TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 721
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse insufficiente e incoerente, non considerando adeguatamente l'intero percorso di carriera del militare e la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare. Inoltre, la legge distingue tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato ai fini dell'avanzamento, e la motivazione non ha operato tale distinzione.

  • Inammissibile
    Tardività e mancata notifica ai controinteressati

    La pubblicazione del decreto di promozione fa decorrere il termine per l'impugnazione, rendendo tardivi i motivi aggiunti. Inoltre, la mancata notifica ad almeno un controinteressato è una carenza non sanabile con l'istanza di pubblici proclami in questo caso.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accoglimento del ricorso introduttivo

    L'accoglimento del ricorso principale implica il dovere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 721
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 721
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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