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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4724 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/06/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Solange Pes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Uta in data
20/05/2024, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, in quanto il matrimonio non era stato consumato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, hanno contratto matrimonio civile il 20/05/2024, in Uta (CA) all'interno della Casa Circondariale ove il SI. si CP_2 Controparte_1 trovava, e si trova tuttora, ristretto in espiazione di pena.
Dalla data di celebrazione del matrimonio ad oggi, il SI. oltre Controparte_1
a non avere mai usufruito della possibilità di incontri intimi in carcere, non è mai stato scarcerato, né ha mai avuto permessi premio o di altra natura che gli abbiano consentito di incontrare la SI.ra al di fuori dell'istituto penitenziario, Pt_1 come risulta dal certificato di detenzione in data 27/07/2025 prodotto.
Conseguentemente il matrimonio contratto tra i ricorrenti non è mai stato consumato, e sussistono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. f) della
Legge n. 898/1970.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Uta in data 20/05/2024 tra e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Assemini, anno 2024, numero 38, parte 2, serie C, ordinando
Pag. 2 di 3 l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, anche avuto riguardo alla mancata instaurazione della comunione materiale e spirituale, nonché alla brevissima durata del matrimonio, che nessun assegno alimentare
o divorzile è dovuto reciprocamente, avendo già definito ogni pendenza economica tra loro e non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4724 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/06/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Solange Pes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Uta in data
20/05/2024, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, in quanto il matrimonio non era stato consumato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, hanno contratto matrimonio civile il 20/05/2024, in Uta (CA) all'interno della Casa Circondariale ove il SI. si CP_2 Controparte_1 trovava, e si trova tuttora, ristretto in espiazione di pena.
Dalla data di celebrazione del matrimonio ad oggi, il SI. oltre Controparte_1
a non avere mai usufruito della possibilità di incontri intimi in carcere, non è mai stato scarcerato, né ha mai avuto permessi premio o di altra natura che gli abbiano consentito di incontrare la SI.ra al di fuori dell'istituto penitenziario, Pt_1 come risulta dal certificato di detenzione in data 27/07/2025 prodotto.
Conseguentemente il matrimonio contratto tra i ricorrenti non è mai stato consumato, e sussistono, pertanto, i requisiti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. f) della
Legge n. 898/1970.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Uta in data 20/05/2024 tra e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Assemini, anno 2024, numero 38, parte 2, serie C, ordinando
Pag. 2 di 3 l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, anche avuto riguardo alla mancata instaurazione della comunione materiale e spirituale, nonché alla brevissima durata del matrimonio, che nessun assegno alimentare
o divorzile è dovuto reciprocamente, avendo già definito ogni pendenza economica tra loro e non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3