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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 721/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Fermo, C.da Campiglione n. 20, elettivamente domiciliata in Altidona
(FM) alla Via Cherubini n. 25, presso lo studio dell'Avv. Samanta Gazzani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano, quale cessionaria del credito di
[...]
già e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Milano, elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via Rocco Scotellaro n. 23, presso lo studio dell'Avv. Simone Filonzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
1 Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di ripetizione dell'indebito – ricalcolo del saldo – risarcimento danni da illegittima restrizione del credito, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 10/2022 del 7/13.01.2022 emessa dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10/2022 del 7/13.01.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
già avente ad oggetto il pagamento della
[...] Controparte_3 complessiva somma di €.292.477,12 oltre accessori, quale saldo debitore inerente al
[... rapporto di conto corrente affidato n. 850742 stipulato in data 7.10.2009 con Cassa
premettendo parte opponente di come i rapporti fra le parti Controparte_5 abbiano avuto inizio nell'anno 1999 con l'accensione del c/c n. 83255 estinto in data
8.05.2009 e seguito dall'apertura del c/c oggetto di ingiunzione, nel quale erano previste anticipazioni export di €.200.000 e per scoperto di conto di €.50.000, lamentando che era intervenuta un'unica richiesta di finanziamento per €.180.000 non accordato, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede avendo essa fornito ampia dimostrazione della propria solidità e solvibilità, mentre solo a decorrere dall'anno 2011 era stato concesso un ampliamento di fido per ulteriori €.50.000 fino al 30.04.2012, con l'epilogo della revoca dei fidi in data 6.09.2013 e lamentando, altresì, l'applicazione su entrambi i conti di tassi usurari, di interessi anatocistici, di c.m.s. e spese non dovute, oltre al mancato rispetto dell'Euribor, con domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €.24.709,55 quanto al conto n. 83255 e di €.51.916,18 quanto al conto n. 850742 e di risarcimento dei danni da illegittima restrizione del credito quantificati in €.1.200.000, riscontrata dal giudicante l'assoluta genericità dei motivi dell'opposizione, nonché la mancata produzione del contratto di apertura di c/c senza neppure chiarire, tempestivamente, se ne fosse stato o meno in possesso e ritenendo non ravvisabili profili di colpa in capo alla banca in relazione all'applicazione degli addebiti registrati, in mancanza altresì dell'allegazione della sussistenza di un danno effettivo derivante dalla ridotta disponibilità delle somme, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite e posto a definitivo carico di entrambe le parte in solido le spese di CTU.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per Parte_1 aver erroneamente ritenuto la genericità dell'atto di citazione in opposizione con specifico riferimento alle doglianze relative all'Euribor, agli interessi debitori e a quelli usurari, nonostante la controparte risulti essere stata messa nelle condizioni di apprestare le adeguate difese, tanto da limitarsi solo in appello a condividere il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale non ha affatto considerato la sanabilità dei vizi riguardanti l'editio actionis ex art. 164, co. 4, c.p.c. atteso che non risultano omissione, né assoluta incertezza del petitum e della causa pretendi, avendo parte attrice chiaramente prospettato le circostanze riportate nell'atto di citazione per cui, in caso di rigetto del primo motivo di appello, dovrà essere dichiarata la nullità della sentenza e disposta la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado ex art. 356 c.p.c.; analoghe considerazioni devono effettuarsi anche con riguardo alla doglianza relativa all'applicazione degli interessi anatocistici e allo ius variandi; la sentenza si rivela contraddittoria in quanto, pur rilevando la genericità delle deduzioni attoree, affronta la doglianza relativa all'applicazione degli interessi anatocistici verificando la sola esistenza della sottoscrizione del contratto da parte della cliente, ma non anche la consegna di copia del contratto, nonostante anche tale ulteriore requisito sia richiesto ai fini della sua validità ed omettendo, altresì, di considerare le risultanze peritali con riferimento allo ius variandi, in mancanza di apposita eccezione dell'opponente, lì dove la mancata prova di pattuizione scritta degli interessi debitori e creditori ultralegali avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio anche in relazione alle voci “commissione istruttoria veloce, della commissione disponibilità fondi, delle spese per addebiti diversi, del costo carnet assegni, degli oneri per assegno tratto senza provvista, delle spese per bonifico da paese non UE, di commissioni su bonifico finanziamento e servizi vari, di bonifico sportello automatico e per disposizione bonifico e servizi passivi CBI”; il giudice ha equivocato sull'inesistenza del contratto scritto di cui al c/c n. 83255 rigettando la domanda riconvenzionale sull'erroneo presupposto della mancata produzione del documento scritto, rilevando che l'opponente ha fatto implicito riferimento alla sua sottoscrizione in sede di contestazione della legittimità della pattuizione di interessi anatocistici, ma senza considerare la condotta processuale dell'opponente e i rilievi del
CTP; erronea è, infine, la sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta di risarcimento del danno quantificato in €.1.200.000, ritenendo l'insussistenza di profili di colpa in capo alla banca in relazione all'applicazione degli addebiti registrati e non essendo stata allegata da parte attrice la sussistenza di alcun danno, diverso dalla mancata disponibilità delle relative somme e, pertanto, parte appellante ha reiterato l'istanza di ammissione di mezzi istruttori consistenti nell'interrogatorio formale e nella prova testimoniale.
