Tribunale, sia dal riassunto della causa contenuto in appello – l'attrice ha fondato la propria domanda sul conto corrente n. 12123 con apertura di credito.
10 Ed invero, l'attrice, in citazione, prima di allegare gli addebiti illegittimi, ha chiaramente fatto riferimento al predetto conto corrente “…e all'apertura di credito che vi accedeva sin da suo avvio ( 30.5.1991)…”.
Ella ha in tal modo dedotto che il conto corrente fosse affidato sin dalla sua iniziale stipula.
La circostanza che di esso non vi sia prova scritta non rileva, perché si tratta di un contratto concluso il 30.5.1991, cioè in data anteriore al T.U.B. ed anche alla l. del 1992 n. 154, cosicché la sua prova può essere fornita anche con presunzioni: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del
1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa: Cass. del
2023 n.34997.
11 Dagli estratti conto, come allegato dall'appellata nella propria comparsa di costituzione in appello, emergono voci di addebiti per spese di istruttoria per fido, commissioni di massimo scoperto, tasso entro ed oltre fido, le quali denotano con chiarezza che il conto fosse affidato sin dal 1991.
La banca non le ha contestate nel merito, bensì unicamente in rito, sostenendo che l'allegazione del fido di fatto sarebbe stata svolta per la prima volta in appello e che quindi fosse inammissibile.
Ritiene la Corte che così non sia, in quanto l'attrice – come su osservato – ha tempestivamente allegato che il rapporto era consistito in un conto corrente affidato, cosicché gli elementi desumibili dagli estratti conto richiamati dall'appellata a conforto di ciò non si traducono in circostanze nuove, bensì in mere difese, rispetto al motivo di appello.
Nel resto, non è inutile richiamare il più recente orientamento dei
Giudici di legittimità, secondo i quali, in mancanza del documento, la sua trascrizione negli atti di causa ha valore probatorio e può porsi a base della decisione: così Cass. S.U. del 2023 n. 4835 e successive conformi.
E' pertanto del tutto condivisibile la sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione: le rimesse devono qualificarsi
12 quali ripristinatorie del conto affidato, mentre la banca non ne provato la natura solutoria.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui costituiscono pagamento le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente, oppure su un conto corrente in origine non affidato. Con riferimento alle rimesse ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo perché affidato, non può parlarsi di pagamento, poiché con quei versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista: cfr. tra tante, Cass. SU 24418/2010.
In tal caso, la prescrizione deve farsi decorrere non dalla data del singolo versamento, bensì dalla data di chiusura del rapporto (Cass.
n. 29411/2020).
Nel caso di specie, è incontestato che il c/c 12123 sia stato chiuso il
30.11.2005: di conseguenza, considerando che la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta con plico spedito tramite posta in data 7.05.2013, non può dirsi decorso il termine decennale di cui all'art. 2033 c.c.
L'appello avverso la sentenza non definitiva è pertanto infondato.
13 3.Il secondo motivo d'appello è infondato, salvo quanto si dirà in seguito in tema di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal primo Giudice.
3.1.Non merita di essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 276.124,93 quale saldo ricalcolato dal c.t.u. escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Infatti, correttamente il Tribunale ha ritenuto non sufficiente la produzione da parte dell'istituto di credito dell'avviso di
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento al disposto della delibera CICR.
In tal senso, infatti, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte: quest'ultima, con sentenza n. 28215 del 4 novembre 2024, ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca alla correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi.
La sentenza, peraltro, muove dalla disamina dell'evoluzione normativa in materia, e del susseguente dibattito giurisprudenziale.
14 Il legislatore, con l'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n.
342, ha modificato l'art. 120 del d. lgs. 385/1993 ( t.u.b.), attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, all'unica condizione che fosse assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Il terzo comma del predetto art. 25 ha stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR, erano valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, dovevano essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.
Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù della delega conferita dal comma 2 dell'art. 25 d.lgs. 342/99, aveva, nelle more, dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
15 interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno
2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio” e che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9140/2020, si
è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità l' orientamento secondo il quale " in ragione della pronuncia di
16 incostituzionalità dell' art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 , le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera".
