TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/11/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: retribuzione
– trattamento di REPUBBLICA ITALIANA integrazione per malattia ed infortunio ex art. 63 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CCNL Logistica ed art. IL TRIBUNALE DI FERRARA 2110 c.c.
CP_1
in persona della dott.ssa LE De RT, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE PARZIALE
nella causa n. 682/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN CO, PR RI e UR CA come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
TT LB e dagli Avv.ti FRUTTAROLO STEFANO e RUTIGLIANO SABINA
ADDOLORATA, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in VIA CACCIA N. 30 33100 UDINE;
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO LUCA Controparte_3 P.IVA_2
AC come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MONZA, via MARSALA 22; RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione – trattamento di integrazione per malattia ed infortunio ex art. 63 CCNL Logistica ed art. 2110 c.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 02/10/2024 assunto dalla Parte_1 in data 1.4.2019 non come socio lavoratore bensì come Controparte_2 semplice lavoratore subordinato, conveniva in giudizio la datrice di lavoro esponendo di essere stato adibito all'appalto Deduceva che nel corso CP_3 del rapporto la società datrice non gli aveva mai pagato i trattamenti integrativi delle indennità INPS ed INAIL di malattia ed infortunio previsti dal CCNL Logistica 1 applicato al rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 3.263,65, come da conteggi allegati al ricorso. Evidenziava che le spettanze dovute si evincevano dai prospetti paga ove veniva inserita la voce “malattia non retribuita” o “infortunio non retribuito”, accanto alla voce “malattia Inps 50%” o
“infortunio Inail 60%”.
Sosteneva che, avendo le spettanze natura retributiva, sussisteva la responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 29 D. LGs. Controparte_3
n. 276/2003.
Evidenziava in diritto che le spettanze erano dovute in quanto il trattamento era previsto dall'art. 63 lett. A), comma 15, e lettera B), comma 5 bis, CCNL
(Sezione Prima) ad integrazione delle indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ovvero comunque in base a quanto previsto dall'art. 2110 c.c.
Precisava che non essendo socio lavoratore, eventuali deroghe al CCNL disposte nel regolamento della cooperativa non potevano essere a lui opposte.
Analogamente infondata – sempre secondo la parte - sarebbe l'interpretazione del CCNL Logistica, nella parte speciale dedicata al settore della cooperazione, secondo la quale in detta parte non sarebbe prevista la corresponsione del trattamento integrativo.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna delle convenute in solido a pagare la somma sopra indicata la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto fino alla data di notifica del presente ricorso e con interessi al tasso di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c. dalla data della notifica del ricorso al saldo.
2. Si costituiva in giudizio resistendo alla proposta Controparte_2 azione.
Deduceva che in data 7.12.2021 era stato stipulato un contratto collettivo di carattere territoriale (relativo al personale impiegato presso il Parte_2
Ferrara) nel quale le Parti:
a. hanno espressamente riconosciuto la correttezza dell'operato della cooperativa in relazione all'applicazione della Sezione Terza del CCNL in punto trattamento di malattia (art. 2 dell'accordo) e infortunio (art. 3 dell'accordo);
b. hanno individuato – con decorrenza 01.01.2022 (per la malattia) e con decorrenza 01.01.2024 (per l'infortunio) – un trattamento economico a copertura
(parziale) del periodo intercorrente fra il primo e il terzo giorno di malattia/infortunio;
2 c. hanno stabilito che, fino all'applicazione dei trattamenti previsti alla precedente lettera b. avrebbero trovato applicazione le previsioni della predetta
Sezione Terza in relazione al DPR 602/1970.
Pertanto, essa convenuta aveva riconosciuto i seguenti trattamenti economici relativamente al periodo di carenza:
a. Malattia: i. sino al 31.12.2021: nessuna integrazione;
ii. dal 01.01.2022 al 31.12.2022: integrazioni come da art. 2, comma 2 lettera a) del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021;
iii. dal 01.01.2023 in poi: integrazioni come da art. 2, comma 2 lettera b) del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021;
b. Infortunio (fatto salvo il riconoscimento della retribuzione relativa al giorno dell'evento infortunistico):
i. sino al 31.12.2023: nessuna integrazione (come da art. 3 comma 2 del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021);
ii. dal 01.01.2024: integrazioni come da art. 3 comma 1 del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021, in relazione alle previsioni dell'art. 2 comma 2.
Sosteneva la convenuta che la domanda avversaria era carente di allegazione e prova delle effettive giornate di malattia e di infortunio
(mancavano inoltre i cedolini degli anni 2023 e 2024) e che l'interpretazione del
CCNL nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 63 alle cooperative si poteva evincere dal successivo accordo di rinnovo del CCNL stipulato dalle parti, il cui comportamento assumeva in tal senso una valenza interpretativa e vi ostava altresì l'accordo territoriale sopra citato.
Parimenti infondato il richiamo all'art. 2110 c.c.: la sussistenza di una fonte contrattuale (collettiva e, dal dicembre 2021, territoriale) escludeva in radice l'applicabilità della disposizione invocata da controparte.
La parte contestava infine i conteggi. Evidenziava che i cedolini del
2023/2024 non erano stati prodotti dalla controparte, il che rendeva impossibile procedere anche all'effettuazione della CTU contabile chiesta dalla controparte.
Sottolineava la scarsa comprensibilità dei conteggi allegati – contenenti anche degli errori di calcolo - rispetto ai criteri di calcolo esplicitati nell'atto introduttivo.
Da ultimo la società contestava la rilevanza della voce “malattia non retribuita” quale base di calcolo: tale voce, infatti, ben potrebbe comprendere causali diverse da quella connessa alla materia del contendere oggetto del
3 presente giudizio (si pensi, ad esempio, alle giornate di malattia per le quali non viene riconosciuta l'indennità a causa della tardiva emissione del certificato di malattia da parte del medico curante).
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso;
in via subordinata, chiedeva ridursi la pretesa tenuto conto – fra l'altro – delle somme già percepite dal Ricorrente prima dell'instaurazione del presente giudizio a titolo di integrazione malattia/infortunio e non valorizzate da controparte.
3. Si costituiva anche resistendo alla proposta azione. Controparte_3
Eccepiva in primo luogo che aveva correttamente adempiuto a tutti CP_3
i suoi obblighi nei confronti di e, pertanto, non essendovi debiti CP_2 residui, manca il presupposto essenziale per l'applicazione della tutela prevista dall'art. 1676 c.c. avente portata generale, applicabile anche alla fattispecie in esame.
Deduceva di essere del tutto ignara delle circostanze afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro di e di eventuali inadempimenti Pt_1 retributivi, previdenziali e fiscali posti in essere dal suo datore di lavoro.
Sosteneva che la domanda avversarie era carente dal punto di vista allegativo e probatorio, non avendo prodotto alcuna documentazione che attestasse l'effettività della malattia per i periodi richiesti ai fini indennitari.
Contestava l'applicabilità dell'art. 63 CCNL Logistica contenuto nella
Sezione Prima della Parte Speciale del contratto.
Anche la committente contestava i conteggi avversari con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dalla cooperativa datrice di lavoro.
Deduceva infine di avere diritto di regresso per l'intero, ex artt. 1299, c. 1,
1203 n. 3, c.c. e 29, c. 2, d.lgs. n. 276/03 nei confronti di , per effetto CP_2 della manleva rilasciata dalla cooperativa a seguito delle intese intercorse tra le parti (doc. 1 ter).
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti ha dichiarato Controparte_3 di rinunciare agli atti, ma non all'azione, relativamente alla domanda subordinata di manleva dispiegata nei confronti della Quest'ultima, ha Controparte_2 dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata ad udienza successiva per discussione.
4 Con memoria depositata in data 14.7.2025 si costituiva per il ricorrente l'Avv.
CA UR, in aggiunta ai difensori Avv.ti Prosperi e Pellegrino.
Nella medesima memoria il difensore articolava ampie difese in replica a quelle avversarie e sollecitava l'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421
c.p.c. chiedendo venissero acquisiti i singoli certificati di malattia ed infortunio del ricorrente esibiti nel corpo dell'atto, costituendo i prospetti paga di CP_2 già dimessi una concreta “pista probatoria”.
A tale atto replicavano con memoria autorizzata le parti convenute eccependo la irritualità dell'atto avversario, in quanto non preventivamente autorizzato dal giudicante e riportandosi, in buona sostanza, alle rispettive difese, contestando la richiesta istruttoria della parte ricorrente, ritenuta tardiva e volta ad aggirare le preclusioni processuali del rito del lavoro.
La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
5. Va anzitutto premesso che l'art. 63 lett. A) comma 12 CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione disciplina, nella Parte Speciale – Sezione Prima, prevede testualmente, per il caso di malattia: "Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni".
l successivo comma 13 precisa il meccanismo di calcolo dell'integrazione:
"Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati".
Analoga disciplina prevede l'articolo per il periodo di infortunio o malattia professionale (art. 63 lett. B comma 5 bis).
La norma contrattuale evidenzia con chiarezza la natura retributiva del trattamento integrativo: non si tratta di un mero indennizzo, bensì della prosecuzione del trattamento economico contrattualmente dovuto durante il periodo di sospensione della prestazione lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
5 Il riferimento alla "retribuzione globale mensile" – così come definita dall'art. 61 del medesimo CCNL – conferma che il trattamento integrativo partecipa della medesima natura giuridica della retribuzione in senso proprio, costituendone una componente ineludibile durante i periodi di malattia.
Non può essere condiviso l'assunto difensivo delle parti convenute, secondo cui “pacifica l'applicazione della Sezione Terza (stante la natura di Cooperativa dell'odierna resistente), non vi sono margini (per le ragioni sopra esposte) per l'applicazione della Sezione Prima”.
Una lettura piana e sistematica del CCNL Logistica induce, infatti, a ritenere
(Tribunale di Milano, sent. 15.7.2025 n. 2490; Corte appello Milano, 19.5.2025 n. 293;
Corte appello Bologna, 9.3.2023 n. 102) che nessuna valenza derogatoria in senso restrittivo possa riconoscersi alle scarne previsioni della Sezione Cooperazione, la quale si limita a rinviare, per il trattamento di malattia e infortunio, alle norme pubblicistiche (DPR 602/70; D. Lgs. 423/01) che regolano il rapporto tra impresa e istituti previdenziali, e non già i diritti del lavoratore nei confronti della cooperativa- datrice di lavoro.
Il richiamo al D.P.R. 602/70 non può essere inteso come clausola di esclusione dell'obbligo datoriale di integrazione dell'indennità di malattia. La Corte
d'Appello di Bologna nella pronuncia n. 102/2023, che qui si richiama quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., dopo un'ampia e puntuale disamina del CCNL e richiamati i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ha condivisibilmente osservato sul punto che: “Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del CCNL … che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma”, sottolineando, anzi, la funzione puramente integrativa e sistematica della Sezione Cooperazione, la cui ratio resta quella di specificare il rapporto con la normativa previdenziale, senza mai sovvertire o ridurre il contenuto delle tutele minime riconosciute dal contratto collettivo di settore.
Si richiama il testo della pronuncia per comodità di lettura:
“[…] nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA,
MERCI E SPEDIZIONE applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge CP_4
"le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le
6 specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali'' (1).
Il testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" dall'art. I all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE SPECIALE che a sua volta è composta dalla
SEZIONE PRIMA - CCNL TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla
SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a 80 ed è applicabile "alle aziende aderenti all' , ovvero a quelle rientranti nel campo di Parte_3 applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della legge 142101 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84194 e successive modificazioni".
Nella premessa alla terza sezione speciale si legge altresì "gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente" ( 2).
Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. e. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alla parte terza integrino quelli corrispondenti del CCNL, comunque integralmente applicabili ove non citati.
[…]
Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il tra/lamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi".
Il D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede all'art.
I "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 251 I e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale 1 [il sottolineato è di chi scrive] 2 [il sottolineato è di chi scrive] 7 della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione sociale per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento.
Il D. Lgs. 423/01 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per
i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142" all'art. 1 specifica "i. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e quindi si occupa ali' art.
2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell' adeguamento della misura della contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori.
L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di interesse "[...]”.
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello.
Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR
602/70 come operato e alla ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l' apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavora/ori soci di società e di enti cooperativi, anche di/allo, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi'', apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare”.
8 Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di
Milano, sent. n. 285/2020 del 16.4.2020 e sent. n. 293/2025 del 19.5.2025 nonché della Corte d'Appello di Brescia sent. n. 24/2022 del 3.2.2022.
Come osservato dalla Corte bresciana, la Sezione Terza – Cooperazione del
CCNL non potrebbe nemmeno derogare alla disciplina dell'art. 63 sopra citata,
“tenuto conto che la Corte di Cassazione ha stabilito «nel regime dettato dalla L. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali» (Cass. 5189/19)”. Tale principio deve valere a maggior ragione per il lavoratore dipendente non socio, posto che il diritto al trattamento economico minimo trae fondamento dall'art. 36
Cost., e, a partire dal 1.5.2024 (giorno di sua entrata in vigore), dall'art. 29 comma
1-bis D. Lgs. n. 276/2003, in forza del quale per “al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”
Non può invece darsi alcun rilievo all'accordo di rinnovo intervenuto successivamente in data 6 dicembre 2024 (v. doc. 5 della cooperativa), poiché la modifica operata dalle parti collettive in sede di rinnovo non può retroagire né può costituire criterio ermeneutico per l'interpretazione del testo previgente.
Invero, l'art. 1362, comma 2, c.c., che richiama il "comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" fa riferimento al comportamento delle parti tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, non già alla successiva stipulazione di un nuovo e diverso contratto.
In altri termini, la circostanza che le parti collettive abbiano ritenuto di modificare la clausola di raccordo tra Sezione Cooperazione e Parte Generale, passando da una formulazione di tipo integrativo a una di tipo sostitutivo, non dimostra affatto che il testo previgente dovesse essere interpretato nel senso della sostituzione. Sul piano logico-giuridico, la modifica testuale costituisce semmai un argomento a contrario: se le parti hanno sentito l'esigenza di intervenire con una
9 diversa formulazione, ciò significa che la precedente formulazione esprimeva un contenuto precettivo differente.
6. Muovendo da tali premesse interpretative, ne discende che il contratto integrativo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2021 tra e Controparte_2 le organizzazioni sindacali e non potrà esplicare alcun effetto nei CP_5 CP_6 confronti del ricorrente, posto che nell'accordo si dichiara espressamente, nelle premesse, di voler "riconoscere alcune condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina dettata dal CCNL". Tale affermazione si fonda sul presupposto che il mancato riconoscimento dei trattamenti integrativi di malattia ed infortunio ai soci lavoratori di cooperativa della Sezione Cooperazione, sia legittimo (si v. l'art. 2, comma 1.
Tuttavia, se si accoglie l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'art. 63 della Parte Generale del CCNL si applica integralmente anche ai lavoratori di cooperativa, poiché la Sezione
Cooperazione non lo deroga ma lo integra, il quadro si capovolge completamente. L'accordo integrativo, infatti, introduce, con decorrenza dal
1.1.2022, un meccanismo a scalare dal 100% allo 0% che riduce progressivamente la copertura in funzione del numero di eventi morbosi nell'anno solare. Con decorrenza dal 1.1.2023 prevede la corresponsione dell'80% della retribuzione globale mensile per il primo mese di assenza e del 50% per successivi 7 mesi. Per
l'infortunio il medesimo trattamento concordato ha iniziato a decorrere solo a partire dal 1.1.2024. Rispetto all'art. 63, si tratta all'evidenza di un trattamento deteriore, come tale la disciplina del contratto integrativo deve essere disapplicata per contrasto con l'art. 36 Cost. avente portata immediatamente precettiva.
7. Nel caso in esame è la stessa datrice di lavoro ad allegare e quindi ad ammettere di non aver corrisposto alcun trattamento sino al 31.12.2021e di avere poi iniziato ad erogare i trattamenti retributivi integrativi secondo quanto disposto dall'art. 2 del contratto collettivo di carattere territoriale, dettante condizioni deteriori rispetto all'art. 63.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che il ricorrente abbia diritto alle differenze retributive maturate per i titoli azionati in giudizio, detratto quanto già percepito in forza del contratto collettivo territoriale, per il periodo aprile 2019
– marzo 2024 (periodo indicato nel conteggio allegato), considerato che non risulta contestato che il dipendente abbia svolto attività lavorativa alle
10 dipendenze della addetto al cantiere in detto Controparte_2 CP_3 arco temporale.
Occorre sul punto ricordare che, secondo le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533), in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuto integrale pagamento del trattamento dovuto secondo l'art. 63 CCNL Logistica sopra citato.
8. Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo 5 e considerata, quindi, la natura prettamente retributiva del trattamento integrativo richiesto dal ricorrente, si ritiene altresì sussistente la responsabilità solidale della società committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. Trib. CP_3
Milano 15 luglio 2025 n. 2490; App. Milano 19 maggio 2025 n. 293; App. Brescia 3 febbraio 2022 n. 24).
Si precisa che le pattuizioni di manleva e regresso fra committente e appaltatore (allegate dalla parte convenuta operano sul solo piano CP_3 interno tra coobbligati e non nei rapporti con il lavoratore.
9. Avuto riguardo al quantum della pretesa, occorre osservare che il lavoratore ha prodotto i prospetti paga (doc. 6 del ricorso) da aprile 2019 (cioè dall'assunzione) a dicembre 2022, dai quali si ricavano mensilità in cui sono presenti periodi di malattia ed infortunio non retribuiti dall'azienda.
In particolare, si ricava malattia non retribuita per i mesi di marzo 2020, febbraio 2021, maggio 2021, giugno 2021, ottobre 2021, gennaio 2022, giugno
2022, luglio 2022, dicembre 2022 e infortuni non retribuiti per i mesi di dicembre
2019, gennaio 2020, novembre 2021, dicembre 2021. Si evidenzia che i periodi di assenza non pagati sono espressi in ore e non in giorni.
La busta paga (prospetto paga ex art. 1 L. n. 4/1953) ha valore di dichiarazione ricognitiva del datore di lavoro circa l'esistenza e la misura di determinati fatti (ore lavorate, assenze, importi corrisposti). La giurisprudenza consolidata le attribuisce efficacia probatoria privilegiata nei confronti del datore stesso: quanto risulta dalla busta paga si presume vero, salvo prova contraria a
11 carico del datore. Il datore che voglia disconoscere un dato ivi riportato deve fornire una contestazione specifica e, se del caso, una prova contraria.
Ciò premesso, si rileva che non può essere sufficiente a coprire la carenza documentale il conteggio allegato (doc. 5 ric.) che comprende anche gli anni
2023 e 2024 (sino a marzo).
Si legge nel conteggio allegato (di per sé incomprensibile e mancante peraltro delle mensilità di dicembre 2021 – infortunio - e luglio 2022 – malattia-) che a partire dal 2023 sui cedolini non appaiono più le ore non retribuite come trattenute, “ma il calcolo va svolto in base ai giorni di effettiva malattia e a quanto percepito”. E' verosimile che nelle buste paga del 2023 e seguenti non appaiono più esplicitate le trattenute in ragione dell'applicazione dell'accordo territoriale che prevede comunque la corresponsione del trattamento (seppure - come già detto - in termini deteriori)
Poiché, come sopra evidenziato, è la stessa parte datoriale ad allegare di non avere pagato sino al 31.12.2021 e di avere pagato (meno) secondo l'accordo territoriale (meno favorevole al ricorrente) per il periodo successivo, si ritiene sussistente la “semiplena probatio” o “pista probatoria” concretamente emersa che giustifica l'applicazione dell'art. 421 c.p.c.
Si ritiene pertanto di disporre ordine di esibizione nei confronti della datrice di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 421 e 210 c.p.c., delle buste paga mancanti dal 1.1.2023 sino al marzo 2024, ritenendosi verosimile che il dato dell'assenza per malattia ed infortunio sia ricavabile dai prospetti paga (seppure senza la indicazione della trattenuta).
Si deve infine ordinare al ricorrente, per i medesimi motivi, l'esibizione in giudizio delle certificazioni mediche inerenti le assenze per malattia ed infortunio relative all'arco temporale dedotto (aprile 2019 – marzo 2024).
Poiché le parti convenute hanno contestato i conteggi della parte ricorrente si ritiene altresì necessario, una volta acquisita la documentazione mancante, disporre la CTU contabile richiesta dal ricorrente.
10. La sentenza deve pertanto essere rimessa in istruttoria per procedere all'esatto conteggio delle spettanze retributive.
P.Q.M.
Il giudice, NON definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento Parte_1 integrativo per malattia ed infortunio di cui all'art. 63 CCNL Logistica CP_4
12 Merci e Spedizione, in relazione alle assenze effettuate per tali titoli nel periodo aprile 2019 – marzo 2024, nei confronti delle convenute e Controparte_2
tenute in solido al pagamento;
Controparte_3
2) rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso e dispone come da separata ordinanza istruttoria;
3) spese di lite riservate al definitivo.
Così deciso in Ferrara il 25/11/2025
IL GIUDICE LE De RT
13
– trattamento di REPUBBLICA ITALIANA integrazione per malattia ed infortunio ex art. 63 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CCNL Logistica ed art. IL TRIBUNALE DI FERRARA 2110 c.c.
CP_1
in persona della dott.ssa LE De RT, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE PARZIALE
nella causa n. 682/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN CO, PR RI e UR CA come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
TT LB e dagli Avv.ti FRUTTAROLO STEFANO e RUTIGLIANO SABINA
ADDOLORATA, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in VIA CACCIA N. 30 33100 UDINE;
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO LUCA Controparte_3 P.IVA_2
AC come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MONZA, via MARSALA 22; RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione – trattamento di integrazione per malattia ed infortunio ex art. 63 CCNL Logistica ed art. 2110 c.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 02/10/2024 assunto dalla Parte_1 in data 1.4.2019 non come socio lavoratore bensì come Controparte_2 semplice lavoratore subordinato, conveniva in giudizio la datrice di lavoro esponendo di essere stato adibito all'appalto Deduceva che nel corso CP_3 del rapporto la società datrice non gli aveva mai pagato i trattamenti integrativi delle indennità INPS ed INAIL di malattia ed infortunio previsti dal CCNL Logistica 1 applicato al rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 3.263,65, come da conteggi allegati al ricorso. Evidenziava che le spettanze dovute si evincevano dai prospetti paga ove veniva inserita la voce “malattia non retribuita” o “infortunio non retribuito”, accanto alla voce “malattia Inps 50%” o
“infortunio Inail 60%”.
Sosteneva che, avendo le spettanze natura retributiva, sussisteva la responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 29 D. LGs. Controparte_3
n. 276/2003.
Evidenziava in diritto che le spettanze erano dovute in quanto il trattamento era previsto dall'art. 63 lett. A), comma 15, e lettera B), comma 5 bis, CCNL
(Sezione Prima) ad integrazione delle indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ovvero comunque in base a quanto previsto dall'art. 2110 c.c.
Precisava che non essendo socio lavoratore, eventuali deroghe al CCNL disposte nel regolamento della cooperativa non potevano essere a lui opposte.
Analogamente infondata – sempre secondo la parte - sarebbe l'interpretazione del CCNL Logistica, nella parte speciale dedicata al settore della cooperazione, secondo la quale in detta parte non sarebbe prevista la corresponsione del trattamento integrativo.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna delle convenute in solido a pagare la somma sopra indicata la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto fino alla data di notifica del presente ricorso e con interessi al tasso di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c. dalla data della notifica del ricorso al saldo.
2. Si costituiva in giudizio resistendo alla proposta Controparte_2 azione.
Deduceva che in data 7.12.2021 era stato stipulato un contratto collettivo di carattere territoriale (relativo al personale impiegato presso il Parte_2
Ferrara) nel quale le Parti:
a. hanno espressamente riconosciuto la correttezza dell'operato della cooperativa in relazione all'applicazione della Sezione Terza del CCNL in punto trattamento di malattia (art. 2 dell'accordo) e infortunio (art. 3 dell'accordo);
b. hanno individuato – con decorrenza 01.01.2022 (per la malattia) e con decorrenza 01.01.2024 (per l'infortunio) – un trattamento economico a copertura
(parziale) del periodo intercorrente fra il primo e il terzo giorno di malattia/infortunio;
2 c. hanno stabilito che, fino all'applicazione dei trattamenti previsti alla precedente lettera b. avrebbero trovato applicazione le previsioni della predetta
Sezione Terza in relazione al DPR 602/1970.
Pertanto, essa convenuta aveva riconosciuto i seguenti trattamenti economici relativamente al periodo di carenza:
a. Malattia: i. sino al 31.12.2021: nessuna integrazione;
ii. dal 01.01.2022 al 31.12.2022: integrazioni come da art. 2, comma 2 lettera a) del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021;
iii. dal 01.01.2023 in poi: integrazioni come da art. 2, comma 2 lettera b) del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021;
b. Infortunio (fatto salvo il riconoscimento della retribuzione relativa al giorno dell'evento infortunistico):
i. sino al 31.12.2023: nessuna integrazione (come da art. 3 comma 2 del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021);
ii. dal 01.01.2024: integrazioni come da art. 3 comma 1 del contratto collettivo territoriale d.d. 07.12.2021, in relazione alle previsioni dell'art. 2 comma 2.
Sosteneva la convenuta che la domanda avversaria era carente di allegazione e prova delle effettive giornate di malattia e di infortunio
(mancavano inoltre i cedolini degli anni 2023 e 2024) e che l'interpretazione del
CCNL nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 63 alle cooperative si poteva evincere dal successivo accordo di rinnovo del CCNL stipulato dalle parti, il cui comportamento assumeva in tal senso una valenza interpretativa e vi ostava altresì l'accordo territoriale sopra citato.
Parimenti infondato il richiamo all'art. 2110 c.c.: la sussistenza di una fonte contrattuale (collettiva e, dal dicembre 2021, territoriale) escludeva in radice l'applicabilità della disposizione invocata da controparte.
La parte contestava infine i conteggi. Evidenziava che i cedolini del
2023/2024 non erano stati prodotti dalla controparte, il che rendeva impossibile procedere anche all'effettuazione della CTU contabile chiesta dalla controparte.
Sottolineava la scarsa comprensibilità dei conteggi allegati – contenenti anche degli errori di calcolo - rispetto ai criteri di calcolo esplicitati nell'atto introduttivo.
Da ultimo la società contestava la rilevanza della voce “malattia non retribuita” quale base di calcolo: tale voce, infatti, ben potrebbe comprendere causali diverse da quella connessa alla materia del contendere oggetto del
3 presente giudizio (si pensi, ad esempio, alle giornate di malattia per le quali non viene riconosciuta l'indennità a causa della tardiva emissione del certificato di malattia da parte del medico curante).
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso;
in via subordinata, chiedeva ridursi la pretesa tenuto conto – fra l'altro – delle somme già percepite dal Ricorrente prima dell'instaurazione del presente giudizio a titolo di integrazione malattia/infortunio e non valorizzate da controparte.
3. Si costituiva anche resistendo alla proposta azione. Controparte_3
Eccepiva in primo luogo che aveva correttamente adempiuto a tutti CP_3
i suoi obblighi nei confronti di e, pertanto, non essendovi debiti CP_2 residui, manca il presupposto essenziale per l'applicazione della tutela prevista dall'art. 1676 c.c. avente portata generale, applicabile anche alla fattispecie in esame.
Deduceva di essere del tutto ignara delle circostanze afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro di e di eventuali inadempimenti Pt_1 retributivi, previdenziali e fiscali posti in essere dal suo datore di lavoro.
Sosteneva che la domanda avversarie era carente dal punto di vista allegativo e probatorio, non avendo prodotto alcuna documentazione che attestasse l'effettività della malattia per i periodi richiesti ai fini indennitari.
Contestava l'applicabilità dell'art. 63 CCNL Logistica contenuto nella
Sezione Prima della Parte Speciale del contratto.
Anche la committente contestava i conteggi avversari con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dalla cooperativa datrice di lavoro.
Deduceva infine di avere diritto di regresso per l'intero, ex artt. 1299, c. 1,
1203 n. 3, c.c. e 29, c. 2, d.lgs. n. 276/03 nei confronti di , per effetto CP_2 della manleva rilasciata dalla cooperativa a seguito delle intese intercorse tra le parti (doc. 1 ter).
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti ha dichiarato Controparte_3 di rinunciare agli atti, ma non all'azione, relativamente alla domanda subordinata di manleva dispiegata nei confronti della Quest'ultima, ha Controparte_2 dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata ad udienza successiva per discussione.
4 Con memoria depositata in data 14.7.2025 si costituiva per il ricorrente l'Avv.
CA UR, in aggiunta ai difensori Avv.ti Prosperi e Pellegrino.
Nella medesima memoria il difensore articolava ampie difese in replica a quelle avversarie e sollecitava l'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421
c.p.c. chiedendo venissero acquisiti i singoli certificati di malattia ed infortunio del ricorrente esibiti nel corpo dell'atto, costituendo i prospetti paga di CP_2 già dimessi una concreta “pista probatoria”.
A tale atto replicavano con memoria autorizzata le parti convenute eccependo la irritualità dell'atto avversario, in quanto non preventivamente autorizzato dal giudicante e riportandosi, in buona sostanza, alle rispettive difese, contestando la richiesta istruttoria della parte ricorrente, ritenuta tardiva e volta ad aggirare le preclusioni processuali del rito del lavoro.
La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
5. Va anzitutto premesso che l'art. 63 lett. A) comma 12 CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione disciplina, nella Parte Speciale – Sezione Prima, prevede testualmente, per il caso di malattia: "Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni".
l successivo comma 13 precisa il meccanismo di calcolo dell'integrazione:
"Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati".
Analoga disciplina prevede l'articolo per il periodo di infortunio o malattia professionale (art. 63 lett. B comma 5 bis).
La norma contrattuale evidenzia con chiarezza la natura retributiva del trattamento integrativo: non si tratta di un mero indennizzo, bensì della prosecuzione del trattamento economico contrattualmente dovuto durante il periodo di sospensione della prestazione lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.
5 Il riferimento alla "retribuzione globale mensile" – così come definita dall'art. 61 del medesimo CCNL – conferma che il trattamento integrativo partecipa della medesima natura giuridica della retribuzione in senso proprio, costituendone una componente ineludibile durante i periodi di malattia.
Non può essere condiviso l'assunto difensivo delle parti convenute, secondo cui “pacifica l'applicazione della Sezione Terza (stante la natura di Cooperativa dell'odierna resistente), non vi sono margini (per le ragioni sopra esposte) per l'applicazione della Sezione Prima”.
Una lettura piana e sistematica del CCNL Logistica induce, infatti, a ritenere
(Tribunale di Milano, sent. 15.7.2025 n. 2490; Corte appello Milano, 19.5.2025 n. 293;
Corte appello Bologna, 9.3.2023 n. 102) che nessuna valenza derogatoria in senso restrittivo possa riconoscersi alle scarne previsioni della Sezione Cooperazione, la quale si limita a rinviare, per il trattamento di malattia e infortunio, alle norme pubblicistiche (DPR 602/70; D. Lgs. 423/01) che regolano il rapporto tra impresa e istituti previdenziali, e non già i diritti del lavoratore nei confronti della cooperativa- datrice di lavoro.
Il richiamo al D.P.R. 602/70 non può essere inteso come clausola di esclusione dell'obbligo datoriale di integrazione dell'indennità di malattia. La Corte
d'Appello di Bologna nella pronuncia n. 102/2023, che qui si richiama quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., dopo un'ampia e puntuale disamina del CCNL e richiamati i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ha condivisibilmente osservato sul punto che: “Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del CCNL … che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma”, sottolineando, anzi, la funzione puramente integrativa e sistematica della Sezione Cooperazione, la cui ratio resta quella di specificare il rapporto con la normativa previdenziale, senza mai sovvertire o ridurre il contenuto delle tutele minime riconosciute dal contratto collettivo di settore.
Si richiama il testo della pronuncia per comodità di lettura:
“[…] nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA,
MERCI E SPEDIZIONE applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge CP_4
"le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le
6 specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali'' (1).
Il testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" dall'art. I all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE SPECIALE che a sua volta è composta dalla
SEZIONE PRIMA - CCNL TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla
SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a 80 ed è applicabile "alle aziende aderenti all' , ovvero a quelle rientranti nel campo di Parte_3 applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della legge 142101 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84194 e successive modificazioni".
Nella premessa alla terza sezione speciale si legge altresì "gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente" ( 2).
Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. e. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alla parte terza integrino quelli corrispondenti del CCNL, comunque integralmente applicabili ove non citati.
[…]
Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il tra/lamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal Dlgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi".
Il D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede all'art.
I "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 251 I e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale 1 [il sottolineato è di chi scrive] 2 [il sottolineato è di chi scrive] 7 della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione sociale per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento.
Il D. Lgs. 423/01 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per
i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142" all'art. 1 specifica "i. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e quindi si occupa ali' art.
2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell' adeguamento della misura della contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori.
L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di interesse "[...]”.
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello.
Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR
602/70 come operato e alla ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l' apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavora/ori soci di società e di enti cooperativi, anche di/allo, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi'', apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare”.
8 Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di
Milano, sent. n. 285/2020 del 16.4.2020 e sent. n. 293/2025 del 19.5.2025 nonché della Corte d'Appello di Brescia sent. n. 24/2022 del 3.2.2022.
Come osservato dalla Corte bresciana, la Sezione Terza – Cooperazione del
CCNL non potrebbe nemmeno derogare alla disciplina dell'art. 63 sopra citata,
“tenuto conto che la Corte di Cassazione ha stabilito «nel regime dettato dalla L. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali» (Cass. 5189/19)”. Tale principio deve valere a maggior ragione per il lavoratore dipendente non socio, posto che il diritto al trattamento economico minimo trae fondamento dall'art. 36
Cost., e, a partire dal 1.5.2024 (giorno di sua entrata in vigore), dall'art. 29 comma
1-bis D. Lgs. n. 276/2003, in forza del quale per “al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”
Non può invece darsi alcun rilievo all'accordo di rinnovo intervenuto successivamente in data 6 dicembre 2024 (v. doc. 5 della cooperativa), poiché la modifica operata dalle parti collettive in sede di rinnovo non può retroagire né può costituire criterio ermeneutico per l'interpretazione del testo previgente.
Invero, l'art. 1362, comma 2, c.c., che richiama il "comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" fa riferimento al comportamento delle parti tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, non già alla successiva stipulazione di un nuovo e diverso contratto.
In altri termini, la circostanza che le parti collettive abbiano ritenuto di modificare la clausola di raccordo tra Sezione Cooperazione e Parte Generale, passando da una formulazione di tipo integrativo a una di tipo sostitutivo, non dimostra affatto che il testo previgente dovesse essere interpretato nel senso della sostituzione. Sul piano logico-giuridico, la modifica testuale costituisce semmai un argomento a contrario: se le parti hanno sentito l'esigenza di intervenire con una
9 diversa formulazione, ciò significa che la precedente formulazione esprimeva un contenuto precettivo differente.
6. Muovendo da tali premesse interpretative, ne discende che il contratto integrativo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2021 tra e Controparte_2 le organizzazioni sindacali e non potrà esplicare alcun effetto nei CP_5 CP_6 confronti del ricorrente, posto che nell'accordo si dichiara espressamente, nelle premesse, di voler "riconoscere alcune condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina dettata dal CCNL". Tale affermazione si fonda sul presupposto che il mancato riconoscimento dei trattamenti integrativi di malattia ed infortunio ai soci lavoratori di cooperativa della Sezione Cooperazione, sia legittimo (si v. l'art. 2, comma 1.
Tuttavia, se si accoglie l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'art. 63 della Parte Generale del CCNL si applica integralmente anche ai lavoratori di cooperativa, poiché la Sezione
Cooperazione non lo deroga ma lo integra, il quadro si capovolge completamente. L'accordo integrativo, infatti, introduce, con decorrenza dal
1.1.2022, un meccanismo a scalare dal 100% allo 0% che riduce progressivamente la copertura in funzione del numero di eventi morbosi nell'anno solare. Con decorrenza dal 1.1.2023 prevede la corresponsione dell'80% della retribuzione globale mensile per il primo mese di assenza e del 50% per successivi 7 mesi. Per
l'infortunio il medesimo trattamento concordato ha iniziato a decorrere solo a partire dal 1.1.2024. Rispetto all'art. 63, si tratta all'evidenza di un trattamento deteriore, come tale la disciplina del contratto integrativo deve essere disapplicata per contrasto con l'art. 36 Cost. avente portata immediatamente precettiva.
7. Nel caso in esame è la stessa datrice di lavoro ad allegare e quindi ad ammettere di non aver corrisposto alcun trattamento sino al 31.12.2021e di avere poi iniziato ad erogare i trattamenti retributivi integrativi secondo quanto disposto dall'art. 2 del contratto collettivo di carattere territoriale, dettante condizioni deteriori rispetto all'art. 63.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che il ricorrente abbia diritto alle differenze retributive maturate per i titoli azionati in giudizio, detratto quanto già percepito in forza del contratto collettivo territoriale, per il periodo aprile 2019
– marzo 2024 (periodo indicato nel conteggio allegato), considerato che non risulta contestato che il dipendente abbia svolto attività lavorativa alle
10 dipendenze della addetto al cantiere in detto Controparte_2 CP_3 arco temporale.
Occorre sul punto ricordare che, secondo le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533), in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuto integrale pagamento del trattamento dovuto secondo l'art. 63 CCNL Logistica sopra citato.
8. Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo 5 e considerata, quindi, la natura prettamente retributiva del trattamento integrativo richiesto dal ricorrente, si ritiene altresì sussistente la responsabilità solidale della società committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. Trib. CP_3
Milano 15 luglio 2025 n. 2490; App. Milano 19 maggio 2025 n. 293; App. Brescia 3 febbraio 2022 n. 24).
Si precisa che le pattuizioni di manleva e regresso fra committente e appaltatore (allegate dalla parte convenuta operano sul solo piano CP_3 interno tra coobbligati e non nei rapporti con il lavoratore.
9. Avuto riguardo al quantum della pretesa, occorre osservare che il lavoratore ha prodotto i prospetti paga (doc. 6 del ricorso) da aprile 2019 (cioè dall'assunzione) a dicembre 2022, dai quali si ricavano mensilità in cui sono presenti periodi di malattia ed infortunio non retribuiti dall'azienda.
In particolare, si ricava malattia non retribuita per i mesi di marzo 2020, febbraio 2021, maggio 2021, giugno 2021, ottobre 2021, gennaio 2022, giugno
2022, luglio 2022, dicembre 2022 e infortuni non retribuiti per i mesi di dicembre
2019, gennaio 2020, novembre 2021, dicembre 2021. Si evidenzia che i periodi di assenza non pagati sono espressi in ore e non in giorni.
La busta paga (prospetto paga ex art. 1 L. n. 4/1953) ha valore di dichiarazione ricognitiva del datore di lavoro circa l'esistenza e la misura di determinati fatti (ore lavorate, assenze, importi corrisposti). La giurisprudenza consolidata le attribuisce efficacia probatoria privilegiata nei confronti del datore stesso: quanto risulta dalla busta paga si presume vero, salvo prova contraria a
11 carico del datore. Il datore che voglia disconoscere un dato ivi riportato deve fornire una contestazione specifica e, se del caso, una prova contraria.
Ciò premesso, si rileva che non può essere sufficiente a coprire la carenza documentale il conteggio allegato (doc. 5 ric.) che comprende anche gli anni
2023 e 2024 (sino a marzo).
Si legge nel conteggio allegato (di per sé incomprensibile e mancante peraltro delle mensilità di dicembre 2021 – infortunio - e luglio 2022 – malattia-) che a partire dal 2023 sui cedolini non appaiono più le ore non retribuite come trattenute, “ma il calcolo va svolto in base ai giorni di effettiva malattia e a quanto percepito”. E' verosimile che nelle buste paga del 2023 e seguenti non appaiono più esplicitate le trattenute in ragione dell'applicazione dell'accordo territoriale che prevede comunque la corresponsione del trattamento (seppure - come già detto - in termini deteriori)
Poiché, come sopra evidenziato, è la stessa parte datoriale ad allegare di non avere pagato sino al 31.12.2021 e di avere pagato (meno) secondo l'accordo territoriale (meno favorevole al ricorrente) per il periodo successivo, si ritiene sussistente la “semiplena probatio” o “pista probatoria” concretamente emersa che giustifica l'applicazione dell'art. 421 c.p.c.
Si ritiene pertanto di disporre ordine di esibizione nei confronti della datrice di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 421 e 210 c.p.c., delle buste paga mancanti dal 1.1.2023 sino al marzo 2024, ritenendosi verosimile che il dato dell'assenza per malattia ed infortunio sia ricavabile dai prospetti paga (seppure senza la indicazione della trattenuta).
Si deve infine ordinare al ricorrente, per i medesimi motivi, l'esibizione in giudizio delle certificazioni mediche inerenti le assenze per malattia ed infortunio relative all'arco temporale dedotto (aprile 2019 – marzo 2024).
Poiché le parti convenute hanno contestato i conteggi della parte ricorrente si ritiene altresì necessario, una volta acquisita la documentazione mancante, disporre la CTU contabile richiesta dal ricorrente.
10. La sentenza deve pertanto essere rimessa in istruttoria per procedere all'esatto conteggio delle spettanze retributive.
P.Q.M.
Il giudice, NON definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento Parte_1 integrativo per malattia ed infortunio di cui all'art. 63 CCNL Logistica CP_4
12 Merci e Spedizione, in relazione alle assenze effettuate per tali titoli nel periodo aprile 2019 – marzo 2024, nei confronti delle convenute e Controparte_2
tenute in solido al pagamento;
Controparte_3
2) rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso e dispone come da separata ordinanza istruttoria;
3) spese di lite riservate al definitivo.
Così deciso in Ferrara il 25/11/2025
IL GIUDICE LE De RT
13