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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
all'udienza del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5200/2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lorenti per delega in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Garante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI Per l'Appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
- affermare che, esperita la CTU negata in prime cure, sul funzionamento del sistema operativo sanitario CP_2
(versione V5), all'epoca dei fatti, in accoglimento del ricorso presentato dal dott. avverso
[...] Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 332 emessa in data 22.05.2018, notificata il 9.7.2018, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era ingiunto il pagamento della sanzione di € 10.000,00, è annullato il provvedimento impugnato, previa sospensione dell'efficacia della stessa;
- ed inoltre che l'appellante non ha violato alcuna norma di legge avendo osservato la procedura messa in atto dal
Ministero o altra statuizione comunque idonea a ripristinare la dignità professionale dell'appellante messa CP_3 alla berlina sul web come da articolo prodotto all'udienza di discussione;
- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”;
Per l'Appellata “Si chiede dichiararsi inammissibile l'appello stante la non appellabilità della sentenza;
gradatamente, inammissibile per difetto di specificità dei motivi o comunque rigettarsi nel merito siccome infondato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dr. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in suo Parte_1 danno dal Garante per la protezione dei dati personali in data 22 maggio 2018, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimila in ragione della ritenuta violazione dell'art. 162 comma 2-bis, del D.lgs. 196 del 2003 (Codice della Privacy), per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo al dott. , medico sostituto, Parte_2 di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria attraverso l'applicativo
, con credenziali non proprie. CP_2
L'opponente ha a vario titolo contestato l'esistenza dei presupposti della violazione allo stesso ascritta e per l'effetto ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Garante per la protezione dei dati personali si è costituito nel giudizio di primo grado contestando il fondamento dell'opposizione e concludendo pertanto per la conferma dell'ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 300/2020 emessa in data 7 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il dr. de . Pt_1 L'opponente, ritenendo erronea la motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione, ha ribadito la richiesta di esperimento della c.t.u. negata dal primo Giudice, volta a chiarire le modalità di funzionamento del sistema operativo sanitario “ all'epoca dei CP_2 fatti, ed ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione emessa in suo danno.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio l' Controparte_1
la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame, trattandosi di sentenza inappellabile per
[...] legge;
in subordine ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c. ed in ulteriore gravame la sua infondatezza.
L'appello è inammissibile, in quanto proposto avverso una pronuncia di cui la legge prevede la non appellabilità.
L'art. 152 del Codice della privacy dispone che “tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria”; il successivo comma 1 bis prevede che le suddette controversie sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria e sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2011.
Tale norma, al comma 10, prevede espressamente che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
L'odierna impugnazione, che ha ad oggetto una controversia proposta ai sensi dell'art. 152 d.lgs.
196/2003, e segnatamente una causa di opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal
Garante dei dati personali ai sensi dell'art. 166 dello stesso Codice, è dunque inammissibile.
In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dall'appellante in sede di note difensive finali, con le quali il dr. richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui Parte_1
l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale dev'essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come qualificata dal Giudice a quo (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione), ritiene che nella fattispecie andasse proposto l'appello, non essendo mai stata dedotta nel merito la lesione della privacy, quanto un pregiudizio extracontrattuale.
Nel presente giudizio, infatti, non era stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ma solamente proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione irrogata dal
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 166 del codice della privacy, a fronte della ritenuta violazione delle previsioni di cui al suddetto corpo normativo;
la controversia era dunque sussumibile nell'alveo di quelle di cui al menzionato art. 152 d.lgs.
Né consta che il primo Giudice avesse qualificato la domanda proposta dal quale domanda Parte_1 ex art. 2043 c.c., il che è del resto del tutto consono con la rilevata assenza di alcuna simile domanda nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, con il quale l'odierno appellante si era limitato a richiedere l'annullamento della sanzione pecuniaria irrogata in suo danno dal Garante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e con applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
5200/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- accerta la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
all'udienza del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5200/2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Lorenti per delega in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Garante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI Per l'Appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
- affermare che, esperita la CTU negata in prime cure, sul funzionamento del sistema operativo sanitario CP_2
(versione V5), all'epoca dei fatti, in accoglimento del ricorso presentato dal dott. avverso
[...] Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 332 emessa in data 22.05.2018, notificata il 9.7.2018, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era ingiunto il pagamento della sanzione di € 10.000,00, è annullato il provvedimento impugnato, previa sospensione dell'efficacia della stessa;
- ed inoltre che l'appellante non ha violato alcuna norma di legge avendo osservato la procedura messa in atto dal
Ministero o altra statuizione comunque idonea a ripristinare la dignità professionale dell'appellante messa CP_3 alla berlina sul web come da articolo prodotto all'udienza di discussione;
- con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”;
Per l'Appellata “Si chiede dichiararsi inammissibile l'appello stante la non appellabilità della sentenza;
gradatamente, inammissibile per difetto di specificità dei motivi o comunque rigettarsi nel merito siccome infondato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dr. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in suo Parte_1 danno dal Garante per la protezione dei dati personali in data 22 maggio 2018, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimila in ragione della ritenuta violazione dell'art. 162 comma 2-bis, del D.lgs. 196 del 2003 (Codice della Privacy), per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo al dott. , medico sostituto, Parte_2 di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria attraverso l'applicativo
, con credenziali non proprie. CP_2
L'opponente ha a vario titolo contestato l'esistenza dei presupposti della violazione allo stesso ascritta e per l'effetto ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Garante per la protezione dei dati personali si è costituito nel giudizio di primo grado contestando il fondamento dell'opposizione e concludendo pertanto per la conferma dell'ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 300/2020 emessa in data 7 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il dr. de . Pt_1 L'opponente, ritenendo erronea la motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione, ha ribadito la richiesta di esperimento della c.t.u. negata dal primo Giudice, volta a chiarire le modalità di funzionamento del sistema operativo sanitario “ all'epoca dei CP_2 fatti, ed ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione emessa in suo danno.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio l' Controparte_1
la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame, trattandosi di sentenza inappellabile per
[...] legge;
in subordine ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c. ed in ulteriore gravame la sua infondatezza.
L'appello è inammissibile, in quanto proposto avverso una pronuncia di cui la legge prevede la non appellabilità.
L'art. 152 del Codice della privacy dispone che “tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria”; il successivo comma 1 bis prevede che le suddette controversie sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria e sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2011.
Tale norma, al comma 10, prevede espressamente che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
L'odierna impugnazione, che ha ad oggetto una controversia proposta ai sensi dell'art. 152 d.lgs.
196/2003, e segnatamente una causa di opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal
Garante dei dati personali ai sensi dell'art. 166 dello stesso Codice, è dunque inammissibile.
In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dall'appellante in sede di note difensive finali, con le quali il dr. richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui Parte_1
l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale dev'essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come qualificata dal Giudice a quo (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione), ritiene che nella fattispecie andasse proposto l'appello, non essendo mai stata dedotta nel merito la lesione della privacy, quanto un pregiudizio extracontrattuale.
Nel presente giudizio, infatti, non era stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ma solamente proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione irrogata dal
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 166 del codice della privacy, a fronte della ritenuta violazione delle previsioni di cui al suddetto corpo normativo;
la controversia era dunque sussumibile nell'alveo di quelle di cui al menzionato art. 152 d.lgs.
Né consta che il primo Giudice avesse qualificato la domanda proposta dal quale domanda Parte_1 ex art. 2043 c.c., il che è del resto del tutto consono con la rilevata assenza di alcuna simile domanda nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, con il quale l'odierno appellante si era limitato a richiedere l'annullamento della sanzione pecuniaria irrogata in suo danno dal Garante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e con applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
5200/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- accerta la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto