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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2361 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 05/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2361 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
BE LV, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURA ELIANA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 22 luglio 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00116056 00 000 notificata il 3/10/2022 per omesso versamento di somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 5 bis D. lgs. n. 81/2008, adducendo l'avvenuto pagamento del dovuto nonché l'adesione al piano di definizione agevolata. Chiedeva
l'annullamento del provvedimento, con vittoria di spese.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo il difetto del contraddittorio e chiedendone un'integrazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle pretese che dovevano essere azionate nei confronti del titolare del credito, ente impositore.
Invero, giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'avvenuto pagamento del credito attiene al merito della controversia.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del
ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 7514/2022); la sentenza continua affermando che “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel
merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché
l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere li pagamento ex 1188,
I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia li difetto di
legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del
contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Invero, quando viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, mentre l' è Controparte_2
legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
Ciò posto, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l'ente riscossore - a fronte delle domande avanzate - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
.
[...]
Le spese di lite si compensano stante la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Agrigento, 05/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2361 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 05/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2361 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
BE LV, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURA ELIANA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 22 luglio 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00116056 00 000 notificata il 3/10/2022 per omesso versamento di somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 5 bis D. lgs. n. 81/2008, adducendo l'avvenuto pagamento del dovuto nonché l'adesione al piano di definizione agevolata. Chiedeva
l'annullamento del provvedimento, con vittoria di spese.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo il difetto del contraddittorio e chiedendone un'integrazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle pretese che dovevano essere azionate nei confronti del titolare del credito, ente impositore.
Invero, giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'avvenuto pagamento del credito attiene al merito della controversia.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del
ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 7514/2022); la sentenza continua affermando che “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel
merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché
l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere li pagamento ex 1188,
I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia li difetto di
legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del
contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Invero, quando viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, mentre l' è Controparte_2
legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
Ciò posto, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l'ente riscossore - a fronte delle domande avanzate - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
.
[...]
Le spese di lite si compensano stante la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Agrigento, 05/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA