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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN RI RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3096 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Parte_1
Perugini, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Tiziana Tecce,
IO ME e EL AS GL, presso i cui indirizzi pec indicati in atti elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024 il ricorrente, premesso di essere dirigente medico dipendente dell' , in servizio presso il Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, che nel Parte_2 corso della campagna vaccinale per l'anno 2021 aveva svolto attività di somministrazione di vaccini
Covid-19 per 161 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive, debitamente autorizzate dall'Ente, e che Cont l' aveva illegittimamente retribuito le medesime ore applicando la maggiorazione per lavoro straordinario, in luogo del compenso previsto dall'art. 1, co. 464, della l. 178/2020, ha convenuto in Cont giudizio l' al fine di sentire: “accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al giusto compenso per le 161 ore di prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid effettuate nel periodo marzo/luglio 2021 come determinato in € 80 ad ora in conformità all'art. 1 comma 464 legge 178/2020, e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di € CP_1
8.402,59, come risultante dalla differenza tra quanto dovuto (€ 12.880,00) e quanto corrisposto (€
4.477,41), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con distrazione. Cont Si è ritualmente costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. È pacifico e documentale che il ricorrente sia dirigente medico alle dipendenze dell' , che nel CP_1 periodo oggetto di causa abbia prestato la propria attività per la somministrazione delle dosi di
1 vaccino anti Covid-19 per un totale di 161 ore e che, per le medesime ore, sia stato retribuito con la paga oraria di € 27,81, corrispondente allo straordinario feriale diurno. L'istante lamenta che, ai sensi dell'art. 1, co. 484, l. 178/2020, le ore di lavoro prestate nell'ambito della campagna vaccinale avrebbero dovuto essere qualificate come prestazioni aggiuntive e remunerate con il compenso di € 80,00 all'ora. Cont Sostiene l' che l'attività era stata prestata volontariamente dal medico, in adesione a un avviso interno che espressamente prevedeva che il compenso sarebbe stato erogato nella misura prevista per il lavoro straordinario.
A norma dell'art. 115 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL dell'Area
Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019, “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le Parte_3 liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”. A propria volta, l'art. 24, co. 6 del medesimo CCNL stabilisce che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l' , sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti Parte_4
e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle La misura della tariffa oraria da erogare per tali Parte_3 prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”. La disciplina del lavoro straordinario si rinviene, invece, nell'art. 30 del CCNL, che dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”. La l. 30/12/2020, n. 178, all'art. 1, co. 464, ha previsto che: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo
115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto
2 collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Entro il quadro normativo delineato, il plus orario reso dalla parte ricorrente nell'ambito della campagna vaccinale va qualificato come “prestazioni aggiuntive” ai sensi dell'art. 1, co. 464, l.
178/20 e 115, co. 2, CCNL 2016-2019.
L'art. 1, co. 464, laddove prevede che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, … possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive …”, non attribuisce ai medesimi enti la facoltà di scegliere liberamente, ai fini retributivi, l'istituto al quale ricondurre le prestazioni oltre l'orario normale;
al contrario, la locuzione “possono ricorrere” sta a significare che l'istituto di cui agli artt. 115, co. 2, e 24, co. 6, del CCNL è utilizzabile, oltre che nei casi ivi previsti, anche per far fronte alle esigenze della campagna vaccinale.
Si tratta, in altri termini, di un'estensione dell'istituto a un'ipotesi che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non rientrerebbe fra quelle per cui il CCNL lo consente.
A ulteriore riprova della natura derogatoria della norma, la stessa prevede, altresì, un compenso diverso e superiore rispetto a quello usualmente previsto di 60,00 € l'ora, che si applica “solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467”. Cont Le prestazioni sono state, inoltre, richieste dall' per consentire l'attuazione del piano vaccinale e prestate dai medici su base volontaria, sicché si rientra pienamente nell'ambito dell'istituto disciplinato dalle predette norme.
La fattispecie esula, invece, dalle esigenze che consentono il ricorso al lavoro straordinario, che non può essere utilizzato come ordinario fattore di programmazione del lavoro, neanche per coprire esigenze temporanee.
È vero che la parte ricorrente ha accettato di prestare lavoro aggiuntivo aderendo a un avviso interno
(prot. 36801 del 29/03/2021) che espressamente prevedeva che il compenso sarebbe stato erogato applicando la maggiorazione per lavoro straordinario.
