Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14458/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14458 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Sordini, CO Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 25 luglio 2023, recante la comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione di avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, la quale, con verbale del 12 luglio 2023, ha giudicato il ricorrente non idoneo all’avanzamento;
- di qualsiasi atto amministrativo presupposto, preliminare, connesso e conseguente;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2023:
- del decreto di promozione relativo all’aliquota del 31 dicembre 2022 n. atto SIPAD 4295 del 2023, in data 3 agosto 2023;
- del quadro di avanzamento ad anzianità dei marescialli ordinari compresi nell’aliquota 31 dicembre 2022, datato 13 luglio 2023;
- di qualsiasi atto amministrativo presupposto, preliminare, connesso o conseguente;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento nel quadro di avanzamento dei marescialli ordinari, aliquota del 31 dicembre 2022, e dunque nella graduatoria, con attribuzione del grado di maresciallo capo, con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. CO De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il sig. -OMISSIS-, Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, veniva valutato per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota riferita al 31 dicembre 2022 e, con atto comunicato il 25 luglio 2023, giudicato dall’apposita Commissione (di seguito anche CoVA): “ Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ”.
1.1 Insorgeva per l’annullamento del provvedimento con iniziale ricorso del 19 settembre 2023 al TAR Calabria, affidato a due motivi “A) violazione di legge d. lgs. 66/2010 [di seguito anche Codice Ordinamento Militare o COM] e ss. mod.; B) Eccesso di potere per: carenza di motivazione e/o apparente insufficiente motivazione; travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; illogicita’ manifesta e irrazionalita’; sviamemento causa tipica.”
1.2 Esponeva il mar. -OMISSIS-che in data 7 maggio 2019 era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione di 5 giorni di consegna semplice, quando era Comandante a Vibo Valentia Marina e che il 3 febbraio 2022 (anteriormente alla scadenza dei termini per la valutazione dell’aliquota 2022 de quo il 15 ottobre 2022) aveva fatto istanza per chiederne la cessazione degli effetti ex art. 1369 COM, poi accolta sulle seguenti premesse “- la sanzione disciplinare di corpo di cui si chiede la cessazione degli effetti è episodica ed è stata inflitta più di quattro anni or sono; -il rendimento fornito rilevabile dalla consultazione dello specchio riepilogativo della documentazione caratteristica è tendenzialmente più che positivo; -l’interessato non ha più dato adito a rilievi successivamente alla commissione dell’infrazione, mostrando concreti segni di ravvedimento e un’adeguata maturità professionale; - il Militare, nella circostanza, risulta già recuperato dal punto di vista comportamentale e pertanto appare superfluo sottoporlo a un ulteriore periodo di osservazione” ma solo in data 26 luglio 2023, successivamente alla valutazione.
1.3 Lamentava pertanto l’illegittimità delle conseguenze preclusive all’avanzamento che la CoVA aveva fatto derivare dalla pregressa suddetta sanzione del 2019, sia perché la medesima doveva ormai ritenersi cessata nei suoi effetti ai sensi dell’art. 1369 COM, sia perché ai sensi dell’art. 1032 COM il giudizio di idoneità non poteva concentrarsi su unico episodio negativo risalente ignorando il resto della carriera successiva, su cui la stessa Autorità -nella valutazione ex art. 1369 COM (supra sub 1.2)- aveva dato giudizio positivo, emergendo così anche una contraddizione tra provvedimenti quasi coevi.
1.4 Il TAR Calabria dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale con ordinanza n. -OMISSIS-del 18 ottobre 2023 rimettendo il gravame al TAR Lazio.
1.5 Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi questo TAR (sub R.G. n. 14458//2023), con successivi motivi aggiunti il mar. -OMISSIS-impugnava, per invalidità derivata, anche il decreto di promozione relativo all’aliquota del 31 dicembre 2022 n. atto SIPAD 4295 del 2023 del 03.08.2023 e il quadro di avanzamento “ad anzianità” dei Marescialli Ordinari, compresi aliquota 31.12.2022, del 13.07.2023, giudicati idonei alla promozione, dichiarando di averli conosciuti solo a seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione davanti al TAR Calabria e chiedendo poi di essere autorizzato alla notifica ai controinteressati a mezzo pubblici proclami “ stante la particolare difficoltà per il numero delle persone da chiamare in giudizio e … di reperire la attuale destinazione lavorativa ”,.
1.6 Si costituiva l’Amministrazione davanti a questo giudice con memoria e documenti, resistendo al ricorso ed eccependo preliminarmente la tardiva impugnazione degli atti gravati con i motivi aggiunti e comunque la mancata notifica ad almeno un controinteressato.
1.7 All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2 Il Collegio conferma anzitutto la propria competenza territoriale dispiegandosi gli effetti della procedura di avanzamento in questione sull’organizzazione nazionale della forza militare interessata.
2.1 Vanno, poi, in limine scrutinate le eccezioni preliminari dell’Avvocatura che ha dedotto profili di irricevibilità ed inammissibilità dei motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo, in riferimento all’impugnazione dell’elenco dei soggetti utilmente valutati e del decreto di promozione, tardivamente avviata e comunque priva della necessaria notifica ad almeno un controinteressato.
Osserva a riguardo il Collegio che l’avanzamento al grado di maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art 1056, comma 1, COM avviene “a ruolo aperto” e non “a scelta” il che comporta che i parigrado coinvolti e promossi nella stessa aliquota di valutazione, nel caso di specie, non assumano la veste di concorrenti, non pervenendosi a formazione di classifiche chiuse tali che la successiva inclusione di un soggetto escluso possa comportare lo spiazzamento di quelli ammessi, la cui collocazione è determinata poi in modo “automatico” sulla base della pregressa anzianità di ruolo, essi quindi non sono controinteressati nel giudizio contro l’inidoneità decretata verso uno dei valutati della stessa aliquota.
Come infatti emerge dall’impugnato verbale del 12.7.2023 la CoVA ha sottoposto a valutazione di idoneità 328 militari, tra cui il ricorrente, tutti inseriti nell’aliquota di avanzamento sulla base dell’anzianità maturata e dell’assenza delle specifiche mende preclusive di cui all’art 1051, comma 2, COM e tutti astrattamente promuovibili, senza attribuzione di punteggi e graduazione.
Del resto essendo l’impugnativa circoscritta alla sola esclusione, senza alcun motivo atto a travolgere l’intera procedura minacciando per tale via gli altri partecipanti, vale quanto affermato in merito dal giudice di palazzo Spada (CdS 15.12.2021, n. 8357): “ 6.3 Con specifico riferimento all' impugnazione del provvedimento di mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore, è stata affermata la necessità di notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, da identificarsi negli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria, solo allorché si tratti di azione intesa ad infirmare in radice l' intera procedura di avanzamento, contestandosi la stessa legittimità dei criteri posti a base di tutti i giudizi formulati dalla competente Commissione (Cons. Stato Sez. IV, 27/11/2008, n. 5868). 6.4 Al di fuori di tale specifica ipotesi, è da escludere che, in relazione al giudizio di non idoneità all'avanzamento del ricorrente, sussistano controinteressati sia in senso formale, non essendo gli stessi facilmente identificabili sulla base del provvedimento, sia in senso sostanziale, atteso che l'effetto conformativo di una eventuale pronuncia di accoglimento rimane circoscritto al mero obbligo di rivalutazione del ricorrente, in considerazione dell'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione. Per tali ragioni, nessun pregiudizio, se non in chiave meramente riflessa ed eventuale, può discendere da un eventuale accoglimento del ricorso nei confronti dei pari grado promossi o giudicati idonei che, pertanto, non assurgono a controinteressati in senso proprio” .
Trattasi, pertanto, di una procedura non comparativa né competitiva, con accesso per maturata anzianità, senza un numero massimo di soggetti ammissibili nell’ambito dell’aliquota formata e con promozione in ordine di ruolo originario, il che comporta che il ricorrente non era tenuto, una volta impugnata la propria esclusione, ad impugnare anche il decreto di nomina dei promossi per salvaguardare la persistenza del proprio interesse a ricorrere.
2.1.1 Ciò posto, per completezza, va detto che poi è vero che i motivi aggiunti proposti dal mar. -OMISSIS-evidenziano difetti di ricevibilità e ammissibilità.
2.1.2 Da un lato, infatti, la pubblicazione del decreto recante la promozione a maresciallo capo degli idonei va intesa come capace a far decorrere il termine di impugnazione, con conseguente tardività dei motivi aggiunti.
2.1.3 Dall’altro, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, la mancata notifica ad almeno un controinteressato (adempimento astrattamente necessario per l’impugnazione del decreto di nomina) è carenza non superabile con l’istanza di autorizzazione ai pubblici proclami dal momento che tale tipologia di notifica -nella modalità qui teoricamente invocabile regolata dall’art. 41 CPA- presuppone una difficoltà legata al numero dei soggetti da notiziare e non risulta quindi applicabile alla diversa ipotesi dell’introduzione del ricorso dove è richiesto uno sforzo di diligenza minimo di notifica nei confronti di un solo soggetto. Ove insorgano difficoltà legate all’individuazione del soggetto e/o del domicilio del soggetto notificando -come nel caso di una graduatoria- lo strumento elettivo è la tempestiva richiesta di accesso agli atti all’Amministrazione competente. Solo nella negativa ipotesi di ritardi o omissioni nella risposta, si aprirebbe la strada per potersi disporre da parte del giudice l’opportuna tutela attraverso la rimessione in termini e/o ordini di ostensione.
2.2 Siffatte invalidità dei motivi aggiunti sono tuttavia, come anticipato, irrilevanti ai fini della scrutinabilità della domanda principale di questo giudizio, veicolata nel ricorso introduttivo, di annullamento del giudizio di inidoneità, rispetto alla quale permane in capo al mar. -OMISSIS-interesse a ricorrere, anche a fronte della difettosa impugnativa del decreto di promozione degli idonei (supra sub 2.1) non scaturendo da quest’ultimo preclusione alla successiva inclusione del suo nome tra gli idonei stessi. Sono quindi da respingere le eccezioni dell’Avvocatura nella misura in cui invocavano il sopravvenuto difetto d’interesse nel ricorso principale in conseguenza dell’invalidità dei motivi aggiunti, né è utile valutare eventuali adempimenti processuali in merito a questi ultimi.
2.3 Il ricorso introduttivo è fondato.
2.3.1 Riepiloga il Collegio che la valutazione di inidoneità della CoVA sul ricorrente si è basata esclusivamente sul riferimento ad “ una condotta censurata sotto il profilo disciplinare” e che la condotta in questione, risalente al 2019, è stata fatta oggetto di una sanzione disciplinare di corpo (consegna semplice per giorni 5) i cui effetti, poi, ai sensi dell’art. 1369 COM, sono stati rimossi in seguito a successiva determinazione dell’Autorità militare.
2.3.1.1. Ciò detto si osserva in primis che non assume rilievo dirimente -così respingendosi il motivo A del ricorso- il ritardo con cui è intervenuta la determina di cessazione degli effetti della citata sanzione disciplinare in quanto come già affermato da questa Sezione (v.si ex plurimis TAR Lazio, I-bis, n. 18868/24; n. 3914/2025; n.8343/2025) “ il fatto che gli effetti della sanzione disciplinare siano venuti meno non esclude che l’Amministrazione possa tenere in considerazione nella formulazione del proprio giudizio i fatti storici che sono stati il presupposto della sanzione, in altri termini, la Commissione di valutazione e avanzamento ben può considerare i fatti storici a causa dei quali è stata comminata la sanzione, ponendoli a fondamento del giudizio di inidoneità” (v.si pure Consiglio di Stato, sez. II, 13 ottobre 2023, n. 8955 secondo cui “…non è la sanzione in sé a rilevare come elemento che osti al giudizio positivo ma lo è, invero, la valutazione del fatto posto alla base di quella sanzione come componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona”).
Pertanto anche nell’ipotesi di tempestiva determina sulla cessazione degli effetti della sanzione, non vi sarebbe stato alcun effetto obbligato tale da garantire all’interessato nel giudizio d’idoneità l’irrilevanza dei fatti storici sottostanti alla sanzione, i quali sarebbero rimasti valutabili.
2.3.1.2 Meritano invece apprezzamento le ragioni di cui al motivo B) del ricorso quanto alla dubbia correttezza e coerenza motivazionale del provvedimento, tarato sull’esclusivo e generico riferimento alla pregressa inflizione di una sanzione disciplinare al Militare.
Risultano invero violati i canoni che impongono di considerare, ai fini del giudizio di idoneità, l’intero percorso di carriera del Sottufficiale (art. 1032, comma 4, COM) all’interno del quale collocare, nella prospettiva più idonea, anche gli specifici fatti che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. Tanto più nel caso di specie, a fronte del positivo giudizio -che confina a livello di isolato e superato episodio la vicenda sanzionata disciplinarmente (v. supra sub 1.2)- espresso sul Militare dalla stessa Autorità nella determinazione resa ai sensi dell’art. 1369 COM .
Va poi considerato che tra le ragioni impeditive dell’inclusione a monte nell’aliquota di avanzamento (sugli ammessi alla quale si esercita poi la distinta valutazione di idoneità) ai sensi dell’art 1051 è prevista (comma 2 lett b) la sottoposizione a procedimento disciplinare “da cui può derivare una sanzione di stato” e non la meno grave sanzione di corpo (come quella irrogata al ricorrente), delineandosi così nella legge, ai fini dell’avanzamento, una gerarchia di disvalore tra i comportamenti punibili a seconda dei due tipi di sanzione applicata.
Anche sotto tale profilo, essendo stata in concreto irrogata al ricorrente una sanzione di corpo, non risulta soddisfacente sul piano motivazionale la formula usata (v. supra sub 1), che rischia di risolversi nell’applicazione di un automatismo espulsivo per la mera presenza di una sanzione disciplinare, senza un riferimento specifico ai fatti storici sanzionati, alla loro epoca, al disvalore che essi specificamente assumerebbero nel complessivo esame della carriera del Valutato (ex art. 1032, comma 4, COM) e, non ultimo, senza distinzione tra fatti puniti con sanzioni di corpo anzichè di stato.
3 In conclusione va accolto nei sensi di cui in motivazione il ricorso introduttivo quanto al motivo B, con annullamento degli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente e dovere dell’Amministrazione di riesaminarne la posizione. Invece vanno dichiarati irricevibili oltre che inammissibili i motivi aggiunti, senza però gli effetti processuali annichilatori dell’interesse a ricorrere contro il giudizio di inidoneità pretesi dalla controparte pubblica.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
--accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla le determinazioni d’inidoneità impugnate nei limiti di interesse del ricorrente, con dovere di conseguenziale riesame della sua posizione da parte dell’Amministrazione;
-- dichiara irricevibili e, comunque, inammissibili i motivi aggiunti;
--condanna il Ministero della difesa al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite del ricorso, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
CO De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De NO | VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.