3 Si è regolarmente costituita in giudizio società unipersonale, Controparte_1 cessionaria del credito di e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame, in CP_4 ragione della correttezza della sentenza che ha ritenuto la genericità della domanda per eccessiva genericità dei profili rivolti all'omesso rispetto dell'Euribor ed applicazione di interessi debitori, oltre che in punto di usura e di anatocismo, evidenziando la natura di
“azione esplorativa” volta ad integrare quanto la società correntista non sia stata in grado di provare il fondamento della pretesa e la CTU espletata non può essere tenuta in considerazione con riferimento alle rilevazioni sullo ius variandi, non eccepiti dalla parte opponente;
correttamente la sentenza ha ravvisato l'assenza di profili di colpa a carico della banca, la quale ha disatteso la richiesta di ulteriore apertura di credito per €.180.000 ed ampliamento di fido già in essere per altri €.50.000 fino al 30.04.2012 a causa della affermata condizione di insolvenza da parte della società; che non ha peraltro dimostrato le circostanze di danno in concreto verificatesi.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante critica la sentenza nella parte in cui, dopo aver ricostruito correttamente il fatto e il petitum della domanda a dimostrazione delle circostanziate ragioni di fatto e di diritto della domanda, giunge a ritenere la genericità dell'atto di citazione con riferimento all'Euribor e agli interessi debitori, che è tale da non consentire di “comprendere quale sia la normativa in materia bancaria applicabile ratione temporis, se cioè essa discenda dalla mancata pattuizione delle spese, dei tassi di interessi passivi e degli altri oneri ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali che non consentirebbe di individuare le condizioni ed
i termini di applicazione delle stesse” (cfr. pag. 5 sent.), nonostante che mediante l'atto di citazione e i successivi scritti difensivi la banca parte opposta sia stata messa in condizione di apprestare le relative difese, oltre che offrire al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum.
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio, all'esito dell'esame del contenuto dell'atto di citazione nei termini sopra riportati, di voler dare continuità a quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., co. 3, nn. 3 e 4, è necessaria una
4 valutazione specifica da compiersi caso per caso e che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, sia della circostanza che l'oggetto risulti “assolutamente incerto” (così Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015), specificando la Suprema Corte come l'elemento della certezza della domanda debba essere vagliato alla luce della ratio della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda al fine di mettere immediatamente in condizione il convenuto di difendersi in modo adeguato e puntuale, piuttosto che in considerazione della necessità “di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum”, consentendo al convenuto di esercitare, già nel termine ex art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, ma dovendo necessariamente avere la piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio
(si veda Cass. civ, Sez. Un., sent. n. 8077/2012).
Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la compromissione del diritto di difesa del convenuto, nel senso che occorrerà accertare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle richieste attoree e delle relative motivazioni o se, al contrario, esse rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”. Ebbene, nel caso controverso è risultato che la banca parte opposta sia stata in grado di compiutamente conoscere le doglianze contenute nell'atto di citazione e, conseguentemente, di poter esercitare il suo esercizio di difesa in merito, come si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio mediante la formulazione, da parte della difesa della banca, di eccezioni ben specifiche, a riprova che le ragioni della domanda siano state da essa inequivocabilmente e pienamente intese.
La Suprema Corte afferma, inoltre, che “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”, rilevandosi che, che sulla scorta di tali principi di diritto ormai consolidati, la Cassazione aveva già chiarito che non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio neppure qualora non sia
5 stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (v. Cass. n. 7074/2005).
Peraltro, nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando, in modo specifico, le contestazioni sollevate, non potendo egli limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Ebbene, trasferendo i suddetti autorevoli principi al caso concreto, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti di nullità dell'atto di citazione in opposizione, il quale risulta invero contenere l'allegazione di tutti gli elementi identificativi della domanda, avendo la società opponente dedotto l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso oltre che sulla scorta di “saldaconto” inidoneo a provare il rapporto sul quantum azionato, anche sul rilievo di applicati tassi usurari sul conto corrente 83255 e l'effetto anatocistico su interessi di commissione massimo scoperto e spese, tanto da formulare domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione di €.24.709,55 quanto al c/c n.
783255 e di €.51.916,18 quanto al c/c n. 850742 quale differenza fra oneri addebitati e interessi legali dovuti e ricalcolati, formulando altresì domanda riconvenzionale per l'applicazione, in entrambi i conti, di condizioni non pattuite contrattualmente, tassi anatocistici ed usurari.
In considerazione dell'accoglimento del motivo di gravame che precede, deve ritenersi assorbito il motivo avente ad oggetto l'invocata nullità dell'atto di citazione, che è comunque da ritenersi anche inammissibile per non esservi legittimata l'attuale appellante, in quanto “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso” ponendo in tal modo il comma 2 dell'art. 157 c.p.c. sia un limite positivo, dovendo la nullità essere proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio, sia un limite negativo, in quanto l'istanza non può essere proposta da chi abbia concorso a determinare la nullità, come nel caso in esame, o da chi abbia rinunciato a farla valere (in tal senso anche
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21381 del 30 agosto 2018).
Passando all'esame dei motivi nel merito, l'appellante si duole del capo della sentenza che, dopo aver ritenuto che l'omessa sottoscrizione del contratto n. 850742 da parte della banca non comporti la nullità dello stesso quando è presente la sottoscrizione del correntista e una copia viene consegnata al cliente, ha tuttavia omesso di dichiararne la nullità a causa
6 dell'asserita mancata consegna, con conseguente omesso riconoscimento delle somme determinate dal CTU, a titolo di indebito oggettivo, per complessivi €.101.908,50.
La censura non coglie nel segno.
Questa Corte territoriale intende dar seguito all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, recentemente riaffermato da una pronuncia della Suprema Corte, la quale ha escluso che la mancata consegna al cliente del c.d. contratto monofirma possa rappresentare motivo di nullità ex art.117, co. I, TUB, nell'assunto che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art.
23 del D.lgs. n. 58 del 1998 attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 7390 del 19.03.2025; Cass., Sez. I, 3.07.2024, n. 18230).
Del resto, parte opponente avrebbe dovuto dare la prova del fatto negativo della mancata consegna del contratto in questione, se del caso anche mediante prova testimoniale, oppure producendo copia dell'eventuale formale richiesta rivolta alla banca, al fine di ottenere l'invio di copia del contratto del quale sarebbe stata omessa la consegna al momento della sua conclusione.
Attesa la validità del suddetto contratto di apertura di c/c n. 850742, acceso in data
7.10.2009, fatto valere dalla banca in sede monitoria, occorre esaminare i motivi di doglianza relativi all'anatocismo e allo ius variandi: sul punto, il Collegio reputa convincenti e condivisibili i rilievi del CTU, recepiti anche dal giudice di prime cure in virtù dello scrutinio eseguito d'ufficio, avendo ritenuto corretta l'applicazione della medesima modalità e periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per tutta la durata del rapporto, pertanto senza ravvisare la necessità di calcolare alcun interesse in regime di capitalizzazione semplice, trattandosi di conto aperto successivamente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.02.2000. Invero, in merito all'illegittimo esercizio dello ius variandi, il Tribunale ha correttamente ritenuto inutilizzabile la CTU svolta sul punto, atteso che alcuna eccezione è stata formulata dalla opponente, che ha l'erronea pretesa di ritenere la suddetta eccezione rilevabile d'ufficio, così come non possono ritenersi utilizzabili gli accertamenti peritali eseguiti in merito a tutte le altre spese gravanti sul conto per la medesima motivazione che trattasi di eccezioni in senso stretto, non proposte a cura di parte, non determinando la violazione delle norme poste a loro presidio la nullità del contratto.
Il successivo motivo di gravame riguarda la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il ricalcolo del saldo del contratto n. 83255 accesso nel 1999 ed estinto in data 8.05.2009,
7 rigettata dal primo giudice per violazione dell'onere probatorio a causa dell'omessa produzione del contratto di conto corrente che, a giudizio dell'appellante, sarebbe stato concluso in assenza di forma scritta, nel presupposto che “è la stessa parte opponente, infatti, ad agire facendo riferimento ad un contratto invalido;
alla sottoscrizione dello stesso è fatto espresso riferimento nel contestare la legittimità della pattuizione di interessi anatocistici;
infine, è sempre la difesa della società correntista a promuovere, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., istanza ex art. 210 c.p.c. ai fini dell'acquisizione anche della documentazione contrattuale (cfr. memoria in atti), implicitamente, affermandone l'esistenza” (cfr. pag. 9 sent.).
La doglianza è fondata.
In merito all'eccezione di omesso deposito del contratto di apertura del conto corrente, osserva il Collegio come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere di produrre il contratto di conto corrente non possa gravare sul correntista laddove si deduca, come nel caso concreto, la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, non potendosi gravare il correntista dell'onere di provare il fatto mai avvenuto della sottoscrizione del suddetto contratto.
Ed infatti, fermo restando l'onere del cliente -ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, contrariamente al caso controverso- di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è solo attraverso tale documento che egli potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi de qua in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, “è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
6480/2021) e la seconda di tali ipotesi contemplate dalla S.C. ricorre proprio nel caso
8 oggetto della presente controversia, in presenza di espressa contestazione ad opera della banca.
Anche la recente giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di precisare che, nel caso in cui siano prospettate due allegazioni di segno opposto (quella negativa del correntista della inesistenza di condizioni economiche e quella positiva della banca dell'esistenza delle stesse), entrambe astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto “affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.:
l'eccezione, vale a dire la conseguenza logica (rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere inesistente), si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. (ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza), finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla” (App. Napoli, Sez. III, 6 dicembre 2023, che richiama
App. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023 e App. Napoli, Sez. III, n. 5197/2022) e, nel caso in cui l'attore affermi l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della banca contestare efficacemente l'allegazione negativa, senza poter fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente sulla sua controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa.
In altri termini, le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma quella negativa dell'attore/correntista conferisce a quella positiva del convenuto/banca un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest'ultima non riesce a superare, con la conseguenza che il fatto impeditivo o modificativo (esistenza di condizioni economiche) resta confinato all'interno del thema probandum (dal quale, invece, si sarebbe dovuto ritenere espunto, perché pacifico, se l'allegazione negativa attorea avesse trovato conferma nelle difese del convenuto), con conseguente onere a carico del debitore di contestare in modo specifico le avverse allegazioni.
In conclusione, la mancata produzione del contratto comporta l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, in considerazione della nullità assoluta del contratto, da cui deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché a titolo di interessi anatocistici, spese e commissioni: “In tema di rapporto bancario di conto corrente, infatti, qualora la banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117
9 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese
e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa” (cfr. App. Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 157).
Acclarato che la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali, clausole anatocistiche e commissione di massimo scoperto onera la banca, in caso di contestazione, di fornire la prova negativa dell'accordo, ai fini del riparto dell'onere probatorio non si rende neppure necessario da parte della società correntista dimostrare di aver depositato prima dell'instaurazione del giudizio l'istanza ex art. 119 TUB per ottenere copia del contratto originario del rapporto di conto corrente, anzi, a conferma dell'inesistenza di un contratto stipulato in forma scritta tra le parti depone la condotta della banca appellata, che in corso di giudizio non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito all'udienza dell'8.02.2017, provvedendovi solo parzialmente mediante la produzione dei soli estratti conto del conto corrente in esame.
Di conseguenza, in mancanza del contratto in forma scritta di apertura del conto corrente, nonché di eventuali successive pattuizioni, il saldo del conto va ricalcolato (considerata l'idoneità alla ricostruzione del saldo degli estratti conto rinvenuti dal CTU, completi e comprensivi di scalari per valuta e prospetti competenze e spese dal 31.12.1999 fino all'estinzione in data 8.05.2009 di cui all'ultimo estratto conto in atti, ad eccezione dell'estratto conto relativo al IV trimestre 2008) previa espunzione degli illegittimi addebiti trimestrali, con l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intero periodo oggetto di accertamento e con l'esclusione dal ricalcolo sia della commissione di massimo scoperto che degli altri oneri e spese, ferma restando l'impossibilità di procedere ad una verifica della usurarietà genetica dei tassi di interessi pattuiti per la mancanza di un contratto scritto, in tal modo ottenendosi l'importo di €.44.459,39 quale saldo creditorio vantato, a titolo di indebito, dalla società appellante nei confronti della banca appellata (cfr. riepilogo di cui agli all. alla CTU nn. 12-13-14 e 15).
Con l'ultimo motivo parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe immotivatamente disatteso la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente procurati dalla ingiustificata condotta della banca in esito alla richiesta di ulteriore apertura di credito per l'importo di €.180.000
e dell'ampliamento di fido, già in essere, per altri €.50.000 fino al 30.04.2012, non avendo ritenuto la responsabilità della banca pur avendo con la propria condotta illegittima
10 determinato una situazione di insolvenza ed effetti conseguenti sull'affidabilità della società.
Il motivo non è condivisibile.
Osserva il Collegio come per il principio della libertà negoziale non sussista alcun obbligo in capo ad un soggetto a stipulare un contratto, pertanto, la banca si è ritenuta libera di decidere se concedere o meno un finanziamento o ampliarne uno già esistente, né può ritenersi sussistente un obbligo dell'intermediario di concedere credito, rientrando tale scelta nella libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41 Costituzione (cfr.
ABF Milano, decisione n. 17554 del 23 luglio 2021), potendo ritenersi contrario a buona fede unicamente il comportamento della banca che comunichi al richiedente il suo rifiuto all'erogazione del prestito in uno stadio avanzato delle trattative tale da giustificare il sorgere di un ragionevole affidamento a che il contratto di mutuo sia concluso (cfr. Cass. civ., sentenza n. 7768/2007), tuttavia, tale circostanza esula dalla fattispecie concreta.
Quanto alla richiesta risarcitoria, a supporto della stessa parte appellante non ha depositato alcuna documentazione idonea a fornire la specifica prova del pregiudizio lamentato, dimostrabile in via presuntiva anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti che ne facessero presumere la sussistenza, mancando invero la prova del danno asseritamente subito dalla società appellante, oltre a quella sull'asserito obbligo di erogazione delle somme richieste e di ampliamento del fido, come implicitamente e correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha rigettato le istanze istruttorie orali sia in ragione della genericità delle circostanze dei capitoli di prova articolati, sia in ragione della possibilità di dimostrare documentalmente la solidità e solvibilità della società (come dai documenti allegati sub nn. da 18 a 39).
In materia di onere della prova sullo specifico argomento in esame, si veda anche l'orientamento ABF, a tenore del quale in applicazione del principio dispositivo è certo che
“l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni” (cfr., in particolare, la decisione n. 7716/17 del Collegio di
Coordinamento).
Pertanto la Corte, rigettata ogni istanza istruttoria per quanto sopra di ragione, dichiara in parziale accoglimento dell'appello la validità della domanda di ripetizione d'indebito e, ritenendo infondata la domanda nel merito, conferma per l'effetto la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'opposizione a d.i. n. 988/2014 emesso dal Tribunale di Fermo, che dunque resta confermato;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
11 condanna società unipersonale e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di €.44.459,39 oltre CP_4 Parte_1 interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo effettivo.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/6 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2022 del Parte_1
7/13.01.2022 resa dal Tribunale di Fermo, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la validità della domanda di ripetizione d'indebito, confermando il rigetto dell'opposizione, pur con diversa motivazione;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_1 società unipersonale e, per essa, la mandataria al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di €.44.459,39 oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda fino al soddisfo effettivo;
- Conferma nel resto;
- Compensa nella misura di 1/6 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dei restanti 5/6;
- Conferma in complessivi €.
7.254 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.12.045 (di cui €.
2.195 per studio controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
7.298 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 721/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Fermo, C.da Campiglione n. 20, elettivamente domiciliata in Altidona
(FM) alla Via Cherubini n. 25, presso lo studio dell'Avv. Samanta Gazzani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano, quale cessionaria del credito di
[...]
già e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Milano, elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via Rocco Scotellaro n. 23, presso lo studio dell'Avv. Simone Filonzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
1 Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di ripetizione dell'indebito – ricalcolo del saldo – risarcimento danni da illegittima restrizione del credito, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 10/2022 del 7/13.01.2022 emessa dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10/2022 del 7/13.01.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
già avente ad oggetto il pagamento della
[...] Controparte_3 complessiva somma di €.292.477,12 oltre accessori, quale saldo debitore inerente al
[... rapporto di conto corrente affidato n. 850742 stipulato in data 7.10.2009 con Cassa
premettendo parte opponente di come i rapporti fra le parti Controparte_5 abbiano avuto inizio nell'anno 1999 con l'accensione del c/c n. 83255 estinto in data
8.05.2009 e seguito dall'apertura del c/c oggetto di ingiunzione, nel quale erano previste anticipazioni export di €.200.000 e per scoperto di conto di €.50.000, lamentando che era intervenuta un'unica richiesta di finanziamento per €.180.000 non accordato, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede avendo essa fornito ampia dimostrazione della propria solidità e solvibilità, mentre solo a decorrere dall'anno 2011 era stato concesso un ampliamento di fido per ulteriori €.50.000 fino al 30.04.2012, con l'epilogo della revoca dei fidi in data 6.09.2013 e lamentando, altresì, l'applicazione su entrambi i conti di tassi usurari, di interessi anatocistici, di c.m.s. e spese non dovute, oltre al mancato rispetto dell'Euribor, con domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €.24.709,55 quanto al conto n. 83255 e di €.51.916,18 quanto al conto n. 850742 e di risarcimento dei danni da illegittima restrizione del credito quantificati in €.1.200.000, riscontrata dal giudicante l'assoluta genericità dei motivi dell'opposizione, nonché la mancata produzione del contratto di apertura di c/c senza neppure chiarire, tempestivamente, se ne fosse stato o meno in possesso e ritenendo non ravvisabili profili di colpa in capo alla banca in relazione all'applicazione degli addebiti registrati, in mancanza altresì dell'allegazione della sussistenza di un danno effettivo derivante dalla ridotta disponibilità delle somme, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite e posto a definitivo carico di entrambe le parte in solido le spese di CTU.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per Parte_1 aver erroneamente ritenuto la genericità dell'atto di citazione in opposizione con specifico riferimento alle doglianze relative all'Euribor, agli interessi debitori e a quelli usurari, nonostante la controparte risulti essere stata messa nelle condizioni di apprestare le adeguate difese, tanto da limitarsi solo in appello a condividere il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale non ha affatto considerato la sanabilità dei vizi riguardanti l'editio actionis ex art. 164, co. 4, c.p.c. atteso che non risultano omissione, né assoluta incertezza del petitum e della causa pretendi, avendo parte attrice chiaramente prospettato le circostanze riportate nell'atto di citazione per cui, in caso di rigetto del primo motivo di appello, dovrà essere dichiarata la nullità della sentenza e disposta la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado ex art. 356 c.p.c.; analoghe considerazioni devono effettuarsi anche con riguardo alla doglianza relativa all'applicazione degli interessi anatocistici e allo ius variandi; la sentenza si rivela contraddittoria in quanto, pur rilevando la genericità delle deduzioni attoree, affronta la doglianza relativa all'applicazione degli interessi anatocistici verificando la sola esistenza della sottoscrizione del contratto da parte della cliente, ma non anche la consegna di copia del contratto, nonostante anche tale ulteriore requisito sia richiesto ai fini della sua validità ed omettendo, altresì, di considerare le risultanze peritali con riferimento allo ius variandi, in mancanza di apposita eccezione dell'opponente, lì dove la mancata prova di pattuizione scritta degli interessi debitori e creditori ultralegali avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio anche in relazione alle voci “commissione istruttoria veloce, della commissione disponibilità fondi, delle spese per addebiti diversi, del costo carnet assegni, degli oneri per assegno tratto senza provvista, delle spese per bonifico da paese non UE, di commissioni su bonifico finanziamento e servizi vari, di bonifico sportello automatico e per disposizione bonifico e servizi passivi CBI”; il giudice ha equivocato sull'inesistenza del contratto scritto di cui al c/c n. 83255 rigettando la domanda riconvenzionale sull'erroneo presupposto della mancata produzione del documento scritto, rilevando che l'opponente ha fatto implicito riferimento alla sua sottoscrizione in sede di contestazione della legittimità della pattuizione di interessi anatocistici, ma senza considerare la condotta processuale dell'opponente e i rilievi del
CTP; erronea è, infine, la sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta di risarcimento del danno quantificato in €.1.200.000, ritenendo l'insussistenza di profili di colpa in capo alla banca in relazione all'applicazione degli addebiti registrati e non essendo stata allegata da parte attrice la sussistenza di alcun danno, diverso dalla mancata disponibilità delle relative somme e, pertanto, parte appellante ha reiterato l'istanza di ammissione di mezzi istruttori consistenti nell'interrogatorio formale e nella prova testimoniale.
3 Si è regolarmente costituita in giudizio società unipersonale, Controparte_1 cessionaria del credito di e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame, in CP_4 ragione della correttezza della sentenza che ha ritenuto la genericità della domanda per eccessiva genericità dei profili rivolti all'omesso rispetto dell'Euribor ed applicazione di interessi debitori, oltre che in punto di usura e di anatocismo, evidenziando la natura di
“azione esplorativa” volta ad integrare quanto la società correntista non sia stata in grado di provare il fondamento della pretesa e la CTU espletata non può essere tenuta in considerazione con riferimento alle rilevazioni sullo ius variandi, non eccepiti dalla parte opponente;
correttamente la sentenza ha ravvisato l'assenza di profili di colpa a carico della banca, la quale ha disatteso la richiesta di ulteriore apertura di credito per €.180.000 ed ampliamento di fido già in essere per altri €.50.000 fino al 30.04.2012 a causa della affermata condizione di insolvenza da parte della società; che non ha peraltro dimostrato le circostanze di danno in concreto verificatesi.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante critica la sentenza nella parte in cui, dopo aver ricostruito correttamente il fatto e il petitum della domanda a dimostrazione delle circostanziate ragioni di fatto e di diritto della domanda, giunge a ritenere la genericità dell'atto di citazione con riferimento all'Euribor e agli interessi debitori, che è tale da non consentire di “comprendere quale sia la normativa in materia bancaria applicabile ratione temporis, se cioè essa discenda dalla mancata pattuizione delle spese, dei tassi di interessi passivi e degli altri oneri ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali che non consentirebbe di individuare le condizioni ed
i termini di applicazione delle stesse” (cfr. pag. 5 sent.), nonostante che mediante l'atto di citazione e i successivi scritti difensivi la banca parte opposta sia stata messa in condizione di apprestare le relative difese, oltre che offrire al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum.
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio, all'esito dell'esame del contenuto dell'atto di citazione nei termini sopra riportati, di voler dare continuità a quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., co. 3, nn. 3 e 4, è necessaria una
4 valutazione specifica da compiersi caso per caso e che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, sia della circostanza che l'oggetto risulti “assolutamente incerto” (così Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015), specificando la Suprema Corte come l'elemento della certezza della domanda debba essere vagliato alla luce della ratio della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda al fine di mettere immediatamente in condizione il convenuto di difendersi in modo adeguato e puntuale, piuttosto che in considerazione della necessità “di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum”, consentendo al convenuto di esercitare, già nel termine ex art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, ma dovendo necessariamente avere la piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio
(si veda Cass. civ, Sez. Un., sent. n. 8077/2012).
Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la compromissione del diritto di difesa del convenuto, nel senso che occorrerà accertare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle richieste attoree e delle relative motivazioni o se, al contrario, esse rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”. Ebbene, nel caso controverso è risultato che la banca parte opposta sia stata in grado di compiutamente conoscere le doglianze contenute nell'atto di citazione e, conseguentemente, di poter esercitare il suo esercizio di difesa in merito, come si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio mediante la formulazione, da parte della difesa della banca, di eccezioni ben specifiche, a riprova che le ragioni della domanda siano state da essa inequivocabilmente e pienamente intese.
La Suprema Corte afferma, inoltre, che “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”, rilevandosi che, che sulla scorta di tali principi di diritto ormai consolidati, la Cassazione aveva già chiarito che non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio neppure qualora non sia
5 stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (v. Cass. n. 7074/2005).
Peraltro, nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando, in modo specifico, le contestazioni sollevate, non potendo egli limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Ebbene, trasferendo i suddetti autorevoli principi al caso concreto, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti di nullità dell'atto di citazione in opposizione, il quale risulta invero contenere l'allegazione di tutti gli elementi identificativi della domanda, avendo la società opponente dedotto l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso oltre che sulla scorta di “saldaconto” inidoneo a provare il rapporto sul quantum azionato, anche sul rilievo di applicati tassi usurari sul conto corrente 83255 e l'effetto anatocistico su interessi di commissione massimo scoperto e spese, tanto da formulare domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione di €.24.709,55 quanto al c/c n.
783255 e di €.51.916,18 quanto al c/c n. 850742 quale differenza fra oneri addebitati e interessi legali dovuti e ricalcolati, formulando altresì domanda riconvenzionale per l'applicazione, in entrambi i conti, di condizioni non pattuite contrattualmente, tassi anatocistici ed usurari.
In considerazione dell'accoglimento del motivo di gravame che precede, deve ritenersi assorbito il motivo avente ad oggetto l'invocata nullità dell'atto di citazione, che è comunque da ritenersi anche inammissibile per non esservi legittimata l'attuale appellante, in quanto “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso” ponendo in tal modo il comma 2 dell'art. 157 c.p.c. sia un limite positivo, dovendo la nullità essere proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio, sia un limite negativo, in quanto l'istanza non può essere proposta da chi abbia concorso a determinare la nullità, come nel caso in esame, o da chi abbia rinunciato a farla valere (in tal senso anche
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21381 del 30 agosto 2018).
Passando all'esame dei motivi nel merito, l'appellante si duole del capo della sentenza che, dopo aver ritenuto che l'omessa sottoscrizione del contratto n. 850742 da parte della banca non comporti la nullità dello stesso quando è presente la sottoscrizione del correntista e una copia viene consegnata al cliente, ha tuttavia omesso di dichiararne la nullità a causa
6 dell'asserita mancata consegna, con conseguente omesso riconoscimento delle somme determinate dal CTU, a titolo di indebito oggettivo, per complessivi €.101.908,50.