Al riguardo, si osserva che le prestazioni oltre l'orario di lavoro ordinario funzionali all'attuazione del piano vaccinale trovano specifica disciplina nel più volte citato art. 1, co. 464, l. 178/2020, che determina il relativo compenso nella misura fissa di € 80,00 l'ora, con previsione evidentemente non derogabile in peius dalle singole aziende per ragioni di contenimento della spesa.
Né la norma pone ulteriori condizioni oltre al fatto che le attività siano “rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467”, circostanza, questa, pacifica.
Infatti, essa si limita a tenere ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive “con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi”. Infine, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli in analoga controversia, “la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro
3 straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001” (così C. App. Napoli, sent. n. 1210/2024 del 27/05/2024).
In ogni caso, non vi è prova di alcuna pattuizione individuale/atto di espressa accettazione delle Cont condizioni di espletamento del plus orario proposte dall' deteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la qualificazione ai fini retributivi del lavoro aggiuntivo reso dall'istante nell'ambito della campagna vaccinale come lavoro straordinario, anziché come prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, co. 464, l. 178/2020, da compensarsi con l'importo di €
80,00 lordi all'ora. Cont Da tanto consegue la condanna dell' a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di differenze retributive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021, l'importo lordo di € 8.402,59, quantificato sulla base dell'elementare conteggio sviluppato in ricorso sulla base dei dati risultanti dai cedolini, non specificamente contestato da parte resistente.
Al suddetto importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, in considerazione dell'istruzione documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
l'importo complessivo viene inoltre ridotto del 30% in ragione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per le 161 ore aggiuntive rese nel periodo marzo/luglio 2021 nell'ambito della campagna vaccinale anti Covid- 19, l'importo di € 80,00 lordi all'ora, ai sensi dell'art. 1, co. 464, l. 178/2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, a titolo di differenze retributive per il Parte_2 periodo marzo/luglio 2021, dell'importo lordo di € 8.402,59, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
Cont
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.886,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 118,50, con attribuzione all'avv. Perugini dichiaratosi antistatario.
Benevento, 11 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN RI RI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN RI RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3096 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Parte_1
Perugini, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Tiziana Tecce,
IO ME e EL AS GL, presso i cui indirizzi pec indicati in atti elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024 il ricorrente, premesso di essere dirigente medico dipendente dell' , in servizio presso il Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, che nel Parte_2 corso della campagna vaccinale per l'anno 2021 aveva svolto attività di somministrazione di vaccini
Covid-19 per 161 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive, debitamente autorizzate dall'Ente, e che Cont l' aveva illegittimamente retribuito le medesime ore applicando la maggiorazione per lavoro straordinario, in luogo del compenso previsto dall'art. 1, co. 464, della l. 178/2020, ha convenuto in Cont giudizio l' al fine di sentire: “accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al giusto compenso per le 161 ore di prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid effettuate nel periodo marzo/luglio 2021 come determinato in € 80 ad ora in conformità all'art. 1 comma 464 legge 178/2020, e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di € CP_1
8.402,59, come risultante dalla differenza tra quanto dovuto (€ 12.880,00) e quanto corrisposto (€
4.477,41), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con distrazione. Cont Si è ritualmente costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. È pacifico e documentale che il ricorrente sia dirigente medico alle dipendenze dell' , che nel CP_1 periodo oggetto di causa abbia prestato la propria attività per la somministrazione delle dosi di
1 vaccino anti Covid-19 per un totale di 161 ore e che, per le medesime ore, sia stato retribuito con la paga oraria di € 27,81, corrispondente allo straordinario feriale diurno. L'istante lamenta che, ai sensi dell'art. 1, co. 484, l. 178/2020, le ore di lavoro prestate nell'ambito della campagna vaccinale avrebbero dovuto essere qualificate come prestazioni aggiuntive e remunerate con il compenso di € 80,00 all'ora. Cont Sostiene l' che l'attività era stata prestata volontariamente dal medico, in adesione a un avviso interno che espressamente prevedeva che il compenso sarebbe stato erogato nella misura prevista per il lavoro straordinario.
