TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3590/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marilena Focetola Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
E tutti i soggetti che occupano una posizione nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente su posto comune scuola secondaria di II ° grado - classe di concorso A045
SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI - Provincia di Cosenza - anno scolastico
2024/2025 controinteressati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. del 23.9.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere docente Controparte_1 della scuola secondaria di secondo grado con sede di titolarità in Milano, esponeva di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale indicando le preferenze meglio specificate nell'atto introduttivo
1 per ottenere il ricongiungimento al genitore nel Comune di Paola facendo valere il titolo di precedenza ex art. 8 CCNI.
Deduceva che le era stata attribuita la cattedra in istituto scolastico sito in San
Giovanni in fiore ed evidenziava che in data 30.8.2024 l'Ufficio scolastico, con procedura non prevista dal CCNI, aveva attribuito la cattedra di Parte_2
CSIS014008 alla professoressa .
[...] Persona_1
Rappresentava di aver proposto reclamo avverso detta attribuzione e che con decreto n. 13771 del 4.9.2024 l'Ufficio scolastico aveva assegnato la cattedra di ad altra docente, , priva di precedenza. Pt_2 Persona_2
Assumeva di essere stata lesa da tale attribuzione e di aver diritto, nel rispetto di eventuali controinteressati, all'assegnazione della cattedra nella scuola
CSIS014008 IIS AMANTEA “LSIPSIA-ITI-ITC”, sede indicata come preferenza nella domanda di assegnazione provvisoria.
Lamentava, in diritto, la violazione dell'art. 7 del CCNI, della legge n. 241/1990 sotto il profilo dell'eccesso di potere e/o incompetenza, nonché del principio di uguaglianza e ragionevolezza e, quanto al periculum in mora, nel sostenere l'assorbenza del fumus boni iuris, deduceva che la mancata partecipazione alla procedura di assegnazione della cattedra di vanificava la stessa Pt_2 funzione della domanda di assegnazione e rilevava che il decorso del tempo richiesto dalla svolgimento del giudizio ordinario comportava grave nocumento da un punto di vista economico e di salute.
Concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare in accoglimento dei motivi esposti l'errore da parte Controparte_2 relativamente all'applicazione di una
[...] procedura non corretta e in violazione del CCNI, sull'assegnazione della cattedra di IIS Amantea “ ” - ITI CSIS014008; b) in accoglimento dei Pt_2 motivi narrati, ordinare all' Controparte_3
l'annullamento e rettifica del provvedimento
[...]
n. 13771 del 04.09.2024 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente la cattedra di nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito Pt_2 della precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola di IIS “ Pt_2 [...]
” – ITI CSIS014008 [..]”; in via cautelare “[..] accertata la sussistenza Pt_2
2 del fumus boni iuris e del periculum in mora: - ordinare all'
[...]
Controparte_3
l'annullamento del provvedimento di assegnazione della cattedra Parte_2
” - ITI CSIS014008 alla professoressa identificato con n. 13771
[...] Per_2 del 04/09/2024 e la rettifica a favore della ricorrente per la cattedra di
nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della Pt_2 precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola, come sopra richiamata, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola di secondo grado [..]”.
Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 13.11.2024 per insussistenza del periculum in mora; indi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ed istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione nel merito all'udienza del 13.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente, dopo aver premesso che nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado posto comune – Anno scolastico 2024/2025 presentata il 19.7.2024 aveva fatto valere il diritto di ricongiungimento al genitore nel comune di Paola ex art. 7
CCNI e rivendicato, altresì, il titolo di precedenza ex art. 8 CCNI, lamenta la mancata assegnazione della cattedra nella scuola CSIS014008 IIS AMANTEA
“LSIPSIA-ITI-ITC” - sede indicata come preferenza nella domanda ed attribuita alla docente – per violazione, tra l'altro, della Persona_2 procedura prevista dall'art. 7 del CCNI, evidenziando che detta docente era priva di precedenza.
L'Amministrazione convenuta ha sostenuto la correttezza della assegnazione della cattedra in questione deducendo che “[..] a seguito della sopravvenienza di un posto in presenza occupato da altro docente, l' ha Controparte_4
3 disposto, mediante la procedura di scorrimento di cui si dirà meglio in seguito,
l'assegnazione di una cattedra presso l'IIS Amantea Parte_2
(CSIS014008) dapprima, con decreto n. 13379 del 30/08/2024, alla docente
e successivamente, in seguito a rettifica, con decreto n.13771 del Persona_1
04/09/2024, alla docente . Il motivo di ciò non è Persona_2 riconducibile [..] ad un'erronea applicazione della normativa sulle assegnazioni, bensì alla circostanza che la detta cattedra non faceva parte di quelle disponibili ai fini dei movimenti, rese note con avviso del 21 agosto 2024, prot.
n. 12662, ma si è resa disponibile solo successivamente, in data 23 agosto CP_ 2024, in conseguenza dell'assegnazione ad opera dell' di Catanzaro della docente ivi titolare su una scuola di quest'ultima provincia, con decreto prot. n.
6663 del 23 agosto 2024 [..]” (così alla pag. 3 della memoria di costituzione).
Sennonchè, osserva il giudice, il convenuto ha solo dedotto ma non CP_1 provato il fatto legittimante la attuata procedura di scorrimento e posto a fondamento della assegnazione della cattedra in questione – ossia la sopravvenienza di un posto occupato da altro docente ed in particolare CP_
“l'assegnazione ad opera dell' di Catanzaro della docente ivi titolare su una scuola di quest'ultima provincia” – nulla avendo, invero, documentato al riguardo. Cont Il ha, infatti, solo depositato il decreto dirigenziale dell'
[...]
nelle cui Controparte_7 premesse si dà atto della “sopravvenienza di ulteriori disponibilità a seguito della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di docenti titolari a ” ma non ha, tuttavia, in alcun modo provato tale circostanza CP_3 né, in particolare, quella dedotta in memoria di costituzione secondo cui “[..] la detta cattedra (quella ambìta da parte ricorrente, nota dell'estensore) non faceva parte di quelle disponibili ai fini dei movimenti, rese note con avviso del
21 agosto 2024, prot. n. 12662, ma si è resa disponibile solo successivamente, in data 23 agosto 2024 [..]”.
Né, si osserva, è persuasiva la linea difensiva del convenuto laddove CP_1 argomenta che “[..] Per la classe di concorso A045, invece, esistono numerosi aspiranti controinteressati, di cui, applicando il criterio invocato dalla
4 ricorrente, sarebbe stato necessario riesaminare la posizione. Peraltro, la docente non dà prova della circostanza che, rifacendo le operazioni da lei richieste, la sede ambita non sarebbe stata assegnata ad altro docente. In ogni caso, la cattedra presso l'IIS (CSIS014008) è stata Parte_2 correttamente attribuita alla docente , essendo la Persona_2 stessa la prima degli esclusi per la classe di concorso A045 [..]” (così alla pag.
6 della memoria di costituzione).
Sul punto è sufficiente rilevare, da un lato, che l'Amministrazione resistente non ha neppure indicato quale docente diverso dalla ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione della cattedra in questione laddove le operazioni di assegnazione fossero state eseguite senza l'attuazione della procedura di scorrimento e, dall'altro, che rimane incontestata (oltre che provata, cfr. all. 1 fasc. ricorrente) la circostanza che la docente , a differenza della Per_2 ricorrente, non è titolare di alcuna precedenza.
Deve, per tali ragioni, censurarsi la scelta dell'Amministrazione e, per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della cattedra di nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della Pt_2 precedenza e contestuale scelta della scuola di IIS Amantea “LS IPSIA” – ITI
CSIS014008.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della cattedra di nei termini indicati in parte motiva;
Pt_2
Cont condanna il al pagamento delle spese di lite che, comprensive della fase cautelare, liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3590/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marilena Focetola Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
E tutti i soggetti che occupano una posizione nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente su posto comune scuola secondaria di II ° grado - classe di concorso A045
SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI - Provincia di Cosenza - anno scolastico
2024/2025 controinteressati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. del 23.9.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere docente Controparte_1 della scuola secondaria di secondo grado con sede di titolarità in Milano, esponeva di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale indicando le preferenze meglio specificate nell'atto introduttivo
1 per ottenere il ricongiungimento al genitore nel Comune di Paola facendo valere il titolo di precedenza ex art. 8 CCNI.
Deduceva che le era stata attribuita la cattedra in istituto scolastico sito in San
Giovanni in fiore ed evidenziava che in data 30.8.2024 l'Ufficio scolastico, con procedura non prevista dal CCNI, aveva attribuito la cattedra di Parte_2
CSIS014008 alla professoressa .
[...] Persona_1
Rappresentava di aver proposto reclamo avverso detta attribuzione e che con decreto n. 13771 del 4.9.2024 l'Ufficio scolastico aveva assegnato la cattedra di ad altra docente, , priva di precedenza. Pt_2 Persona_2
Assumeva di essere stata lesa da tale attribuzione e di aver diritto, nel rispetto di eventuali controinteressati, all'assegnazione della cattedra nella scuola
CSIS014008 IIS AMANTEA “LSIPSIA-ITI-ITC”, sede indicata come preferenza nella domanda di assegnazione provvisoria.
Lamentava, in diritto, la violazione dell'art. 7 del CCNI, della legge n. 241/1990 sotto il profilo dell'eccesso di potere e/o incompetenza, nonché del principio di uguaglianza e ragionevolezza e, quanto al periculum in mora, nel sostenere l'assorbenza del fumus boni iuris, deduceva che la mancata partecipazione alla procedura di assegnazione della cattedra di vanificava la stessa Pt_2 funzione della domanda di assegnazione e rilevava che il decorso del tempo richiesto dalla svolgimento del giudizio ordinario comportava grave nocumento da un punto di vista economico e di salute.
Concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare in accoglimento dei motivi esposti l'errore da parte Controparte_2 relativamente all'applicazione di una
[...] procedura non corretta e in violazione del CCNI, sull'assegnazione della cattedra di IIS Amantea “ ” - ITI CSIS014008; b) in accoglimento dei Pt_2 motivi narrati, ordinare all' Controparte_3
l'annullamento e rettifica del provvedimento
[...]
n. 13771 del 04.09.2024 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente la cattedra di nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito Pt_2 della precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola di IIS “ Pt_2 [...]
” – ITI CSIS014008 [..]”; in via cautelare “[..] accertata la sussistenza Pt_2
2 del fumus boni iuris e del periculum in mora: - ordinare all'
[...]
Controparte_3
l'annullamento del provvedimento di assegnazione della cattedra Parte_2
” - ITI CSIS014008 alla professoressa identificato con n. 13771
[...] Per_2 del 04/09/2024 e la rettifica a favore della ricorrente per la cattedra di
nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della Pt_2 precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola, come sopra richiamata, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola di secondo grado [..]”.
Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 13.11.2024 per insussistenza del periculum in mora; indi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ed istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione nel merito all'udienza del 13.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente, dopo aver premesso che nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado posto comune – Anno scolastico 2024/2025 presentata il 19.7.2024 aveva fatto valere il diritto di ricongiungimento al genitore nel comune di Paola ex art. 7
CCNI e rivendicato, altresì, il titolo di precedenza ex art. 8 CCNI, lamenta la mancata assegnazione della cattedra nella scuola CSIS014008 IIS AMANTEA
“LSIPSIA-ITI-ITC” - sede indicata come preferenza nella domanda ed attribuita alla docente – per violazione, tra l'altro, della Persona_2 procedura prevista dall'art. 7 del CCNI, evidenziando che detta docente era priva di precedenza.