La censura non coglie nel segno.
Questa Corte territoriale intende dar seguito all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, recentemente riaffermato da una pronuncia della Suprema Corte, la quale ha escluso che la mancata consegna al cliente del c.d. contratto monofirma possa rappresentare motivo di nullità ex art.117, co. I, TUB, nell'assunto che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art.
23 del D.lgs. n. 58 del 1998 attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 7390 del 19.03.2025; Cass., Sez. I, 3.07.2024, n. 18230).
Del resto, parte opponente avrebbe dovuto dare la prova del fatto negativo della mancata consegna del contratto in questione, se del caso anche mediante prova testimoniale, oppure producendo copia dell'eventuale formale richiesta rivolta alla banca, al fine di ottenere l'invio di copia del contratto del quale sarebbe stata omessa la consegna al momento della sua conclusione.
Attesa la validità del suddetto contratto di apertura di c/c n. 850742, acceso in data
7.10.2009, fatto valere dalla banca in sede monitoria, occorre esaminare i motivi di doglianza relativi all'anatocismo e allo ius variandi: sul punto, il Collegio reputa convincenti e condivisibili i rilievi del CTU, recepiti anche dal giudice di prime cure in virtù dello scrutinio eseguito d'ufficio, avendo ritenuto corretta l'applicazione della medesima modalità e periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per tutta la durata del rapporto, pertanto senza ravvisare la necessità di calcolare alcun interesse in regime di capitalizzazione semplice, trattandosi di conto aperto successivamente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.02.2000. Invero, in merito all'illegittimo esercizio dello ius variandi, il Tribunale ha correttamente ritenuto inutilizzabile la CTU svolta sul punto, atteso che alcuna eccezione è stata formulata dalla opponente, che ha l'erronea pretesa di ritenere la suddetta eccezione rilevabile d'ufficio, così come non possono ritenersi utilizzabili gli accertamenti peritali eseguiti in merito a tutte le altre spese gravanti sul conto per la medesima motivazione che trattasi di eccezioni in senso stretto, non proposte a cura di parte, non determinando la violazione delle norme poste a loro presidio la nullità del contratto.
Il successivo motivo di gravame riguarda la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il ricalcolo del saldo del contratto n. 83255 accesso nel 1999 ed estinto in data 8.05.2009,
7 rigettata dal primo giudice per violazione dell'onere probatorio a causa dell'omessa produzione del contratto di conto corrente che, a giudizio dell'appellante, sarebbe stato concluso in assenza di forma scritta, nel presupposto che “è la stessa parte opponente, infatti, ad agire facendo riferimento ad un contratto invalido;
alla sottoscrizione dello stesso è fatto espresso riferimento nel contestare la legittimità della pattuizione di interessi anatocistici;
infine, è sempre la difesa della società correntista a promuovere, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., istanza ex art. 210 c.p.c. ai fini dell'acquisizione anche della documentazione contrattuale (cfr. memoria in atti), implicitamente, affermandone l'esistenza” (cfr. pag. 9 sent.).
La doglianza è fondata.
In merito all'eccezione di omesso deposito del contratto di apertura del conto corrente, osserva il Collegio come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere di produrre il contratto di conto corrente non possa gravare sul correntista laddove si deduca, come nel caso concreto, la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, non potendosi gravare il correntista dell'onere di provare il fatto mai avvenuto della sottoscrizione del suddetto contratto.
Ed infatti, fermo restando l'onere del cliente -ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, contrariamente al caso controverso- di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è solo attraverso tale documento che egli potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi de qua in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, “è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
6480/2021) e la seconda di tali ipotesi contemplate dalla S.C. ricorre proprio nel caso
8 oggetto della presente controversia, in presenza di espressa contestazione ad opera della banca.
Anche la recente giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di precisare che, nel caso in cui siano prospettate due allegazioni di segno opposto (quella negativa del correntista della inesistenza di condizioni economiche e quella positiva della banca dell'esistenza delle stesse), entrambe astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto “affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tanto meno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.:
l'eccezione, vale a dire la conseguenza logica (rappresentata dal fatto che non si possa fornire prova di ciò che si assume essere inesistente), si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. (ricadente sulla stessa parte che ne afferma l'inesistenza), finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla” (App. Napoli, Sez. III, 6 dicembre 2023, che richiama
App. Napoli, Sez. III, n. 1362/2023 e App. Napoli, Sez. III, n. 5197/2022) e, nel caso in cui l'attore affermi l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della banca contestare efficacemente l'allegazione negativa, senza poter fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente sulla sua controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa.
In altri termini, le due allegazioni si equivalgono nel difettare di specificità, ma quella negativa dell'attore/correntista conferisce a quella positiva del convenuto/banca un carattere controverso, che il difetto di specificità di quest'ultima non riesce a superare, con la conseguenza che il fatto impeditivo o modificativo (esistenza di condizioni economiche) resta confinato all'interno del thema probandum (dal quale, invece, si sarebbe dovuto ritenere espunto, perché pacifico, se l'allegazione negativa attorea avesse trovato conferma nelle difese del convenuto), con conseguente onere a carico del debitore di contestare in modo specifico le avverse allegazioni.
In conclusione, la mancata produzione del contratto comporta l'obbligo della banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, in considerazione della nullità assoluta del contratto, da cui deriva l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché a titolo di interessi anatocistici, spese e commissioni: “In tema di rapporto bancario di conto corrente, infatti, qualora la banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117
9 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese
e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa” (cfr. App. Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 157).
Acclarato che la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali, clausole anatocistiche e commissione di massimo scoperto onera la banca, in caso di contestazione, di fornire la prova negativa dell'accordo, ai fini del riparto dell'onere probatorio non si rende neppure necessario da parte della società correntista dimostrare di aver depositato prima dell'instaurazione del giudizio l'istanza ex art. 119 TUB per ottenere copia del contratto originario del rapporto di conto corrente, anzi, a conferma dell'inesistenza di un contratto stipulato in forma scritta tra le parti depone la condotta della banca appellata, che in corso di giudizio non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito all'udienza dell'8.02.2017, provvedendovi solo parzialmente mediante la produzione dei soli estratti conto del conto corrente in esame.
Di conseguenza, in mancanza del contratto in forma scritta di apertura del conto corrente, nonché di eventuali successive pattuizioni, il saldo del conto va ricalcolato (considerata l'idoneità alla ricostruzione del saldo degli estratti conto rinvenuti dal CTU, completi e comprensivi di scalari per valuta e prospetti competenze e spese dal 31.12.1999 fino all'estinzione in data 8.05.2009 di cui all'ultimo estratto conto in atti, ad eccezione dell'estratto conto relativo al IV trimestre 2008) previa espunzione degli illegittimi addebiti trimestrali, con l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intero periodo oggetto di accertamento e con l'esclusione dal ricalcolo sia della commissione di massimo scoperto che degli altri oneri e spese, ferma restando l'impossibilità di procedere ad una verifica della usurarietà genetica dei tassi di interessi pattuiti per la mancanza di un contratto scritto, in tal modo ottenendosi l'importo di €.44.459,39 quale saldo creditorio vantato, a titolo di indebito, dalla società appellante nei confronti della banca appellata (cfr. riepilogo di cui agli all. alla CTU nn. 12-13-14 e 15).
Con l'ultimo motivo parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe immotivatamente disatteso la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente procurati dalla ingiustificata condotta della banca in esito alla richiesta di ulteriore apertura di credito per l'importo di €.180.000
e dell'ampliamento di fido, già in essere, per altri €.50.000 fino al 30.04.2012, non avendo ritenuto la responsabilità della banca pur avendo con la propria condotta illegittima
10 determinato una situazione di insolvenza ed effetti conseguenti sull'affidabilità della società.
Il motivo non è condivisibile.
Osserva il Collegio come per il principio della libertà negoziale non sussista alcun obbligo in capo ad un soggetto a stipulare un contratto, pertanto, la banca si è ritenuta libera di decidere se concedere o meno un finanziamento o ampliarne uno già esistente, né può ritenersi sussistente un obbligo dell'intermediario di concedere credito, rientrando tale scelta nella libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41 Costituzione (cfr.
ABF Milano, decisione n. 17554 del 23 luglio 2021), potendo ritenersi contrario a buona fede unicamente il comportamento della banca che comunichi al richiedente il suo rifiuto all'erogazione del prestito in uno stadio avanzato delle trattative tale da giustificare il sorgere di un ragionevole affidamento a che il contratto di mutuo sia concluso (cfr. Cass. civ., sentenza n. 7768/2007), tuttavia, tale circostanza esula dalla fattispecie concreta.
Quanto alla richiesta risarcitoria, a supporto della stessa parte appellante non ha depositato alcuna documentazione idonea a fornire la specifica prova del pregiudizio lamentato, dimostrabile in via presuntiva anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti che ne facessero presumere la sussistenza, mancando invero la prova del danno asseritamente subito dalla società appellante, oltre a quella sull'asserito obbligo di erogazione delle somme richieste e di ampliamento del fido, come implicitamente e correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha rigettato le istanze istruttorie orali sia in ragione della genericità delle circostanze dei capitoli di prova articolati, sia in ragione della possibilità di dimostrare documentalmente la solidità e solvibilità della società (come dai documenti allegati sub nn. da 18 a 39).
In materia di onere della prova sullo specifico argomento in esame, si veda anche l'orientamento ABF, a tenore del quale in applicazione del principio dispositivo è certo che
“l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni” (cfr., in particolare, la decisione n. 7716/17 del Collegio di
Coordinamento).
Pertanto la Corte, rigettata ogni istanza istruttoria per quanto sopra di ragione, dichiara in parziale accoglimento dell'appello la validità della domanda di ripetizione d'indebito e, ritenendo infondata la domanda nel merito, conferma per l'effetto la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'opposizione a d.i. n. 988/2014 emesso dal Tribunale di Fermo, che dunque resta confermato;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
11 condanna società unipersonale e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di €.44.459,39 oltre CP_4 Parte_1 interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo effettivo.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/6 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2022 del Parte_1
7/13.01.2022 resa dal Tribunale di Fermo, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la validità della domanda di ripetizione d'indebito, confermando il rigetto dell'opposizione, pur con diversa motivazione;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Controparte_1 società unipersonale e, per essa, la mandataria al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di €.44.459,39 oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda fino al soddisfo effettivo;
- Conferma nel resto;
- Compensa nella misura di 1/6 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dei restanti 5/6;
- Conferma in complessivi €.
7.254 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.12.045 (di cui €.
2.195 per studio controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
7.298 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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