Versione
18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 18. Integrazione lavorativa 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile ; b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Nota all'art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.
a) avere personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile ; b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Nota all'art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.
Commentari • 6
- 1. Collocamento mirato: convenzioni e vantaggi per le aziendeEdoardo Di Mauro · https://www.studiocataldi.it/ · 19 dicembre 2022 · 7.1839814
[…] Le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 14/09/2017, n. 4369Provvedimento: […] Camp. 10.04.2015 n. 7, istitutiva dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, secondo cui (lett. c)) l'iscrizione all'Albo è necessaria “per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: e, date le finalità del bando, non c'è dubbio che rientrino per l'appunto nel disposto della predetta lett. c); il parere legale su cui è stata basata l'ammissione richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 3445/2015 Sez. […]Leggi di più...
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