a) avere personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile ; b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome; b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Nota all'art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.