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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9339/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PP AT Presidente
- LL Nocera Componente
- MA IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9339/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Nadia Spinelli,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Francesco Indelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 27/09/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 1 di 3 R.G. 9339/2024.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale con l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori. Ha altresì domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ricorso depositato il 16/09/2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 24.02.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
20/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 27/09/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 976, parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 24.07.2025.
III.- Deve osservarsi che con l'atto introduttivo del giudizio alla domanda di separazione è stata cumulata la domanda di cessazione degli effetti civili.
Tale domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata atteso che nella convenzione in atti le parti, da un lato, non hanno
Il Giudice estensore Emanuele IN
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disciplinato in alcun modo le questioni accessorie al divorzio e, dall'altro, hanno espresso pattuito l'impegno a sottoscrivere apposita e separata convenzione di negoziazione assistita.
IV.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa, salvo diverso accordo tra di loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9339/2024 introdotto con ricorso del 16/09/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 24.07.2025;
2) DÀ ATTO della rinuncia alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo diverso accordo tra di loro.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN PP AT
Il Giudice estensore Emanuele IN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PP AT Presidente
- LL Nocera Componente
- MA IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9339/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Nadia Spinelli,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Francesco Indelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 27/09/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 1 di 3 R.G. 9339/2024.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale con l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori. Ha altresì domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ricorso depositato il 16/09/2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 24.02.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
20/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 27/09/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 976, parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 24.07.2025.
III.- Deve osservarsi che con l'atto introduttivo del giudizio alla domanda di separazione è stata cumulata la domanda di cessazione degli effetti civili.
Tale domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata atteso che nella convenzione in atti le parti, da un lato, non hanno
Il Giudice estensore Emanuele IN
Pagina 2 di 3 R.G. 9339/2024.
disciplinato in alcun modo le questioni accessorie al divorzio e, dall'altro, hanno espresso pattuito l'impegno a sottoscrivere apposita e separata convenzione di negoziazione assistita.
IV.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa, salvo diverso accordo tra di loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9339/2024 introdotto con ricorso del 16/09/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 24.07.2025;
2) DÀ ATTO della rinuncia alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo diverso accordo tra di loro.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN PP AT
Il Giudice estensore Emanuele IN
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