L'Amministrazione convenuta ha sostenuto la correttezza della assegnazione della cattedra in questione deducendo che “[..] a seguito della sopravvenienza di un posto in presenza occupato da altro docente, l' ha Controparte_4
3 disposto, mediante la procedura di scorrimento di cui si dirà meglio in seguito,
l'assegnazione di una cattedra presso l'IIS Amantea Parte_2
(CSIS014008) dapprima, con decreto n. 13379 del 30/08/2024, alla docente
e successivamente, in seguito a rettifica, con decreto n.13771 del Persona_1
04/09/2024, alla docente . Il motivo di ciò non è Persona_2 riconducibile [..] ad un'erronea applicazione della normativa sulle assegnazioni, bensì alla circostanza che la detta cattedra non faceva parte di quelle disponibili ai fini dei movimenti, rese note con avviso del 21 agosto 2024, prot.
n. 12662, ma si è resa disponibile solo successivamente, in data 23 agosto CP_ 2024, in conseguenza dell'assegnazione ad opera dell' di Catanzaro della docente ivi titolare su una scuola di quest'ultima provincia, con decreto prot. n.
6663 del 23 agosto 2024 [..]” (così alla pag. 3 della memoria di costituzione).
Sennonchè, osserva il giudice, il convenuto ha solo dedotto ma non CP_1 provato il fatto legittimante la attuata procedura di scorrimento e posto a fondamento della assegnazione della cattedra in questione – ossia la sopravvenienza di un posto occupato da altro docente ed in particolare CP_
“l'assegnazione ad opera dell' di Catanzaro della docente ivi titolare su una scuola di quest'ultima provincia” – nulla avendo, invero, documentato al riguardo. Cont Il ha, infatti, solo depositato il decreto dirigenziale dell'
[...]
nelle cui Controparte_7 premesse si dà atto della “sopravvenienza di ulteriori disponibilità a seguito della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di docenti titolari a ” ma non ha, tuttavia, in alcun modo provato tale circostanza CP_3 né, in particolare, quella dedotta in memoria di costituzione secondo cui “[..] la detta cattedra (quella ambìta da parte ricorrente, nota dell'estensore) non faceva parte di quelle disponibili ai fini dei movimenti, rese note con avviso del
21 agosto 2024, prot. n. 12662, ma si è resa disponibile solo successivamente, in data 23 agosto 2024 [..]”.
Né, si osserva, è persuasiva la linea difensiva del convenuto laddove CP_1 argomenta che “[..] Per la classe di concorso A045, invece, esistono numerosi aspiranti controinteressati, di cui, applicando il criterio invocato dalla
4 ricorrente, sarebbe stato necessario riesaminare la posizione. Peraltro, la docente non dà prova della circostanza che, rifacendo le operazioni da lei richieste, la sede ambita non sarebbe stata assegnata ad altro docente. In ogni caso, la cattedra presso l'IIS (CSIS014008) è stata Parte_2 correttamente attribuita alla docente , essendo la Persona_2 stessa la prima degli esclusi per la classe di concorso A045 [..]” (così alla pag.
6 della memoria di costituzione).
Sul punto è sufficiente rilevare, da un lato, che l'Amministrazione resistente non ha neppure indicato quale docente diverso dalla ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione della cattedra in questione laddove le operazioni di assegnazione fossero state eseguite senza l'attuazione della procedura di scorrimento e, dall'altro, che rimane incontestata (oltre che provata, cfr. all. 1 fasc. ricorrente) la circostanza che la docente , a differenza della Per_2 ricorrente, non è titolare di alcuna precedenza.
Deve, per tali ragioni, censurarsi la scelta dell'Amministrazione e, per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della cattedra di nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della Pt_2 precedenza e contestuale scelta della scuola di IIS Amantea “LS IPSIA” – ITI
CSIS014008.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della cattedra di nei termini indicati in parte motiva;
Pt_2
Cont condanna il al pagamento delle spese di lite che, comprensive della fase cautelare, liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5