Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/01/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fondazione Le Eccellenze Agroalimentare e Zootecniche dei Parchi Naturali della Sardegna, Organizzazione Produttori Unione Pastori Soc. Coop. Agricola, Innovazione Dentro La Tradizione S.r.l., Nurri Verso il Futuro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Angius, Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Distretto Agroalimentare di Qualita' Vino D'Abruzzo Societa' - Cooperativa Consortile A Responsabilita' Limitata, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare di non ammissibilità dell’istanza di partecipazione all’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0461776 del 18/09/2024 - prot. n. 0544040 del 15/10/2024. Denominazione Distretto: Distretto Eccellenze Agroalimentari Zootecniche dei Parchi Naturali. Comunicazione di non ammissibilità di cui alla nota del 30 dicembre 2024, comunicata il 31 dicembre 2024;
- della nota del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare recante il preavviso di non ammissibilità del 10 dicembre 2024;
- per quanto possa occorrere, dell’art.9.3 lettera c) dell’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0461776 del 18/09/2024; - per quanto possa occorrere, dell’art.11 del decreto interministeriale del 18 settembre 2024 adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle procedure di attuazione dei distretti del cibo – 2024, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2024;
- della graduatoria Distretti del cibo del 31 dicembre 2024;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FONDAZIONE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARE E ZOOTECNICHE DEI PARCHI NATURALI DELLA SARDEGNA il 11\4\2025:
decreto di approvazione della graduatoria finale del Ministero dell'Agricoltura n. 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero il 28 febbraio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L. e di Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e di Distretto del Cibo Monregalese-Cebano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. MI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l‘Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste indiceva una procedura per l’erogazione delle anzidette agevolazioni.
Il 22 novembre 2024 le odierne ricorrenti presentavano a mezzo P.E.C. l’istanza di accesso alle anzidette agevolazioni.
Con nota del 10 dicembre 2024 il Ministero dell’agricoltura comunicava un preavviso di non ammissibilità’ dell’istanza motivato dalle considerazioni che “L'Allegato 1 trasmesso non risulta sottoscritto dal Proponente con firma digitale; pertanto, la domanda non risulta ricevibile ai sensi dell’art. 9.3 lettera c) dell’Avviso” e che “a seguito dell’esame della domanda di agevolazione e della relativa documentazione di cui all’art. 11 dell’Avviso, sono state rilevate carenze documentali tali da non consentire l’istruttoria della domanda. Tali carenze sono di seguito riportate”.
Nel preavviso di non ammissibilità il Ministero dell’agricoltura assegnava un termine di sette giorni per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
Nel termine assegnato, la Fondazione trasmetteva al Ministero dell’agricoltura l’integrazione documentale ed i chiarimenti richiesti.
Con la nota del 30 dicembre 2024, il Ministero dell’agricoltura ha comunicato alla Fondazione la ‘non ammissibilità’ dell’istanza “CONSIDERATO che la documentazione integrativa ricevuta dall’Amministrazione con prot.0666042 del 18/12/2024 e con prot.0666078 riporta l'Allegato 1 "Domanda di Accesso alle Agevolazioni" con la firma digitale del Soggetto proponente apposta in data 13/12/2024, ovvero successivamente alla scadenza del 22/11/2024 di cui al Decreto Direttoriale prot.n.0595070 del 12/11/2024”.
Le ricorrenti formulavano i seguenti motivi di diritto:
I.VIOLAZIONE DELL’ART.9.3 DELL’AVVISO RECANTE LE CARATTERISTICHE, LE MODALITÀ E LE FORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI DISTRETTI DEL CIBO, NONCHÉ LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 0461776 DEL 18/09/2024
NONCHÉ DELL’ART.11 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 SETTEMBRE 2024 ADOTTATO DAL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY SULLE
PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO – 2024.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE.
II.VIOLAZIONE DELL’ART.6 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, DELL’ART.10 DELL’AVVISO RECANTE LE CARATTERISTICHE, LE MODALITÀ E LE FORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI DISTRETTI DEL CIBO, NONCHÉ LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 0461776 DEL 18/09/2024 NONCHÉ DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE.
