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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7922/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7922/2016 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa De Crescenzo Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santo Barile CP_2
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11/12.5.2016, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la condanna (i) Controparte_1
“ad effettuare i lavori di eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e dei danni dell'immobile
1 del sig. secondo modi, tempi e costi determinati dalla CTU depositata addì 16.10.2013 Pt_1
nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dal sig. dinanzi al GdP Parte_1
di Bari e recante il n. 3025/13 RG”, (ii) al risarcimento dei danni materiali all'immobile di sua proprietà, quantificati in € 1.418,76, (iii) al rimborso delle spese e dei compensi del Ctu per come liquidati dal GdP nell'anzidetto procedimento, (iv) alla refusione delle spese di lite del procedimento di atp e del presente giudizio nonché (v) al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_1
all'udienza del 23.1.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione del 24.10.2016, è intervenuta volontariamente nel giudizio proprietaria dell'appartamento situato al piano superiore rispetto a quello dell'attore, al CP_2
fine di ottenere la condanna solidale del convenuto e dell'attore al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza “dell'errato percorso dell'ATP introdotto dal . Pt_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3025/2013 R.G. – Giudice di Pace di la causa è stata istruita mediante produzione CP_1
documentale e interrogatorio formale dell'amministratore del . CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda attorea è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In primo luogo, in punto di fatto, giova chiarire che: - l'attore è proprietario dell'appartamento posto al terzo piano del condominio sito in alla;
- la cucina e una delle camere CP_1 Controparte_1
da letto (in particolare, quella utilizzata dal figlio minore dell'istante) dell'unità abitativa sono state interessate da “copiose infiltrazioni” all'altezza del soffitto e sulle pareti laterali, causate dalla perdita di acque reflue provenienti dalla “braga condominiale”, che hanno provocato nel tempo grave nocumento all'intero nucleo famigliare residente nell'appartamento; - “i segni più evidenti del
fenomeno descritto ut supra si rinvengono nel notevole ammaloramento degli intonaci e delle
pitturazioni dei soffitti della zona cucina e attigua cameretta e delle relative pareti di separazione
2 degli stessi ambienti”; - avendo l'attore contestato la presenza di siffatte problematiche all'amministratore del condominio e a e occupanti Controparte_3 CP_2
dell'appartamento di proprietà di quest'ultima, i quali, tuttavia, nonostante gli inviti e le diffide sia di sia dell'amministratore p.t., non hanno mai consentito l'accesso al loro appartamento al fine Pt_1
di effettuare le verifiche tecniche necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e all'accertamento delle eventuali responsabilità, l'odierno attore ha proposto, dinanzi al GdP di Bari, ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (iscritto al n. 3025/2013 R.G.), nel corso del quale è stata disposta consulenza tecnica preventiva;
- all'esito degli accertamenti condotti in sede di Ctu è emerso che (i) “con riferimento
all'individuazione delle responsabilità lo scrivente ritiene di doversi esprimere in merito alla braga,
la quale è da considerarsi all'attualità quale tratto di condotta condominiale”; (ii) “a fronte delle
problematiche testé evidenziate si ritiene necessario procedere alla sostituzione della braga e del
tratto di condotta compreso tra il succielo del quarto piano e il piano di calpestio del terzo piano,
con condotte in pvc”; (iii) “l'importo dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni
acclarate all'interno dell'alloggio di proprietà è determinato pari a €6.413,69 + I.V.A”; (iv) Pt_1
“l'entità dei danni subiti dal sig. in termini di costo è determinata pari a € 1.418,76 + I.V.A”. Pt_1
Va rilevato, inoltre, che il Condominio, dapprima, è rimasto inerte a fronte delle risultanze dell'espletata Ctu, ad onta dell'esito -favorevole al del procedimento di atp (non avendo Pt_1
assunto alcuna determinazione al riguardo) e, poi, ha anche disertato il presente giudizio, non avendo,
dunque, spiegato alcuna difesa.
Ebbene, la domanda attorea può trovare accoglimento precipuamente sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in sede di atp (come anticipato, acquisita agli atti del presente giudizio)
nonché delle dichiarazioni rese da amministratore p.t. del , in sede di Testimone_1 CP_1
interrogatorio formale.
Il CTU, in risposta ai quesiti formulati dall'adito GdP, all'esito degli accertamenti condotti e delle ispezioni eseguite, ha affermato che: “Nel caso in specie, in base a quanto desumibile dalle
ispezioni eseguite e dal posizionamento ed entità dei quadri umidi rilevati in loco, il lamentato
3 fenomeno infiltrativo è causato da perdite di acque reflue provenienti dalla braga condominiale. (…)
I lamentati fenomeni infiltrativi sono, nel caso di cui trattasi, da addebitarsi allo scarso stato
manutentivo e conservativo del suddetto tratto di condotta condominiale (braga), la cui posa in opera
risale presumibilmente alla costruzione dell'edificio (allegato D – foto nn. 7-8). A supporto di quanto
precedentemente affermato si osserva e precisa quanto segue: - il quadro umido rilevato nel vano
cucina dell'alloggio di proprietà afferma quale “epicentro” del fenomeno infiltrativo la Pt_1
sagoma della colonna montante condominiale;
- la manifestazione di cui sopra presentava un grado
di secchezza maggiormente accentuato in corrispondenza del succielo, al contrario di quanto
rilevabile in corrispondenza dell'adiacente muratura, apparsa costantemente umida;
- il quadro
umido allocato all'interno del vano cameretta ha manifestato, nel corso dei sopralluoghi effettuati,
un grado di secchezza via via inferiore, presentandosi visibilmente umido nel corso dell'ultimo
sopralluogo (allegato D – foto nn. 9-10); - a seguito della rimozione di quota parte del piano di
calpestio del vano bagno e di parte del rivestimento della muratura della cucina dell'alloggio di
proprietà (sito al quarto livello dello stabile), si è acclarata in prossimità del tratto di colonna CP_2
montante sottostante al bicchiere (braga), la presenza di massetto in calcestruzzo visibilmente umido
(allegato D – foto nn. 11-12); - le condotte fognanti di esclusiva pertinenza dell'alloggio di proprietà
non presentavano alcuna problematica degna di rilievo (allegato D – foto nn. 13-14). Con CP_2
riferimento all'individuazione delle responsabilità lo scrivente ritiene di doversi esprimere in merito
alla braga, la quale è da considerarsi all'attualità quale tratto di condotta condominiale, secondo
quanto sancito dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 778 del 19/01/2012. A fronte delle
problematiche testé evidenziate si ritiene necessario procedere alla sostituzione della braga e del
tratto di condotta compreso tra il succielo del quarto piano e il piano di calpestio del terzo piano,
con condotte in pvc. L'intervento di cui sopra è da ritenersi necessario, in quanto: - nel corso dei
sopralluoghi effettuati è emerso che la problematica acclarata all'interno della proprietà è Pt_1
altresì presente all'interno dell'alloggio di proprietà della sig.ra la quale ha “ovviato” tramite CP_2
la realizzazione di una controsoffittatura in cartongesso;
- si è verificato in loco il pessimo stato
4 manutentivo delle braghe ubicate in corrispondenza dei piani di calpestio degli alloggi di proprietà
e - potrebbero esserci problemi di “innesto” con l'esistente colonna montante in CP_2 Pt_1
amianto, qualora si procedesse alla sola sostituzione delle braghe deteriorate”.
Vanno pure condivise le considerazioni e le (ragionevoli e motivate) stime effettuate dal consulente - in base alle voci di costo del Listino ARIAP 2011 (incrementate del 50% a fronte dei lavori di limitata entità e della necessità di procedere alla movimentazione degli arredi presenti in loco) - in ordine sia all'individuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi sia alla quantificazione dei danni materiali all'immobile complessivamente patiti in conseguenza dei fatti di causa.
Le considerazioni effettuate dal Consulente, all'esito dell'esame della documentazione in atti e delle verifiche espletate sui luoghi di causa, meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Peraltro, lo stesso amministratore nel corso dell'interrogatorio formale CP_4
espletato all'udienza del 18.9.2017, ha confermato che “i danni ivi indicati sono stati causati da
perdite di acque reflue provenienti dalla braga”.
Ritenuto provato l'an debeautur, dev'essere, dunque, ravvisata, alla luce di quanto innanzi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Ciò poiché i fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'immobile di proprietà
dell'odierno attore sono stati cagionati, dal punto di vista eziologico, nel “pessimo stato manutentivo”
dei tratti -verticali- di condotta condominiale (compresi tra il c.d. “bicchiere”, ove si inseriscono i tratti di colonna di scarico, e la diramazione verso i sanitari privati, ossia la “braga” vera e propria, di pertinenza del singolo appartamento) ubicati in corrispondenza dei piani di calpestio delle unità
abitative di proprietà dei signori e CP_2 Pt_1
5 In sostanza, premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, n.
1027/2018) ha (i) escluso dalla proprietà condominiale la c.d. braga (cioè, l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale) e osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso
(e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045/2010 cit.; Sez.
2, Sentenza n. 5792/2005 cit.; Sentenza n. 583/2001 cit.; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza
n. 10584 del 2012 non massimata), il dato decisivo, nel caso di specie, è rappresentato dal fatto che,
sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, la perdita è da ritenersi individuata in un punto della colonna condominiale verticale, posto che (i) la medesima problematica verificatasi all'interno dell'appartamento di è stata, altresì, riscontrata nell'appartamento sovrastante di proprietà Pt_1
e (ii) “le condotte fognanti di esclusiva pertinenza dell'alloggio di proprietà non CP_2 CP_2
presentavano alcuna problematica degna di rilievo”.
Ne consegue che il convenuto (si ribadisce, rimasto inerte, come riconosciuto CP_1
dallo stesso amministratore p.t., sebbene prontamente avvertito della presenza delle infiltrazioni e ad onta delle risultanze della Ctu espletata nel corso del procedimento di atp cui esso ha partecipato)
dev'essere condannato (i) a eseguire -limitatamente, s'intende, al tratto di condotta e all'impianto di scarico di sua proprietà e in sua custodia- gli interventi necessari a eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore, compiutamente individuati e indicati nella Ctu depositata il 15.11.2013 nel procedimento di atp iscritto al n.
3025/2013 RG – Giudice di Pace di e (ii) a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del CP_1
danno per equivalente, l'importo di € 1.418,86, oltre IVA come per legge, da rivalutarsi dalla data di deposito della C.T.U. (15.11.2013) all'attualità.
Su tale importo vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi compensativi, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n.
6 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. Corte di appello di Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 03.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che: “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall' impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
7 legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio
di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez.
3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.).
Pertanto, la predetta somma dev'essere maggiorata di rivalutazione (dalla data di deposito della Ctu, ossia il 15.11.2013) all'attualità, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo gli indici
ISTAT sulla somma devalutata alla data della raccomandata a.r. del 22.11.2012 (con cui l'attore, a mezzo del proprio difensore, ha diffidato il e a effettuare tutti gli interventi CP_1 CP_2
necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni) e via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995; fino alla data di pubblicazione della presente sentenza il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di cassazione: “In
tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del
danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata
anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II,
03/08/2010, n. 18028).
Sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
3 – Come anticipato, in data 24.10.2016 è intervenuta volontariamente CP_2
proprietaria dell'immobile sito al quarto piano del medesimo edificio condominiale, la quale ha dedotto che: - in occasione delle verifiche disposte ed effettuate nel corso del procedimento di atp
“invitava verbalmente a procedere dal basso e non dall'alto”, avendo ripristinato a regola d'arte il proprio bagno (a seguito delle infiltrazioni di cui trattasi); - tuttavia, il CTU “riteneva, su supporto
8 dell'ordine del Giudice, di dover procedere a mettere in luce tutto il tratto fognario del bagno della
sig.ra rilevando, tuttavia, che “la perdita era non in corrispondenza del bagno, ma in CP_2
corrispondenza della cucina, ed era […] causata da ammaloramento della parte condominiale della
braga”.
Donde la richiesta di condanna solidale dell'attore e del al risarcimento dei danni, CP_1
“causati dall'errato percorso dell'ATP introdotto dal , per il ripristino dei luoghi e per il Pt_1
mancato utilizzo dell'immobile per tutta la durata dei lavori.
Gli assunti non appaiono in alcun modo condivisibili.
Infatti, non si ravvisa nel caso di specie alcuna condotta antigiuridica (e, in quanto tale,
causativa di pregiudizi, patrimoniali e non) ascrivibile al il quale si è limitato ad agire in Pt_1
giudizio, in sede di atp, prima, e di merito, poi, al fine di ottenere, innanzitutto, l'accertamento delle cause, dal punto di vista eziologico, dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno di due vani dell'appartamento di sua proprietà.
Peraltro, sulla scorta delle risultanze della Ctu, ha, correttamente, evocato in giudizio Pt_1
dinanzi all'intestato Tribunale esclusivamente il Condominio e non, anche, la quale è CP_2
intervenuta in corso di causa per propria scelta.
Ebbene, come si è avuto modo di illustrare, dalle risultanze della CTU è emerso che le infiltrazioni occorse e i danni materiali sono stati cagionati dal cattivo stato di manutenzione della condotta verticale condominiale.
Sicché, non è dato comprendere quali profili di responsabilità potrebbero essere addebitati all'odierno attore, le cui pretese si sono rivelate fondate, atteso, peraltro, che: - gli interventi eseguiti anche all'interno dell'appartamento di proprietà dell'odierno interventrice si sono resi necessari (e tali sono stati ritenuti dall'ausiliare del giudice, che ne ha dato atto nella relazione redatta) proprio al fine di appurare e stabilire l'origine, dal punto di vista eziologico, dei fenomeni denunciati;
- CP_2
non risulta aver neanche formulato osservazioni all'elaborato consulenziale in sede di atp.
9 Ancora, alla luce delle emergenze documentali e probatorie, non può non ritenersi che gli accertamenti demandati dal GdP al Ctu siano stati legittimamente e ritualmente espletati.
Inoltre, nell'ambito del presente giudizio, non è stata fornita dall'interventrice prova alcuna dei pregiudizi asseritamente sofferti, non essendo stato dimostrato -ad esempio- che a causa CP_2
degli accertamenti per cui è causa, non abbia potuto utilizzare l'immobile di sua proprietà, e non comprendendosi affatto (alla luce delle estremamente generiche e apodittiche allegazioni di parte) in che modo ella sia pervenuta alla quantificazione delle somme di cui è stata richiesta la corresponsione,
non essendovi prova, peraltro, dei relativi esborsi.
Donde l'integrale reiezione della domanda.
4 – Parimenti meritevole di rigetto è la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Pt_1
confronti del non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre il Tribunale a CP_1
ritenere che nella condotta processuale del convenuto sia ravvisabile il dolo o la colpa grave,
considerato che il Condominio, come visto, è rimasto contumace e, dunque, non ha resistito alla domanda attorea.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c.
E invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma
1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
5 – La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico del convenuto le spese sia del presente giudizio sia del procedimento di atp che CP_1
lo ha preceduto, iscritto al n. 3025/2013 RG – Giudice di Pace di (comprensive delle spese di CP_1
Ctu e con esclusione, invece, degli ulteriori importi richiesti, non essendovi prova dei relativi pagamenti e, dunque, del fatto che l'istante abbia realmente sostenuto i relativi esborsi).
10 Con riferimento alla domanda proposta da intervenuta volontariamente in CP_2
giudizio, sempre in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'interventrice.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007 n. 19014), facendo applicazione degli onorari minimi -in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate- previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, per il presente giudizio, e fino ad € 5.200,00, per il procedimento di atp.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e il convenuto , non v'è pronuncia CP_2 CP_1
sulle spese di lite, atteso che quest'ultimo, non essendosi costituito in giudizio, non ha sopportato alcun esborso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti del Parte_1
e sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 CP_2
dell'attore e del convenuto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto (a) all'esecuzione -limitatamente al tratto di condotta e all'impianto CP_1
di scarico di sua proprietà e in sua custodia- degli interventi necessari a eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore e (b) al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 1.418,86, oltre Iva come per legge, da rivalutarsi all'attualità a far data dal 15.11.2013, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 22.11.2012 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma rivalutata all'attualità dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
11 - condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice delle spese del CP_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 285,97 per esborsi ed € 2.538,50, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale;
- condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice delle spese del procedimento di atp iscritto al n. 3025/2013 RG – Giudice di Pace di che si liquidano in complessivi € CP_1
68,20 per esborsi, € 423,00, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale, €
3.118,58 per spese di Ctu (liquidate con decreto emesso dal GdP di Bari il 28.11.2013);
- rigetta la domanda proposta dalla interventrice volontaria nei confronti di attore e convenuto e, per l'effetto, condanna alla refusione in favore di parte attrice delle spese del CP_2
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre ogni accessorio di legge,
per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite con riguardo al rapporto processuale tra e il Condominio CP_2
di Via Pitagora R1 – Bari.
Così deciso in Bari il 1° luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7922/2016 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa De Crescenzo Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santo Barile CP_2
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11/12.5.2016, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la condanna (i) Controparte_1
“ad effettuare i lavori di eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e dei danni dell'immobile
1 del sig. secondo modi, tempi e costi determinati dalla CTU depositata addì 16.10.2013 Pt_1
nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dal sig. dinanzi al GdP Parte_1
di Bari e recante il n. 3025/13 RG”, (ii) al risarcimento dei danni materiali all'immobile di sua proprietà, quantificati in € 1.418,76, (iii) al rimborso delle spese e dei compensi del Ctu per come liquidati dal GdP nell'anzidetto procedimento, (iv) alla refusione delle spese di lite del procedimento di atp e del presente giudizio nonché (v) al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_1
all'udienza del 23.1.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione del 24.10.2016, è intervenuta volontariamente nel giudizio proprietaria dell'appartamento situato al piano superiore rispetto a quello dell'attore, al CP_2
fine di ottenere la condanna solidale del convenuto e dell'attore al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza “dell'errato percorso dell'ATP introdotto dal . Pt_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3025/2013 R.G. – Giudice di Pace di la causa è stata istruita mediante produzione CP_1
documentale e interrogatorio formale dell'amministratore del . CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda attorea è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In primo luogo, in punto di fatto, giova chiarire che: - l'attore è proprietario dell'appartamento posto al terzo piano del condominio sito in alla;
- la cucina e una delle camere CP_1 Controparte_1
da letto (in particolare, quella utilizzata dal figlio minore dell'istante) dell'unità abitativa sono state interessate da “copiose infiltrazioni” all'altezza del soffitto e sulle pareti laterali, causate dalla perdita di acque reflue provenienti dalla “braga condominiale”, che hanno provocato nel tempo grave nocumento all'intero nucleo famigliare residente nell'appartamento; - “i segni più evidenti del
fenomeno descritto ut supra si rinvengono nel notevole ammaloramento degli intonaci e delle
pitturazioni dei soffitti della zona cucina e attigua cameretta e delle relative pareti di separazione
2 degli stessi ambienti”; - avendo l'attore contestato la presenza di siffatte problematiche all'amministratore del condominio e a e occupanti Controparte_3 CP_2
dell'appartamento di proprietà di quest'ultima, i quali, tuttavia, nonostante gli inviti e le diffide sia di sia dell'amministratore p.t., non hanno mai consentito l'accesso al loro appartamento al fine Pt_1
di effettuare le verifiche tecniche necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e all'accertamento delle eventuali responsabilità, l'odierno attore ha proposto, dinanzi al GdP di Bari, ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (iscritto al n. 3025/2013 R.G.), nel corso del quale è stata disposta consulenza tecnica preventiva;
- all'esito degli accertamenti condotti in sede di Ctu è emerso che (i) “con riferimento
all'individuazione delle responsabilità lo scrivente ritiene di doversi esprimere in merito alla braga,
la quale è da considerarsi all'attualità quale tratto di condotta condominiale”; (ii) “a fronte delle
problematiche testé evidenziate si ritiene necessario procedere alla sostituzione della braga e del
tratto di condotta compreso tra il succielo del quarto piano e il piano di calpestio del terzo piano,
con condotte in pvc”; (iii) “l'importo dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni
acclarate all'interno dell'alloggio di proprietà è determinato pari a €6.413,69 + I.V.A”; (iv) Pt_1
“l'entità dei danni subiti dal sig. in termini di costo è determinata pari a € 1.418,76 + I.V.A”. Pt_1
Va rilevato, inoltre, che il Condominio, dapprima, è rimasto inerte a fronte delle risultanze dell'espletata Ctu, ad onta dell'esito -favorevole al del procedimento di atp (non avendo Pt_1
assunto alcuna determinazione al riguardo) e, poi, ha anche disertato il presente giudizio, non avendo,
dunque, spiegato alcuna difesa.
Ebbene, la domanda attorea può trovare accoglimento precipuamente sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in sede di atp (come anticipato, acquisita agli atti del presente giudizio)
nonché delle dichiarazioni rese da amministratore p.t. del , in sede di Testimone_1 CP_1
interrogatorio formale.
Il CTU, in risposta ai quesiti formulati dall'adito GdP, all'esito degli accertamenti condotti e delle ispezioni eseguite, ha affermato che: “Nel caso in specie, in base a quanto desumibile dalle
ispezioni eseguite e dal posizionamento ed entità dei quadri umidi rilevati in loco, il lamentato
3 fenomeno infiltrativo è causato da perdite di acque reflue provenienti dalla braga condominiale. (…)
I lamentati fenomeni infiltrativi sono, nel caso di cui trattasi, da addebitarsi allo scarso stato
manutentivo e conservativo del suddetto tratto di condotta condominiale (braga), la cui posa in opera
risale presumibilmente alla costruzione dell'edificio (allegato D – foto nn. 7-8). A supporto di quanto
precedentemente affermato si osserva e precisa quanto segue: - il quadro umido rilevato nel vano
cucina dell'alloggio di proprietà afferma quale “epicentro” del fenomeno infiltrativo la Pt_1
sagoma della colonna montante condominiale;
- la manifestazione di cui sopra presentava un grado
di secchezza maggiormente accentuato in corrispondenza del succielo, al contrario di quanto
rilevabile in corrispondenza dell'adiacente muratura, apparsa costantemente umida;
- il quadro
umido allocato all'interno del vano cameretta ha manifestato, nel corso dei sopralluoghi effettuati,
un grado di secchezza via via inferiore, presentandosi visibilmente umido nel corso dell'ultimo
sopralluogo (allegato D – foto nn. 9-10); - a seguito della rimozione di quota parte del piano di
calpestio del vano bagno e di parte del rivestimento della muratura della cucina dell'alloggio di
proprietà (sito al quarto livello dello stabile), si è acclarata in prossimità del tratto di colonna CP_2
montante sottostante al bicchiere (braga), la presenza di massetto in calcestruzzo visibilmente umido
(allegato D – foto nn. 11-12); - le condotte fognanti di esclusiva pertinenza dell'alloggio di proprietà
non presentavano alcuna problematica degna di rilievo (allegato D – foto nn. 13-14). Con CP_2
riferimento all'individuazione delle responsabilità lo scrivente ritiene di doversi esprimere in merito
alla braga, la quale è da considerarsi all'attualità quale tratto di condotta condominiale, secondo
quanto sancito dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 778 del 19/01/2012. A fronte delle
problematiche testé evidenziate si ritiene necessario procedere alla sostituzione della braga e del
tratto di condotta compreso tra il succielo del quarto piano e il piano di calpestio del terzo piano,
con condotte in pvc. L'intervento di cui sopra è da ritenersi necessario, in quanto: - nel corso dei
sopralluoghi effettuati è emerso che la problematica acclarata all'interno della proprietà è Pt_1
altresì presente all'interno dell'alloggio di proprietà della sig.ra la quale ha “ovviato” tramite CP_2
la realizzazione di una controsoffittatura in cartongesso;
- si è verificato in loco il pessimo stato
4 manutentivo delle braghe ubicate in corrispondenza dei piani di calpestio degli alloggi di proprietà
e - potrebbero esserci problemi di “innesto” con l'esistente colonna montante in CP_2 Pt_1
amianto, qualora si procedesse alla sola sostituzione delle braghe deteriorate”.
Vanno pure condivise le considerazioni e le (ragionevoli e motivate) stime effettuate dal consulente - in base alle voci di costo del Listino ARIAP 2011 (incrementate del 50% a fronte dei lavori di limitata entità e della necessità di procedere alla movimentazione degli arredi presenti in loco) - in ordine sia all'individuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi sia alla quantificazione dei danni materiali all'immobile complessivamente patiti in conseguenza dei fatti di causa.
Le considerazioni effettuate dal Consulente, all'esito dell'esame della documentazione in atti e delle verifiche espletate sui luoghi di causa, meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Peraltro, lo stesso amministratore nel corso dell'interrogatorio formale CP_4
espletato all'udienza del 18.9.2017, ha confermato che “i danni ivi indicati sono stati causati da
perdite di acque reflue provenienti dalla braga”.
Ritenuto provato l'an debeautur, dev'essere, dunque, ravvisata, alla luce di quanto innanzi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Ciò poiché i fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'immobile di proprietà
dell'odierno attore sono stati cagionati, dal punto di vista eziologico, nel “pessimo stato manutentivo”
dei tratti -verticali- di condotta condominiale (compresi tra il c.d. “bicchiere”, ove si inseriscono i tratti di colonna di scarico, e la diramazione verso i sanitari privati, ossia la “braga” vera e propria, di pertinenza del singolo appartamento) ubicati in corrispondenza dei piani di calpestio delle unità
abitative di proprietà dei signori e CP_2 Pt_1
5 In sostanza, premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, n.
1027/2018) ha (i) escluso dalla proprietà condominiale la c.d. braga (cioè, l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale) e osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso
(e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045/2010 cit.; Sez.
2, Sentenza n. 5792/2005 cit.; Sentenza n. 583/2001 cit.; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza
n. 10584 del 2012 non massimata), il dato decisivo, nel caso di specie, è rappresentato dal fatto che,
sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, la perdita è da ritenersi individuata in un punto della colonna condominiale verticale, posto che (i) la medesima problematica verificatasi all'interno dell'appartamento di è stata, altresì, riscontrata nell'appartamento sovrastante di proprietà Pt_1
e (ii) “le condotte fognanti di esclusiva pertinenza dell'alloggio di proprietà non CP_2 CP_2
presentavano alcuna problematica degna di rilievo”.
Ne consegue che il convenuto (si ribadisce, rimasto inerte, come riconosciuto CP_1
dallo stesso amministratore p.t., sebbene prontamente avvertito della presenza delle infiltrazioni e ad onta delle risultanze della Ctu espletata nel corso del procedimento di atp cui esso ha partecipato)
dev'essere condannato (i) a eseguire -limitatamente, s'intende, al tratto di condotta e all'impianto di scarico di sua proprietà e in sua custodia- gli interventi necessari a eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore, compiutamente individuati e indicati nella Ctu depositata il 15.11.2013 nel procedimento di atp iscritto al n.
3025/2013 RG – Giudice di Pace di e (ii) a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del CP_1
danno per equivalente, l'importo di € 1.418,86, oltre IVA come per legge, da rivalutarsi dalla data di deposito della C.T.U. (15.11.2013) all'attualità.
Su tale importo vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi compensativi, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n.
6 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. Corte di appello di Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 03.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che: “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall' impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
7 legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio
di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez.
3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.).
Pertanto, la predetta somma dev'essere maggiorata di rivalutazione (dalla data di deposito della Ctu, ossia il 15.11.2013) all'attualità, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo gli indici
ISTAT sulla somma devalutata alla data della raccomandata a.r. del 22.11.2012 (con cui l'attore, a mezzo del proprio difensore, ha diffidato il e a effettuare tutti gli interventi CP_1 CP_2
necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni) e via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995; fino alla data di pubblicazione della presente sentenza il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di cassazione: “In
tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del
danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata
anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II,
03/08/2010, n. 18028).
Sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
3 – Come anticipato, in data 24.10.2016 è intervenuta volontariamente CP_2
proprietaria dell'immobile sito al quarto piano del medesimo edificio condominiale, la quale ha dedotto che: - in occasione delle verifiche disposte ed effettuate nel corso del procedimento di atp
“invitava verbalmente a procedere dal basso e non dall'alto”, avendo ripristinato a regola d'arte il proprio bagno (a seguito delle infiltrazioni di cui trattasi); - tuttavia, il CTU “riteneva, su supporto
8 dell'ordine del Giudice, di dover procedere a mettere in luce tutto il tratto fognario del bagno della
sig.ra rilevando, tuttavia, che “la perdita era non in corrispondenza del bagno, ma in CP_2
corrispondenza della cucina, ed era […] causata da ammaloramento della parte condominiale della
braga”.
Donde la richiesta di condanna solidale dell'attore e del al risarcimento dei danni, CP_1
“causati dall'errato percorso dell'ATP introdotto dal , per il ripristino dei luoghi e per il Pt_1
mancato utilizzo dell'immobile per tutta la durata dei lavori.
Gli assunti non appaiono in alcun modo condivisibili.
Infatti, non si ravvisa nel caso di specie alcuna condotta antigiuridica (e, in quanto tale,
causativa di pregiudizi, patrimoniali e non) ascrivibile al il quale si è limitato ad agire in Pt_1
giudizio, in sede di atp, prima, e di merito, poi, al fine di ottenere, innanzitutto, l'accertamento delle cause, dal punto di vista eziologico, dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno di due vani dell'appartamento di sua proprietà.
Peraltro, sulla scorta delle risultanze della Ctu, ha, correttamente, evocato in giudizio Pt_1
dinanzi all'intestato Tribunale esclusivamente il Condominio e non, anche, la quale è CP_2
intervenuta in corso di causa per propria scelta.
Ebbene, come si è avuto modo di illustrare, dalle risultanze della CTU è emerso che le infiltrazioni occorse e i danni materiali sono stati cagionati dal cattivo stato di manutenzione della condotta verticale condominiale.
Sicché, non è dato comprendere quali profili di responsabilità potrebbero essere addebitati all'odierno attore, le cui pretese si sono rivelate fondate, atteso, peraltro, che: - gli interventi eseguiti anche all'interno dell'appartamento di proprietà dell'odierno interventrice si sono resi necessari (e tali sono stati ritenuti dall'ausiliare del giudice, che ne ha dato atto nella relazione redatta) proprio al fine di appurare e stabilire l'origine, dal punto di vista eziologico, dei fenomeni denunciati;
- CP_2
non risulta aver neanche formulato osservazioni all'elaborato consulenziale in sede di atp.
9 Ancora, alla luce delle emergenze documentali e probatorie, non può non ritenersi che gli accertamenti demandati dal GdP al Ctu siano stati legittimamente e ritualmente espletati.
Inoltre, nell'ambito del presente giudizio, non è stata fornita dall'interventrice prova alcuna dei pregiudizi asseritamente sofferti, non essendo stato dimostrato -ad esempio- che a causa CP_2
degli accertamenti per cui è causa, non abbia potuto utilizzare l'immobile di sua proprietà, e non comprendendosi affatto (alla luce delle estremamente generiche e apodittiche allegazioni di parte) in che modo ella sia pervenuta alla quantificazione delle somme di cui è stata richiesta la corresponsione,
non essendovi prova, peraltro, dei relativi esborsi.
Donde l'integrale reiezione della domanda.
4 – Parimenti meritevole di rigetto è la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Pt_1
confronti del non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre il Tribunale a CP_1
ritenere che nella condotta processuale del convenuto sia ravvisabile il dolo o la colpa grave,
considerato che il Condominio, come visto, è rimasto contumace e, dunque, non ha resistito alla domanda attorea.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c.
E invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma
1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
5 – La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico del convenuto le spese sia del presente giudizio sia del procedimento di atp che CP_1
lo ha preceduto, iscritto al n. 3025/2013 RG – Giudice di Pace di (comprensive delle spese di CP_1
Ctu e con esclusione, invece, degli ulteriori importi richiesti, non essendovi prova dei relativi pagamenti e, dunque, del fatto che l'istante abbia realmente sostenuto i relativi esborsi).
10 Con riferimento alla domanda proposta da intervenuta volontariamente in CP_2
giudizio, sempre in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'interventrice.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007 n. 19014), facendo applicazione degli onorari minimi -in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate- previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, per il presente giudizio, e fino ad € 5.200,00, per il procedimento di atp.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e il convenuto , non v'è pronuncia CP_2 CP_1
sulle spese di lite, atteso che quest'ultimo, non essendosi costituito in giudizio, non ha sopportato alcun esborso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti del Parte_1
e sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 CP_2
dell'attore e del convenuto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto (a) all'esecuzione -limitatamente al tratto di condotta e all'impianto CP_1
di scarico di sua proprietà e in sua custodia- degli interventi necessari a eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore e (b) al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 1.418,86, oltre Iva come per legge, da rivalutarsi all'attualità a far data dal 15.11.2013, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 22.11.2012 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma rivalutata all'attualità dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
11 - condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice delle spese del CP_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 285,97 per esborsi ed € 2.538,50, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale;
- condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice delle spese del procedimento di atp iscritto al n. 3025/2013 RG – Giudice di Pace di che si liquidano in complessivi € CP_1
68,20 per esborsi, € 423,00, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale, €
3.118,58 per spese di Ctu (liquidate con decreto emesso dal GdP di Bari il 28.11.2013);
- rigetta la domanda proposta dalla interventrice volontaria nei confronti di attore e convenuto e, per l'effetto, condanna alla refusione in favore di parte attrice delle spese del CP_2
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre ogni accessorio di legge,
per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite con riguardo al rapporto processuale tra e il Condominio CP_2
di Via Pitagora R1 – Bari.
Così deciso in Bari il 1° luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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