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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18999/2024
R.A.C.C.
TRA
e con l'avv.to Natale Perri, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma, largo Colli Albani,n. 14
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. e hanno depositato –in data 16.5.2024– ricorso Parte_1 Parte_2
(iscritto a ruolo in data 17.5.2024) con il quale hanno formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale le due ordinanze di ingiunzione (ordinanza – ingiunzione Parte_3
n. OI - 001728990 prot. N. .7010.04/04/04/2024.0154723 notificata alla Soc. CP_1 e ordinanza – ingiunzione n. OI – 001729390 prot. N. Parte_1
.7010.04/04/2024.0154728 notificata al Sig. ) e, per l'effetto, le CP_1 Parte_2 sanzioni pecuniarie comminate in quanto illegittime per i motivi esposti. in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si chiede la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore. Documentazione come da separato indice di parte.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto di accertare la tempestività CP_1 dell'opposizione e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. e impugnano dunque le ordinanze ingiunzione, di cui Parte_1 Parte_2 alle conclusioni sopra riportate, con le quali l ha applicato ai medesimi (in solido) la CP_1 sanzione amministrativa di € 1.598,57, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eseguite sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017. I ricorrenti eccepiscono la prescrizione di cui all'art. 28, l. n. 689/1981 in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, nonché la decadenza per tardività della contestazione (ex art. 14, l. n. 689/1981) e la mancata notifica degli atti di cui all'art. 18, l. n. 689/1981.
3. Le ordinanze ingiunzione impugnate sono state notificate in data 26-30 aprile 2024 (come da documentazione allegata dall' ), sicché il presente ricorso risulta depositato CP_1 tempestivamente, entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, l. n. 150/2011.
1 4. Quanto alla prescrizione: l ha depositato richieste di pagamento e relativi atti di CP_1 notifica di data 1-10.6.2019 ed 11.12.2019, interruttive dei termini di prescrizione quinquennale applicabili, immuni da alcuna valida contestazione. Infatti il difensore dei ricorrenti si è limitato a rilevare la mancata produzione “degli originali delle ricevute di consegna” (a verbale del 6.11.2024), senza però contestare l'esistenza degli originali, la conformità agli originali degli atti in questione, ovvero le relative risultanze
(v. in tema Cass., sez. 5, sent. n. 24029 del 6.9.2024).
Al riguardo si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Quanto alla produzione solo in copia della documentazione comprovante la notifica, la censura è inammissibile in quanto il ricorrente non chiarisce se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all'originale o l'inesistenza dell'originale. Va rammentato, poi, che per giurisprudenza consolidata la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le tante Cass. 30/10/2018, n. 27633). Viceversa, il c.d. «diniego di originale» non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura
e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 06/09/2024, n. 24029)” (Cass., sez. 5, ord. n. 134 del 5.1.2025).
5. Nel resto si riporta l'art. 14, l. n. 689/81, che dispone:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”. In base a tale disposizione i termini per la contestazione non decorrono dalla data di commissione del fatto sanzionato se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti, ma decorre dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione (v. Cass., sez. 2, ord. n. 2202 del 30.1.2025; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 27702 del 29.10.2009). Peraltro lo stesso art. 14, l. n. 689/1981 prescrive che i termini ivi configurati vadano osservati solo “quando è possibile” e l'art. 6, d. l.vo n. 8/2016, in tema di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali, stabilisce che le disposizioni di cui alla sez. I e II della l. n. 689/1981 “si osservano, in quanto applicabili”. L'art. 3, co. 6, l. n. 8/2016, prevede:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
2 ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Tale disposizione, nel configurare il reato ovvero l'illecito amministrativo per l'omesso versamento delle ritenute (a seconda dell'entità delle ritenute stesse), escludono la punibilità del reato ovvero l'applicabilità della sanzione amministrativa, in caso di versamento di quanto dovuto entro i termini ivi configurati.
Nel caso in esame il temine intercorso fino alle predette richieste di pagamento risulta congruo, in relazione alla complessità delle operazioni sottese alla irrogazione della sanzione in oggetto (che postula l'acquisizione, la gestione ed il consolidamento delle denunce nei sistemi dell'Ente stesso) ed alla particolarità della procedura di cui alla norma stessa, finalizzata altresì all'estinzione agevolata dell'illecito (come evidenziato dall CP_1 resistente nella memoria di costituzione).
6. Quanto alla asserita mancata notifica degli atti prodromici si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata. “ (Cass., sez. L, ord. n. 26050 del 7.9.2023). Nello specifico i ricorrenti, che non contestano il mancato versamento delle ritenute, come addebitato e posto a base della sanzione amministrativa in oggetto, neppure lamentato la lesione del diritto di difesa, sicché il vizio dedotto si presenta irrilevante.
7. All'esito delle precedenti considerazioni l'opposizione va integralmente respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso in opposizione;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate CP_1 complessivamente in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %. Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18999/2024
R.A.C.C.
TRA
e con l'avv.to Natale Perri, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma, largo Colli Albani,n. 14
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. e hanno depositato –in data 16.5.2024– ricorso Parte_1 Parte_2
(iscritto a ruolo in data 17.5.2024) con il quale hanno formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale le due ordinanze di ingiunzione (ordinanza – ingiunzione Parte_3
n. OI - 001728990 prot. N. .7010.04/04/04/2024.0154723 notificata alla Soc. CP_1 e ordinanza – ingiunzione n. OI – 001729390 prot. N. Parte_1
.7010.04/04/2024.0154728 notificata al Sig. ) e, per l'effetto, le CP_1 Parte_2 sanzioni pecuniarie comminate in quanto illegittime per i motivi esposti. in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si chiede la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore. Documentazione come da separato indice di parte.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto di accertare la tempestività CP_1 dell'opposizione e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. e impugnano dunque le ordinanze ingiunzione, di cui Parte_1 Parte_2 alle conclusioni sopra riportate, con le quali l ha applicato ai medesimi (in solido) la CP_1 sanzione amministrativa di € 1.598,57, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eseguite sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017. I ricorrenti eccepiscono la prescrizione di cui all'art. 28, l. n. 689/1981 in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, nonché la decadenza per tardività della contestazione (ex art. 14, l. n. 689/1981) e la mancata notifica degli atti di cui all'art. 18, l. n. 689/1981.
3. Le ordinanze ingiunzione impugnate sono state notificate in data 26-30 aprile 2024 (come da documentazione allegata dall' ), sicché il presente ricorso risulta depositato CP_1 tempestivamente, entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, l. n. 150/2011.
1 4. Quanto alla prescrizione: l ha depositato richieste di pagamento e relativi atti di CP_1 notifica di data 1-10.6.2019 ed 11.12.2019, interruttive dei termini di prescrizione quinquennale applicabili, immuni da alcuna valida contestazione. Infatti il difensore dei ricorrenti si è limitato a rilevare la mancata produzione “degli originali delle ricevute di consegna” (a verbale del 6.11.2024), senza però contestare l'esistenza degli originali, la conformità agli originali degli atti in questione, ovvero le relative risultanze
(v. in tema Cass., sez. 5, sent. n. 24029 del 6.9.2024).
Al riguardo si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Quanto alla produzione solo in copia della documentazione comprovante la notifica, la censura è inammissibile in quanto il ricorrente non chiarisce se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all'originale o l'inesistenza dell'originale. Va rammentato, poi, che per giurisprudenza consolidata la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le tante Cass. 30/10/2018, n. 27633). Viceversa, il c.d. «diniego di originale» non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura
e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 06/09/2024, n. 24029)” (Cass., sez. 5, ord. n. 134 del 5.1.2025).
5. Nel resto si riporta l'art. 14, l. n. 689/81, che dispone:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”. In base a tale disposizione i termini per la contestazione non decorrono dalla data di commissione del fatto sanzionato se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti, ma decorre dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione (v. Cass., sez. 2, ord. n. 2202 del 30.1.2025; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 27702 del 29.10.2009). Peraltro lo stesso art. 14, l. n. 689/1981 prescrive che i termini ivi configurati vadano osservati solo “quando è possibile” e l'art. 6, d. l.vo n. 8/2016, in tema di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali, stabilisce che le disposizioni di cui alla sez. I e II della l. n. 689/1981 “si osservano, in quanto applicabili”. L'art. 3, co. 6, l. n. 8/2016, prevede:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
2 ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Tale disposizione, nel configurare il reato ovvero l'illecito amministrativo per l'omesso versamento delle ritenute (a seconda dell'entità delle ritenute stesse), escludono la punibilità del reato ovvero l'applicabilità della sanzione amministrativa, in caso di versamento di quanto dovuto entro i termini ivi configurati.
Nel caso in esame il temine intercorso fino alle predette richieste di pagamento risulta congruo, in relazione alla complessità delle operazioni sottese alla irrogazione della sanzione in oggetto (che postula l'acquisizione, la gestione ed il consolidamento delle denunce nei sistemi dell'Ente stesso) ed alla particolarità della procedura di cui alla norma stessa, finalizzata altresì all'estinzione agevolata dell'illecito (come evidenziato dall CP_1 resistente nella memoria di costituzione).
6. Quanto alla asserita mancata notifica degli atti prodromici si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata. “ (Cass., sez. L, ord. n. 26050 del 7.9.2023). Nello specifico i ricorrenti, che non contestano il mancato versamento delle ritenute, come addebitato e posto a base della sanzione amministrativa in oggetto, neppure lamentato la lesione del diritto di difesa, sicché il vizio dedotto si presenta irrilevante.
7. All'esito delle precedenti considerazioni l'opposizione va integralmente respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso in opposizione;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate CP_1 complessivamente in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %. Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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