III. VIOLAZIONE DELL’ART.65 DEL D.LGS.7 MARZO 2005, N.82, NONCHÉ DELL’ART.61 DEL D.P.C.M.22 FEBBRAIO 2013 RECANTE ‘REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI GENERAZIONE, APPOSIZIONE E VERIFICA DELLE FIRME ELETTRONICHE AVANZATE, QUALIFICATE E DIGITALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, COMMA 3, 24, COMMA 4, 28, COMMA 3, 32, COMMA 3, LETTERA B), 35, COMMA 2, 36, COMMA 2, E 71’
IV. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Si è costituito in giudizio il SA chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.6800/2025 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nonché ha chiesto chiarimenti istruttori ritenuto che :a) non appariva adeguatamente motivata l’esclusione del soggetto proponente in quanto la domanda di presentazione, seppur in forma autografa, era stata presentata tempestivamente e il successivo soccorso istruttorio era finalizzato a consentire l’apposizione della firma digitale con funzione sanante, come poi effettivamente avvenuto con data ovviamente successiva alla scadenza del termine; che la sanzione della esclusione dalla procedura non era prevista per l’ipotesi di sottoscrizione diversa da quella digitale (art 9.3 lett. c) dell’avviso); b) che ancora (ed anche allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso, tenuto comunque conto delle specifiche eccezioni della resistente), l’opportunità di invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti; prescriveva che il Ministero resistente, oltre a dover meglio chiarire i presupposti dell’esclusione, era tenuto a riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati a valere sul bando di cui alla graduatoria del 31 dicembre 2024, al fine di farle esaminare il progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti e della documentazione di causa già prodotta, formulando corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione, così da poter valutare quale sarebbe stata la collocazione del progetto del Distretto in graduatoria, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione, a quale punteggio la ricorrente/il Distretto sarebbe pervenuta (con relativa posizione in graduatoria) laddove si fosse riconosciuto fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto. Il Collegio ha disposto il prosieguo del giudizio alla pubblica udienza del 26 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato atto recante motivi aggiunti con cui ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. Interno n.0678624 del 30/12/2024, pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero il 28 febbraio 2025, estendendo in via derivata i motivi di impugnazione già dedotti con il ricorso introduttivo ed ha insistito per l’accoglimento del complessivo gravame.
Il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, controinteressato, costituitosi in giudizio in resistenza ha chiesto il rigetto del gravame.
La Commissione, in adempimento dell’ordinanza istruttoria, esaminato il programma, attribuiva un punteggio di 17,00 punti proiettando con tale valutazione la ricorrente al 57 posto della graduatoria.
Alla luce della relazione della Commissione, depositata in data 3 giugno 2025, la difesa erariale con memoria del 25 ottobre 2025, eccepiva la carenza di interesse alla decisione del ricorso in capo
alla parte ricorrente.
Infatti, come chiarito dall’Amministrazione, ove anche il progetto della controparte fosse stato valutato in ogni caso la Commissione, con ogni probabilità, gli avrebbe attribuito il punteggio (teorico) di 17.00, che lo avrebbe classificato alla posizione 57. Ebbene, siccome nel II Bando dei Distretti del cibo soltanto i primi undici progetti sono risultati finanziabili, è evidente che la ricorrente non avrebbe ottenuto alcuna utilità dall’esame finanche favorevole del ricorso.
Le ricorrenti, con memoria di replica del 4 novembre 2025, osservavano che gli esiti dell’attività di riesame condotta dalla Commissione all’esito dell’ordinanza n.6800/2025 non incidevano sulle illegittimità denunciate nel ricorso e nel successivo atto per motivi aggiunti, i quali erano, infatti, diretti a denunciare l’illegittimità dell’arresto procedimentale determinato dal provvedimento di non ammissibilità dell’istanza di partecipazione. Solo all’esito dell’esame ordinato dal Tribunale, è emersa la valutazione che l’Amministrazione attribuisce alla candidatura delle ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, alla luce della relazione della Commissione e delle memorie delle parti, prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame in quanto, ove anche il progetto della parte ricorrente fosse stato valutato, in ogni caso la Commissione, con ogni probabilità, avrebbe attribuito il punteggio teorico di 17.00, con conseguente teorica valutazione della parte ricorrente alla posizione n.57 rispetto alla graduatoria approvata.
Infatti anche in caso di accoglimento del ricorso e conseguente ammissibilità del programma, questo si collocherebbe in posizione non utile per accedere al finanziamento atteso che nel II Bando dei Distretti del cibo soltanto i primi undici progetti sono risultati finanziabili.
A tale proposito, in generale, va osservato che l'interesse al ricorso, sussistente al momento della proposizione del gravame, potrebbe venir meno nel corso del processo per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto, per le quali si sia determinata una situazione che rende del tutto priva di qualsiasi utilità la decisione giurisdizionale (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V 5 settembre 2025, n. 7213; idem, sez. IV, 29 maggio 2025, n.4693; idem, sez. IV 8 maggio 2025, n. 3936; tar Lazio, Roma, sez. IV Q, 21 gennaio 2025, n. 1089).
In sostanza, nel corso del gravame potrebbe verificarsi una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Nell’ipotesi in cui si verificano sopravvenienze fattuali, come quelle descritte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerata la particolarità della questione controversa, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
MI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI AN | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO