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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1518 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Elisabetta Rubini e Licia Aversano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Sabella in Lagonegro (PZ), Via
Tribunale n. 5
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Genoeffa Tarateta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via San
Tommaso d'Aquino n. 33
CONVENUTO
Oggetto: servitù di metanodotto
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 20.11.2019, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti di servitù di metanodotto e, per l'effetto, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex artt. 2933 c.c. e 2058 c.c., mediante rimozione e demolizione di tutti i fabbricati e manufatti costruiti o comunque illegittimamente allocati sull'area interessata dalla servitù, attualmente di proprietà di , e identificati Controparte_1 al Catasto del Comune di Auletta (SA) al fg. 24, mappale 522, in quanto realizzati in violazione delle distanze dai metanodotti previste dalla scrittura privata autenticata in data 16.12.1979 e 11.02.1980, nonché dalla scrittura privata autenticata il 7.7.1998 e il 12.10.1999. In particolare, la ricorrente rappresentava che con scrittura privata autenticata in data 16.12.1979 dal
Notaio (rep. n. 524) e in data 11.2.1980 dal Notaio (rep. n. 760) e Persona_1 Persona_2 trascritta nei RR.II. di Salerno il 6.3.1980, veniva costituita sul fondo di Parte_2 contraddistinto al c.t. del Comune di Auletta (SA) al fg. 24, mappale 522, una servitù di metanodotto in favore di autorizzando quest'ultima allo scavo e all'interramento ad una profondità Parte_1 media di mt 1 di una tubazione trasportante idrocarburi e alla esecuzione di opere sussidiarie ai fini della manutenzione e della sicurezza del “Gasdotto Mediterraneo Italia 17° tronco Sant'Arsenio-
Auletta”; che con successiva scrittura privata autenticata il 7.7.1998 dal Notaio Persona_3
(rep. n. 23.382) e il 12.10.1999 dal Notaio (rep. n. 81669), trascritta nei RR.II. di Persona_2
Salerno il 10.11.1999, veniva costituita sul predetto fondo una nuova servitù di metanodotto in favore di per l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del metanodotto denominato Parte_1
“Allacciamento al ; che, in virtù dei predetti atti, si Controparte_2 Parte_2 impegnava a non realizzare nuove opere di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a mt 30 dalla tubazione “Gasdotto Mediterraneo- Italia” e ad una distanza inferiore a mt 13,50 dalla tubazione
“Allacciamento al Comune di ”, così da mantenere la superficie asservita a terreno agrario. CP_2
Ciò premesso la ricorrente evidenziava come a seguito di un sopralluogo i propri tecnici riscontravano, in violazione di quanto pattuito, la costruzione di alcuni manufatti sulla fascia di terreno sottoposta a servitù, più precisamente due tettoie in lamiera, un basamento ed una rampa in calcestruzzo, un piazzale per deposito materiali, una recinzione metallica ed un vano contatore in lamiera a distanza dai metanodotti inferiore a quelle previste nei contratti di costituzione di servitù; che, con telegramma del 4.4.2014, con raccomandata del 17.11.2014 e con atto di intimazione e diffida del 16.7.2015, contestava le suddette violazioni a , invitandolo a rimuovere Controparte_1 gli indicati manufatti e a ripristinare lo stato dei luoghi nel rispetto della fascia asservita;
che tale invito non sortiva l'effetto sperato cosicché la ricorrente esperiva il procedimento di mediazione che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione della controparte.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza e domanda: nel merito
- accertare e dichiarare la sussistenza, in capo a dei diritti di servitù di cui Parte_1 alla scrittura privata autenticata in data 16.12.1979 e in data 11.2.1980 e alla scrittura privata autenticata il 7.7.1998 e il 12.10.1999, indicate in narrativa;
- accertare e dichiarare che il signor ha violato i predetti diritti di servitù e Controparte_1 comunque ha contravvenuto alle obbligazioni indicate nelle citate scritture private, per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, ordinare al signor di rimuovere e/o Controparte_1 demolire tutti i manufatti e i fabbricati fissi e mobili che si trovano sul terreno identificato al Catasto del Comune di Auletta (SA) al foglio 24 - mappale 522, risultanti dalla planimetria e dalle fotografie prodotte sub docc.
7-8 e che violano le distanze dai metanodotti previste dalle citate scritture private autenticate, nonché ogni altro manufatto o fabbricato esistente sull'indicato terreno che dovesse violare le indicate distanze e comunque ripristinare le condizioni dei luoghi in conformità alle prescrizioni di cui alle predette scritture private. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”
Con provvedimento del 27.05.2020, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.05.2020, il Giudice procedeva alla conversione del rito da sommario di cognizione a ordinario ex art. 702-ter c.p.c., fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2022 si costituiva in giudizio tardivamente
[...]
, il quale contestava tutto quanto ex adverso prodotto, chiesto ed eccepito e chiedeva al CP_1
Giudice adito di: accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva;
di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale utilizzatore e autore dei beni insistenti sulla servitù; di revocare CP_3
l'ordinanza ammissiva di CTU del 10.03.2021 e in ogni caso di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante il conferimento di incarico al c.t.u..
All'udienza del 17.06.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare la domanda va dichiarata procedibile essendo stata presentata tempestivamente istanza di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto il quale, tra l'altro, non ha fatto pervenire alcuna adesione né ha addotto alcun giustificato motivo (all.
n. 13 ricorso) e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lvo n.28/2010, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
Tanto premesso la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui si passa ad esaminare.
In punto di qualificazione, il Tribunale osserva come la società attrice abbia di fatto chiesto di riconoscere l'esistenza di una servitù di metanodotto in proprio favore e in danno del fondo di proprietà del convenuto in forza della scrittura privata autenticata del 16.12.1979 e dell'11.02.1980
e della scrittura privata autenticata del 7.07.1998 e del 12.10.1999 e pertanto accertate le turbative poste in essere dal convenuto ha chiesto al Tribunale di ordinare a di rimuovere e/o Controparte_1 demolire tutti i manufatti e fabbricati fissi e mobili che si trovano sul terreno identificato al Catasto del Comune di Auletta (SA) al foglio 24 - mappale 522, risultanti dalla planimetria e dalle fotografie prodotte sub docc.
7-8 e che violano le distanze dai metanodotti previste dalle citate scritture private autenticate, nonché ogni altro manufatto o fabbricato esistente sull'indicato terreno che dovesse violare le indicate distanze e comunque ripristinare le condizioni dei luoghi in conformità alle prescrizioni di cui alle predette scritture private.
La domanda va quindi qualificata come confessoria servitutis.
La c.d. actio confessoria servitutis è accordata dall'ordinamento al titolare della servitù che intenda accertare giudizialmente l'esistenza del suo diritto, chiedendo anche che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti o le eventuali turbative all'esercizio della medesima servitù, nei confronti di colui che contesti l'esercizio della suddetta servitù o che, comunque, ne turbi o ne impedisca il medesimo esercizio. Sul versante probatorio, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto della stessa.
Ciò posto, nel caso di specie, dagli atti allegati in giudizio, emerge inconfutabilmente la sussistenza sul fondo di proprietà di di una prima servitù di metanodotto costituita in favore di Controparte_1 er mezzo di scrittura privata autenticata in data 16.12.1979 dal Notaio Parte_1 Persona_1
(rep. n. 524) e in data 11.2.1980 dal Notaio (rep. n. 760) e trascritta nei RR.II. di Persona_2
Salerno il 6.3.1980, e di una seconda servitù di metanodotto, costituita sui medesimi fondi mediante successiva scrittura privata autenticata il 7.7.1998 dal Notaio (rep. n. 23.382) e il Persona_3
12.10.1999 dal Notaio (rep. n. 81669), trascritta nei RR.II. di Salerno il 10.11.1999. Persona_2
Sebbene le scritture private, costitutive delle servitù, siano state concluse tra l'odierna attrice e
[...]
padre dell'odierna convenuto, in virtù del carattere reale dell'istituto, queste Parte_2 producono gli effetti anche nei confronti di , atteso che dalla visura storica degli Controparte_1 immobili (doc. n. 6) e dall'ispezione ipotecaria (doc. n 4-5 prod. attorea) risulta che egli sia divenuto proprietario dei fondi serventi a seguito di donazione di per atto per Notar Parte_2
del 13.03.2003. Persona_4
Da tanto ne deriva che l'esistenza dei diritti di servitù costituiti a favore della società attrice è stata provata e, per effetto della trascrizione, è opponibile nei confronti dell'odierno convenuto.
Tanto chiarito, priva di pregio risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta che ha dedotto che il fondo per cui è causa sarebbe da tempo, in forza di plurimi contratti di locazione, nella disponibilità di che avrebbe anche, a suo dire, posto in essere le CP_3 turbative contestate in giudizio.
Sul punto, giova ricordare che in tema di actio confessoria servitutis, la Suprema Corte ha affermato che: “Riguardo alla "confessoria servitutis", la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente
(proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore "suo nomine"), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie” (Cass. civ., sezione sesta, ordinanza del 22.1.2014, n. 1332). Inoltre, la S.C. ha affermato che “Nell'actio confessoria servitutis, legittimato passivo principale, se non unico, e necessario è il proprietario del preteso fondo servente, e non già il locatario dello stesso, il quale, infatti, sé convenuto egli solo in giudizio, è tenuto a darne pronto avviso al locatore, che ha il dovere di assumere la lite;
ne consegue che la sentenza di accoglimento dell'azione predetta, ove non appellata dal proprietario del fondo riconosciuto servente, passa in giudicato, non essendo legittimato il locatario a proporre appello, in ordine alla sussistenza o meno dell'affermata servitù, che, come rapporto reale tra i proprietari dei fondi dominante e servente, non può riguardare soggetti estranei ai rapporti reali predetti” (Cass. n. 1303/1980).
Alla luce di tali principi il Tribunale ritiene che la domanda sia stata correttamente proposta nei confronti di quale proprietario del fondo servente e come tale tenuto a garantire Controparte_1
l'esercizio del diritto di servitù in favore dell'attrice e in danno del fondo di sua proprietà oltre che il rispetto di eventuali obblighi accessori, funzionali alla servitù stessa, ferma restando la possibilità, per la di promuovere distinte azioni giudiziarie nei confronti di altri soggetti Parte_1 che abbiano eventualmente concorso nella contestazione della servitù.
Ne discende che è senz'altro legittimato passivo della domanda proposta dalla Controparte_1 [...] avendo egli peraltro contestato la servitù oggetto della domanda giudiziale sia prima Parte_1 sia nel corso del giudizio.
3. Acclarata la sussistenza dei diritti di servitù in favore di e la legittimazione Parte_1 passiva dell'odierno convenuto, il Tribunale osserva che l'art. 1063 c.c. dispone che “l'estensione e
l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo”.
La giurisprudenza afferma che la disposizione richiamata stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù (Cass. n. 8853/2004; Cass. n. 2893/1987), che sebbene in faciendo consistere nequit (C. 1368/1961; C. 1265/1956), può anche comportare per il proprietario del fondo servente un obbligo di facere, purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria non esaustiva dell'intero contenuto della servitù, in quanto teso solo a consentirne il completo esercizio (Cass. n. 8610/1998; Cass. n. 6683/1995). Tali divieti, ovvero obblighi di astensione dal tenere specifici comportamenti assunti dal proprietario del fondo servente, non hanno natura autonoma, ma sono contrattualmente collegati all'utilitas della servitù, in quanto sono finalizzati ad assicurare il corretto esercizio della stessa e a garantire la sicurezza dell'impianto e del metanodotto nonché l'incolumità di beni e persone. Va evidenziato, infatti, che l'attività di trasporto del gas naturale, quale attività dichiarata d'interesse pubblico ai sensi del D.L. 23 maggio 2000 n. 164, deve essere svolta in condizioni di massima sicurezza ovvero in assenza di rischi per l'incolumità pubblica.
Nella fattispecie, il contratto costitutivo della servitù per la costruzione dell'impianto “Gasdotto
Mediterraneo Italia” prevedeva all'art. 2 l'autorizzazione “a) allo scavo e all'interramento ad una profondità media di 1 (uno) metro di una tubazione DN 48” trasportante idrocarburi, nonché alla esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, occupando per tutto il tempo occorrente l'area necessaria alla esecuzione dei lavori..” nonché l'obbligo per il proprietario per tutta la durata di esercizio dell'impianto di “ non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt trenta dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita” (art. 7).
Parimenti, il contratto di servitù per la costituzione del metanodotto “Allacciamento al Comune di
” aveva ad oggetto: “1) lo scavo e l'interramento alla profondità di circa m 1 (uno) misurata CP_2 al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi secondo il tracciato conosciuto ed accettato;
1.2) l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza” prevedeva l'obbligo per il proprietario di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa normali coltivazioni (art. 1.4).
Tanto premesso, alla stregua della documentazione planimetrica e fotografica, versata in atti, parte attrice ha dato prova che sul fondo servente di proprietà sono state costruite alcune Controparte_1 opere in violazione delle previsioni dei titoli negoziali costitutivi dei diritti servitù in favore della società attrice.