La Corte, nella sentenza recentemente pronunciata (n. 28215 del 4 novembre 2024) ha sposato il medesimo orientamento, il quale pertanto può dirsi consolidato, come non hanno mancato di notare gli stessi Giudici di legittimità.
Peraltro, correttamente il Tribunale ha ritenuto che neanche nel primo contratto scritto stipulato tra le parti, vale a dire l'apertura di credito del 2/12/2003, fosse presente la valida ed efficace pattuizione della capitalizzazione trimestrale, concludendo che in ogni caso non sussistesse alcuna condizione di reciprocità.
A tal proposito, infatti, si legge nella c.t.u. integrativa (pag. 6) che
“nel contratto di affidamento sono riportate solo le condizioni e i
17 tassi relativi agli interessi passivi e nulla riguardo agli interessi attivi: quindi non è evidenziata l'eventuale previsione della capitalizzazione reciproca degli interessi”.
3.2. Tenuto conto del disposto dell'art. 2033 c.c., sull'importo liquidato dal Tribunale gli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, devono farsi decorrere dalla domanda e non dalla chiusura del conto, data di decorrenza invece individuata dal primo Giudice.
Entro tali limiti va accolto l'appello avverso la sola sentenza definitiva.
Si provvede come in dispositivo.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del complessivo valore della controversia rispetto alla quale l'appellante è risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
le sentenze in epigrafe indicate nei confronti della sig.ra CP_1
[...]
18 respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva in epigrafe indicata;
accoglie l'appello avverso la sentenza definitiva in epigrafe indicata per quanto di ragione e, per l'effetto: dispone che sulla somma oggetto di condanna nella sentenza definitiva di primo grado – pari ad euro 276.124,93 - a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata, l'appellante sia condannata al pagamento degli interessi riconosciuti dal primo
Giudice, decorrenti dalla domanda;
conferma nel resto la sentenza definitiva appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
15.000 per onorari oltre spese generali.
Roma, 28.01.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2508/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28.01.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 09.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1
1 con sede Parte_1
legale in , Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di Pt_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di , Pt_1 P.IVA_1
partita IVA P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Antonio Bosio
n. 2, per procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._1
Camerino, il 9.07.1930, residente in [...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Francesco Buonanno dall'Avv. Francesca Ticconi in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini 121 e presso il domicilio digitale dei menzionati procuratori e Email_1
, Email_2
APPELLATA
2 Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma pubblicata il 27.06.2018 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18092/2019, pubblicata il 25.09.2019.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione notificato il 26.05.2020: «voglia l'ill.ma Corte d'appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e riformare la sentenza impugnata;
per l'effetto, in accoglimento del primo motivo di gravame, - in via istruttoria, disporre un supplemento della CTU espletata nel giudizio di primo grado affinchè il nominato CTU: 1) escluda dal ricalcolo del saldo del c/c n. 12123 il periodo dal
30.05.1991 al 09.05.2003 (decennio anteriore alla data del
09.05.2013 di notificazione dell'atto di citazione), in cui il diritto alla ripetizione è prescritto;
2) applichi la capitalizzazione trimestrale ex delibera CICR del 09.02.2000 dal 10/5/2003 alla chiusura;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, applichi la capitalizzazione trimestrale dalla data del 1/7/2000 fino alla chiusura o, in subordine, dal 2/12/2003 fino al 30/11/2005 e in ogni caso disponga che gli interessi sulle somme a credito della parte attrice decorrano dalla data della domanda giudiziale, vale
a dire dal 7-9/5/2013; - in ogni caso, considerato l'intervenuto pagamento in favore della sig.ra di € 362.704,07, CP_1
condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate in suo
3 favore dalla in esecuzione di quanto statuito nella sentenza Pt_1
di primo grado. Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla nel primo grado di giudizio, di seguito integralmente Pt_1
ritrascritte: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito: - dichiarare prescritte ed inammissibili e/o rigettare tutte le domande attoree, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, per intervenuta prescrizione del diritto e/o comunque perché infondate e non provate per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge. In via istruttoria, rigettare le istanze (ordine ex art. 210 c.p.c. e CTU) di parte attrice, per i motivi esposti al punto 2) in premessa”. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio»; nonché come da note depositate il 27.1.2025;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.01.2025: “rigettare l'appello dichiarando infondate e non provate le domande, eccezioni e istanze promosse, anche in via istruttoria, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.. Confermata per
[...]
