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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2506/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
SANTO DALMAZIO TARANTINO e FABIANA VIGNA
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO, dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE e dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA, funzionari delegati resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_3 premesso di lavorare alle dipendenze del convenuto e di svolgere CP_1 mansioni di collaboratrice scolastica, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021, attualmente in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” di Cosenza, deduceva di aver prestato servizio pre – ruolo, in virtù di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008. Deduceva di essere
1 stata inquadrata all'atto dell'immissione in ruolo nella prima fascia stipendiale 0-8. Lamentava il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza di legittimità e comunitaria, concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art.
2 del CCNL del 04 agosto 2011; 2) dichiarare, dunque, il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento del differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale
3-8, a partire dal 15.05.2022 (data di ingresso nel IV anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 3) condannare, quindi, il
[...]
in persona del pro-tempore a corrispondere Controparte_1 CP_2 all'odierna ricorrente le differenze retributive già maturate fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8, dal 15.05.2022 al 31.05.2025, oltre al maggiore importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive CP_3 maturate, correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio”. Il si costituiva, in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di prescrizione, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Si costituiva l' aderendo alla domanda di condanna al versamento dei CP_3 contributi sulla maggiore retribuzione eventualmente spettante. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 30.09.2025.
E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati sollevata dal , atteso che le differenze di retribuzione sono state CP_1 chieste relativamente ad un periodo (15.05.2022 al 31.05.2025) che, tenuto conto dell'interruzione del termine alla data del 22.11.2023 (data di ricezione di una istanza di “riconoscimento del gradone stipendiale”, con richiesta di pagamento delle differenze stipendiali) e della notifica del 2 ricorso eseguita il 28.07.2025, non è evidentemente coperto dalla prescrizione.
Nel merito il ricorso è fondato. Premesso che dalla documentazione in atti versata risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2007/2008 (cfr. il certificato di servizio) si osserva la questione controversa riguarda l'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 CCNL 2011, che ad avviso del non potrebbe essere estesa alla CP_1 ricorrente, posto che il riconoscimento del beneficio al solo personale a tempo indeterminato non comporta una violazione del principio di non discriminazione e di parità retributiva. La clausola, intitolata “Rimodulazione posizioni stipendiali”, stabilisce: “
1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il meccanismo di salvaguardia è richiamato nel CCNL del 4 agosto 2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
3 Con detta clausola le parti hanno evidentemente inteso salvaguardare, contestualmente alla “rimodulazione” del sistema di progressione stipendiale mediante l'accorpamento delle prime due fasce in un unico gradone 0-8 anni, il riconoscimento economico dell'anzianità di servizio già maturata fino a quel momento in pendenza del regime previgente, mediante la conservazione o l'attribuzione di un assegno ad personam al compimento della precedente fascia 3-8 anni e fino alla successiva 9-14, riservando tuttavia tale riconoscimento solo al personale assunto a tempo indeterminato al 01.09.2010. Nella specie è in contestazione il diritto alle differenze retributive dovute in base allo scaglione 3-8 anni fatto salvo dalla clausola in questione, previa disapplicazione della limitazione al solo personale di ruolo della valorizzazione dell'anzianità maturata al 1.9.2010. Sul punto, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.». Come più di recente ribadito dalla S.C. (Cass. 20918/19), il principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell'Accordo trova applicazione anche in relazione ai contratti nei quali l'apposizione del termine è legittima, poiché attiene all'obbligo degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia. In proposito, la Corte europea ha chiarito che costituiscono “condizioni di impiego” le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore e che, pertanto, possono essere legittimamente 4 negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata), non essendo a tal fine sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE Regojo Dans, cit., punto 55; CGUE 5.6.2018, causa C677/16,
punto 57; CGUE 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Persona_1
Valenza; CGUE 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi e, da ultimo, CGUE 20.6.2019, causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, nella quale si è affermato che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale»). La clausola di salvezza di cui si controverte prevede, quale disposizione transitoria e progressione stipendiale previsti dai CCNL succedutesi nel tempo, il diritto ad un mero “assegno ad personam”, conseguente alla valorizzazione economica dell'anzianità maturata secondo il precedente regime, limitatamente peraltro ai primi due scaglioni. Si tratta di una maggiorazione retributiva che rientra nella nozione di condizione di impiego, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata, e in relazione alla quale la riserva a favore del solo personale a tempo indeterminato è fondata - al pari che per il sistema di progressione stipendiale a regime, previsto dai CCNL per il solo personale di ruolo e per tale motivo censurato dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016 (e numerose conformi successive) - solo sulla natura a tempo indeterminato del rapporto e non su ragioni oggettive che riguardino le
5 modalità di lavoro o la natura e le caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento. La domanda, pertanto, deve essere accolta. Le spese di lite tra la ricorrente e il atteso l'esito complessivo del CP_1 giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore effettivo della controversia, come ricavabile dal prospetto contabile prodotto dalla parte ricorrente. Le ulteriori spese vengono compensate, atteso che l' è stato convenuto CP_3 in giudizio al solo fine di ottenere dal datore di lavoro la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 04 agosto 2011. Dichiara il diritto della ricorrente al pagamento del differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale 3-8, a partire dal 15.05.2022 (data di ingresso nel IV anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9- 14. Condanna, il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive già maturate fra
[...] la fascia 0-2 e la fascia 3-8, dal 15.05.2022 al 31.05.2025, oltre al maggiore importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2 al versamento nei confronti dell' delle differenze contributive
[...] CP_3 maturate, correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
[...] euro 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 02/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
SANTO DALMAZIO TARANTINO e FABIANA VIGNA
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO, dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE e dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA, funzionari delegati resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_3 premesso di lavorare alle dipendenze del convenuto e di svolgere CP_1 mansioni di collaboratrice scolastica, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021, attualmente in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” di Cosenza, deduceva di aver prestato servizio pre – ruolo, in virtù di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008. Deduceva di essere
1 stata inquadrata all'atto dell'immissione in ruolo nella prima fascia stipendiale 0-8. Lamentava il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza di legittimità e comunitaria, concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art.
2 del CCNL del 04 agosto 2011; 2) dichiarare, dunque, il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento del differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale
3-8, a partire dal 15.05.2022 (data di ingresso nel IV anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 3) condannare, quindi, il
[...]
in persona del pro-tempore a corrispondere Controparte_1 CP_2 all'odierna ricorrente le differenze retributive già maturate fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8, dal 15.05.2022 al 31.05.2025, oltre al maggiore importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive CP_3 maturate, correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio”. Il si costituiva, in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di prescrizione, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Si costituiva l' aderendo alla domanda di condanna al versamento dei CP_3 contributi sulla maggiore retribuzione eventualmente spettante. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 30.09.2025.
E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati sollevata dal , atteso che le differenze di retribuzione sono state CP_1 chieste relativamente ad un periodo (15.05.2022 al 31.05.2025) che, tenuto conto dell'interruzione del termine alla data del 22.11.2023 (data di ricezione di una istanza di “riconoscimento del gradone stipendiale”, con richiesta di pagamento delle differenze stipendiali) e della notifica del 2 ricorso eseguita il 28.07.2025, non è evidentemente coperto dalla prescrizione.
Nel merito il ricorso è fondato. Premesso che dalla documentazione in atti versata risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2007/2008 (cfr. il certificato di servizio) si osserva la questione controversa riguarda l'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 CCNL 2011, che ad avviso del non potrebbe essere estesa alla CP_1 ricorrente, posto che il riconoscimento del beneficio al solo personale a tempo indeterminato non comporta una violazione del principio di non discriminazione e di parità retributiva. La clausola, intitolata “Rimodulazione posizioni stipendiali”, stabilisce: “
1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il meccanismo di salvaguardia è richiamato nel CCNL del 4 agosto 2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
3 Con detta clausola le parti hanno evidentemente inteso salvaguardare, contestualmente alla “rimodulazione” del sistema di progressione stipendiale mediante l'accorpamento delle prime due fasce in un unico gradone 0-8 anni, il riconoscimento economico dell'anzianità di servizio già maturata fino a quel momento in pendenza del regime previgente, mediante la conservazione o l'attribuzione di un assegno ad personam al compimento della precedente fascia 3-8 anni e fino alla successiva 9-14, riservando tuttavia tale riconoscimento solo al personale assunto a tempo indeterminato al 01.09.2010. Nella specie è in contestazione il diritto alle differenze retributive dovute in base allo scaglione 3-8 anni fatto salvo dalla clausola in questione, previa disapplicazione della limitazione al solo personale di ruolo della valorizzazione dell'anzianità maturata al 1.9.2010. Sul punto, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.». Come più di recente ribadito dalla S.C. (Cass. 20918/19), il principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell'Accordo trova applicazione anche in relazione ai contratti nei quali l'apposizione del termine è legittima, poiché attiene all'obbligo degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia. In proposito, la Corte europea ha chiarito che costituiscono “condizioni di impiego” le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore e che, pertanto, possono essere legittimamente 4 negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata), non essendo a tal fine sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE Regojo Dans, cit., punto 55; CGUE 5.6.2018, causa C677/16,
punto 57; CGUE 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Persona_1
Valenza; CGUE 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi e, da ultimo, CGUE 20.6.2019, causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, nella quale si è affermato che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale»). La clausola di salvezza di cui si controverte prevede, quale disposizione transitoria e progressione stipendiale previsti dai CCNL succedutesi nel tempo, il diritto ad un mero “assegno ad personam”, conseguente alla valorizzazione economica dell'anzianità maturata secondo il precedente regime, limitatamente peraltro ai primi due scaglioni. Si tratta di una maggiorazione retributiva che rientra nella nozione di condizione di impiego, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata, e in relazione alla quale la riserva a favore del solo personale a tempo indeterminato è fondata - al pari che per il sistema di progressione stipendiale a regime, previsto dai CCNL per il solo personale di ruolo e per tale motivo censurato dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016 (e numerose conformi successive) - solo sulla natura a tempo indeterminato del rapporto e non su ragioni oggettive che riguardino le
5 modalità di lavoro o la natura e le caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento. La domanda, pertanto, deve essere accolta. Le spese di lite tra la ricorrente e il atteso l'esito complessivo del CP_1 giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore effettivo della controversia, come ricavabile dal prospetto contabile prodotto dalla parte ricorrente. Le ulteriori spese vengono compensate, atteso che l' è stato convenuto CP_3 in giudizio al solo fine di ottenere dal datore di lavoro la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 04 agosto 2011. Dichiara il diritto della ricorrente al pagamento del differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale 3-8, a partire dal 15.05.2022 (data di ingresso nel IV anno di servizio) e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9- 14. Condanna, il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive già maturate fra
[...] la fascia 0-2 e la fascia 3-8, dal 15.05.2022 al 31.05.2025, oltre al maggiore importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2 al versamento nei confronti dell' delle differenze contributive
[...] CP_3 maturate, correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
[...] euro 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 02/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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