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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Mannini presso il C.F._2 cui studio hanno eletto domicilio, sito in OR, Via E. Sansoni n. 13
OPPONENTI contro
(PI ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante, Avv. Marco Caradonna, elettivamente domicilia- to nella sua sede legale in OR, Via dei Lanzi n. 33
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale – riconosci- mento debito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5/10/2023
Per parte opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni domanda avversaria, accertare e di- chiarare
1 la fondatezza dei motivi di opposizione e, conseguentemente,
- in via preliminare e cautelare, sospendere immediatamente la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il minor credito dello
[...]
[...]
nei confronti degli odierni opponenti. Parte_3
In ogni caso con condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, respingere la do- manda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1851/2021 per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per sua responsabilità ag- gravata, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per aver lo stesso agito in giudizio con mala fede o colpa grave, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato - in opposizione al decreto ingiuntivo n.
740/2021 - e convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di OR lo E Controparte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito
- in via preliminare, sospendere con urgenza ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2 - in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando qua- le sia eventualmente l'ammontare del minor credito dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CARADONNA E IELLAMO nei confronti degli odierni opponenti. In entrambi i casi con vittoria di spese e competenze di causa”
A fondamento della domanda gli opponenti esponevano in punto di fatto:
- di essersi rivolto nel 2008, quale amministratore di sostegno della Parte_1
moglie già malata di Alzheimer, allo Parte_4 Controparte_1
, nella persona dell'Avv. Marco Caradonna del Foro di OR, per farsi assiste-
[...] re innanzi al Tribunale di Pisa nella causa intrapresa nei confronti di – fra- Parte_5
tello di deceduto nel 2009 – poi proseguita contro i suoi eredi, avente ad oggetto Pt_4
l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare;
- che il giudizio di cui sopra si sarebbe concluso favorevolmente con sentenza n.
1263/2016, passata in giudicato e che, pertanto, l'Avv. Caradonna avrebbe percepito il suo compenso;
- di essersi affidati gli attori (nelle more succeduti a deceduta medio Parte_4 tempore nell'aprile 2016) nuovamente all'Avv. Marco Caradonna per farsi assistere, resiste- re e spiegare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella causa di opposizione al precetto (precetto azionato per il pagamento delle spese liquidate dalla sentenza del Tri- bunale di Pisa di cui sopra) iscritta al n. 568/2017 r.g. dinanzi al Tribunale di OR (op- posizione intrapresa dagli eredi di sul presupposto di aver diritto alla resti- Parte_5
tuzione della maggior somma da portare in compensazione, rappresentata dal corrispettivo prezzo pagato in ragione della compravendita annullata);
- che il suindicato giudizio si sarebbe concluso con ordinanza di condanna ex art. 702 ter c.p.c. degli avversari al pagamento di € 264.375,00 per risarcimento del danno, oltre le spese legali;
- di essere ricorsi alle prestazioni professionali dell'Avv. Marco Caradonna per farsi assiste- re anche in appello, intrapreso dalle controparti avverso l'ordinanza di cui sopra ed iscritto al n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, definito con sentenza n. 266/2020 che ha parzialmente riformato quella impugnata, condannando gli allora appellanti al pagamento del minor importo di € 167.960,57 e compensando al 50% le spese di ambo i gradi di giudi- zio;
3 - che nelle more, l'Avv. Marco Caradonna avrebbe comunque dato esecuzione al titolo ese- cutivo formatosi in primo grado, notificando “due - se non tre distinti - atti di precetto”, tut- ti contestati per eccesso delle somme conteggiate;
- che di questi, due sembrerebbero essere stati opposti ancorché risulti un solo giudizio di opposizione, quello n. 2848/2018 r.g. Tribunale di TO, definito con sentenza n.
670/2019 che avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere per rinunzia al precetto da parte degli opposti – intervenuta per autonoma iniziativa dell'Avv. Marco Cara- donna – i quali sarebbero stati comunque condannati al pagamento delle spese di lite, poi rivendicate dagli allora opponenti con precetto di € 14.070,02.
- che gli odierni opponenti avrebbero avuto contezza di tale giudizio solo tramite notifica del precetto;
- che lo stesso titolo sarebbe stato azionato anche nella procedura esecutiva presso terzi di- stinta al n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, definito con ordinanza di assegnazione
3.12.2019 che, tuttavia, avrebbe rideterminato – riducendolo – il credito precettato, ritenuto comprensivo di somme non dovute;
- che, sulla scorta del medesimo tutolo esecutivo, l'Avv. Caradonna avrebbe eseguito pure un pignoramento immobiliare, iscritto al n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR;
- che nel contempo, gli odierni opponenti si sarebbero affidati sempre all'Avv. Marco Cara- donna per chiedere, nei confronti degli eredi di lo scioglimento della co- Parte_5
munione dei beni medio tempore caduti in successione;
- che la causa, previo tentativo di mediazione esauritosi negativamente al primo incontro, sarebbe stata iscritta al n. 2185/2017 r.g. Tribunale di TO e sarebbe stata poi conciliata nel 2019 con adesione di tutte la parti al progetto di divisione predisposto dal CTU;
- che, sulla scia del suddetto accordo, le parti avrebbero voluto chiudere anche il restante contenzioso, pertanto, nei mesi successivi si sarebbe consultato con Parte_1
l'Avv. Marco Caradonna per definire i termini della prospettata transazione;
- che, durante una di queste consultazioni, l'Avv. Caradonna avrebbe rappresentato ai
[...]
che prima di sottoscrivere qualunque accordo transattivo con le controparti i predetti Pt_6
clienti avrebbero dovuto corrispondergli la somma di € 80.000,00 a saldo delle prestazioni professionali rese sino a qual momento;
4 - che , anche considerando gli acconti percepiti nel tempo dal suo difenso- Parte_1
re per oltre € 30.000,00, ritenendo il suddetto importo esorbitante, avrebbe invano doman- dato i relativi conteggi ricevendo rassicurazioni da parte del professionista circa il tratta- mento di favore applicato;
- che, essendosi deciso a porre fine ad un contenzioso durato per oltre tredici anni (conten- zioso che lo aveva “provato, sia nel fisco che nell'animo”) e temendo che contestando il compenso richiesto dal difensore sarebbe stato compromesso il buon esito della trattativa intavolata con le controparti, avrebbe deciso di assecondare la prete- Parte_1
sa creditoria del suo avvocato, pur chiedendogli del tempo per recuperare la provvista ne- cessaria;
- che il 25.6.2020 l'Avv. Marco Caradonna nel suo studio avrebbe fatto firmare a
[...]
la scrittura di riconoscimento di debito per € 80.000,00 che il professionista Parte_1
aveva già predisposto nonché la transazione del contenzioso in corso;
- che avrebbe firmato entrambi i documenti il giorno successivo, dietro Parte_2
indicazione del padre;
- che l'Avv. Marco Caradonna avrebbe trattenuto presso di sé sia l'atto di transazione che la ricognizione di debito, che sarebbe stata rilasciata al – su richiesta dello Parte_1
stesso - oltre un mese;
- di essersi reso conto solo allora il che la scrittura (la ricognizione di debi- Parte_1
to) era “vessatoria e architettata per carpire irreversibilmente il suo consenso, approfit- tando della sua debolezza, sia fisica che psicologica, nonché della sua inesperienza in ma- teria giuridica”;
- di aver cominciato pertanto a dubitare della buona fede del suo avvocato atteso che quest'ultimo: i) avrebbe quantificato il suo compenso senza presentare alcun preventivo – previsto come obbligatorio e scritto dall'entrata in vigore della l. 124/2017 – né consuntivo di spesa;
ii) non avrebbe dato atto nella scrittura di riconoscimento di debito delle somme medio tempore percepite pari ad oltre € 30.000,00; iii) la notula disposta dall'Avv. Cara- donna di € 21.459,93, relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 r.g. Tribuna- le di OR, pur allineandosi alla liquidazione operata dal giudice, non avrebbe tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, ragion per cui il giudice di secondo grado aveva disposto la compensazione al 50% di entrambi i gradi di giudizio;
iv) la notula in
5 questione non avrebbe tenuto conto neppure dell'acconto di € 2.179,33 che l'Avv. Marco
Caradonna aveva ricevuto e contabilizzato con la fattura 47/2017 emessa in data 11.4.2017, il cui importo avrebbe dunque dovuto essere detratto dal montante complessivo;
v) la notula di € 14.137,29, relativa alla causa d'appello n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, pur allineandosi anch'essa alla liquidazione operata dal Collegio, parimenti avrebbe trascu- rato la compensazione al 50% disposta in ragione del parziale accoglimento del gravame;
vi) la notula di € 12.402,52, relativa alla causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g.
Tribunale di TO si sarebbe sorprendentemente allineata alla liquidazione operata dal giudice in favore della parte vittoriosa, pur essendo stati i soccombenti nel Parte_1
giudizio; vii) la notula di € 5.459,97, relativa alla procedura esecutiva presso terzi n.
702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, sarebbe stata anche corretta se non fosse per lo sbaglio inerente la scelta dello scaglione per valore, posto che il credito legittimamente azionabile non era quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, parzialmente riformata, bensì quello di minor importo accertato dalla sentenza di secondo grado, pari alla somma di €
167.960,57;
- che per tale procedimento l'Avv. Marco Caradonna avrebbe incomprensibilmente emesso fatture in acconto per oltre € 22.000,00, pari a quanto egli avrebbe trattenuto sugli oltre €
40.000,00 direttamente incassati dai soggetti terzi pignorati;
viii) la notula di € 5.333,26, re- lativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR, sareb- be stata anch'essa errata nella misura in cui faceva riferimento allo scaglione per valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, considerato il minor credito effettivamente azionabile in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado;
peraltro la proce- dura sembrerebbe essersi limitata alla sola fase introduttiva, per cui non sarebbe giustificato il compenso esposto per la fase istruttoria e/o di trattazione;
ix) la notula di € 39.348,34, re- lativa alla causa di scioglimento della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
TO, sarebbe parimenti errata nella misura in cui considera lo scaglione per valore com- preso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, dato che nel giudizio di divisione, il compenso dell'avvocato non andrebbe parametrato alla massa da dividere ma al valore della quota in contestazione;
la quota sarebbe risultata di € 532.428,98 pertanto lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto correttamente essere quello compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, guardando al valore minimo, considerata l'attività svolta;
x) che, anche in questo caso,
6 l'Avv. Marco Caradonna non avrebbe considerato l'acconto di € 4.056,85 quietanzato dalla fattura 55/2017 del 24.5.2017; xi) la notula di € 9.781,87 relativa alla mediazione obbligato- ria, preordinata al giudizio di divisione di cui al punto superiore, sarebbe anch'essa risultata errata in relazione allo scaglione di valore scelto e comunque sproporzionata per l'attività svolta, posto che il procedimento di mediazione si sarebbe arrestato subito al primo incontro;
-che l'Avv. Marco Caradonna avrebbe già ricevuto il suo compenso, opportunamente richie- sto e contenuto nel minor importo di € 1.702,73, quietanzato dalla fattura n. 26/2017 del
22.2.2017; xii) la notula di € 14.728,23, relativa all'assistenza stragiudiziale alla transazio- ne, sarebbe parimenti errata in relazione allo scaglione di valore scelto e all'attività effetti- vamente svolta, evidentemente limitata tanto da poter/dover considerare la tariffa minima;
- che in ragione di tutto quanto sopra esposto, e avrebbero Pt_1 Parte_2
tentato di comporre la controversia insorta con il loro avvocato, segnalando al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OR – con istanza ex art. 13 l.p.f. n. 247/12 presentata il
29.5.2021 – come i compensi dell'Avv. Marco Caradonna avrebbero potuto considerarsi equi se fossero stati contenuti nei limiti dei seguenti importi:
– per la causa di opposizione al precetto n. 568/2017 r.g. Tribunale di OR, € 11.000,00 in ragione della compensazione al 50% (- acconto € 2.179,33);
– per l'appello n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, € 7.000,00 in ragione della compensazione al 50%;
– per la causa di opposizione al precetto n. 2848/2018 r.g. Tribunale di TO, 0,00 in ra- gione dell'esito negativo del procedimento determinato dall'errore del professionista;
– per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, € 4.650,16 come da progetto di notula:
– per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR, €
2.918,42 come da progetto di notula;
– per la causa di scioglimento della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
TO, € 19.055,15 come da progetto di notula (- acconto € 4.056,85);
– per la mediazione obbligatoria propedeutica al giudizio di cui sopra, € 1.702,73 (come da fattura già saldata/doc.23);
7 – per l'assistenza stragiudiziale alla transazione, € 5.568,01 come da progetto di notula al- legato;
Totale € 43.955,56 (salvo e/o) da cui detrarre fatture emesse a saldo di acconti per la pro- cedura esecutiva presso terzi, pari a complessivi € 22.047,64. Totale residuo dovuto a saldo
€ 21.907,92, da cui andrebbero detratti ulteriori acconti versati in contanti per € 4.000,00
(1.000 l'8.5.2018, 1.000 il 6.9.2018, 1.000 il 2.11.2018 e 1.000 il 3.5.2019 – come da estrat- to conto allegato) nonché la somma di € 14.076,79 quale danno sofferto per l'errore dell'Avv. Marco Caradonna.