In particolare, dalla documentazione prodotta da parte attrice, emergono all'interno della fascia di terreno asservita (fg. 24, mappale 522), varie opere: due tettoie in lamiera, un basamento ed una rampa in calcestruzzo, un piazzale per deposito materiali, una recinzione metallica ed un vano contatore in lamiera a distanza dai metanodotti inferiore a quelle previste nei contratti di costituzione di servitù. Quanto lamentato da parte attrice ha poi trovato conferma nella relazione peritale del 14.10.2022, a firma del Dott. che questo Giudice ritiene di condividere, in quanto immune da vizi e Per_5 adeguatamente motivata.
L'ausiliario del giudice, dopo aver descritto lo stato dei luoghi e rintracciato i metanodotti per cui è causa, ha ravvisato sulla particella n. 522 le opere denunciate da parte attrice, quali: 1) due tettoie in lamiera;
2) un basamento;
3) una rampa in calcestruzzo;
4) un piazzale per deposito materiali;
5) una recinzione metallica;
6) un vano contatore in lamiera;
rilevando, inoltre, la presenza di due colonne in c.a. 30 x30 cm a sostegno del cancello di accesso metallico.
In risposta al quesito n.4, con il quale è stato chiesto al consulente di individuare le opere che nello specifico violano le distanze contrattualmente previste, egli ha riferito che: “ Le opere che violano la distanza minima di 30 metri dall'asse del gasdotto Gasdotto Mediterraneo Italia e si trovano ad una distanza inferiore a 13,50 metri dal gasdotto “Allacciamento al ” sono le CP_2 CP_2 seguenti: 2) un basamento in cls.; 4) un piazzale per deposito materiali;
5) una recinzione metallica;
6)un vano contatore in lamiera. Queste opere si trovano nel fondo intestato al sig. Controparte_1 condotto da tempo da certo sig. . Dall'elenco si esclude la rampa di accesso in CP_3 calcestruzzo in quanto, è fuori dalla recinzione e ricade nel demanio stradale così come individuato dal codice della strada. Si ravvisa invece la presenza di una coppia di colonne in c.a. alle quali è agganciato il cancello di accesso”.
Pertanto, il c.t.u., in risposta al quesito n. 5, ha concluso ritenendo che per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità con le scritture private, sono necessari i seguenti interventi: “A) Studio di caratterizzazione dei materiali e del soprassuolo presenti per individuazione C.E.R. -B) Rimozione di recinzione metallica -C) demolizione dei manufatti cementizi. -D) Scoticamento per l'altezza di
30 cm del fondo con trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta. -E) Trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti edili presenti;
-F) Riempimento del soprasuolo con terreno vegetale”.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, deve, pertanto, essere dichiarato che le opere indicate in risposta al quesito n. 4 della relazione peritale (pagg. 13-14 rel. per. a cura dell'ing. Persona_6 depositata il 19.11.2022) sono in violazione delle previsioni di cui ai titoli negoziali
[...] costitutivi dei diritti di servitù di metanodotto in favore della e in danno del Parte_1 fondo di proprietà del convenuto, , identificato al foglio 24 mappale 552 del Catasto Controparte_1 del Comune di Auletta (Sa). Per l'effetto va condannato al ripristino dello stato dei Controparte_1 luoghi, eseguendo tutti gli interventi necessari così come indicati dall'Ing. a pagina 14 Per_5 dell'elaborato peritale, in risposta al quesito n. 5.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della ctu così come liquidate con separato decreto seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti espositi in parte motiva e per l'effetto accerta in capo alla i diritti di servitù di cui alla scrittura privata autenticata in data Parte_1
16.12.1979 e in data 11.2.1980 e alla scrittura privata autenticata il 7.7.1998 e il 12.10.1999, in danno del fondo di proprietà del convenuto, , identificato al foglio 24 Controparte_1 mappale 552 del Catasto del Comune di Auletta (Sa),
2) accertato che le opere indicate dal ctu, in risposta al quesito n. 4 della relazione peritale (pagg.
13-14 rel. per. a cura dell'ing. depositata il 19.11.2022), sono in Persona_6 violazione delle previsioni di cui ai titoli negoziali costitutivi dei diritti di servitù di metanodotto indicati al punto 1), condanna al ripristino dello stato dei luoghi Controparte_1 previa esecuzione di tutti gli interventi necessari indicati dall'Ing. a pagina 14 della Per_5 relazione peritale depositata il 19.11.2022, in riposta al quesito n. 5 e riportati in parte motiva;
3) condanna parte soccombente, , al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge
4) condanna al versamento in favore dell'Erario della somma di euro 259,00 Controparte_1 pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio a causa della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU così come liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara