Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1057/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Parte_1 Parte_2
Pa sedente in Belpasso (c.f. 618 130 878), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Orazio Marici (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_4 C.F._2
), (nato a [...] l'[...], c.f.
[...] Parte_5 C.F._3
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_6 [...]
), (nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 Parte_7
), (nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_5 Parte_8
), (nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_6 Parte_9
maggio 1989, c.f. ), tutti rappresentati e difesi per procura in CodiceFiscale_8
atti dall'Avv. Giovanni Ferraù (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 10.7.2023, cron. 6153/2023, il Tribunale di
Catania – a definizione del giudizio di responsabilità contrattuale già instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 23.4.2021 dai coniugi e Parte_3 Pt_4
, coniugi e , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e coniugi e nei confronti della
[...] Parte_9 Parte_10
di Belpasso - così statuiva in via definitiva:”
P Q M
In parziale Parte_1
accoglimento del ricorso avanzato, dichiara risolto per fatto e colpa della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di Parte_1
compravendita sottoscritto tra e con atto pubblico Parte_3 Parte_4
del 09.12.2019, il contratto di compravendita sottoscritto da e dalla Parte_8
resistente con atto pubblico del 13.03.2020, il contratto di compravendita sottoscritto da e dalla resistente con atto pubblico del 06.07.2020, il contratto Parte_7
di compravendita sottoscritto da e con la Parte_9 Parte_10
resistente con atto pubblico del 22.11.2019, e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione in favore di e della Parte_3 Parte_4
complessiva somma di euro 135.000,00, in favore di di euro Parte_8
135.200,00, in favore di di euro 135.200,00, in favore di e Parte_7 Pt_9
di euro 144.000,00, oltre interessi dalla domanda fino Parte_10
al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento di euro 7.347,00 in favore di
[...]
, di euro 2.400,00 in favore di , di euro 3.686,00 in Parte_3 Parte_8
favore di , di euro 8.700,00 in favore di e di euro Parte_7 Parte_9
202,01 in favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_10 patrimoniale subito, oltre interessi dal relativo esborso fino all'effettivo pagamento.
Conferma il provvedimento di sequestro conservativo del 23.02.2021 limitatamente alla somma complessiva che deriva dall'esecuzione del presente provvedimento.
Dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata nei confronti di CP_1
Rigetta per il resto. Condanna la società resistente a rifondere le spese
[...]
processuali sostenute dai ricorrenti che si liquidano nella complessiva somma di euro 17.855,77, per compensi, oltre euro 1.276,50 per spese vive, comprensive della fase cautelare, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone a carico di parte resistente il compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto”.
Ordinanza decisoria avverso la quale la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 31.7.2023, appello articolato in più motivi: infine richiedendo, anzitutto, la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Detti appellati - coniugi e , coniugi e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e coniugi Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e – si costituivano in contraddittorio (con il ministero Parte_10
del medesimo difensore), contestando l'impugnazione avversaria che chiedevano infine che fosse disattesa.
Con ordinanza del 19.3.2024 la Corte (dopo avere altresì ritenuto, nel merito della vicenda controversa, che “l'appello della non sia fondato, tantomeno Parte_1
manifestamente ex art. 283 c.p.c.: ….. il fatto che l'Ufficio del Genio Civile di
Catania abbia autorizzato (con provvedimento del 15/06/2017, pos. n. 118298/924) allo spostamento dell'elettrodotto aereo che passa sui luoghi Controparte_1
soltanto in previsione del quale (e dopo aver acquisito dalla stessa CP_1
specifico nulla-osta) il Comune di Misterbianco rilasciava il permesso di
[...]
costruire n. 5185 del 20 settembre 2016 non toglie, invero, che, a termini del contratto stipulato il 10.5.2016 tra la ridetta e l'odierna appellante, CP_1
quest'ultima si fosse obbligata a sopportare le spese di tale spostamento ed anche a consentire la costituzione di servitù di passaggio di elettrodotto su lotto di terreno adiacente, pure di sua proprietà; obbligazioni – l'una e l'altra – rimaste inadempiute (anche dopo – si noti – che con la prodotta ordinanza ex art. 700 c.p.c., resa dal
Tribunale di Catania addì 10.5.2021, alla odierna appellante veniva ordinato di
“eseguire le obbligazioni assunte con l'accordo del 10 maggio 2016, ciò facendo entro gg. 30 dalla notificazione del presente provvedimento”)”) rigettava l'istanza anzidetta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata. Indi rinviando le parti, per la discussione finale della causa, all'udienza del 3 marzo 2025.
Alla quale nessuno compariva, ciò per cui la Corte fissava ex art. 309 c.p.c. successiva udienza del 10 marzo 2025 (di cui veniva dato rituale e tempestivo avviso): senza che neppure a tale ultima udienza comparisse alcuna delle parti.
Va tuttavia dato atto che, addì 7.3.2025, gli appellati depositavano in cancelleria copia della sentenza dell'11.4.2024 con cui il Tribunale di Catania – Sezione
Fallimenti dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(nominandone curatore l'Avv. Agrippina Blangiforte): senza che, peraltro, tale deposito fosse accompagnato dalla formulazione di istanza qualsivoglia. Al riguardo, deve escludersi che debba a tal punto farsi applicazione dell'art. 43, terzo comma,
L.F. (oggi art. 143, terzo comma, c.c.i.), poiché “L'art. 96 L.F., nella nuova formulazione, prevede che sono ammessi al passivo con riserva "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione". Se la sentenza di condanna di primo grado sia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, essa è dunque titolo per insinuarsi al passivo, e non può essere travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda pena la violazione dell'art. 96 suddetto che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione che, dunque, è procedibile anche per tale ragione. In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione” (Cass. III
14768/2019, conf. Cass. III 29934/2022 e Cass. III 17154/2024).
E pertanto, di seguito alla conseguente assegnazione della causa – a detta udienza del
10.3.2025 - a sentenza occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt.
359, 309 e 181 c.p.c.: conseguentemente, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359, 309 e 181 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 10.7.2023, cron. 6153/2023, proposto, con citazione del 31.7.2023, dalla nei confronti de coniugi e , coniugi Parte_1 Parte_3 Parte_4
e , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
coniugi e . Parte_9 Parte_10
Spese irripetibili ex art. 310, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)