l'effetto e di conseguenza la sentenza non definitiva del 27.06.2019
e la sentenza definitiva n. 18092/2019 pubblicata il 25.09.2019 emesse dal Tribunale di Roma. Con ogni conseguenza di legge
4 anche con riferimento alle spese di lite del presente grado di giudizio”; nonché come da note depositate il 27.1.2025.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione in appello notificato alla sig.ra CP_1
in data 26.05.2020,
[...] Parte_1
( d'ora in poi anche: banca) ha esposto che: la sig.ra in qualità di cessionaria del credito di Controparte_1
seguito descritto dalla aveva convenuto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Roma quale Parte_1
società incorporante la lamentando la Controparte_2
nullità del rapporto di conto corrente n. 12123 – sul quale era stata concessa apertura di credito - intrattenuto dalla società Parte_2
presso la poi incorporata dalla Controparte_2 [...]
dal 30/5/1991 al 30/11/2005, in Parte_1
quanto non assistito fino al 02.12.2003 da forma scritta, oltre che per l'applicazione di intervalli di capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità, di interessi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto e di altri costi, oneri e condizioni non pattuite;
l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 351.697,81 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
5 la convenuta si era costituita, contestando le domande, eccezioni e documenti dell'attrice, chiedendo al giudice di dichiarare la carenza di legittimazione della sig.ra per nullità della cessione dei CP_1
crediti de quibus; dichiarare prescritte ed inammissibili e/o rigettare tutte le domande per intervenuta prescrizione del diritto e/o comunque perché infondate e non provate;
istruita la causa con c.t.u., con sentenza non definitiva pubblicata il
27/6/2018, il Tribunale di Roma aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, osservando che: la Suprema
Corte, in tema di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, le prime in quanto operanti su un conto scoperto o oltre i limiti del fido, le seconde in quanto operanti su un conto con saldo positivo o scoperto, ma nei limiti del fido accordato, aveva ritenuto che solo nel primo caso la prescrizione decorreva dalla data del singolo atto, mentre nel secondo la prescrizione decorreva dalla chiusura del conto;
le rimesse eseguite in corso di rapporto affidato avevano tutte funzione ripristinatoria, non potendo configurarsi alcuno spostamento patrimoniale che si esige in caso di rimessa solutoria e, quindi, non potendosi configurare un pagamento;
sarebbe stato onere della banca dimostrare la natura solutoria dei versamenti. Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, la non aveva provato Pt_1
6 che le rimesse in relazione alle quali aveva eccepito la prescrizione fossero solutorie;
disposta ulteriore c.t.u. nel prosieguo dell'istruttoria, con la sentenza definitiva n. 18092/2019, pubblicata il 25/9/2019, il
Tribunale di Roma aveva accolto la domanda attrice, condannando la banca convenuta al pagamento in favore della sig.ra CP_1
della somma pari ad € 276.124,93 oltre interessi dal 30.11.2005, data di chiusura del conto;
secondo il primo Giudice, parte attrice avrebbe assolto all'onere della prova su di essa gravante, depositando gli estratti conto dal
30/5/1991 al 30/11/2005; il c.t.u. correttamente aveva ricostruito il saldo del rapporto bancario, escludendo ogni forma di capitalizzazione, in quanto la capitalizzazione degli interessi non avrebbe potuto essere applicata in assenza di specifica pattuizione, ciò anche se il rapporto aveva avuto inizio prima della delibera
CICR del 9/2/2000 e se la banca aveva comunicato l'adeguamento a tale delibera con pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta
Ufficiale;
tutto ciò premesso, la banca appellante ha impugnato entrambe le sentenze ora richiamate, concludendo come in epigrafe, per i seguenti motivi:
7 in ordine alla sentenza non definitiva, ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2033, 2697, 2935, 2946 c.c. nonché 117, 1° e 3° comma, d.lgs. n. 385/1993 in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, per aver il
Tribunale presunto la natura solutoria delle rimesse eseguite in conto corrente e per omessa prova del fido da parte dell'attrice fino al 2/12/2003. Solo da tale data, ha proseguito l'impugnante, la sig.ra aveva provato l'apertura di credito;
il primo Giudice, sulla CP_1
base dell'erroneo presupposto per cui le rimesse effettuate sul c/c in corso di rapporto avevano natura ripristinatoria, avrebbe posto a carico della banca l'onere di dimostrare la natura solutoria dei versamenti. Tuttavia, controparte non aveva dimostrato l'esistenza di alcun contratto di affidamento prima del 2/12/2003, la cui prova scritta era peraltro richiesta a pena di nullità; in ordine alla sentenza definitiva, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., della delibera
CICR del 9/2/2000 e dell'art. 120 TUB per avere il Tribunale escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 1/7/2000 e comunque dal 2/12/2003, nonostante la banca si fosse adeguata alla delibera CICR e per aver liquidato gli interessi a far data dalla chiusura del conto corrente anziché dalla data della domanda.
8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.01.2025 la sig.ra ha contestato integralmente Controparte_1
l'appello per i seguenti motivi: il Tribunale aveva correttamente respinto l'eccezione di prescrizione, dopo aver esaminato gli estratti conto e i riassunti scalari depositati e qualificando pertanto il conto corrente oggetto di causa affidato: in presenza di conto affidato, ha proseguito l'appellata, le rimesse si presumevano tutte ripristinatorie della provvista. Sarebbe stato onere della banca dimostrare tempestivamente quali rimesse e perché fossero da considerare
“pagamenti”; il motivo relativo all'adeguamento contrattuale all'indomani dell'entrata in vigore della delibera CICR era analogamente infondato.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
09.12.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente ritiene la Corte che la causa sia suscettibile di essere decisa in base agli atti ed ai documenti prodotti, sebbene l'appellata abbia dedotto l'avvenuto smarrimento del proprio fascicolo di parte, chiedendo l'autorizzazione alla sua ricostruzione, ove ciò fosse ritenuto necessario ( cfr. le note depositate il
27.1.2025).
La stessa appellata ha in tal modo accettato la decisione, ove ad essa fosse possibile giungere pur senza ricostruire il proprio fascicolo di parte.
2.Il primo motivo d'appello è infondato.
Correttamente, ad avviso di questa Corte, il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca odierna appellante.
E' opportuno premettere che sin dalla citazione in primo grado – come si trae sia dalla sentenza non definitiva resa dal Tribunale, sia dal riassunto della causa contenuto in appello – l'attrice ha fondato la propria domanda sul conto corrente n. 12123 con apertura di credito.
10 Ed invero, l'attrice, in citazione, prima di allegare gli addebiti illegittimi, ha chiaramente fatto riferimento al predetto conto corrente “…e all'apertura di credito che vi accedeva sin da suo avvio ( 30.5.1991)…”.
Ella ha in tal modo dedotto che il conto corrente fosse affidato sin dalla sua iniziale stipula.
La circostanza che di esso non vi sia prova scritta non rileva, perché si tratta di un contratto concluso il 30.5.1991, cioè in data anteriore al T.U.B. ed anche alla l. del 1992 n. 154, cosicché la sua prova può essere fornita anche con presunzioni: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del
1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa: Cass. del
2023 n.34997.
11 Dagli estratti conto, come allegato dall'appellata nella propria comparsa di costituzione in appello, emergono voci di addebiti per spese di istruttoria per fido, commissioni di massimo scoperto, tasso entro ed oltre fido, le quali denotano con chiarezza che il conto fosse affidato sin dal 1991.
La banca non le ha contestate nel merito, bensì unicamente in rito, sostenendo che l'allegazione del fido di fatto sarebbe stata svolta per la prima volta in appello e che quindi fosse inammissibile.
Ritiene la Corte che così non sia, in quanto l'attrice – come su osservato – ha tempestivamente allegato che il rapporto era consistito in un conto corrente affidato, cosicché gli elementi desumibili dagli estratti conto richiamati dall'appellata a conforto di ciò non si traducono in circostanze nuove, bensì in mere difese, rispetto al motivo di appello.
Nel resto, non è inutile richiamare il più recente orientamento dei
Giudici di legittimità, secondo i quali, in mancanza del documento, la sua trascrizione negli atti di causa ha valore probatorio e può porsi a base della decisione: così Cass. S.U. del 2023 n. 4835 e successive conformi.