- che l'avv. Caradonna avrebbe deciso di non aderire al procedimento di conciliazione;
- che, per i fatti di cui sopra il 26.6.2021 avrebbe presentato nei con- Parte_1
fronti dell'Avv. Marco Caradonna un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Li- vorno ai fini disciplinari e deontologici, mentre in data 1.7.2021 avrebbe depositato ai fini penali un esposto in Procura, entrambi preannunciati il 24.6.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del codice deontologico professionale.
In punto di diritto, gli opponenti eccepivano: a) il difetto di legittimazione attiva della parte opposta/ricorrente in sede monitoria essendo stata resa l'attività professionale in favore dei esclusivamente e personalmente dall'avv. Marco Caradonna (unico soggetto Parte_1 quest'ultimo legittimato ad agire per il recupero del “presunto e contestato credito”); b)
l'insufficienza della ricognizione di debito per l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione atteso che in materia di compensi professionali risulterebbe necessaria la pro- duzione in sede monitoria della parcella sottoscritta dal ricorrente ed il parere dell'organo professionale (“parere di congruità”) avente funzione di esprimere un giudizio critico sulla parcella;
c) la nullità ex art. 1418 c.c. e/o annullabilità ex art. 1427 c.c. della ricognizione di debito essendo la scrittura privata de qua priva di causa e risultando il consenso del Pt_6
IO viziato perché estorto con violenza (psicologica) o carpito con dolo e/o prestato per errore rilevante, essenziale e ben riconoscibile dalla controparte;
d) che la scrittura pri- vata sarebbe censurabile ex art. 1341 c.c. nella parte conclusiva ove i si sa- Parte_1
rebbero obbligati – con clausola vessatoria ed abusiva - a rinunciare ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta/opposta con la costituzione di comparsa depo- sitata in data 8 settembre 2023 – a cui avrebbe fatto seguito una seconda comparsa di costi-
8 tuzione del 9 dicembre 2023 a seguito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. - contestava la doman- da attorea, della quale chiedeva la reiezione deducendo:
- che l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva meriterebbe di essere respinta atteso che: i) nell'atto di costituzione dello studio associato, e precisamente all'art. 5, sarebbe pre- scritto che “al fine di realizzare lo scopo sociale, le parti si obbligano a conferire nell'asso- ciazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano rice- vuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale” pertanto i professio- nisti (e, dunque, anche l'Avv. Caradonna) avrebbero avuto l'obbligo di conferire tutta la loro attività, gli incarichi e i mandati ricevuti allo studio il quale, unico possessore di partita iva, avrebbe emesso documentazione fiscale (fatture, ricevute, etc.), per i compensi ricevuti;
ii) nella scrittura privata i avrebbero espressamente riconosciuto lo svolgimento di Parte_1
incarichi professionali in loro favore, da parte dello;
Controparte_1
nel punto a) del predetto documento si evidenzierebbe “che lo Controparte_1
ha prestato assistenza legale e svolto incarichi professionali in loro favore nei sot-
[...] toelencati procedimenti civili ...omissis...”.
-che l'accordo transattivo raggiunto in data 30 giugno 2020 fra i e le loro con- Parte_1
troparti ( e , si sarebbe concluso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con la cessione di un immobile sito a Montecatini Terme atteso che le controparti dei
“non avevano disponibilità in denaro per per pagare sia il risarcimento in Parte_1 favore dei , sia per rifondere loro le spese legali”; Parte_1
-che, dinanzi alla richiesta del di un termine per la vendita dell'immobile con- Parte_1
cesso in via transattiva, al fine di pagare le spese legali, sarebbe nata l'esigenza di sottoscri- vere un riconoscimento di debito;
- che le email prodotte (email inviata dal allo studio in data Parte_1 Controparte_1
19/3/20, con allegato il conteggio relativo alle spese legali;
l'email del 31/3/20, con cui l'Avv. Caradonna avrebbe specificato al gli importi ritenuti accettabili, a seguito Parte_1
della sentenza della Corte d'Appello al fine di far ottenere nella transazione in corso una somma più adeguata;
le mail intervenute tra l'Avv. Caradonna e l'avv. Ubaldi, legale
[...]
in data 25/5/20, 12/6/20, 18/6/20 e 26/6/20) sarebbero atte a dimostrare la traspa- Parte_7 renza del percorso intrapreso per addivenire alla stesura dell'accordo transattivo;
9 -che il sarebbe stato consapevole degli onorari dovuti a saldo, avendo manifesta- Parte_1
to la volontà di pagare i compensi offrendo un immobile;
-che i sarebbero stati informati di ogni dettaglio delle pratiche in corso e che non Parte_1
avrebbero firmato inaspettatamente il riconoscimento di debito e, tanto meno, subito pres- sioni di alcun genere alla luce della messaggistica prodotta;
- che il presunto vizio del consenso eccepito sarebbe rimasto indimostrato non fornendo al- cuna prova sul punto;
- che l'intero operato svolto dall'Avv. Caradonna non sarebbe mai stato disconosciuto dagli odierni opponenti: i) tutte le prestazioni professionali poste alla base del riconoscimento di debito sarebbero state rese e che tale circostanza sarebbe stata pienamente confermata dalle stesse controparti;
ii) gli opponenti si sarebbero esclusivamente limitati a contestare dei conteggi estratti dal sito dello (non sottoscritti dall'Avv. Caradon- CP_1 Controparte_5
na) e che, pertanto, non potrebbero essere processualmente utilizzati;
-che l'opposizione sarebbe unicamente fondata su contestazioni basate su riconteggi che ar- rivano a mettere in discussione le liquidazioni giudiziarie;
-che pur essendo stata ridotta in appello la pretesa azionata, il valore della causa dovrebbe essere comunque determinato sulla base della domanda e non potrebbe pertanto travolgere le liquidazioni dei gradi precedenti;
-che nella causa di divisione, il valore della divisione dovrebbe essere determinato con ri- guardo alla massa da dividere e che la compensazione delle spese legali operata in sentenza inciderebbe solo sul meccanismo di rifusione delle spese legali fra le parti in causa, ma non sull'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria che, integralmente, spetterebbe al difensore per l'attività professionale svolta;
-che al momento della sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito, sarebbe stata ri- lasciata copia fotostatica e che solo dopo la firma di sarebbe stata inviata Parte_2
la copia completa;
- che la scrittura di ricognizione del debito costituirebbe un atto unilaterale recettizio avente effetto confermativo del rapporto preesistente e che pertanto incomberebbe sulla contropar- te l'onere di dimostrare il fatto modificativo, estintivo del rapporto fondamentale presunto.
- che la ricognizione di debito avrebbe avuto ad oggetto la corresponsione di un importo a saldo, considerando pertanto già detratti gli importi precedentemente ricevuti e fatturati;
10 - che i avrebbero ammesso, sottoscrivendo l'atto di riconoscimento di debito che, Parte_1
oltre agli anticipi fino ad allora versati, gli stessi avrebbero dovuto ancora corrispondere la somma indicata nel predetto atto al fine di saldare il loro debito con lo studio legale;
volon- tà che sarebbe poi confermata nella mail successivamente inviata dal Pt_8 Parte_1
all'Avv. Caradonna, in data 20/10/20;
- che la scrittura privata di riconoscimento del debito sarebbe stata firmata liberamente dai senza alcuna pressione da parte dello Studio Legale;
Parte_1
-che la sottoscrizione di tale riconoscimento a saldo di quanto dovuto sarebbe la conseguen- za naturale della conclusione di tutte le procedure azionate, compresa la procedura di divi- sione ereditaria;
-che il sarebbe stato pienamente consapevole dell'importo degli onorari Parte_1
dovuti a saldo, essendo stato informato via email;
- che a distanza di ben 4 mesi dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito, lo stesso avrebbe inviato allo Studio Legale, in data 20/10/2020, una mail diretta a Parte_1
rassicurare sul pagamento delle prestazioni già riconosciute, ipotizzando un “pagamento nel più breve termine possibile” rispetto alla scadenza concessa;
-che i nuovi conteggi effettuati dagli odierni opponenti sarebbero senza alcun fondamento giuridico in quanto fondate su notule non sottoscritte dall'Avv. Caradonna, tratte dal sito e che non terrebbero neppure conto delle maggiorazioni previste per il patrocinio CP_5
a più parti, dall'art. 4, comma II, D.M. 55\2014 e successive modifiche;
-che nella determinazione del compenso per l'esecuzione di prestazione d'opera intellettua- le, assumerebbe ruolo preminente la convenzione intervenuta tra le parti, riducendosi a cri- terio sussidiario l'uso delle tariffe nonché l'intervento del Giudice previo parere dell' ; Parte_9
- che i pagamenti in nero per l'importo di € 4.000,00 non risulterebbero provati in quanto i presunti prelievi bancari indicati dalla controparte potrebbero essere stati fatti per qualsiasi motivo;
- che non vi sarebbe prova circa eventuale errore, violenza o dolo quale vizio del consenso ai fini dell'annullabilità della scrittura di riconoscimento del debito, e neppure circa la com- promissione delle condizioni fisiche e psicologiche del;
Parte_1
11 -che vi sarebbero i presupposti per la lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stan- te la pretestuosità dell'opposizione.
Il precedente Giudicante, con ordinanza del 23 settembre 2021 rigettava l'istanza di sospen- sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rinviando per la prosecu- zione della causa all'udienza del 16 dicembre 2021.
La causa veniva istruita a livello documentale nonché a mezzo prova testimoniale ed inter- rogatorio formale dell'avv. Marco Caradonna e all'udienza del 9 novembre 2022, una volta sentiti i testimoni e svolto l'interrogatorio formale, parte opponente insisteva nell'accogli- mento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata nella memoria autorizzata dell'8 luglio 2022.
Il giudice, ritenendo che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria non fossero sopravvenu- te circostanze idonee a modificare l'ordinanza di rigetto della predetta istanza, la respingeva fissando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 ottobre 2023.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art
649 c.p.c. veniva poi formulata al Giudice divenuto, in via successiva, destinatario del pre- sente fascicolo.
Il Giudice, con provvedimento del 19 aprile 2023, rigettava ancora una volta l'istanza, con- fermando l'udienza del 5 ottobre 2023 già fissata per precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, infine, assegnata allo scrivente Giudicante - divenuto assegnatario del fa- scicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – al quale parte opponente, in data 14 giugno 2023, rivolgeva nuovamente istanza ex art. 649 c.p.c.
Il Giudice ne dichiarava l'inammissibilità confermando altresì l'udienza del 5 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 5 ottobre 2023 e il Giu- dice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita il rigetto nei limiti della seguente motivazione che segue.
12 In via preliminare, preme porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata in via prelimi- nare da parte opponente concernente il presunto difetto di legittimazione attiva dello
[...]
(odierna parte opposta). Controparte_1
Come già esposto nella ricostruzione in fatto, gli odierni opponenti ( Parte_1
e considerano l'avv. Marco Caradonna “l'unico vero legittimato ad Parte_2 agire per il recupero del suo presunto e contestato credito” stante il carattere personale dell'attività professionale resa dal citato legale a favore dei suoi clienti (quali appunto i sig.ri ). Parte_1
Tale eccezione non coglie nel segno.
Ed invero, ai sensi dell'art. 36, comma 2 c.c. le associazioni non riconosciute (categoria all'interno della quale è pacificamente ricompreso lo Controparte_1
”) possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la direzione
[...]
o la presidenza (v. art 36, c. 2: “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella per- sona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”): nel caso di specie, lo Studio Associato agisce legalmente nella persona dell'Avv. Caradon- na che, peraltro, risulta il legale rappresentante della suindicata associazione professionale
(v. art 8 dello Statuto dell'associazione non riconosciuta al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Come noto, la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta ai soggetti giuridici predetti trova piena configurazione limitatamente ai rapporti giuridici di cui l'associazione profes- sionale risulta titolare in quanto autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive acquisite mediante il compimento di atti giuridici in nome e per conto della stes- sa.
Orbene, tenuto conto che l'ordinamento interno nonché l'amministrazione delle associazio- ni non riconosciute sono regolati, ai sensi dell'art. 36 c. 1 c.c., dagli accordi conclusi tra gli associati (art. 36 c. 1: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”), occor- re, allora, prendere in considerazione l'atto costitutivo dello (v. doc. 1 al- Controparte_1
legato alla comparsa di costituzione) contenente lo Statuto volto a regolamentare, per vo- lontà pacifica e conforme degli associati, l'associazione de qua.
13 A tal riguardo, risulta, dunque, condivisibile il riferimento all'art. 5 dello Statuto laddove prescrive espressamente che “le parti, al fine di realizzare lo scopo sociale, si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale
(…)”.
Ne consegue, quindi che il legittimato ad agire per il recupero dei compensi – nel caso di specie del credito ingiunto agli opponenti – è l'associazione professionale stante Parte_1 il conferimento a quest'ultima di tutta l'attività, gli incarichi e i mandati che gli associati, in ragione della professione espletata, ricevono dai clienti.
Peraltro, la stessa scrittura privata, sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni debito- ri/opponenti, avente ad oggetto la ricognizione di debito dei clienti opponenti nei confronti dell'odierno studio legale opposto configura lo uni- Controparte_1
co titolare del credito ingiunto derivante dalle prestazioni professionali eseguite in favore dei . Parte_1
A ciò si aggiunga che l'intera corrispondenza intercorsa con i sig.ri reca Parte_1
l'intestazione dello : le mail inviate dal sig. han- Controparte_1 Parte_1 no come destinatario l'indirizzo mail dello nonché l'apposizione del tim- Controparte_1
bro dello Studio professionale medesimo – quest'ultimo presente altresì sulla procura spe- ciale sottoscritta dai clienti - (v. docc. 2, 9, 10 e doc. 14 sul mandato alle liti, allegati alla comparsa di costituzione). A ciò si aggiunga altresì l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 attinente il trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza, sottoscritta dal sig. in data 5/6/2018, dalla cui piana lettura Parte_1 emerge con ogni evidenza l'indicazione dello quale ti- Controparte_1 CP_1
tolare del trattamento (doc. 15).
Se è vero che nell'espletamento delle singole prestazioni, i clienti si sono affidati alle cure del professionista munito del titolo di abilitazione richiesto a tal fine, è altresì vero che ciò non vale ad escludere la legittimazione attiva dell'associazione professionale, unica titolare dell'attività compiuta dai propri associati nell'esercizio delle rispettive funzioni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto (doc. 1).
Più recentemente i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei
14 fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come au- tonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di me- rito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n.
d.e.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono
l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito” (cfr. in motivazione Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730; cfr. anche
Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, meritevole di reiezione è la prima doglianza articolata da parte attrice in punto di rito.
Ciò premesso in punto di rito, occorre adesso soffermarsi sul merito della controversia.
In via preliminare, dalle risultanze istruttorie del presente procedimento assume, a ben ve- dere, particolare rilievo decisorio la scrittura privata di riconoscimento del debito – lo stes- so debito oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore dello Controparte_1
nei confronti dei – sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni oppo-
[...] Parte_1
nenti.
L'espletato procedimento monitorio - al cui esito è stato emesso il decreto ingiuntivo, oggi, opposto - si fonda, a ben vedere, su una prova scritta (i.e. l'atto riconoscitivo del debito), indicata dall'art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l'ingiunzione a norma dell'art. 633 c.p.c., senza quindi, che occorra, ai fini della valida ingiunzione, la par- cella delle spese per le attività espletate con annesso il parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. in motivazione Cass., Sent. n. 194/2020).
Non sembra, peraltro, superfluo rilevare che l'atto ricognitivo del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che co- lui a favore del quale l'atto è rilasciato viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 194/2020).
15 Per stessa ammissione di parte opponente, nel caso di specie non si censura l'an ma il quantum (ritenuto eccessivo e sproporzionato dagli opponenti) debeatur.
L'intera attività professionale prestata dallo , nella persona Controparte_1 dell'Avv. Caradonna, a favore dei propri clienti per i procedimenti civili pun- Parte_1
tualmente elencati nella scrittura privata (doc. 8 allegato all'atto di citazione) risulta pacifi- ca e mai disconosciuta dalle parti opponenti. Emerge, infatti, un quadro chiaro del duraturo rapporto professionale, basato sulla fiducia reciproca, che lo Studio Legale opposto, nella persona dell'avv. Caradonna, fin dal 2008 aveva instaurato con e . Pt_1 Parte_2
Risultano, invero, numerose cause di cognizione ed esecutive radicate dinanzi ai Tribunali: di Pisa (v. doc.
2 - Sent. 1263/2016 del Trib. Pisa allegato all'atto di citazione), di OR
(v. doc.
3 - Ordinanza del 7/5/2018 a definizione del procedimento R.G. 568/17), di TO
(v. doc. 5, 6, 7, allegati all'atto di citazione), alla Corte di Appello di Firenze (v. doc. 4), a cui si aggiunge, altresì, l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale finanche concilia- zioni (in particolare si veda il contratto di transazione stipulato tra i e i Parte_1 Parte_5 di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione).
Come già accennato, in punto di diritto, la ricognizione di un debito, ai sensi dell'art. 1988
c.c., configura presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sotto- stante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire prova dell'esistenza del credito;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed al- tresì provare l'inefficacia ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fon- damentale.
Nel caso di specie, la scrittura privata concernente il riconoscimento del debito da parte dei comporta, dunque, una “relevatio ab onere probandi” per cui il destinatario del- Parte_1 la promessa – lo , in persona dell'Avv. Caradonna - è da ritenersi Controparte_1
ex lege dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si pre- sume fino a prova contraria (cfr., inter alia, in motivazione Cass. civ. n. 2091/2022).
Orbene, le parti opponenti – debitori/convenuti in senso sostanziale - confermano l'intero operato professionale svolto nei loro riguardi dallo;
riconoscono, Controparte_1 infatti, l'attività di rappresentanza processuale esercitata dall'Avv. Caradonna in tutti i pro- cedimenti civili elencati nella scrittura privata di riconoscimento del debito, nonché
l'attività di assistenza stragiudiziale per la conclusione del contratto di transazione con Lo-
16 renzini e (v. doc. 7 allegato alla comparsa di CP_2 Controparte_6 Controparte_4
costituzione).
È, dunque, pacifica e incontestata l'esistenza del rapporto fondamentale.
La materia del contendere, quindi, non attiene all' an debeatur del debito ingiunto, piuttosto al quantum debeatur non risultando proporzionato, secondo gli odierni opponenti, al servi- zio effettivamente prestato in loro favore.
Parte opponente non è riuscita ad offrire sufficiente ed idonea prova circa l'insussistenza del credito dello Studio Legale opposto e le allegazioni in punto di esorbitanza delle somme richieste per compensi risultano infondate.
L'espletata istruttoria orale non ha fornito alcun elemento utile in favore degli opponenti.
Ciò, sia per l'irrilevanza dei contributi conoscitivi offerti dai testi Testimone_1
(chiamato unicamente a rispondere in ordine alla ricezione in data 23 settembre 2020 di una email di sollecito di pagamento da parte dell'avv. Caradonna in merito a somme pignorate)
e (che ha riferito su circostanze del tutto estranee alla materia del Controparte_2
contendere, avendo la dichiarante dato atto di aver corrisposto all'avv. Caradonna l'importo di € 22.023,12 a saldo delle spese legali dovute in virtù di un titolo – segnatamente Senten- za n. 1263/201 del Tribunale di Pisa – non contemplato nel puntuale elenco di cui al rico- noscimento di debito che oggi ci occupa) sia per l'esito dell'interrogatorio formale dell'avv.
Caradonna che ha comunque dato atto di aver sì provveduto alla redazione della scrittura privata di ricognizione del debito ma “in accordo con i clienti” odierni opponenti.
Quanto poi alla presunta irregolarità della somma pari a € 21.459,93 relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 R.G. Tribunale di OR (doc.13 allegato all'atto di citazione) nonché della somma di € 14.137,29 relativa alla causa in appello n. 1378/2918
R.G. Corte d'Appello di Firenze si precisa quanto segue.
Parte opponente afferma l'erroneità delle notule perché le stesse, a suo avviso, non conside- rerebbero la compensazione al 50% delle spese processuali ordinata dalla Corte d'Appello di Firenze per entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, tale ultima considerazione non risulta in alcun modo condivisibile.
Il fatto che il Giudice d'Appello abbia deciso per la compensazione delle spese processuali nella misura del 50% per entrambi i gradi giudizi, non rileva in alcun modo ai fini del con- teggio per la determinazione del compenso dovuto al proprio legale ciò in quanto, come no-
17 to, tale statuizione vale nei rapporti tra le parti del giudizio, e non anche tra la parte ed il suo legale (sul punto v. ex plurimis Cass., 9633/2010; 3996/2010; 11065/1994; cfr. altresì in motivazione Cass. civile, Sez. VI, n. 5224/2018 “la liquidazione degli onorari che
l'avvocato pretende dal proprio cliente, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Ne con- segue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”).
In merito, poi, alle doglianze attinenti l'errata individuazione dello scaglione di valore della controversia che avrebbe, secondo le parti opponenti, determinato una irregolarità nel cal- colo del compenso dovuto: i) per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 R.G.E.
Tribunale di TO;
ii) per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 R.G.E.I. Tribu- nale di OR;
iii) per la mediazione obbligatoria, preordinata al giudizio di divisione del- la comunione ereditaria n. 2185/2017 R.G. Tribunale di TO;
iv) per l'attività di assi- stenza stragiudiziale alla transazione (doc. 9 allegato all'atto di citazione) se ne rileva l'infondatezza atteso che il valore della causa – e quindi la scelta dello scaglione di riferi- mento per la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato – è stabilita, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., sulla base della domanda giudiziale, la quale, nei diversi procedimenti suindicati, attiene al valore del credito riconosciuto con Ordinanza resa dal Tribunale di Li- vorno n. 568/2017 a favore dei contro gli eredi del sig. (fratello Parte_1 Parte_5
della . Parte_4
A tal proposito, la procedura di pignoramento presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di
TO risulta, infatti, azionata nelle more del giudizio di Appello, sulla base del titolo affe- rente la somma riconosciuta a favore di e a titolo di risarcimento Pt_1 Parte_2 danni pari a € 264.375,00; la domanda giudiziale attiene quindi al valore del credito origi- nario pre-riforma stante la provata intenzione del di non attendere l'esito del Parte_1
giudizio di secondo grado per agire in via esecutiva.
Si confronti, in particolare, l'allegato 30 di cui alla produzione documentale di parte oppo- sta relativo all'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 c.p.c. - necessaria ai fini del reperimento dei beni del debitore da sottoporre al pignoramento -
18 promossa dall'Avv. Caradonna in data 9 gennaio 2019 su richiesta del sig. Parte_10 cio stante la procura speciale all'uopo rilasciata dal (doc 31). Si confronti, altre- Parte_1
sì, il documento 33 vale a dire l'email del 15/4/19 con allegati i tre modelli F24 pagati dal sig. con cui si prende atto che l'opponente ha provveduto a pagare tre Parte_1
modelli F24 al solo scopo di ottenere i report patrimoniali dei debitori da parte dell'
[...]
. Org_1
Per quanto invece concerne la causa di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017
r.g. Tribunale di TO, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa si determina avendo riguardo alla massa attiva da dividersi salvo che la contestazione verta sulla quota spettante
(cfr. in motivazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 “Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa atti- va ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012; Cass.
10939/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico”).
Nel caso di specie, alcuna controversia sembra emergere rispetto al quantum della quota ereditaria pertanto anche quest'ultimo conteggio non appare irragionevole alla luce del va- lore corrispondente all'attivo del patrimonio ereditario caduto in successione.
Non sembra, peraltro, superfluo precisare che il compenso dovuto al professionista per l'attività espletata, spetti allo stesso a prescindere dall'esito del giudizio essendo la sua un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
egli, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzio- ne che meglio tuteli il cliente (Sez. 3, Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023).
Pertanto, la censura di parte opponente relativa all'intervenuto conteggio del compenso per la causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g. presso il Tribunale di TO effettuato dall'Avv. Caradonna per l'attività legale prestata risulta, a ben vedere, infondata in quanto, la circostanza che l'avvocato Caradonna – in qualità di rappresentante processuale dei clienti - avrebbe dovuto, secondo il legale degli odierni opponenti, rinunciare ad Parte_1
ogni compenso per essere risultati, i propri assistiti, soccombenti virtuali a seguito della di- chiarazione di cessata materia del contendere contrasterebbe con la natura dell'obbligazione professionale assunta dal legale (un'obbligazione per l'appunto di mezzi e non di risultato).
19 Quanto alle allegazioni degli opponenti in ordine alle somme corrisposte in acconto allo
Studio Legale opposto con riferimento ai plurimi giudizi di cognizione ed esecutivi instau- rati nell'interesse dei i consideri come dalla piana lettura della scrittura pri- Pt_1 vata del 25 giugno 2020 gli opponenti riconoscono il loro debito di € 80.000,00 nei con- fronti dello “in solido ed a saldo”, ergo già conteggiati Controparte_1
gli acconti ricevuti.
Orbene, il consenso – in ordine al contenuto di cui alla scrittura privata con cui i Parte_1 si riconoscono debitori dell'odierna parte opposta per la citata somma di € 80.000,00 – sa- rebbe stato prestato, secondo gli odierni opponenti, per errore rilevante ed essenziale, poi- ché asseritamente ingannati dall'ambiguità del testo che non avrebbe tenuto conto delle somme previamente versate a titolo di acconto (cfr. p.15 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “Il consenso se non estorto con violenza (nel caso psicologica) o carpito con dolo, sarebbe stato sicuramente prestato per errore rilevante, poiché essenziale e ben riconoscibile da controparte”).
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Premesso che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della ricognizione del debito di cui si discute per difetto di causa stante l'assoluta genericità delle allegazioni alla stessa sottese e disancorate dal benchè minimo riscontro probatorio e premesso altresì che risulta totalmente indimostrata, anche all'esito dell'espletata istruttoria orale,
l'esistenza di raggiri da parte dell'avv. Caradonna in danno degli opponenti e/o di pressioni psicologiche sugli stesse finalizzate alla sottoscrizione della ricognizione di debito, non ri- sulta dimostrato dagli opponenti neanche l'errore rilevante ed essenziale in cui sarebbero incorsi e . Pt_1 Parte_2
Dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta tale situazione patologica non è riscontrabile.
Non convince la valutazione degli opponenti circa la presunta ambiguità con cui sarebbe stata predisposta dall'Avv. Caradonna la scrittura privata de qua. Ed invero, l'atto in que- stione espressamente chiarisce che la somma dovuta a favore dello per Controparte_1
l'attività professionale prestata fino a giugno 2020 (la scrittura privata infatti riporta la data del 25/6/2020 – doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione) ai clienti è a sal- Parte_1
do nella misura di € 80.000,00; ciò, dunque, presuppone la già preventiva corresponsione
20 della somma a titolo di acconto che, alla luce degli scritti difensivi, entrambe le parti con- fermano ma che, dalla documentazione prodotta, risulta pari al minore importo di €
28.283,82 (somma così determinata: € 6.236,18, in relazione a n. 2 fatture allegate al doc.
35 ed € 22.047,64 come risulta dalle fatture di cui al doc. 39).
Alcuna ambiguità emerge, dunque, dal contenuto della scrittura privata;
la somma ivi indi- cata a saldo configura il credito maturato dallo per l'intera attività svolta a CP_1
favore dei dal 2008- al netto degli anticipi fino a quel momento versati da- Parte_11
gli stessi per la prosecuzione dei procedimenti civili pendenti.
Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti, il sig. ap- Parte_1 pare ben cosciente e consapevole dell'entità del debito residuo (pari ancora a € 80.000,00) assunto nei confronti dello Studio Associato per il servizio professionale prestatogli e che espressamente comunica - a distanza di quattro mesi dal riconoscimento del debito (scrittu- ra privata sottoscritta in data 25 giugno 2020) - di voler saldare nel più breve tempo possi- bile (v. doc. 2 – email del 20 ottobre 2020, allegato alla comparsa di costituzione).
Dalle risultanze probatorie, emerge, a ben vedere, una partecipazione attiva del sig.
[...]
ad ogni vicenda legale che ha interessato la sua famiglia - dal 2008 ad oggi - ciò Parte_1
a conferma di un consenso prestato in modo consapevole e ragionato, frutto di una rappre- sentazione corretta della propria posizione debitoria.
E' stato congruamente evidenziato dallo Studio legale opposto finanche, un atteggiamento scrupoloso del , attento a visionare ed a tenersi aggiornato su ogni aspetto Parte_1 dell'attività processuale protrattasi nel tempo.
Ed invero, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, risultano, con ogni evidenzia, diverse osservazioni tecniche effettuate dallo stesso attinenti ad aspetti stret- Parte_1 tamente processuali (l'asserita irregolarità nella procura rilasciata al legale di controparte –
v. doc. 41, nonché un presunto errore commesso dal CTU nella causa che veniva all'epoca svolta avanti il Tribunale di OR - doc. 42).
È possibile, quindi, constatare come vi fosse un rapporto informativo costante tra le odierne parti in merito alle vicende processuali intervenute e finanche una certa “dimestichezza” del a comprendere le questioni giuridiche – medio tempore intercorse - alla luce Parte_1
delle osservazioni dallo stesso effettuate nel corso del rapporto professionale intercorso con lo Studio Legale opposto.
21 A ciò si aggiunga, altresì, la piena consapevolezza dell'opponente, stante la tendenza del a tenersi costantemente informato, in merito al conteggio delle spese legali do- Parte_1
vute per le intercorse procedure giudiziarie ed esecutive (v. le email sul conteggio delle spese processuali ai doc. 9, 10, 11, 12 allegati alla comparsa di costituzione).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, è inverosimile che il fosse ignaro Parte_1 dell'effettivo importo dovuto, quale onorario a saldo del professionista per l'attività svolta;
al contrario, egli appare perfettamente cosciente del quantum debitorio contratto con lo
Studio Associato alla stregua delle informazioni – continuamente aggiornate - ricevute dal proprio legale.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta parimenti infondata anche l'eccepita compromis- sione delle condizioni fisiche e psicologiche del sig. non essendovi alcu- Parte_1
na prova atta a dimostrare lo stato patologico del citato cliente.
Anche l'assunto di parte opponente, secondo la quale sarebbe stata con- Parte_2
dizionata, nel prestare il proprio consenso al riconoscimento del debito, dal padre Pt_1 non appare condivisibile stante l'assenza di qualsiasi elemento sufficientemente idoneo a dimostrare tale aspetto;
al contrario, dalla messaggistica via Whatsapp prodotta agli atti (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), emerge invece un evidente suo diretto coin- volgimento: lei stessa, infatti, si presta a interloquire con lo Studio, in persona dell'Avvocato Caradonna, per conoscere le dinamiche nonché gli eventuali sviluppi della complessa vicenda giudiziale.
Non risulta, pertanto, provato l'errore rilevante ed essenziale in cui i sarebbero Parte_1
incorsi stante la chiarezza del contenuto della scrittura privata (la somma è infatti indicata a saldo, tenuto conto, quindi, degli acconti già versati) e la conoscenza del sig. di ogni Pt_1
questione giuridico-legale che lo stesso sembra ben comprendere alla luce della corrispon- denza intercorsa col proprio legale.
L'atto di riconoscimento del debito risulta, dunque, perfettamente valido non suscettibile di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c.
In merito, poi, all'eccezione di nullità – per asserita vessatorietà e per il carattere abusivo
(anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite n. 9479/2023, applicabile tutta- via ai contratti e non a dichiarazioni unilaterali recettizie quali il riconoscimento e la rico- gnizione di debito) - della clausola contenuta nella scrittura privata/riconoscimento di debi-
22 to di cui si discute nella parte in cui i “accettano sin d'ora di adempiere, in Parte_1
solido, agli obblighi di cui sopra, rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato” si precisa quanto segue.
E' pacifico che i fossero clienti dello e che rive- Parte_1 Controparte_1
stissero la qualifica di consumatore (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso Avv.
Caradonna nell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 9 novembre 2022).
Se, dunque, può ritenersi operante nel caso di specie la disciplina protezionistica del con- sumatore di origine comunitaria prevista a tutela del contraente debole (ciò al fine di ridurre quella naturale sperequazione che inevitabilmente si configura in determinati rapporti con- trattuali), si deve dare atto che i hanno diritto esclusivamente all'espunzione Parte_1
della citata clausola vessatoria/abusiva (mai azionata peraltro dallo Studio Legale opposto a sua difesa nel corso del presente giudizio) dalla scrittura privata di cui si discute la quale resterà validamente operante per il resto.
In altri termini, la nullità della clausola de qua (che, peraltro, non ha mai trovato concreta attuazione stante le plurime censure articolate dagli opponenti i quali mai si sono ritenuti vincolati dalla stessa) non si può estendere all'intero articolato della scrittura privata, non risultando in alcun modo che i non avrebbero firmato la dichiarazione unila- Parte_1
terale de qua senza quella clausola che è colpita da nullità.
Dunque, se è vero che le odierne parti opponenti, in qualità di consumatori, hanno il diritto ad ottenere l'espunzione della clausola abusiva e vessatoria di cui si discute – clausola che si intenderà come mai apposta – è, altresì, vero che resterà inalterato il restante contenuto della scrittura privata (id est riconoscimento del debito), rispetto alla quale – alla luce di quanto sopra esposto - è stato prestato dai clienti un consenso libero ed informa- Parte_1
to.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato l'opposizione a decreto ingiuntivo merita integrale reiezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con rife- rimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto al- lo scaglione che va da € 52.001,00 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
23 Si riconosce l'aumento richiesto dal legale di parte opposta del 20% avuto riguardo alla particolare complessità, importanza e pregio dell'opera professionale prestata ex art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nonché l'ulteriore aumento del 30% essendo i suoi atti difensi- vi (depositati con modalità telematiche) redatti con tecniche informatiche idonee ad agevo- larne la consultazione o la fruizione ex art. 4 comma 1 bis del citato decreto ministeriale.
Ed invero, quanto al primo aumento, si consideri che nel corso del presente processo sono state formulate da parte opponente plurime istanze ex art. 649 c.p.c. con conseguenti udien- ze e difese apprestate dallo Studio Legale opposto con relativa produzione di numerosa do- cumentazione;
quanto al secondo aumento la redazione degli scritti difensivi dello Studio
Legale opposto e la produzione dei relativi documenti è stato effettuata con tecniche infor- matiche raffinate che consentono di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significa- tivamente i tempi di consultazione (arg. da Cass., Sez. L., Ordinanza n. 21365 del
19/07/2023, Rv. 668203 - 01). Il tutto, non obliterando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per con- sentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'eserci- zio” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022, Rv. 666322 - 01).
Non è liquidabile, per contro, in favore dello Studio Legale opposto l'ulteriore aumento del
10% richiesto dal legale di parte opposta ex art. 4 comma 2 non risultando la necessità per il legale di parte opposta di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti contro i quali è stato esercitato il suo patrocinio.
Per quanto infine concerne la domanda di parte opposta volta ad accertare la responsabilità per lite temeraria delle odierne parti opponenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. si precisa quanto segue.
A tal riguardo, è opportuno precisare che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., come noto, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
24 grave della parte soccombente, derivante dal fatto di aver esercitato le proprie prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrifi- candoli ingiustamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conse- guibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processua- li e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.
L'esercizio dell'azione in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rim- proverabile, anche se questa, successivamente, si riveli infondata, dovendosi attribuire alla responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del cor- relato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura au- tomaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali (Cass., Sez. 3 –, Ordinanza n.
19948 del 12/07/2023; Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
Ciò premesso sul punto, occorre considerare che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile in capo alle odierne parti opponenti alcun comportamento pretestuoso e/o imprudente lesi- vo del principio di economia processuale desumibile in via oggettiva dagli atti processuali, ciò in quanto difetterebbero, a tal riguardo, entrambi i presupposti ex lege previsti.
Sul piano soggettivo, non risulta, infatti, configurabile alcuna forma di colpa grave ovvero malafede nella decisione assunta delle odierne parti opponenti di attivarsi per promuovere l'azione in giudizio al fine di far valere un proprio diritto - in ossequio peraltro all'art. 24
Cost. – poiché ritenuto pregiudicato dall'attività espletata dall'odierna opposta.
Al contempo, neppure il presupposto oggettivo risulta configurabile stante la correttezza delle condotte processuali avute durante la pendenza del procedimento, finalizzate al solo scopo di portare avanti, nel miglior modo possibile, la strategia difensiva a tutela del diritto reputato leso dagli attori\opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 740/2021
(R.G. 1851/2021) emesso dal Tribunale di OR in data 3-4 giugno 2021 che, per
25 l'effetto, dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna e a rifondere a favore dello Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 22.000,68 (di cui € Controparte_1
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre aumento del 20% ex art. 4 comma 1
D.M. 55/2014 ed aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di OR
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Mannini presso il C.F._2 cui studio hanno eletto domicilio, sito in OR, Via E. Sansoni n. 13
OPPONENTI contro
(PI ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante, Avv. Marco Caradonna, elettivamente domicilia- to nella sua sede legale in OR, Via dei Lanzi n. 33
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale – riconosci- mento debito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5/10/2023
Per parte opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni domanda avversaria, accertare e di- chiarare
1 la fondatezza dei motivi di opposizione e, conseguentemente,
- in via preliminare e cautelare, sospendere immediatamente la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il minor credito dello
[...]
