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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1975/2022 R.G., posta in decisione all'udienza del 22.05.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bellone, giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1867/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/02/2022, in materia di recupero aiuti comunitari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2022, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1867/2022, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 5821/2016, emessa da per il recupero della CP_1 somma di € 61.190,45, relativa a contributi comunitari asseritamente percepiti in modo irregolare per le campagne dal 2007 al 2011. Il Tribunale di prime cure ha ritenuto che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare il proprio diritto a conservare gli aiuti, a fronte degli accertamenti della
Guardia di Finanza che avevano evidenziato la dichiarazione di superfici non nella sua legittima disponibilità.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle prove, sostenendo di aver ampiamente dimostrato la legittima detenzione dei fondi e la corretta percezione degli aiuti. In particolare, ha lamentato che il primo giudice non avrebbe considerato la documentazione prodotta (visura titoli, concessioni di pascolo, contratti di affitto), avrebbe attribuito erroneamente valore probatorio alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, avrebbe travisato le difese in punto di usucapione e buona fede, e non avrebbe applicato correttamente la normativa comunitaria in tema di scostamenti e sanzioni, né la normativa nazionale sull'assenza di opposizione del proprietario.
Si è costituita in giudizio , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, CP_1
contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito la definitività del provvedimento di accertamento dell'indebito (prot. .2014.114 del CP_2
15/01/2014) per mancata impugnazione. Nel merito, ha ribadito la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, la fede privilegiata del processo verbale della Guardia di Finanza e l'assenza di prova, da parte dell'appellante, di validi titoli di conduzione per le superfici contestate, con conseguente superamento delle soglie di scostamento rilevanti per la revoca totale o parziale degli aiuti.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione preliminare di definitività dell'atto di accertamento.
2 L'appellata ha eccepito, in via preliminare, la definitività del provvedimento prot. CP_1
UCCU.2014.114 del 15/01/2014, con cui è stata accertata l'indebita percezione dei premi. Tale atto, costituente il presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, non risulta essere stato impugnato dall'odierno appellante nei termini di legge.
L'eccezione è fondata e, di per sé, assorbente. La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo di accertamento dell'indebito rende definitivo il credito vantato dall'ente erogatore, cristallizzando la pretesa restitutoria e precludendo la possibilità di rimettere in discussione nel merito, in sede di opposizione all'ingiunzione, i fatti che ne costituiscono il fondamento .
L'ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 costituisce, in tale contesto, mero atto di esecuzione coattiva di un'obbligazione già definitivamente accertata in sede amministrativa. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dalla sentenza della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione
Sicilia, prodotta da , che ha condannato il sig. per responsabilità amministrativo- CP_1 Pt_1
contabile proprio sul presupposto di un "accertamento definitivo mai impugnato".
2. Nel merito. Sull'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Anche a voler prescindere dal carattere dirimente dell'eccezione preliminare, l'appello è comunque infondato nel merito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova. Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, l'opponente assume la veste sostanziale di attore, su cui grava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero, nel caso di specie, il suo diritto a percepire e conservare gli aiuti comunitari contestati. Spettava dunque al sig. provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, di avere la Pt_1
legittima disponibilità di tutte le superfici dichiarate nelle domande uniche per le annualità dal 2007 al 2011.
Il Tribunale, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto che tale onere non sia stato assolto, valorizzando gli "elementi precisi e concordanti a riscontro della fondatezza degli accertamenti posti a fondamento dell'ingiunzione opposta (v. dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e accertamenti dalla stesse eseguiti, come documentati in atti).
Le critiche mosse dall'appellante alla valutazione delle prove operata dal primo giudice si risolvono, in larga parte, in un tentativo di riproporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze
3 istruttorie, inammissibile in sede di gravame, senza tuttavia evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nel percorso argomentativo della sentenza impugnata .
In particolare:
a) Il richiamo del Tribunale a "motivazioni già formulate in analoghe controversie" non costituisce, come lamentato, un'abdicazione al dovere di decidere sul caso specifico, ma un mero inciso che precede un'analitica disamina delle specifiche allegazioni di parte attrice. La sentenza impugnata
(pagg. 4-6) affronta puntualmente tutti i profili della vicenda, dalla natura del titolo di detenzione alla questione della buona fede, dimostrando di aver esaminato il materiale di causa.
b) L'argomento basato sulla titolarità di 123 titoli è inconferente. Il sistema di aiuti comunitari CP_1
si fonda sul binomio "titolo-superficie". Per ottenere il pagamento, l'agricoltore deve abbinare ogni titolo a un ettaro di superficie ammissibile di cui ha la legittima disponibilità. La contestazione di non riguarda il numero di titoli in portafoglio al sig. , bensì la carenza della superficie CP_1 Pt_1
ammissibile necessaria per "attivarli", a causa della mancanza di un valido titolo giuridico su una parte consistente dei terreni dichiarati. Pertanto, la corrispondenza tra l'importo erogato e il valore dei titoli non prova la legittimità della percezione, se i titoli sono stati attivati con superfici non ammissibili.
c) Il giudice di prime cure non ha affatto omesso di valutare la documentazione prodotta dall'appellante, ma l'ha implicitamente ritenuta inidonea a superare il quadro probatorio contrario, emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai proprietari dei fondi, pur non avendo l'efficacia di prova legale quanto alla loro veridicità, costituiscono elementi di prova che il giudice può liberamente apprezzare, unitamente alle altre risultanze. Il Tribunale ha logicamente ritenuto più attendibili tali dichiarazioni, corroborate dagli accertamenti documentali della GDF, rispetto alle prove contrarie offerte dall'appellante (alcune delle quali, come le dichiarazioni sostitutive, provenienti dalla stessa parte o da soggetti a lui legati), la cui valenza probatoria è stata motivatamente ritenuta recessiva .
3. Sulla normativa applicabile e le sanzioni.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimo il recupero integrale (o parziale per il 2011) degli aiuti. La normativa comunitaria (art. 51 Reg. CE n. 796/2004 e art. 58 Reg. CE n. 1122/2009) prevede, in caso di dichiarazione di superfici in eccesso, sanzioni progressive. In particolare, qualora lo scostamento tra la superficie dichiarata e quella accertata sia superiore al 20%, non è concesso alcun
4 aiuto per il gruppo di colture in questione. Dagli atti di causa, e in particolare dal provvedimento di non smentito da prova contraria idonea, emerge che tale soglia è stata superata per le CP_1
campagne dal 2007 al 2010, mentre per il 2011 lo scostamento ha comunque comportato una riduzione. I calcoli alternativi proposti dall'appellante si fondano sull'assunto, rimasto indimostrato, della legittima conduzione di tutte le superfici che egli pretende di scomputare, e sono pertanto inattendibili.
Anche il richiamo all'art. 9 del D.M. Mipaaf del 20.03.2015 è inconferente. Tale disposizione nazionale non può derogare ai principi cardine della normativa comunitaria, che impongono all'agricoltore di dimostrare un valido titolo giuridico di conduzione, né può sanare una situazione di irregolarità già accertata dagli organi di controllo. L'agricoltore, quale operatore professionale, è tenuto a conoscere la normativa di settore e la possibilità di rettifiche e recuperi ex post .
Infine, le argomentazioni del Tribunale in punto di assenza di possesso utile ad usucapire e di irrilevanza della buona fede sono corrette. La denuncia di contratti di affitto, anche se con soggetti deceduti, manifesta la consapevolezza di essere mero detentore e non possessore *animus domini*.
La buona fede, d'altra parte, è irrilevante ai fini della ripetizione di un indebito oggettivo, quale è la percezione di contributi pubblici in assenza dei presupposti di legge .