A norma dell'art. 115 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL dell'Area
Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019, “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le Parte_3 liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”. A propria volta, l'art. 24, co. 6 del medesimo CCNL stabilisce che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l' , sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti Parte_4
e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle La misura della tariffa oraria da erogare per tali Parte_3 prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”. La disciplina del lavoro straordinario si rinviene, invece, nell'art. 30 del CCNL, che dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”. La l. 30/12/2020, n. 178, all'art. 1, co. 464, ha previsto che: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo
115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto
2 collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Entro il quadro normativo delineato, il plus orario reso dalla parte ricorrente nell'ambito della campagna vaccinale va qualificato come “prestazioni aggiuntive” ai sensi dell'art. 1, co. 464, l.
178/20 e 115, co. 2, CCNL 2016-2019.
L'art. 1, co. 464, laddove prevede che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, … possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive …”, non attribuisce ai medesimi enti la facoltà di scegliere liberamente, ai fini retributivi, l'istituto al quale ricondurre le prestazioni oltre l'orario normale;
al contrario, la locuzione “possono ricorrere” sta a significare che l'istituto di cui agli artt. 115, co. 2, e 24, co. 6, del CCNL è utilizzabile, oltre che nei casi ivi previsti, anche per far fronte alle esigenze della campagna vaccinale.
Si tratta, in altri termini, di un'estensione dell'istituto a un'ipotesi che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non rientrerebbe fra quelle per cui il CCNL lo consente.
A ulteriore riprova della natura derogatoria della norma, la stessa prevede, altresì, un compenso diverso e superiore rispetto a quello usualmente previsto di 60,00 € l'ora, che si applica “solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467”. Cont Le prestazioni sono state, inoltre, richieste dall' per consentire l'attuazione del piano vaccinale e prestate dai medici su base volontaria, sicché si rientra pienamente nell'ambito dell'istituto disciplinato dalle predette norme.
La fattispecie esula, invece, dalle esigenze che consentono il ricorso al lavoro straordinario, che non può essere utilizzato come ordinario fattore di programmazione del lavoro, neanche per coprire esigenze temporanee.
È vero che la parte ricorrente ha accettato di prestare lavoro aggiuntivo aderendo a un avviso interno
(prot. 36801 del 29/03/2021) che espressamente prevedeva che il compenso sarebbe stato erogato applicando la maggiorazione per lavoro straordinario.
Al riguardo, si osserva che le prestazioni oltre l'orario di lavoro ordinario funzionali all'attuazione del piano vaccinale trovano specifica disciplina nel più volte citato art. 1, co. 464, l. 178/2020, che determina il relativo compenso nella misura fissa di € 80,00 l'ora, con previsione evidentemente non derogabile in peius dalle singole aziende per ragioni di contenimento della spesa.
Né la norma pone ulteriori condizioni oltre al fatto che le attività siano “rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467”, circostanza, questa, pacifica.
Infatti, essa si limita a tenere ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive “con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi”. Infine, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli in analoga controversia, “la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro
3 straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001” (così C. App. Napoli, sent. n. 1210/2024 del 27/05/2024).
In ogni caso, non vi è prova di alcuna pattuizione individuale/atto di espressa accettazione delle Cont condizioni di espletamento del plus orario proposte dall' deteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la qualificazione ai fini retributivi del lavoro aggiuntivo reso dall'istante nell'ambito della campagna vaccinale come lavoro straordinario, anziché come prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, co. 464, l. 178/2020, da compensarsi con l'importo di €
80,00 lordi all'ora. Cont Da tanto consegue la condanna dell' a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di differenze retributive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021, l'importo lordo di € 8.402,59, quantificato sulla base dell'elementare conteggio sviluppato in ricorso sulla base dei dati risultanti dai cedolini, non specificamente contestato da parte resistente.
Al suddetto importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, in considerazione dell'istruzione documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto;
l'importo complessivo viene inoltre ridotto del 30% in ragione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per le 161 ore aggiuntive rese nel periodo marzo/luglio 2021 nell'ambito della campagna vaccinale anti Covid- 19, l'importo di € 80,00 lordi all'ora, ai sensi dell'art. 1, co. 464, l. 178/2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, a titolo di differenze retributive per il Parte_2 periodo marzo/luglio 2021, dell'importo lordo di € 8.402,59, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
Cont
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.886,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 118,50, con attribuzione all'avv. Perugini dichiaratosi antistatario.
Benevento, 11 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN RI RI
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