Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21858 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SARNELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Crispi
n.111,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Crispi
n.111,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato il 04/12/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/06/2006 e che Parte_1 dalla loro unione nascevano due figli: l'08.08.2007 ed '01.04.2010, rappresentavano la Per_1 Per_2 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile adibito a casa coniugale, peraltro di Parte_1 proprietà del di lei padre, e la abiterà unitamente ai figli che lì avranno la residenza prevalente;
3) il mobilio e gli arredi della casa familiare resteranno in uso gratuito alla moglie;
4) entrambi i genitori comunicheranno il loro domicilio e la residenza anagrafica ai fini della reperibilità dei minori;
5) il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento in favore dei figli minori, la somma complessiva di Euro 600,00
(seicento). Tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge;
Per_ 6) i minori ed frequentano, sin dalle scuole medie, le lezioni pomeridiane di approfondimento Per_2 scolastico presso un centro di formazione in Via Saverio Gatto n. 21 e i genitori continueranno a dividerne le spese al
50%;
7) per l'assegno Unico i genitori hanno stabilito che esso verrà richiesto dal sig. il quale Controparte_1 corrisponderà il 50% di quanto percepito alla sig.ra oltre il mantenimento previsto di cui al punto 5) del Pt_1 presente accordo. Per le spese straordinarie i coniugi rimandano al Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Napoli, che si abbia per richiamato e trascritto;
8) in riferimento alle spese indicate si specifica che saranno concordate dai genitori esclusivamente quelle da ritenersi straordinarie;
nel caso in cui queste dovessero essere anticipate da uno dei genitori, perché impreviste, imprevedibili ed urgenti, saranno successivamente rimborsate, nella misura del 50%, a richiesta e dietro esibizione di documentazione giustificativa da parte dell'altro genitore.
In generale per le spese straordinarie i genitori convengono e si impegnano come segue: il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via e-mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio;
il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di cinque giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via e-mail, il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato ed eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
2 La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, della spesa dovuta entro il mese successivo all'esborso debitamente documentato.
Tutte le altre spese per i figli saranno previamente da concordare tra i genitori, secondo l'elenco dettagliato e le modalità espressamente indicate nel Protocollo d'Intesa del 2018, vigente presso il Tribunale di Napoli - sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del C.O.A.;
9) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore;
10) i coniugi prestano, sin da ora, l'assenso affinché le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari rilascino e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio per se stessi.
Eventuali viaggi dei figli minori all'estero dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori;
11) per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
Per_
12) i figli minori, e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso Per_2 ex Lege 54/06, con residenza privilegiata presso la madre.
Entrambi i genitori propongono il seguente PIANO GENITORIALE:
le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei bambini;
in merito alle modalità di incontro padre-figli si stabilisce il seguente calendario:
-in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli, due pomeriggi la settimana, e/o tutte le volte che i figli lo chiedano, compatibilmente con le esigenze ed eventualmente con gli orari di lavoro del padre, tenendo presenti le esigenze di studio e di ricreazione dei minori e, comunque, concordandolo con la madre;
- il padre potrà avere i figli con sé un week-end a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì e fino alle
20:00 della domenica, tenendoli con sé per il pernottamento;
- durante le vacanze estive, natalizie, pasquali e nei ponti il signor preleverà i suoi figli il venerdì alle CP_1
19:00 nel week-end di sua pertinenza;
- qualora, nei periodi sopraindicati, il signor fosse impossibilitato per i suoi impegni di lavoro a stare CP_1 con i figli o viceversa, i giorni di visita saranno spostati compatibilmente con le sue esigenze, con quelle dei figli, della madre e previo accordo con la stessa;
- per i mesi estivi, da giugno ad agosto, il padre terrà con sé i figli per un periodo non inferiore a giorni 15 consecutivi per il mese di agosto e altri giorni nei mesi di giugno e luglio, secondo il criterio dell'alternanza, concordandolo con la madre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà facoltà di tenere con sè i figli alternativamente per il giorno
24 o 25 così come per il 31 o l'uno gennaio. Si alterneranno anche nel giorno della vigilia e nel giorno dell'epifania. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli li potrà tenere con sé per il giorno di Pasqua
3 secondo il criterio dell'alternanza. I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze dei minori nonché alle abitudini sino ad ora invalse, il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli minori;
- è obbligo della madre informare tempestivamente il signor sulle condizioni di salute dei minori e CP_1 permettere a questi, in caso di malattia, di far visita al figlio nel suo domicilio. La madre s'impegnerà, altresì, a comunicare con largo anticipo al padre le date e gli eventi importanti riguardanti i figli, in modo da permettergli di essere presente all'evento. Ad esempio, lo informerà su recite scolastiche, saggi a scuola o su eventuali malattie, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale o che possa richiedere la presenza anche dell'altro genitore che ha diritto di assistervi;
- i minori hanno diritto alla frequenza del genitore presso il quale non risiedono, il padre sentirà i figli al telefono o con altri mezzi informatici (Skype per video-chiamate o quant'altro) tutti i giorni, tenendo conto degli impegni dei minori (che saranno comunicati dal genitore con domicilio privilegiato all'altro genitore) e, qualora ci sia qualche impedimento, il genitore presso il quale si trovano i figli s'impegnerà a fare in modo che i figli possano, nella stessa giornata, richiamare l'altro genitore;
- il signor trascorrerà in compagnia dei figli tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, CP_1 onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la signora Pt_1
- quanto alle ricorrenze dei figli, compleanno e onomastico, i minori trascorreranno le sopra menzionate ricorrenze con entrambi i genitori, ovvero, in mancanza, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero a pranzo con l'uno e a cena con l'altro;
- tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I genitori, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
entrambi i genitori s'impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra i minori e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli. E' di tutta evidenza che i genitori proteggeranno sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto dei figli minori ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità e soluzioni per i minori. Per_ Data l'età raggiunta dalla figlia quasi maggiorenne, il padre potrà accordarsi anche direttamente con lei;
il signor e la sig.ra hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche CP_1 Pt_1 telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso
4 l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
(atto n. 82, parte II, s. A Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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