E' pertanto del tutto condivisibile la sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione: le rimesse devono qualificarsi
12 quali ripristinatorie del conto affidato, mentre la banca non ne provato la natura solutoria.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui costituiscono pagamento le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente, oppure su un conto corrente in origine non affidato. Con riferimento alle rimesse ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo perché affidato, non può parlarsi di pagamento, poiché con quei versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista: cfr. tra tante, Cass. SU 24418/2010.
In tal caso, la prescrizione deve farsi decorrere non dalla data del singolo versamento, bensì dalla data di chiusura del rapporto (Cass.
n. 29411/2020).
Nel caso di specie, è incontestato che il c/c 12123 sia stato chiuso il
30.11.2005: di conseguenza, considerando che la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta con plico spedito tramite posta in data 7.05.2013, non può dirsi decorso il termine decennale di cui all'art. 2033 c.c.
L'appello avverso la sentenza non definitiva è pertanto infondato.
13 3.Il secondo motivo d'appello è infondato, salvo quanto si dirà in seguito in tema di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal primo Giudice.
3.1.Non merita di essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 276.124,93 quale saldo ricalcolato dal c.t.u. escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Infatti, correttamente il Tribunale ha ritenuto non sufficiente la produzione da parte dell'istituto di credito dell'avviso di
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento al disposto della delibera CICR.
In tal senso, infatti, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte: quest'ultima, con sentenza n. 28215 del 4 novembre 2024, ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca alla correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi.
La sentenza, peraltro, muove dalla disamina dell'evoluzione normativa in materia, e del susseguente dibattito giurisprudenziale.
14 Il legislatore, con l'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n.
342, ha modificato l'art. 120 del d. lgs. 385/1993 ( t.u.b.), attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, all'unica condizione che fosse assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Il terzo comma del predetto art. 25 ha stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR, erano valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, dovevano essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.
Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù della delega conferita dal comma 2 dell'art. 25 d.lgs. 342/99, aveva, nelle more, dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
15 interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno
2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio” e che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9140/2020, si
è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità l' orientamento secondo il quale " in ragione della pronuncia di
16 incostituzionalità dell' art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 , le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera".
La Corte, nella sentenza recentemente pronunciata (n. 28215 del 4 novembre 2024) ha sposato il medesimo orientamento, il quale pertanto può dirsi consolidato, come non hanno mancato di notare gli stessi Giudici di legittimità.
Peraltro, correttamente il Tribunale ha ritenuto che neanche nel primo contratto scritto stipulato tra le parti, vale a dire l'apertura di credito del 2/12/2003, fosse presente la valida ed efficace pattuizione della capitalizzazione trimestrale, concludendo che in ogni caso non sussistesse alcuna condizione di reciprocità.
A tal proposito, infatti, si legge nella c.t.u. integrativa (pag. 6) che
“nel contratto di affidamento sono riportate solo le condizioni e i
17 tassi relativi agli interessi passivi e nulla riguardo agli interessi attivi: quindi non è evidenziata l'eventuale previsione della capitalizzazione reciproca degli interessi”.
3.2. Tenuto conto del disposto dell'art. 2033 c.c., sull'importo liquidato dal Tribunale gli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, devono farsi decorrere dalla domanda e non dalla chiusura del conto, data di decorrenza invece individuata dal primo Giudice.
Entro tali limiti va accolto l'appello avverso la sola sentenza definitiva.
Si provvede come in dispositivo.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del complessivo valore della controversia rispetto alla quale l'appellante è risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
le sentenze in epigrafe indicate nei confronti della sig.ra CP_1
[...]
18 respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva in epigrafe indicata;
accoglie l'appello avverso la sentenza definitiva in epigrafe indicata per quanto di ragione e, per l'effetto: dispone che sulla somma oggetto di condanna nella sentenza definitiva di primo grado – pari ad euro 276.124,93 - a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata, l'appellante sia condannata al pagamento degli interessi riconosciuti dal primo
Giudice, decorrenti dalla domanda;
conferma nel resto la sentenza definitiva appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
15.000 per onorari oltre spese generali.
Roma, 28.01.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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