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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/11/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5344 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza dell'11 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Bernardo Becci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ancona, via San Martino n. 23, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E C.F. ) e per essa C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Correggio n. 43, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 917/2024 in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione orale, parte opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti;
parte opposta ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e, in subordine, ha concluso come in atti. Le conclusioni delle parti, immutate in corso di giudizio, sono trascritte in motivazione.
Pag. 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10 ottobre 2024, e Parte_1 hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 917/2024, con cui questo Parte_2
Tribunale - su ricorso depositato da e per essa in qualità di Controparte_1 CP_2 cessionaria del credito - aveva ingiunto loro il pagamento in solido di euro 28.747,42 (nei limiti della minor somma oggetto di fideiussione quanto a pari a euro 23.565,76), oltre Parte_2 interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo di un contratto di conto corrente e di un prestito personale, quest'ultimo assistito da fideiussione specifica della stipulati dal il Pt_2 Pt_1 primo con l'allora e il secondo con Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, è stato dedotto, in sintesi:
(i) in via generale che, laddove il giudice “riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente”, è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo;
(ii) “carenza di legittimazione processuale e dubbi sulla titolarità del presunto credito”; in particolare, il richiamo contenuto nel ricorso monitorio al solo avviso di cessione di crediti in blocco tra e l'opposta, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 77/2021, comporta l'impossibilità di Parte_3 accertare la titolarità del credito in capo alla odierna opposta, non venendo menzionata la originaria creditrice ed essendo dedotto soltanto che si è fusa per incorporazione in CP_3 CP_6
; inoltre, non è stato prodotto il contratto di cessione. Parte_3
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i fatti e le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 917/2024 concesso dal
Tribunale di Ancona il 26.07.202 nel proc. n. 2914/2024 R.G. è stato emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o invalido e/o inefficace.
Accertare e dichiarare non dovute dall'odierna opponente le somme ingiunte nel provvedimento monitorio revocando il decreto ingiuntivo n. 917/2024 concesso dal Tribunale di Ancona il 26.07.202 nel proc. n. 2914/2024 R.G. in quanto del tutto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
Si chiede, inoltre, ammettersi prove per testi sui fatti di cui in narrativa con riserva di indicare i testi
e formulare i capitoli nel prefiggendo termine di legge”.
2. Costituitasi in giudizio, e per essa ha contestato in fatto e in diritto CP_1 CP_2
l'avversa opposizione, evidenziando che non vi è stata contestazione circa la sottoscrizione dei contratti bancari e della fideiussione né circa l'inadempimento, domandando l'assegnazione del termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatorio e deducendo, in sintesi, di aver fornito
Pag. 2 di 9 adeguata prova del credito e della propria titolarità del credito, come ulteriormente comprovata nella presente fase processuale da dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente.
Ha, quindi, concluso come di seguito trascritto:
“In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa dell'importo di Euro 28.747,42, oltre successivi interessi di mora da CP_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
3. Le parti hanno depositato le memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stato esperito il tentativo di mediazione e la causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
4. Tutto ciò premesso, va osservato che, nelle note conclusive e all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale (costituenti prima difesa successiva all'assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010), l'opposta ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione in ragione dell'ingiustificata assenza della parte opponente al primo incontro di mediazione (cfr. doc. 14 opposta), in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che, tenuto conto della finalità deflattiva insita nella mediazione, impone l'effettività del tentativo di mediazione e cioè la necessaria partecipazione delle parti o di loro procuratore sostanziale quantomeno al primo incontro innanzi al mediatore.
Pag. 3 di 9 Ad avviso di questo giudice, per come formulata l'eccezione è infondata e va respinta.
Nel regime di diritto applicabile al caso in esame (tenuto conto che la pendenza della lite retroagisce alla data di deposito del ricorso monitorio, qui il 31 maggio 2024), si ha quanto segue:
- l'onere di esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, grava su “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia” rientrante nel catalogo di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel positivizzare il più recente orientamento di legittimità sul punto (Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19596), è previsto che, quando un'azione soggetta alla condizione di procedibilità in questione è stata introdotta con ricorso monitorio, l'onere di promuovere la mediazione spetta alla parte opposta nel giudizio di opposizione (e, cioè, all'attore sostanziale, al pari di qualsiasi altro giudizio) e che, qualora la mediazione non venga esperita, il giudice “dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” (art. 5-bis, D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- in qualsiasi tipologia di giudizio, inoltre, le “conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione” trovano disciplina nell'art. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010 cit., che, per quanto ora d'interesse, al comma 1 dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Ora, il quadro normativo sinteticamente richiamato non prevede l'improcedibilità della sola opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione, bensì piuttosto sanziona con l'improcedibilità la domanda introdotta con l'originario ricorso per ingiunzione dall'attore sostanziale (già ricorrente monitorio, nelle more divenuto parte opposta) e impone la revoca del decreto ingiuntivo.
L'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione è previsione eccezionale, rispetto alla generale tutelabilità dei diritti in sede giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost., sicché la disposizione che commina tale sanzione deve necessariamente essere interpretata restrittivamente in base all'art. 14 preleggi.
Deve ritenersi, pertanto, che l'unico risvolto processuale della mancata partecipazione della parte opponente chiamata in mediazione ai fini del merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
è quello di cui all'art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e, cioè, che il giudice può trarre argomenti di prova da un simile contegno della parte.
Pag. 4 di 9 A ben vedere, peraltro, la pronuncia di legittimità menzionata dall'eccipiente (Cass., 7 marzo 2019,
n. 8473) ha tratto origine da una fattispecie in cui la parte non comparsa personalmente in mediazione era quella onerata di esperire il tentativo di mediazione (e non, come nella specie, la controparte) e ha affrontato, per quanto ora d'interesse, la questione se “ la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto a pena di improcedibilità dell'azione (…) o se la stessa possa – e in che modo – farsi sostituire” (ivi, in motivazione). È indubbio che detta sentenza, nel richiamare la finalità deflattiva del contenzioso attribuita alla mediazione, abbia evidenziato come “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”; tuttavia, quanto al chiamato in mediazione, è la medesima sentenza a dare atto che “se il potenziale convenuto non compare (…) di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8” (oggi trasposto nel sopra richiamato art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. cit.).
Per quanto precede, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dalla parte opposta va respinta.
5. Venendo al merito, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
6. In via generale, è noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio
2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Con più specifico riferimento al caso di specie e, in particolare, al contratto di conto corrente, il creditore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'andamento del rapporto mediante la produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto, poiché l'efficacia probatoria della certificazione di cui all'art. 50 TUB è generalmente limitata alla fase monitoria, tranne se la parte opponente, nell'introdurre l'opposizione, si limiti a proporre censure meramente formali di inutilizzabilità della suddetta certificazione e non proponga invece alcuna censura sostanziale sul rapporto (cfr. Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892; v. anche Cass., nn. 14640/2018, 15148/2018, 34812/2021).
Pag. 5 di 9 Inoltre, è orientamento già condiviso dal giudicante quello richiamato da parte opposta, secondo cui, in ipotesi di debito riveniente da contratto di finanziamento, il creditore soddisfa l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione del contratto da cui origina il mutuo, recante l'indicazione della somma mutuata, del tasso praticato e della decorrenza dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, e ben può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo onere del mutuatario contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'adempimento ovvero altre cause di estinzione dell'obbligazione (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib.
Lecce 18.2.2021).
Quanto al caso di specie, la creditrice opposta ha fornito la prova del proprio credito:
- derivante dal contratto di conto corrente, mediante produzione del contratto, degli estratti conto e della certificazione ex art. 50 TUB, tutti versati in atti sin dalla fase monitoria;
- derivante dal contratto di prestito personale, mediante produzione sin dalla fase monitoria del contratto, della certificazione ex art. 50 TUB e della fideiussione specifica rilasciata da Parte_2
nonché del piano di ammortamento acquisito nella presente fase di opposizione.
[...]
Dal canto loro, gli opponenti non hanno contestato né l'esistenza dei rapporti, né l'ammontare richiesto, né le risultanze documentali appena richiamate.
Ne discende che sussiste, tanto nei confronti del debitore principale quanto del fideiussore Pt_1
la prova del diritto di credito azionato in monitorio, acquisita in via documentale nonché per Pt_2 mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Rileva, inoltre,
l'argomento di prova ex artt. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010 e 116 c.p.c. in precedenza richiamato, costituito dalla mancata partecipazione degli opponenti al primo incontro di mediazione.
Inoltre, l'opposizione risulta del tutto generica nella parte in cui – limitandosi a richiamare principi di diritto privi di riferimenti specifici al caso di specie – gli opponenti hanno affermato che il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo se accerta l'avvenuta estinzione (anche soltanto parziale) del debito mediante adempimento, poiché, con specifico riferimento al caso concreto, gli odierni opponenti non hanno fornito alcuna prova di aver adempiuto, sia pure in parte, al pagamento del credito azionato dall'opposta.
7. È, inoltre, infondata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta CP_1
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
Pag. 6 di 9 - qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Del resto, è principio pacifico che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di requisiti formali, né ad substantiam né ad probationem (in tal senso Cass., 26 aprile 2024, n. 7919; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5478).
Venendo al caso in esame, gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova sia dell'esistenza della cessione, sia dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti.
Nella specie, come rilevato in precedenza, il contratto di conto corrente è stato originariamente concluso con la successione nel rapporto Controparte_7 di è stata comunicata al correntista in calce al conto scalare del 31 Controparte_5 dicembre 2015 (doc. 6 monitorio, pag. 224), mentre il successivo trasferimento a UB AN S.p.A. con l'estratto del 30 giugno 2017 (doc. 6, pag. 186). Invece, il contratto di finanziamento è stato concluso con con erogazione sul conto corrente anzidetto Controparte_5 risultante dall'estratto conto in data 15 febbraio 2017.
Oltre a ciò, l'opposta ha documentato che:
Pag. 7 di 9 - con atto notarile del 16 ottobre 2017, AN Adriatica S.p.A. (che, alla premessa lett. I-a, è espressamente definita “già ) si è fusa per incorporazione in UB Controparte_5
AN S.p.A.;
- successivamente, con atto notarile del 26 marzo 2021, UB AN si è fusa per incorporazione in
Controparte_8
In virtù di tali atti, si è avuta successione ex art. 110 c.p.c. della titolarità del diritto azionato in giudizio, in quanto la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo nei suoi rapporti sostanziali e processuali (v. art. 2504-bis, comma primo, c.c.), sicché è certa la titolarità del credito sino a Controparte_8
Ciò osservato, costituiscono elementi indiziari dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa all'odierna opposta:
1) il possesso, da parte dell'opposta, dei contratti, degli estratti di conto corrente intestati in parte a e in parte a UB, del piano di ammortamento del finanziamento rilasciato da UB, CP_3 delle diffide di pagamento emesse da UB e delle certificazioni ex art. 50 TUB rilasciate da
[...]
, che difficilmente trova altra razionale spiegazione se non perché consegnati dal precedente Pt_3 titolare del diritto (tale argomento vale anche, in relazione ai contratti e agli estratti di conto corrente, quanto alla cessione della titolarità tra e ); Controparte_5 Parte_3
2) la dichiarazione di cessione emessa da , con oggetto “D ”, in cui Parte_3 Parte_1
dà atto di aver ceduto ad i crediti “950100000025 soff. conto corr. Pt_3 CP_1
03371/0006/0006842” e “952300000078 soff. finanz. conv. M/L 03371/0006/4190888”.
Ora, fermo che tale dichiarazione appare di per sé assorbente al fine di dimostrare la titolarità del rapporto in capo all'opposta, il giudice osserva altresì che:
- quanto al conto corrente, il n. 6842 è il numero che da sempre risulta sugli estratti conto prodotti
(sia quando il rapporto era in essere con sia successivamente con UB), mentre il n. CP_3
3371 è identificato quale numero della filiale UB di Monsano;
- quanto al finanziamento, anch'esso risulta erogato presso la Filiale di Monsano dell'allora
[...]
e il numero 4190888 risulta corrispondente con quello riportato sul piano di Controparte_5 ammortamento rilasciato da UB.
Infine, come recentemente e condivisibilmente osservato dalla Corte distrettuale in fattispecie analoga, tenuto conto degli indici sopra evidenziati la parte debitrice odierna opponente non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, stante il principio generale di cui all'art. 1189, comma primo, c.c., che afferma la liberazione del debitore che provi di aver eseguito in buona fede il pagamento a colui che, in base a circostanze univoche, appare legittimato a riceverlo (cfr. App.
Ancona, 27 ottobre 2025, n. 1288).
Pag. 8 di 9 Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, risultando accertato che il credito oggetto della presente controversia è nell'attuale titolarità della parte opposta.
8. In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto opposto.
9. La reciproca soccombenza sulle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione.
10. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 cit. (vigente dal 28 febbraio 2023),
è previsto che, “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio”.
Quanto al caso di specie, si ha che:
- la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti del solo Pt_1
, vertendosi in relazione a detta parte in materia di contratti bancari, ma non nei confronti
[...] di fideiussore, poiché, per giurisprudenza ormai consolidata, la fideiussione non Parte_2 rientra tra le fattispecie che impongono il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda (cfr. Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209);
- non è emerso in corso di causa alcun giustificato motivo di assenza della parte al primo Pt_1 incontro di mediazione;
- sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5344/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...] per il tramite della procuratrice CP_1 CP_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 917/2024, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione;
4) ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.L.gs. n. 28/2010, condanna al Parte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Ancona il 15 novembre 2025 Il Giudice
EA MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice EA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5344 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza dell'11 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Bernardo Becci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ancona, via San Martino n. 23, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E C.F. ) e per essa C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Correggio n. 43, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 917/2024 in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione orale, parte opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti;
parte opposta ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e, in subordine, ha concluso come in atti. Le conclusioni delle parti, immutate in corso di giudizio, sono trascritte in motivazione.
Pag. 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10 ottobre 2024, e Parte_1 hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 917/2024, con cui questo Parte_2
Tribunale - su ricorso depositato da e per essa in qualità di Controparte_1 CP_2 cessionaria del credito - aveva ingiunto loro il pagamento in solido di euro 28.747,42 (nei limiti della minor somma oggetto di fideiussione quanto a pari a euro 23.565,76), oltre Parte_2 interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo di un contratto di conto corrente e di un prestito personale, quest'ultimo assistito da fideiussione specifica della stipulati dal il Pt_2 Pt_1 primo con l'allora e il secondo con Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, è stato dedotto, in sintesi:
(i) in via generale che, laddove il giudice “riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente”, è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo;
(ii) “carenza di legittimazione processuale e dubbi sulla titolarità del presunto credito”; in particolare, il richiamo contenuto nel ricorso monitorio al solo avviso di cessione di crediti in blocco tra e l'opposta, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 77/2021, comporta l'impossibilità di Parte_3 accertare la titolarità del credito in capo alla odierna opposta, non venendo menzionata la originaria creditrice ed essendo dedotto soltanto che si è fusa per incorporazione in CP_3 CP_6
; inoltre, non è stato prodotto il contratto di cessione. Parte_3
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i fatti e le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 917/2024 concesso dal
Tribunale di Ancona il 26.07.202 nel proc. n. 2914/2024 R.G. è stato emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o invalido e/o inefficace.
Accertare e dichiarare non dovute dall'odierna opponente le somme ingiunte nel provvedimento monitorio revocando il decreto ingiuntivo n. 917/2024 concesso dal Tribunale di Ancona il 26.07.202 nel proc. n. 2914/2024 R.G. in quanto del tutto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
Si chiede, inoltre, ammettersi prove per testi sui fatti di cui in narrativa con riserva di indicare i testi
e formulare i capitoli nel prefiggendo termine di legge”.
2. Costituitasi in giudizio, e per essa ha contestato in fatto e in diritto CP_1 CP_2
l'avversa opposizione, evidenziando che non vi è stata contestazione circa la sottoscrizione dei contratti bancari e della fideiussione né circa l'inadempimento, domandando l'assegnazione del termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatorio e deducendo, in sintesi, di aver fornito
Pag. 2 di 9 adeguata prova del credito e della propria titolarità del credito, come ulteriormente comprovata nella presente fase processuale da dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente.
Ha, quindi, concluso come di seguito trascritto:
“In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa dell'importo di Euro 28.747,42, oltre successivi interessi di mora da CP_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
3. Le parti hanno depositato le memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stato esperito il tentativo di mediazione e la causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
4. Tutto ciò premesso, va osservato che, nelle note conclusive e all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale (costituenti prima difesa successiva all'assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010), l'opposta ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione in ragione dell'ingiustificata assenza della parte opponente al primo incontro di mediazione (cfr. doc. 14 opposta), in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che, tenuto conto della finalità deflattiva insita nella mediazione, impone l'effettività del tentativo di mediazione e cioè la necessaria partecipazione delle parti o di loro procuratore sostanziale quantomeno al primo incontro innanzi al mediatore.
Pag. 3 di 9 Ad avviso di questo giudice, per come formulata l'eccezione è infondata e va respinta.
Nel regime di diritto applicabile al caso in esame (tenuto conto che la pendenza della lite retroagisce alla data di deposito del ricorso monitorio, qui il 31 maggio 2024), si ha quanto segue:
- l'onere di esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, grava su “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia” rientrante nel catalogo di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel positivizzare il più recente orientamento di legittimità sul punto (Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19596), è previsto che, quando un'azione soggetta alla condizione di procedibilità in questione è stata introdotta con ricorso monitorio, l'onere di promuovere la mediazione spetta alla parte opposta nel giudizio di opposizione (e, cioè, all'attore sostanziale, al pari di qualsiasi altro giudizio) e che, qualora la mediazione non venga esperita, il giudice “dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” (art. 5-bis, D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- in qualsiasi tipologia di giudizio, inoltre, le “conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione” trovano disciplina nell'art. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010 cit., che, per quanto ora d'interesse, al comma 1 dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Ora, il quadro normativo sinteticamente richiamato non prevede l'improcedibilità della sola opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione, bensì piuttosto sanziona con l'improcedibilità la domanda introdotta con l'originario ricorso per ingiunzione dall'attore sostanziale (già ricorrente monitorio, nelle more divenuto parte opposta) e impone la revoca del decreto ingiuntivo.
L'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione è previsione eccezionale, rispetto alla generale tutelabilità dei diritti in sede giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost., sicché la disposizione che commina tale sanzione deve necessariamente essere interpretata restrittivamente in base all'art. 14 preleggi.
Deve ritenersi, pertanto, che l'unico risvolto processuale della mancata partecipazione della parte opponente chiamata in mediazione ai fini del merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
è quello di cui all'art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e, cioè, che il giudice può trarre argomenti di prova da un simile contegno della parte.
Pag. 4 di 9 A ben vedere, peraltro, la pronuncia di legittimità menzionata dall'eccipiente (Cass., 7 marzo 2019,
n. 8473) ha tratto origine da una fattispecie in cui la parte non comparsa personalmente in mediazione era quella onerata di esperire il tentativo di mediazione (e non, come nella specie, la controparte) e ha affrontato, per quanto ora d'interesse, la questione se “ la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto a pena di improcedibilità dell'azione (…) o se la stessa possa – e in che modo – farsi sostituire” (ivi, in motivazione). È indubbio che detta sentenza, nel richiamare la finalità deflattiva del contenzioso attribuita alla mediazione, abbia evidenziato come “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”; tuttavia, quanto al chiamato in mediazione, è la medesima sentenza a dare atto che “se il potenziale convenuto non compare (…) di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8” (oggi trasposto nel sopra richiamato art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. cit.).
Per quanto precede, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dalla parte opposta va respinta.
5. Venendo al merito, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
6. In via generale, è noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio
2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Con più specifico riferimento al caso di specie e, in particolare, al contratto di conto corrente, il creditore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'andamento del rapporto mediante la produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto, poiché l'efficacia probatoria della certificazione di cui all'art. 50 TUB è generalmente limitata alla fase monitoria, tranne se la parte opponente, nell'introdurre l'opposizione, si limiti a proporre censure meramente formali di inutilizzabilità della suddetta certificazione e non proponga invece alcuna censura sostanziale sul rapporto (cfr. Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892; v. anche Cass., nn. 14640/2018, 15148/2018, 34812/2021).
Pag. 5 di 9 Inoltre, è orientamento già condiviso dal giudicante quello richiamato da parte opposta, secondo cui, in ipotesi di debito riveniente da contratto di finanziamento, il creditore soddisfa l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione del contratto da cui origina il mutuo, recante l'indicazione della somma mutuata, del tasso praticato e della decorrenza dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, e ben può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo onere del mutuatario contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'adempimento ovvero altre cause di estinzione dell'obbligazione (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib.
Lecce 18.2.2021).
Quanto al caso di specie, la creditrice opposta ha fornito la prova del proprio credito:
- derivante dal contratto di conto corrente, mediante produzione del contratto, degli estratti conto e della certificazione ex art. 50 TUB, tutti versati in atti sin dalla fase monitoria;
- derivante dal contratto di prestito personale, mediante produzione sin dalla fase monitoria del contratto, della certificazione ex art. 50 TUB e della fideiussione specifica rilasciata da Parte_2
nonché del piano di ammortamento acquisito nella presente fase di opposizione.
[...]
Dal canto loro, gli opponenti non hanno contestato né l'esistenza dei rapporti, né l'ammontare richiesto, né le risultanze documentali appena richiamate.
Ne discende che sussiste, tanto nei confronti del debitore principale quanto del fideiussore Pt_1
la prova del diritto di credito azionato in monitorio, acquisita in via documentale nonché per Pt_2 mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Rileva, inoltre,
l'argomento di prova ex artt. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010 e 116 c.p.c. in precedenza richiamato, costituito dalla mancata partecipazione degli opponenti al primo incontro di mediazione.
Inoltre, l'opposizione risulta del tutto generica nella parte in cui – limitandosi a richiamare principi di diritto privi di riferimenti specifici al caso di specie – gli opponenti hanno affermato che il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo se accerta l'avvenuta estinzione (anche soltanto parziale) del debito mediante adempimento, poiché, con specifico riferimento al caso concreto, gli odierni opponenti non hanno fornito alcuna prova di aver adempiuto, sia pure in parte, al pagamento del credito azionato dall'opposta.
7. È, inoltre, infondata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta CP_1
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
Pag. 6 di 9 - qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Del resto, è principio pacifico che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di requisiti formali, né ad substantiam né ad probationem (in tal senso Cass., 26 aprile 2024, n. 7919; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5478).
Venendo al caso in esame, gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova sia dell'esistenza della cessione, sia dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti.
Nella specie, come rilevato in precedenza, il contratto di conto corrente è stato originariamente concluso con la successione nel rapporto Controparte_7 di è stata comunicata al correntista in calce al conto scalare del 31 Controparte_5 dicembre 2015 (doc. 6 monitorio, pag. 224), mentre il successivo trasferimento a UB AN S.p.A. con l'estratto del 30 giugno 2017 (doc. 6, pag. 186). Invece, il contratto di finanziamento è stato concluso con con erogazione sul conto corrente anzidetto Controparte_5 risultante dall'estratto conto in data 15 febbraio 2017.
Oltre a ciò, l'opposta ha documentato che:
Pag. 7 di 9 - con atto notarile del 16 ottobre 2017, AN Adriatica S.p.A. (che, alla premessa lett. I-a, è espressamente definita “già ) si è fusa per incorporazione in UB Controparte_5
AN S.p.A.;
- successivamente, con atto notarile del 26 marzo 2021, UB AN si è fusa per incorporazione in
Controparte_8
In virtù di tali atti, si è avuta successione ex art. 110 c.p.c. della titolarità del diritto azionato in giudizio, in quanto la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo nei suoi rapporti sostanziali e processuali (v. art. 2504-bis, comma primo, c.c.), sicché è certa la titolarità del credito sino a Controparte_8
Ciò osservato, costituiscono elementi indiziari dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa all'odierna opposta:
1) il possesso, da parte dell'opposta, dei contratti, degli estratti di conto corrente intestati in parte a e in parte a UB, del piano di ammortamento del finanziamento rilasciato da UB, CP_3 delle diffide di pagamento emesse da UB e delle certificazioni ex art. 50 TUB rilasciate da
[...]
, che difficilmente trova altra razionale spiegazione se non perché consegnati dal precedente Pt_3 titolare del diritto (tale argomento vale anche, in relazione ai contratti e agli estratti di conto corrente, quanto alla cessione della titolarità tra e ); Controparte_5 Parte_3
2) la dichiarazione di cessione emessa da , con oggetto “D ”, in cui Parte_3 Parte_1
dà atto di aver ceduto ad i crediti “950100000025 soff. conto corr. Pt_3 CP_1
03371/0006/0006842” e “952300000078 soff. finanz. conv. M/L 03371/0006/4190888”.
Ora, fermo che tale dichiarazione appare di per sé assorbente al fine di dimostrare la titolarità del rapporto in capo all'opposta, il giudice osserva altresì che:
- quanto al conto corrente, il n. 6842 è il numero che da sempre risulta sugli estratti conto prodotti
(sia quando il rapporto era in essere con sia successivamente con UB), mentre il n. CP_3
3371 è identificato quale numero della filiale UB di Monsano;
- quanto al finanziamento, anch'esso risulta erogato presso la Filiale di Monsano dell'allora
[...]
e il numero 4190888 risulta corrispondente con quello riportato sul piano di Controparte_5 ammortamento rilasciato da UB.
Infine, come recentemente e condivisibilmente osservato dalla Corte distrettuale in fattispecie analoga, tenuto conto degli indici sopra evidenziati la parte debitrice odierna opponente non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, stante il principio generale di cui all'art. 1189, comma primo, c.c., che afferma la liberazione del debitore che provi di aver eseguito in buona fede il pagamento a colui che, in base a circostanze univoche, appare legittimato a riceverlo (cfr. App.
Ancona, 27 ottobre 2025, n. 1288).
Pag. 8 di 9 Pertanto, il motivo di opposizione è infondato, risultando accertato che il credito oggetto della presente controversia è nell'attuale titolarità della parte opposta.
8. In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto opposto.
9. La reciproca soccombenza sulle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione.
10. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 cit. (vigente dal 28 febbraio 2023),
è previsto che, “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio”.
Quanto al caso di specie, si ha che:
- la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti del solo Pt_1
, vertendosi in relazione a detta parte in materia di contratti bancari, ma non nei confronti
[...] di fideiussore, poiché, per giurisprudenza ormai consolidata, la fideiussione non Parte_2 rientra tra le fattispecie che impongono il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda (cfr. Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209);
- non è emerso in corso di causa alcun giustificato motivo di assenza della parte al primo Pt_1 incontro di mediazione;
- sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5344/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...] per il tramite della procuratrice CP_1 CP_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 917/2024, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione;
4) ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.L.gs. n. 28/2010, condanna al Parte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Ancona il 15 novembre 2025 Il Giudice
EA MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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