[...]
nei confronti degli odierni opponenti. Parte_3
In ogni caso con condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, respingere la do- manda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1851/2021 per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per sua responsabilità ag- gravata, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per aver lo stesso agito in giudizio con mala fede o colpa grave, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato - in opposizione al decreto ingiuntivo n.
740/2021 - e convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di OR lo E Controparte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito
- in via preliminare, sospendere con urgenza ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2 - in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando qua- le sia eventualmente l'ammontare del minor credito dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CARADONNA E IELLAMO nei confronti degli odierni opponenti. In entrambi i casi con vittoria di spese e competenze di causa”
A fondamento della domanda gli opponenti esponevano in punto di fatto:
- di essersi rivolto nel 2008, quale amministratore di sostegno della Parte_1
moglie già malata di Alzheimer, allo Parte_4 Controparte_1
, nella persona dell'Avv. Marco Caradonna del Foro di OR, per farsi assiste-
[...] re innanzi al Tribunale di Pisa nella causa intrapresa nei confronti di – fra- Parte_5
tello di deceduto nel 2009 – poi proseguita contro i suoi eredi, avente ad oggetto Pt_4
l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare;
- che il giudizio di cui sopra si sarebbe concluso favorevolmente con sentenza n.
1263/2016, passata in giudicato e che, pertanto, l'Avv. Caradonna avrebbe percepito il suo compenso;
- di essersi affidati gli attori (nelle more succeduti a deceduta medio Parte_4 tempore nell'aprile 2016) nuovamente all'Avv. Marco Caradonna per farsi assistere, resiste- re e spiegare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella causa di opposizione al precetto (precetto azionato per il pagamento delle spese liquidate dalla sentenza del Tri- bunale di Pisa di cui sopra) iscritta al n. 568/2017 r.g. dinanzi al Tribunale di OR (op- posizione intrapresa dagli eredi di sul presupposto di aver diritto alla resti- Parte_5
tuzione della maggior somma da portare in compensazione, rappresentata dal corrispettivo prezzo pagato in ragione della compravendita annullata);
- che il suindicato giudizio si sarebbe concluso con ordinanza di condanna ex art. 702 ter c.p.c. degli avversari al pagamento di € 264.375,00 per risarcimento del danno, oltre le spese legali;
- di essere ricorsi alle prestazioni professionali dell'Avv. Marco Caradonna per farsi assiste- re anche in appello, intrapreso dalle controparti avverso l'ordinanza di cui sopra ed iscritto al n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, definito con sentenza n. 266/2020 che ha parzialmente riformato quella impugnata, condannando gli allora appellanti al pagamento del minor importo di € 167.960,57 e compensando al 50% le spese di ambo i gradi di giudi- zio;
3 - che nelle more, l'Avv. Marco Caradonna avrebbe comunque dato esecuzione al titolo ese- cutivo formatosi in primo grado, notificando “due - se non tre distinti - atti di precetto”, tut- ti contestati per eccesso delle somme conteggiate;
- che di questi, due sembrerebbero essere stati opposti ancorché risulti un solo giudizio di opposizione, quello n. 2848/2018 r.g. Tribunale di TO, definito con sentenza n.
670/2019 che avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere per rinunzia al precetto da parte degli opposti – intervenuta per autonoma iniziativa dell'Avv. Marco Cara- donna – i quali sarebbero stati comunque condannati al pagamento delle spese di lite, poi rivendicate dagli allora opponenti con precetto di € 14.070,02.
- che gli odierni opponenti avrebbero avuto contezza di tale giudizio solo tramite notifica del precetto;
- che lo stesso titolo sarebbe stato azionato anche nella procedura esecutiva presso terzi di- stinta al n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, definito con ordinanza di assegnazione
3.12.2019 che, tuttavia, avrebbe rideterminato – riducendolo – il credito precettato, ritenuto comprensivo di somme non dovute;
- che, sulla scorta del medesimo tutolo esecutivo, l'Avv. Caradonna avrebbe eseguito pure un pignoramento immobiliare, iscritto al n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR;
- che nel contempo, gli odierni opponenti si sarebbero affidati sempre all'Avv. Marco Cara- donna per chiedere, nei confronti degli eredi di lo scioglimento della co- Parte_5
munione dei beni medio tempore caduti in successione;
- che la causa, previo tentativo di mediazione esauritosi negativamente al primo incontro, sarebbe stata iscritta al n. 2185/2017 r.g. Tribunale di TO e sarebbe stata poi conciliata nel 2019 con adesione di tutte la parti al progetto di divisione predisposto dal CTU;
- che, sulla scia del suddetto accordo, le parti avrebbero voluto chiudere anche il restante contenzioso, pertanto, nei mesi successivi si sarebbe consultato con Parte_1
l'Avv. Marco Caradonna per definire i termini della prospettata transazione;
- che, durante una di queste consultazioni, l'Avv. Caradonna avrebbe rappresentato ai
[...]
che prima di sottoscrivere qualunque accordo transattivo con le controparti i predetti Pt_6
clienti avrebbero dovuto corrispondergli la somma di € 80.000,00 a saldo delle prestazioni professionali rese sino a qual momento;
4 - che , anche considerando gli acconti percepiti nel tempo dal suo difenso- Parte_1
re per oltre € 30.000,00, ritenendo il suddetto importo esorbitante, avrebbe invano doman- dato i relativi conteggi ricevendo rassicurazioni da parte del professionista circa il tratta- mento di favore applicato;
- che, essendosi deciso a porre fine ad un contenzioso durato per oltre tredici anni (conten- zioso che lo aveva “provato, sia nel fisco che nell'animo”) e temendo che contestando il compenso richiesto dal difensore sarebbe stato compromesso il buon esito della trattativa intavolata con le controparti, avrebbe deciso di assecondare la prete- Parte_1
sa creditoria del suo avvocato, pur chiedendogli del tempo per recuperare la provvista ne- cessaria;
- che il 25.6.2020 l'Avv. Marco Caradonna nel suo studio avrebbe fatto firmare a
[...]
la scrittura di riconoscimento di debito per € 80.000,00 che il professionista Parte_1
aveva già predisposto nonché la transazione del contenzioso in corso;
- che avrebbe firmato entrambi i documenti il giorno successivo, dietro Parte_2
indicazione del padre;
- che l'Avv. Marco Caradonna avrebbe trattenuto presso di sé sia l'atto di transazione che la ricognizione di debito, che sarebbe stata rilasciata al – su richiesta dello Parte_1
stesso - oltre un mese;
- di essersi reso conto solo allora il che la scrittura (la ricognizione di debi- Parte_1
to) era “vessatoria e architettata per carpire irreversibilmente il suo consenso, approfit- tando della sua debolezza, sia fisica che psicologica, nonché della sua inesperienza in ma- teria giuridica”;
- di aver cominciato pertanto a dubitare della buona fede del suo avvocato atteso che quest'ultimo: i) avrebbe quantificato il suo compenso senza presentare alcun preventivo – previsto come obbligatorio e scritto dall'entrata in vigore della l. 124/2017 – né consuntivo di spesa;
ii) non avrebbe dato atto nella scrittura di riconoscimento di debito delle somme medio tempore percepite pari ad oltre € 30.000,00; iii) la notula disposta dall'Avv. Cara- donna di € 21.459,93, relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 r.g. Tribuna- le di OR, pur allineandosi alla liquidazione operata dal giudice, non avrebbe tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, ragion per cui il giudice di secondo grado aveva disposto la compensazione al 50% di entrambi i gradi di giudizio;
iv) la notula in
5 questione non avrebbe tenuto conto neppure dell'acconto di € 2.179,33 che l'Avv. Marco
Caradonna aveva ricevuto e contabilizzato con la fattura 47/2017 emessa in data 11.4.2017, il cui importo avrebbe dunque dovuto essere detratto dal montante complessivo;
v) la notula di € 14.137,29, relativa alla causa d'appello n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, pur allineandosi anch'essa alla liquidazione operata dal Collegio, parimenti avrebbe trascu- rato la compensazione al 50% disposta in ragione del parziale accoglimento del gravame;
vi) la notula di € 12.402,52, relativa alla causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g.
Tribunale di TO si sarebbe sorprendentemente allineata alla liquidazione operata dal giudice in favore della parte vittoriosa, pur essendo stati i soccombenti nel Parte_1
giudizio; vii) la notula di € 5.459,97, relativa alla procedura esecutiva presso terzi n.
702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, sarebbe stata anche corretta se non fosse per lo sbaglio inerente la scelta dello scaglione per valore, posto che il credito legittimamente azionabile non era quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, parzialmente riformata, bensì quello di minor importo accertato dalla sentenza di secondo grado, pari alla somma di €
167.960,57;
- che per tale procedimento l'Avv. Marco Caradonna avrebbe incomprensibilmente emesso fatture in acconto per oltre € 22.000,00, pari a quanto egli avrebbe trattenuto sugli oltre €
40.000,00 direttamente incassati dai soggetti terzi pignorati;
viii) la notula di € 5.333,26, re- lativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR, sareb- be stata anch'essa errata nella misura in cui faceva riferimento allo scaglione per valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, considerato il minor credito effettivamente azionabile in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado;
peraltro la proce- dura sembrerebbe essersi limitata alla sola fase introduttiva, per cui non sarebbe giustificato il compenso esposto per la fase istruttoria e/o di trattazione;
ix) la notula di € 39.348,34, re- lativa alla causa di scioglimento della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
TO, sarebbe parimenti errata nella misura in cui considera lo scaglione per valore com- preso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, dato che nel giudizio di divisione, il compenso dell'avvocato non andrebbe parametrato alla massa da dividere ma al valore della quota in contestazione;
la quota sarebbe risultata di € 532.428,98 pertanto lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto correttamente essere quello compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, guardando al valore minimo, considerata l'attività svolta;
x) che, anche in questo caso,
6 l'Avv. Marco Caradonna non avrebbe considerato l'acconto di € 4.056,85 quietanzato dalla fattura 55/2017 del 24.5.2017; xi) la notula di € 9.781,87 relativa alla mediazione obbligato- ria, preordinata al giudizio di divisione di cui al punto superiore, sarebbe anch'essa risultata errata in relazione allo scaglione di valore scelto e comunque sproporzionata per l'attività svolta, posto che il procedimento di mediazione si sarebbe arrestato subito al primo incontro;
-che l'Avv. Marco Caradonna avrebbe già ricevuto il suo compenso, opportunamente richie- sto e contenuto nel minor importo di € 1.702,73, quietanzato dalla fattura n. 26/2017 del
22.2.2017; xii) la notula di € 14.728,23, relativa all'assistenza stragiudiziale alla transazio- ne, sarebbe parimenti errata in relazione allo scaglione di valore scelto e all'attività effetti- vamente svolta, evidentemente limitata tanto da poter/dover considerare la tariffa minima;
- che in ragione di tutto quanto sopra esposto, e avrebbero Pt_1 Parte_2
tentato di comporre la controversia insorta con il loro avvocato, segnalando al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OR – con istanza ex art. 13 l.p.f. n. 247/12 presentata il
29.5.2021 – come i compensi dell'Avv. Marco Caradonna avrebbero potuto considerarsi equi se fossero stati contenuti nei limiti dei seguenti importi:
– per la causa di opposizione al precetto n. 568/2017 r.g. Tribunale di OR, € 11.000,00 in ragione della compensazione al 50% (- acconto € 2.179,33);
– per l'appello n. 1378/2918 r.g. Corte d'Appello di Firenze, € 7.000,00 in ragione della compensazione al 50%;
– per la causa di opposizione al precetto n. 2848/2018 r.g. Tribunale di TO, 0,00 in ra- gione dell'esito negativo del procedimento determinato dall'errore del professionista;
– per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di TO, € 4.650,16 come da progetto di notula:
– per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 r.g.e.i. Tribunale di OR, €
2.918,42 come da progetto di notula;
– per la causa di scioglimento della comunione ereditaria n. 2185/2017 r.g. Tribunale di
TO, € 19.055,15 come da progetto di notula (- acconto € 4.056,85);
– per la mediazione obbligatoria propedeutica al giudizio di cui sopra, € 1.702,73 (come da fattura già saldata/doc.23);
7 – per l'assistenza stragiudiziale alla transazione, € 5.568,01 come da progetto di notula al- legato;
Totale € 43.955,56 (salvo e/o) da cui detrarre fatture emesse a saldo di acconti per la pro- cedura esecutiva presso terzi, pari a complessivi € 22.047,64. Totale residuo dovuto a saldo
€ 21.907,92, da cui andrebbero detratti ulteriori acconti versati in contanti per € 4.000,00
(1.000 l'8.5.2018, 1.000 il 6.9.2018, 1.000 il 2.11.2018 e 1.000 il 3.5.2019 – come da estrat- to conto allegato) nonché la somma di € 14.076,79 quale danno sofferto per l'errore dell'Avv. Marco Caradonna.
- che l'avv. Caradonna avrebbe deciso di non aderire al procedimento di conciliazione;
- che, per i fatti di cui sopra il 26.6.2021 avrebbe presentato nei con- Parte_1
fronti dell'Avv. Marco Caradonna un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Li- vorno ai fini disciplinari e deontologici, mentre in data 1.7.2021 avrebbe depositato ai fini penali un esposto in Procura, entrambi preannunciati il 24.6.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del codice deontologico professionale.
In punto di diritto, gli opponenti eccepivano: a) il difetto di legittimazione attiva della parte opposta/ricorrente in sede monitoria essendo stata resa l'attività professionale in favore dei esclusivamente e personalmente dall'avv. Marco Caradonna (unico soggetto Parte_1 quest'ultimo legittimato ad agire per il recupero del “presunto e contestato credito”); b)
l'insufficienza della ricognizione di debito per l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione atteso che in materia di compensi professionali risulterebbe necessaria la pro- duzione in sede monitoria della parcella sottoscritta dal ricorrente ed il parere dell'organo professionale (“parere di congruità”) avente funzione di esprimere un giudizio critico sulla parcella;
c) la nullità ex art. 1418 c.c. e/o annullabilità ex art. 1427 c.c. della ricognizione di debito essendo la scrittura privata de qua priva di causa e risultando il consenso del Pt_6
IO viziato perché estorto con violenza (psicologica) o carpito con dolo e/o prestato per errore rilevante, essenziale e ben riconoscibile dalla controparte;
d) che la scrittura pri- vata sarebbe censurabile ex art. 1341 c.c. nella parte conclusiva ove i si sa- Parte_1
rebbero obbligati – con clausola vessatoria ed abusiva - a rinunciare ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta/opposta con la costituzione di comparsa depo- sitata in data 8 settembre 2023 – a cui avrebbe fatto seguito una seconda comparsa di costi-
8 tuzione del 9 dicembre 2023 a seguito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. - contestava la doman- da attorea, della quale chiedeva la reiezione deducendo:
- che l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva meriterebbe di essere respinta atteso che: i) nell'atto di costituzione dello studio associato, e precisamente all'art. 5, sarebbe pre- scritto che “al fine di realizzare lo scopo sociale, le parti si obbligano a conferire nell'asso- ciazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano rice- vuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale” pertanto i professio- nisti (e, dunque, anche l'Avv. Caradonna) avrebbero avuto l'obbligo di conferire tutta la loro attività, gli incarichi e i mandati ricevuti allo studio il quale, unico possessore di partita iva, avrebbe emesso documentazione fiscale (fatture, ricevute, etc.), per i compensi ricevuti;
ii) nella scrittura privata i avrebbero espressamente riconosciuto lo svolgimento di Parte_1
incarichi professionali in loro favore, da parte dello;
Controparte_1
nel punto a) del predetto documento si evidenzierebbe “che lo Controparte_1
ha prestato assistenza legale e svolto incarichi professionali in loro favore nei sot-
[...] toelencati procedimenti civili ...omissis...”.
-che l'accordo transattivo raggiunto in data 30 giugno 2020 fra i e le loro con- Parte_1
troparti ( e , si sarebbe concluso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con la cessione di un immobile sito a Montecatini Terme atteso che le controparti dei
“non avevano disponibilità in denaro per per pagare sia il risarcimento in Parte_1 favore dei , sia per rifondere loro le spese legali”; Parte_1
-che, dinanzi alla richiesta del di un termine per la vendita dell'immobile con- Parte_1
cesso in via transattiva, al fine di pagare le spese legali, sarebbe nata l'esigenza di sottoscri- vere un riconoscimento di debito;
- che le email prodotte (email inviata dal allo studio in data Parte_1 Controparte_1
19/3/20, con allegato il conteggio relativo alle spese legali;
l'email del 31/3/20, con cui l'Avv. Caradonna avrebbe specificato al gli importi ritenuti accettabili, a seguito Parte_1
della sentenza della Corte d'Appello al fine di far ottenere nella transazione in corso una somma più adeguata;
le mail intervenute tra l'Avv. Caradonna e l'avv. Ubaldi, legale
[...]
in data 25/5/20, 12/6/20, 18/6/20 e 26/6/20) sarebbero atte a dimostrare la traspa- Parte_7 renza del percorso intrapreso per addivenire alla stesura dell'accordo transattivo;
9 -che il sarebbe stato consapevole degli onorari dovuti a saldo, avendo manifesta- Parte_1
to la volontà di pagare i compensi offrendo un immobile;
-che i sarebbero stati informati di ogni dettaglio delle pratiche in corso e che non Parte_1
avrebbero firmato inaspettatamente il riconoscimento di debito e, tanto meno, subito pres- sioni di alcun genere alla luce della messaggistica prodotta;
- che il presunto vizio del consenso eccepito sarebbe rimasto indimostrato non fornendo al- cuna prova sul punto;
- che l'intero operato svolto dall'Avv. Caradonna non sarebbe mai stato disconosciuto dagli odierni opponenti: i) tutte le prestazioni professionali poste alla base del riconoscimento di debito sarebbero state rese e che tale circostanza sarebbe stata pienamente confermata dalle stesse controparti;
ii) gli opponenti si sarebbero esclusivamente limitati a contestare dei conteggi estratti dal sito dello (non sottoscritti dall'Avv. Caradon- CP_1 Controparte_5
na) e che, pertanto, non potrebbero essere processualmente utilizzati;
-che l'opposizione sarebbe unicamente fondata su contestazioni basate su riconteggi che ar- rivano a mettere in discussione le liquidazioni giudiziarie;
-che pur essendo stata ridotta in appello la pretesa azionata, il valore della causa dovrebbe essere comunque determinato sulla base della domanda e non potrebbe pertanto travolgere le liquidazioni dei gradi precedenti;
-che nella causa di divisione, il valore della divisione dovrebbe essere determinato con ri- guardo alla massa da dividere e che la compensazione delle spese legali operata in sentenza inciderebbe solo sul meccanismo di rifusione delle spese legali fra le parti in causa, ma non sull'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria che, integralmente, spetterebbe al difensore per l'attività professionale svolta;
-che al momento della sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito, sarebbe stata ri- lasciata copia fotostatica e che solo dopo la firma di sarebbe stata inviata Parte_2
la copia completa;
- che la scrittura di ricognizione del debito costituirebbe un atto unilaterale recettizio avente effetto confermativo del rapporto preesistente e che pertanto incomberebbe sulla contropar- te l'onere di dimostrare il fatto modificativo, estintivo del rapporto fondamentale presunto.
- che la ricognizione di debito avrebbe avuto ad oggetto la corresponsione di un importo a saldo, considerando pertanto già detratti gli importi precedentemente ricevuti e fatturati;
10 - che i avrebbero ammesso, sottoscrivendo l'atto di riconoscimento di debito che, Parte_1
oltre agli anticipi fino ad allora versati, gli stessi avrebbero dovuto ancora corrispondere la somma indicata nel predetto atto al fine di saldare il loro debito con lo studio legale;
volon- tà che sarebbe poi confermata nella mail successivamente inviata dal Pt_8 Parte_1
all'Avv. Caradonna, in data 20/10/20;
- che la scrittura privata di riconoscimento del debito sarebbe stata firmata liberamente dai senza alcuna pressione da parte dello Studio Legale;
Parte_1
-che la sottoscrizione di tale riconoscimento a saldo di quanto dovuto sarebbe la conseguen- za naturale della conclusione di tutte le procedure azionate, compresa la procedura di divi- sione ereditaria;
-che il sarebbe stato pienamente consapevole dell'importo degli onorari Parte_1
dovuti a saldo, essendo stato informato via email;
- che a distanza di ben 4 mesi dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito, lo stesso avrebbe inviato allo Studio Legale, in data 20/10/2020, una mail diretta a Parte_1
rassicurare sul pagamento delle prestazioni già riconosciute, ipotizzando un “pagamento nel più breve termine possibile” rispetto alla scadenza concessa;
-che i nuovi conteggi effettuati dagli odierni opponenti sarebbero senza alcun fondamento giuridico in quanto fondate su notule non sottoscritte dall'Avv. Caradonna, tratte dal sito e che non terrebbero neppure conto delle maggiorazioni previste per il patrocinio CP_5
a più parti, dall'art. 4, comma II, D.M. 55\2014 e successive modifiche;
-che nella determinazione del compenso per l'esecuzione di prestazione d'opera intellettua- le, assumerebbe ruolo preminente la convenzione intervenuta tra le parti, riducendosi a cri- terio sussidiario l'uso delle tariffe nonché l'intervento del Giudice previo parere dell' ; Parte_9
- che i pagamenti in nero per l'importo di € 4.000,00 non risulterebbero provati in quanto i presunti prelievi bancari indicati dalla controparte potrebbero essere stati fatti per qualsiasi motivo;
- che non vi sarebbe prova circa eventuale errore, violenza o dolo quale vizio del consenso ai fini dell'annullabilità della scrittura di riconoscimento del debito, e neppure circa la com- promissione delle condizioni fisiche e psicologiche del;
Parte_1
11 -che vi sarebbero i presupposti per la lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stan- te la pretestuosità dell'opposizione.
Il precedente Giudicante, con ordinanza del 23 settembre 2021 rigettava l'istanza di sospen- sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rinviando per la prosecu- zione della causa all'udienza del 16 dicembre 2021.
La causa veniva istruita a livello documentale nonché a mezzo prova testimoniale ed inter- rogatorio formale dell'avv. Marco Caradonna e all'udienza del 9 novembre 2022, una volta sentiti i testimoni e svolto l'interrogatorio formale, parte opponente insisteva nell'accogli- mento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata nella memoria autorizzata dell'8 luglio 2022.
Il giudice, ritenendo che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria non fossero sopravvenu- te circostanze idonee a modificare l'ordinanza di rigetto della predetta istanza, la respingeva fissando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 ottobre 2023.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art
649 c.p.c. veniva poi formulata al Giudice divenuto, in via successiva, destinatario del pre- sente fascicolo.
Il Giudice, con provvedimento del 19 aprile 2023, rigettava ancora una volta l'istanza, con- fermando l'udienza del 5 ottobre 2023 già fissata per precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, infine, assegnata allo scrivente Giudicante - divenuto assegnatario del fa- scicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – al quale parte opponente, in data 14 giugno 2023, rivolgeva nuovamente istanza ex art. 649 c.p.c.
Il Giudice ne dichiarava l'inammissibilità confermando altresì l'udienza del 5 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 5 ottobre 2023 e il Giu- dice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita il rigetto nei limiti della seguente motivazione che segue.
12 In via preliminare, preme porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata in via prelimi- nare da parte opponente concernente il presunto difetto di legittimazione attiva dello
[...]
(odierna parte opposta). Controparte_1
Come già esposto nella ricostruzione in fatto, gli odierni opponenti ( Parte_1
e considerano l'avv. Marco Caradonna “l'unico vero legittimato ad Parte_2 agire per il recupero del suo presunto e contestato credito” stante il carattere personale dell'attività professionale resa dal citato legale a favore dei suoi clienti (quali appunto i sig.ri ). Parte_1
Tale eccezione non coglie nel segno.
Ed invero, ai sensi dell'art. 36, comma 2 c.c. le associazioni non riconosciute (categoria all'interno della quale è pacificamente ricompreso lo Controparte_1
”) possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la direzione
[...]
o la presidenza (v. art 36, c. 2: “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella per- sona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”): nel caso di specie, lo Studio Associato agisce legalmente nella persona dell'Avv. Caradon- na che, peraltro, risulta il legale rappresentante della suindicata associazione professionale
(v. art 8 dello Statuto dell'associazione non riconosciuta al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Come noto, la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta ai soggetti giuridici predetti trova piena configurazione limitatamente ai rapporti giuridici di cui l'associazione profes- sionale risulta titolare in quanto autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive acquisite mediante il compimento di atti giuridici in nome e per conto della stes- sa.
Orbene, tenuto conto che l'ordinamento interno nonché l'amministrazione delle associazio- ni non riconosciute sono regolati, ai sensi dell'art. 36 c. 1 c.c., dagli accordi conclusi tra gli associati (art. 36 c. 1: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”), occor- re, allora, prendere in considerazione l'atto costitutivo dello (v. doc. 1 al- Controparte_1
legato alla comparsa di costituzione) contenente lo Statuto volto a regolamentare, per vo- lontà pacifica e conforme degli associati, l'associazione de qua.
13 A tal riguardo, risulta, dunque, condivisibile il riferimento all'art. 5 dello Statuto laddove prescrive espressamente che “le parti, al fine di realizzare lo scopo sociale, si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti, in ordine a prestazioni di tipica natura professionale
(…)”.
Ne consegue, quindi che il legittimato ad agire per il recupero dei compensi – nel caso di specie del credito ingiunto agli opponenti – è l'associazione professionale stante Parte_1 il conferimento a quest'ultima di tutta l'attività, gli incarichi e i mandati che gli associati, in ragione della professione espletata, ricevono dai clienti.
Peraltro, la stessa scrittura privata, sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni debito- ri/opponenti, avente ad oggetto la ricognizione di debito dei clienti opponenti nei confronti dell'odierno studio legale opposto configura lo uni- Controparte_1
co titolare del credito ingiunto derivante dalle prestazioni professionali eseguite in favore dei . Parte_1
A ciò si aggiunga che l'intera corrispondenza intercorsa con i sig.ri reca Parte_1
l'intestazione dello : le mail inviate dal sig. han- Controparte_1 Parte_1 no come destinatario l'indirizzo mail dello nonché l'apposizione del tim- Controparte_1
bro dello Studio professionale medesimo – quest'ultimo presente altresì sulla procura spe- ciale sottoscritta dai clienti - (v. docc. 2, 9, 10 e doc. 14 sul mandato alle liti, allegati alla comparsa di costituzione). A ciò si aggiunga altresì l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 attinente il trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza, sottoscritta dal sig. in data 5/6/2018, dalla cui piana lettura Parte_1 emerge con ogni evidenza l'indicazione dello quale ti- Controparte_1 CP_1
tolare del trattamento (doc. 15).
Se è vero che nell'espletamento delle singole prestazioni, i clienti si sono affidati alle cure del professionista munito del titolo di abilitazione richiesto a tal fine, è altresì vero che ciò non vale ad escludere la legittimazione attiva dell'associazione professionale, unica titolare dell'attività compiuta dai propri associati nell'esercizio delle rispettive funzioni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto (doc. 1).
Più recentemente i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei
14 fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come au- tonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di me- rito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n.
d.e.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono
l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito” (cfr. in motivazione Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730; cfr. anche
Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, meritevole di reiezione è la prima doglianza articolata da parte attrice in punto di rito.
Ciò premesso in punto di rito, occorre adesso soffermarsi sul merito della controversia.
In via preliminare, dalle risultanze istruttorie del presente procedimento assume, a ben ve- dere, particolare rilievo decisorio la scrittura privata di riconoscimento del debito – lo stes- so debito oggetto del decreto ingiuntivo emesso a favore dello Controparte_1
nei confronti dei – sottoscritta e mai disconosciuta dagli odierni oppo-
[...] Parte_1
nenti.
L'espletato procedimento monitorio - al cui esito è stato emesso il decreto ingiuntivo, oggi, opposto - si fonda, a ben vedere, su una prova scritta (i.e. l'atto riconoscitivo del debito), indicata dall'art. 634 c.p.c. quale prova idonea, ed autonoma, a richiedere l'ingiunzione a norma dell'art. 633 c.p.c., senza quindi, che occorra, ai fini della valida ingiunzione, la par- cella delle spese per le attività espletate con annesso il parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. in motivazione Cass., Sent. n. 194/2020).
Non sembra, peraltro, superfluo rilevare che l'atto ricognitivo del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum di esistenza del debito che vale a invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che co- lui a favore del quale l'atto è rilasciato viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 194/2020).
15 Per stessa ammissione di parte opponente, nel caso di specie non si censura l'an ma il quantum (ritenuto eccessivo e sproporzionato dagli opponenti) debeatur.
L'intera attività professionale prestata dallo , nella persona Controparte_1 dell'Avv. Caradonna, a favore dei propri clienti per i procedimenti civili pun- Parte_1
tualmente elencati nella scrittura privata (doc. 8 allegato all'atto di citazione) risulta pacifi- ca e mai disconosciuta dalle parti opponenti. Emerge, infatti, un quadro chiaro del duraturo rapporto professionale, basato sulla fiducia reciproca, che lo Studio Legale opposto, nella persona dell'avv. Caradonna, fin dal 2008 aveva instaurato con e . Pt_1 Parte_2
Risultano, invero, numerose cause di cognizione ed esecutive radicate dinanzi ai Tribunali: di Pisa (v. doc.
2 - Sent. 1263/2016 del Trib. Pisa allegato all'atto di citazione), di OR
(v. doc.
3 - Ordinanza del 7/5/2018 a definizione del procedimento R.G. 568/17), di TO
(v. doc. 5, 6, 7, allegati all'atto di citazione), alla Corte di Appello di Firenze (v. doc. 4), a cui si aggiunge, altresì, l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale finanche concilia- zioni (in particolare si veda il contratto di transazione stipulato tra i e i Parte_1 Parte_5 di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione).
Come già accennato, in punto di diritto, la ricognizione di un debito, ai sensi dell'art. 1988
c.c., configura presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sotto- stante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire prova dell'esistenza del credito;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed al- tresì provare l'inefficacia ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fon- damentale.
Nel caso di specie, la scrittura privata concernente il riconoscimento del debito da parte dei comporta, dunque, una “relevatio ab onere probandi” per cui il destinatario del- Parte_1 la promessa – lo , in persona dell'Avv. Caradonna - è da ritenersi Controparte_1
ex lege dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si pre- sume fino a prova contraria (cfr., inter alia, in motivazione Cass. civ. n. 2091/2022).
Orbene, le parti opponenti – debitori/convenuti in senso sostanziale - confermano l'intero operato professionale svolto nei loro riguardi dallo;
riconoscono, Controparte_1 infatti, l'attività di rappresentanza processuale esercitata dall'Avv. Caradonna in tutti i pro- cedimenti civili elencati nella scrittura privata di riconoscimento del debito, nonché
l'attività di assistenza stragiudiziale per la conclusione del contratto di transazione con Lo-
16 renzini e (v. doc. 7 allegato alla comparsa di CP_2 Controparte_6 Controparte_4
costituzione).
È, dunque, pacifica e incontestata l'esistenza del rapporto fondamentale.
La materia del contendere, quindi, non attiene all' an debeatur del debito ingiunto, piuttosto al quantum debeatur non risultando proporzionato, secondo gli odierni opponenti, al servi- zio effettivamente prestato in loro favore.
Parte opponente non è riuscita ad offrire sufficiente ed idonea prova circa l'insussistenza del credito dello Studio Legale opposto e le allegazioni in punto di esorbitanza delle somme richieste per compensi risultano infondate.
L'espletata istruttoria orale non ha fornito alcun elemento utile in favore degli opponenti.
Ciò, sia per l'irrilevanza dei contributi conoscitivi offerti dai testi Testimone_1
(chiamato unicamente a rispondere in ordine alla ricezione in data 23 settembre 2020 di una email di sollecito di pagamento da parte dell'avv. Caradonna in merito a somme pignorate)
e (che ha riferito su circostanze del tutto estranee alla materia del Controparte_2
contendere, avendo la dichiarante dato atto di aver corrisposto all'avv. Caradonna l'importo di € 22.023,12 a saldo delle spese legali dovute in virtù di un titolo – segnatamente Senten- za n. 1263/201 del Tribunale di Pisa – non contemplato nel puntuale elenco di cui al rico- noscimento di debito che oggi ci occupa) sia per l'esito dell'interrogatorio formale dell'avv.
Caradonna che ha comunque dato atto di aver sì provveduto alla redazione della scrittura privata di ricognizione del debito ma “in accordo con i clienti” odierni opponenti.
Quanto poi alla presunta irregolarità della somma pari a € 21.459,93 relativa alla causa di opposizione a precetto n. 568/2017 R.G. Tribunale di OR (doc.13 allegato all'atto di citazione) nonché della somma di € 14.137,29 relativa alla causa in appello n. 1378/2918
R.G. Corte d'Appello di Firenze si precisa quanto segue.
Parte opponente afferma l'erroneità delle notule perché le stesse, a suo avviso, non conside- rerebbero la compensazione al 50% delle spese processuali ordinata dalla Corte d'Appello di Firenze per entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, tale ultima considerazione non risulta in alcun modo condivisibile.
Il fatto che il Giudice d'Appello abbia deciso per la compensazione delle spese processuali nella misura del 50% per entrambi i gradi giudizi, non rileva in alcun modo ai fini del con- teggio per la determinazione del compenso dovuto al proprio legale ciò in quanto, come no-
17 to, tale statuizione vale nei rapporti tra le parti del giudizio, e non anche tra la parte ed il suo legale (sul punto v. ex plurimis Cass., 9633/2010; 3996/2010; 11065/1994; cfr. altresì in motivazione Cass. civile, Sez. VI, n. 5224/2018 “la liquidazione degli onorari che
l'avvocato pretende dal proprio cliente, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Ne con- segue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”).
In merito, poi, alle doglianze attinenti l'errata individuazione dello scaglione di valore della controversia che avrebbe, secondo le parti opponenti, determinato una irregolarità nel cal- colo del compenso dovuto: i) per la procedura esecutiva presso terzi n. 702/2019 R.G.E.
Tribunale di TO;
ii) per la procedura esecutiva immobiliare n. 196/2019 R.G.E.I. Tribu- nale di OR;
iii) per la mediazione obbligatoria, preordinata al giudizio di divisione del- la comunione ereditaria n. 2185/2017 R.G. Tribunale di TO;
iv) per l'attività di assi- stenza stragiudiziale alla transazione (doc. 9 allegato all'atto di citazione) se ne rileva l'infondatezza atteso che il valore della causa – e quindi la scelta dello scaglione di riferi- mento per la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato – è stabilita, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., sulla base della domanda giudiziale, la quale, nei diversi procedimenti suindicati, attiene al valore del credito riconosciuto con Ordinanza resa dal Tribunale di Li- vorno n. 568/2017 a favore dei contro gli eredi del sig. (fratello Parte_1 Parte_5
della . Parte_4
A tal proposito, la procedura di pignoramento presso terzi n. 702/2019 r.g.e. Tribunale di
TO risulta, infatti, azionata nelle more del giudizio di Appello, sulla base del titolo affe- rente la somma riconosciuta a favore di e a titolo di risarcimento Pt_1 Parte_2 danni pari a € 264.375,00; la domanda giudiziale attiene quindi al valore del credito origi- nario pre-riforma stante la provata intenzione del di non attendere l'esito del Parte_1
giudizio di secondo grado per agire in via esecutiva.
Si confronti, in particolare, l'allegato 30 di cui alla produzione documentale di parte oppo- sta relativo all'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 c.p.c. - necessaria ai fini del reperimento dei beni del debitore da sottoporre al pignoramento -
18 promossa dall'Avv. Caradonna in data 9 gennaio 2019 su richiesta del sig. Parte_10 cio stante la procura speciale all'uopo rilasciata dal (doc 31). Si confronti, altre- Parte_1
sì, il documento 33 vale a dire l'email del 15/4/19 con allegati i tre modelli F24 pagati dal sig. con cui si prende atto che l'opponente ha provveduto a pagare tre Parte_1
modelli F24 al solo scopo di ottenere i report patrimoniali dei debitori da parte dell'
[...]
. Org_1
Per quanto invece concerne la causa di divisione della comunione ereditaria n. 2185/2017
r.g. Tribunale di TO, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa si determina avendo riguardo alla massa attiva da dividersi salvo che la contestazione verta sulla quota spettante
(cfr. in motivazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 “Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato il valore della causa di divisione non è quello della massa atti- va ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012; Cass.
10939/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico”).
Nel caso di specie, alcuna controversia sembra emergere rispetto al quantum della quota ereditaria pertanto anche quest'ultimo conteggio non appare irragionevole alla luce del va- lore corrispondente all'attivo del patrimonio ereditario caduto in successione.
Non sembra, peraltro, superfluo precisare che il compenso dovuto al professionista per l'attività espletata, spetti allo stesso a prescindere dall'esito del giudizio essendo la sua un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
egli, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzio- ne che meglio tuteli il cliente (Sez. 3, Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023).
Pertanto, la censura di parte opponente relativa all'intervenuto conteggio del compenso per la causa di opposizione a precetto n. 2848/2018 r.g. presso il Tribunale di TO effettuato dall'Avv. Caradonna per l'attività legale prestata risulta, a ben vedere, infondata in quanto, la circostanza che l'avvocato Caradonna – in qualità di rappresentante processuale dei clienti - avrebbe dovuto, secondo il legale degli odierni opponenti, rinunciare ad Parte_1
ogni compenso per essere risultati, i propri assistiti, soccombenti virtuali a seguito della di- chiarazione di cessata materia del contendere contrasterebbe con la natura dell'obbligazione professionale assunta dal legale (un'obbligazione per l'appunto di mezzi e non di risultato).
19 Quanto alle allegazioni degli opponenti in ordine alle somme corrisposte in acconto allo
Studio Legale opposto con riferimento ai plurimi giudizi di cognizione ed esecutivi instau- rati nell'interesse dei i consideri come dalla piana lettura della scrittura pri- Pt_1 vata del 25 giugno 2020 gli opponenti riconoscono il loro debito di € 80.000,00 nei con- fronti dello “in solido ed a saldo”, ergo già conteggiati Controparte_1
gli acconti ricevuti.
Orbene, il consenso – in ordine al contenuto di cui alla scrittura privata con cui i Parte_1 si riconoscono debitori dell'odierna parte opposta per la citata somma di € 80.000,00 – sa- rebbe stato prestato, secondo gli odierni opponenti, per errore rilevante ed essenziale, poi- ché asseritamente ingannati dall'ambiguità del testo che non avrebbe tenuto conto delle somme previamente versate a titolo di acconto (cfr. p.15 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo “Il consenso se non estorto con violenza (nel caso psicologica) o carpito con dolo, sarebbe stato sicuramente prestato per errore rilevante, poiché essenziale e ben riconoscibile da controparte”).
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Premesso che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della ricognizione del debito di cui si discute per difetto di causa stante l'assoluta genericità delle allegazioni alla stessa sottese e disancorate dal benchè minimo riscontro probatorio e premesso altresì che risulta totalmente indimostrata, anche all'esito dell'espletata istruttoria orale,
l'esistenza di raggiri da parte dell'avv. Caradonna in danno degli opponenti e/o di pressioni psicologiche sugli stesse finalizzate alla sottoscrizione della ricognizione di debito, non ri- sulta dimostrato dagli opponenti neanche l'errore rilevante ed essenziale in cui sarebbero incorsi e . Pt_1 Parte_2
Dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta tale situazione patologica non è riscontrabile.
Non convince la valutazione degli opponenti circa la presunta ambiguità con cui sarebbe stata predisposta dall'Avv. Caradonna la scrittura privata de qua. Ed invero, l'atto in que- stione espressamente chiarisce che la somma dovuta a favore dello per Controparte_1
l'attività professionale prestata fino a giugno 2020 (la scrittura privata infatti riporta la data del 25/6/2020 – doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione) ai clienti è a sal- Parte_1
do nella misura di € 80.000,00; ciò, dunque, presuppone la già preventiva corresponsione
20 della somma a titolo di acconto che, alla luce degli scritti difensivi, entrambe le parti con- fermano ma che, dalla documentazione prodotta, risulta pari al minore importo di €
28.283,82 (somma così determinata: € 6.236,18, in relazione a n. 2 fatture allegate al doc.
35 ed € 22.047,64 come risulta dalle fatture di cui al doc. 39).
Alcuna ambiguità emerge, dunque, dal contenuto della scrittura privata;
la somma ivi indi- cata a saldo configura il credito maturato dallo per l'intera attività svolta a CP_1
favore dei dal 2008- al netto degli anticipi fino a quel momento versati da- Parte_11
gli stessi per la prosecuzione dei procedimenti civili pendenti.
Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti, il sig. ap- Parte_1 pare ben cosciente e consapevole dell'entità del debito residuo (pari ancora a € 80.000,00) assunto nei confronti dello Studio Associato per il servizio professionale prestatogli e che espressamente comunica - a distanza di quattro mesi dal riconoscimento del debito (scrittu- ra privata sottoscritta in data 25 giugno 2020) - di voler saldare nel più breve tempo possi- bile (v. doc. 2 – email del 20 ottobre 2020, allegato alla comparsa di costituzione).
Dalle risultanze probatorie, emerge, a ben vedere, una partecipazione attiva del sig.
[...]
ad ogni vicenda legale che ha interessato la sua famiglia - dal 2008 ad oggi - ciò Parte_1
a conferma di un consenso prestato in modo consapevole e ragionato, frutto di una rappre- sentazione corretta della propria posizione debitoria.
E' stato congruamente evidenziato dallo Studio legale opposto finanche, un atteggiamento scrupoloso del , attento a visionare ed a tenersi aggiornato su ogni aspetto Parte_1 dell'attività processuale protrattasi nel tempo.
Ed invero, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, risultano, con ogni evidenzia, diverse osservazioni tecniche effettuate dallo stesso attinenti ad aspetti stret- Parte_1 tamente processuali (l'asserita irregolarità nella procura rilasciata al legale di controparte –
v. doc. 41, nonché un presunto errore commesso dal CTU nella causa che veniva all'epoca svolta avanti il Tribunale di OR - doc. 42).
È possibile, quindi, constatare come vi fosse un rapporto informativo costante tra le odierne parti in merito alle vicende processuali intervenute e finanche una certa “dimestichezza” del a comprendere le questioni giuridiche – medio tempore intercorse - alla luce Parte_1
delle osservazioni dallo stesso effettuate nel corso del rapporto professionale intercorso con lo Studio Legale opposto.
21 A ciò si aggiunga, altresì, la piena consapevolezza dell'opponente, stante la tendenza del a tenersi costantemente informato, in merito al conteggio delle spese legali do- Parte_1
vute per le intercorse procedure giudiziarie ed esecutive (v. le email sul conteggio delle spese processuali ai doc. 9, 10, 11, 12 allegati alla comparsa di costituzione).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, è inverosimile che il fosse ignaro Parte_1 dell'effettivo importo dovuto, quale onorario a saldo del professionista per l'attività svolta;
al contrario, egli appare perfettamente cosciente del quantum debitorio contratto con lo
Studio Associato alla stregua delle informazioni – continuamente aggiornate - ricevute dal proprio legale.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta parimenti infondata anche l'eccepita compromis- sione delle condizioni fisiche e psicologiche del sig. non essendovi alcu- Parte_1
na prova atta a dimostrare lo stato patologico del citato cliente.
Anche l'assunto di parte opponente, secondo la quale sarebbe stata con- Parte_2
dizionata, nel prestare il proprio consenso al riconoscimento del debito, dal padre Pt_1 non appare condivisibile stante l'assenza di qualsiasi elemento sufficientemente idoneo a dimostrare tale aspetto;
al contrario, dalla messaggistica via Whatsapp prodotta agli atti (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), emerge invece un evidente suo diretto coin- volgimento: lei stessa, infatti, si presta a interloquire con lo Studio, in persona dell'Avvocato Caradonna, per conoscere le dinamiche nonché gli eventuali sviluppi della complessa vicenda giudiziale.
Non risulta, pertanto, provato l'errore rilevante ed essenziale in cui i sarebbero Parte_1
incorsi stante la chiarezza del contenuto della scrittura privata (la somma è infatti indicata a saldo, tenuto conto, quindi, degli acconti già versati) e la conoscenza del sig. di ogni Pt_1
questione giuridico-legale che lo stesso sembra ben comprendere alla luce della corrispon- denza intercorsa col proprio legale.
L'atto di riconoscimento del debito risulta, dunque, perfettamente valido non suscettibile di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c.
In merito, poi, all'eccezione di nullità – per asserita vessatorietà e per il carattere abusivo
(anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite n. 9479/2023, applicabile tutta- via ai contratti e non a dichiarazioni unilaterali recettizie quali il riconoscimento e la rico- gnizione di debito) - della clausola contenuta nella scrittura privata/riconoscimento di debi-
22 to di cui si discute nella parte in cui i “accettano sin d'ora di adempiere, in Parte_1
solido, agli obblighi di cui sopra, rinunciando ad opporre eccezioni di alcun tipo in ordine al rapporto professionale prestato” si precisa quanto segue.
E' pacifico che i fossero clienti dello e che rive- Parte_1 Controparte_1
stissero la qualifica di consumatore (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso Avv.
Caradonna nell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 9 novembre 2022).
Se, dunque, può ritenersi operante nel caso di specie la disciplina protezionistica del con- sumatore di origine comunitaria prevista a tutela del contraente debole (ciò al fine di ridurre quella naturale sperequazione che inevitabilmente si configura in determinati rapporti con- trattuali), si deve dare atto che i hanno diritto esclusivamente all'espunzione Parte_1
della citata clausola vessatoria/abusiva (mai azionata peraltro dallo Studio Legale opposto a sua difesa nel corso del presente giudizio) dalla scrittura privata di cui si discute la quale resterà validamente operante per il resto.
In altri termini, la nullità della clausola de qua (che, peraltro, non ha mai trovato concreta attuazione stante le plurime censure articolate dagli opponenti i quali mai si sono ritenuti vincolati dalla stessa) non si può estendere all'intero articolato della scrittura privata, non risultando in alcun modo che i non avrebbero firmato la dichiarazione unila- Parte_1
terale de qua senza quella clausola che è colpita da nullità.
Dunque, se è vero che le odierne parti opponenti, in qualità di consumatori, hanno il diritto ad ottenere l'espunzione della clausola abusiva e vessatoria di cui si discute – clausola che si intenderà come mai apposta – è, altresì, vero che resterà inalterato il restante contenuto della scrittura privata (id est riconoscimento del debito), rispetto alla quale – alla luce di quanto sopra esposto - è stato prestato dai clienti un consenso libero ed informa- Parte_1
to.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato l'opposizione a decreto ingiuntivo merita integrale reiezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con rife- rimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto al- lo scaglione che va da € 52.001,00 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
23 Si riconosce l'aumento richiesto dal legale di parte opposta del 20% avuto riguardo alla particolare complessità, importanza e pregio dell'opera professionale prestata ex art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nonché l'ulteriore aumento del 30% essendo i suoi atti difensi- vi (depositati con modalità telematiche) redatti con tecniche informatiche idonee ad agevo- larne la consultazione o la fruizione ex art. 4 comma 1 bis del citato decreto ministeriale.
Ed invero, quanto al primo aumento, si consideri che nel corso del presente processo sono state formulate da parte opponente plurime istanze ex art. 649 c.p.c. con conseguenti udien- ze e difese apprestate dallo Studio Legale opposto con relativa produzione di numerosa do- cumentazione;
quanto al secondo aumento la redazione degli scritti difensivi dello Studio
Legale opposto e la produzione dei relativi documenti è stato effettuata con tecniche infor- matiche raffinate che consentono di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significa- tivamente i tempi di consultazione (arg. da Cass., Sez. L., Ordinanza n. 21365 del
19/07/2023, Rv. 668203 - 01). Il tutto, non obliterando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per con- sentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'eserci- zio” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022, Rv. 666322 - 01).
Non è liquidabile, per contro, in favore dello Studio Legale opposto l'ulteriore aumento del
10% richiesto dal legale di parte opposta ex art. 4 comma 2 non risultando la necessità per il legale di parte opposta di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti contro i quali è stato esercitato il suo patrocinio.
Per quanto infine concerne la domanda di parte opposta volta ad accertare la responsabilità per lite temeraria delle odierne parti opponenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. si precisa quanto segue.
A tal riguardo, è opportuno precisare che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., come noto, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
24 grave della parte soccombente, derivante dal fatto di aver esercitato le proprie prerogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrifi- candoli ingiustamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conse- guibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processua- li e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.
L'esercizio dell'azione in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rim- proverabile, anche se questa, successivamente, si riveli infondata, dovendosi attribuire alla responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del cor- relato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura au- tomaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali (Cass., Sez. 3 –, Ordinanza n.
19948 del 12/07/2023; Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
Ciò premesso sul punto, occorre considerare che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile in capo alle odierne parti opponenti alcun comportamento pretestuoso e/o imprudente lesi- vo del principio di economia processuale desumibile in via oggettiva dagli atti processuali, ciò in quanto difetterebbero, a tal riguardo, entrambi i presupposti ex lege previsti.
Sul piano soggettivo, non risulta, infatti, configurabile alcuna forma di colpa grave ovvero malafede nella decisione assunta delle odierne parti opponenti di attivarsi per promuovere l'azione in giudizio al fine di far valere un proprio diritto - in ossequio peraltro all'art. 24
Cost. – poiché ritenuto pregiudicato dall'attività espletata dall'odierna opposta.
Al contempo, neppure il presupposto oggettivo risulta configurabile stante la correttezza delle condotte processuali avute durante la pendenza del procedimento, finalizzate al solo scopo di portare avanti, nel miglior modo possibile, la strategia difensiva a tutela del diritto reputato leso dagli attori\opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 740/2021
(R.G. 1851/2021) emesso dal Tribunale di OR in data 3-4 giugno 2021 che, per
25 l'effetto, dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna e a rifondere a favore dello Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 22.000,68 (di cui € Controparte_1
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre aumento del 20% ex art. 4 comma 1
D.M. 55/2014 ed aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di OR
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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