4. Sulle spese di lite.
La statuizione sulle spese di primo grado è conseguenza della soccombenza e la liquidazione operata dal Tribunale appare congrua in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta. La reiezione del gravame nel merito comporta la conferma anche del capo della sentenza relativo alle spese.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 1867/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellata , che liquida in € 5.700,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consiegliere Estensore Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1975/2022 R.G., posta in decisione all'udienza del 22.05.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bellone, giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1867/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/02/2022, in materia di recupero aiuti comunitari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2022, il sig. ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1867/2022, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 5821/2016, emessa da per il recupero della CP_1 somma di € 61.190,45, relativa a contributi comunitari asseritamente percepiti in modo irregolare per le campagne dal 2007 al 2011. Il Tribunale di prime cure ha ritenuto che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare il proprio diritto a conservare gli aiuti, a fronte degli accertamenti della
Guardia di Finanza che avevano evidenziato la dichiarazione di superfici non nella sua legittima disponibilità.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle prove, sostenendo di aver ampiamente dimostrato la legittima detenzione dei fondi e la corretta percezione degli aiuti. In particolare, ha lamentato che il primo giudice non avrebbe considerato la documentazione prodotta (visura titoli, concessioni di pascolo, contratti di affitto), avrebbe attribuito erroneamente valore probatorio alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, avrebbe travisato le difese in punto di usucapione e buona fede, e non avrebbe applicato correttamente la normativa comunitaria in tema di scostamenti e sanzioni, né la normativa nazionale sull'assenza di opposizione del proprietario.
Si è costituita in giudizio , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, CP_1
contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito la definitività del provvedimento di accertamento dell'indebito (prot. .2014.114 del CP_2
15/01/2014) per mancata impugnazione. Nel merito, ha ribadito la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, la fede privilegiata del processo verbale della Guardia di Finanza e l'assenza di prova, da parte dell'appellante, di validi titoli di conduzione per le superfici contestate, con conseguente superamento delle soglie di scostamento rilevanti per la revoca totale o parziale degli aiuti.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione preliminare di definitività dell'atto di accertamento.
2 L'appellata ha eccepito, in via preliminare, la definitività del provvedimento prot. CP_1
UCCU.2014.114 del 15/01/2014, con cui è stata accertata l'indebita percezione dei premi. Tale atto, costituente il presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, non risulta essere stato impugnato dall'odierno appellante nei termini di legge.
L'eccezione è fondata e, di per sé, assorbente. La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo di accertamento dell'indebito rende definitivo il credito vantato dall'ente erogatore, cristallizzando la pretesa restitutoria e precludendo la possibilità di rimettere in discussione nel merito, in sede di opposizione all'ingiunzione, i fatti che ne costituiscono il fondamento .
L'ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 costituisce, in tale contesto, mero atto di esecuzione coattiva di un'obbligazione già definitivamente accertata in sede amministrativa. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dalla sentenza della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione
Sicilia, prodotta da , che ha condannato il sig. per responsabilità amministrativo- CP_1 Pt_1
contabile proprio sul presupposto di un "accertamento definitivo mai impugnato".
2. Nel merito. Sull'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Anche a voler prescindere dal carattere dirimente dell'eccezione preliminare, l'appello è comunque infondato nel merito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova. Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, l'opponente assume la veste sostanziale di attore, su cui grava l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero, nel caso di specie, il suo diritto a percepire e conservare gli aiuti comunitari contestati. Spettava dunque al sig. provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, di avere la Pt_1
legittima disponibilità di tutte le superfici dichiarate nelle domande uniche per le annualità dal 2007 al 2011.
Il Tribunale, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto che tale onere non sia stato assolto, valorizzando gli "elementi precisi e concordanti a riscontro della fondatezza degli accertamenti posti a fondamento dell'ingiunzione opposta (v. dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e accertamenti dalla stesse eseguiti, come documentati in atti).
Le critiche mosse dall'appellante alla valutazione delle prove operata dal primo giudice si risolvono, in larga parte, in un tentativo di riproporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze
3 istruttorie, inammissibile in sede di gravame, senza tuttavia evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nel percorso argomentativo della sentenza impugnata .
In particolare:
a) Il richiamo del Tribunale a "motivazioni già formulate in analoghe controversie" non costituisce, come lamentato, un'abdicazione al dovere di decidere sul caso specifico, ma un mero inciso che precede un'analitica disamina delle specifiche allegazioni di parte attrice. La sentenza impugnata
(pagg. 4-6) affronta puntualmente tutti i profili della vicenda, dalla natura del titolo di detenzione alla questione della buona fede, dimostrando di aver esaminato il materiale di causa.
b) L'argomento basato sulla titolarità di 123 titoli è inconferente. Il sistema di aiuti comunitari CP_1
si fonda sul binomio "titolo-superficie". Per ottenere il pagamento, l'agricoltore deve abbinare ogni titolo a un ettaro di superficie ammissibile di cui ha la legittima disponibilità. La contestazione di non riguarda il numero di titoli in portafoglio al sig. , bensì la carenza della superficie CP_1 Pt_1
ammissibile necessaria per "attivarli", a causa della mancanza di un valido titolo giuridico su una parte consistente dei terreni dichiarati. Pertanto, la corrispondenza tra l'importo erogato e il valore dei titoli non prova la legittimità della percezione, se i titoli sono stati attivati con superfici non ammissibili.
c) Il giudice di prime cure non ha affatto omesso di valutare la documentazione prodotta dall'appellante, ma l'ha implicitamente ritenuta inidonea a superare il quadro probatorio contrario, emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai proprietari dei fondi, pur non avendo l'efficacia di prova legale quanto alla loro veridicità, costituiscono elementi di prova che il giudice può liberamente apprezzare, unitamente alle altre risultanze. Il Tribunale ha logicamente ritenuto più attendibili tali dichiarazioni, corroborate dagli accertamenti documentali della GDF, rispetto alle prove contrarie offerte dall'appellante (alcune delle quali, come le dichiarazioni sostitutive, provenienti dalla stessa parte o da soggetti a lui legati), la cui valenza probatoria è stata motivatamente ritenuta recessiva .
3. Sulla normativa applicabile e le sanzioni.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimo il recupero integrale (o parziale per il 2011) degli aiuti. La normativa comunitaria (art. 51 Reg. CE n. 796/2004 e art. 58 Reg. CE n. 1122/2009) prevede, in caso di dichiarazione di superfici in eccesso, sanzioni progressive. In particolare, qualora lo scostamento tra la superficie dichiarata e quella accertata sia superiore al 20%, non è concesso alcun
4 aiuto per il gruppo di colture in questione. Dagli atti di causa, e in particolare dal provvedimento di non smentito da prova contraria idonea, emerge che tale soglia è stata superata per le CP_1
campagne dal 2007 al 2010, mentre per il 2011 lo scostamento ha comunque comportato una riduzione. I calcoli alternativi proposti dall'appellante si fondano sull'assunto, rimasto indimostrato, della legittima conduzione di tutte le superfici che egli pretende di scomputare, e sono pertanto inattendibili.
Anche il richiamo all'art. 9 del D.M. Mipaaf del 20.03.2015 è inconferente. Tale disposizione nazionale non può derogare ai principi cardine della normativa comunitaria, che impongono all'agricoltore di dimostrare un valido titolo giuridico di conduzione, né può sanare una situazione di irregolarità già accertata dagli organi di controllo. L'agricoltore, quale operatore professionale, è tenuto a conoscere la normativa di settore e la possibilità di rettifiche e recuperi ex post .
Infine, le argomentazioni del Tribunale in punto di assenza di possesso utile ad usucapire e di irrilevanza della buona fede sono corrette. La denuncia di contratti di affitto, anche se con soggetti deceduti, manifesta la consapevolezza di essere mero detentore e non possessore *animus domini*.
La buona fede, d'altra parte, è irrilevante ai fini della ripetizione di un indebito oggettivo, quale è la percezione di contributi pubblici in assenza dei presupposti di legge .
4. Sulle spese di lite.
La statuizione sulle spese di primo grado è conseguenza della soccombenza e la liquidazione operata dal Tribunale appare congrua in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta. La reiezione del gravame nel merito comporta la conferma anche del capo della sentenza relativo alle spese.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 1867/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellata , che liquida in € 5.700,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consiegliere Estensore Il Presidente
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