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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 804/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI contumaci
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/2011 del 6.4.2021, impugnava dinanzi il Tribunale del Lavoro di Bari l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione n. 27388 prot. n. 10623 del 12.2.2021, notificata in data 23.02.2021, con cui l' di le intimava il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_1
16.667,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 30, comma 1 D.Lgs 276/2003, avendo impiegato i lavoratori illecitamente distaccatati dalla Controparte_3 nel periodo dal 5.10.2017 a settembre 2018.
L'ordinanza si fondava sul verbale di accertamento e notificazione ITL Bari n.
BA00003/2018-766-03 del 16/04/2019, notificato il 06.05.2019.
L'opponente contestava l'ordinanza per infondatezza della violazione contestata, sostenendo la piena validità del contratto di rete tra la di cui la deducente era Parte_2 stata amministratore per il periodo oggetto ispezionato e la Controparte_3
2. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/2011 dell'8.4.2021
impugnava dinanzi il Tribunale del Lavoro di Bari l'ordinanza di Controparte_2 ingiunzione n. 27387 prot. n. 10607 del 12.2.2021, notificata il 25.2.2021, con cui l' di intimava di pagare la somma di € 16.667,00 a Parte_1 Pt_1 titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 30, comma 1 D.Lgs 276/2003 avendo impiegato i lavoratori illecitamente distaccatati dalla nel periodo Controparte_3 dal 20.03.2017 al 4.10.2017.
L'ordinanza si fondava sul verbale di accertamento e notificazione ITL Bari n.
BA00003/2018-766-03 del 16.4.2019, notificato il 15.5.2019.
L'opponente contestava l'ordinanza per infondatezza della violazione contestata, sostenendo la piena validità del contratto di rete tra la di cui la deducente era Parte_2 stata amministratore sino a ottobre 2017 e la Controparte_3
3. In entrambi i giudizi si costituiva l' chiedendo il Controparte_4 rigetto della domanda e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Con sentenza del 15.4.2024, l'adito Tribunale del Lavoro di Bari - disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e istruita la causa mediante produzioni documentali e prove orali - accoglieva l'opposizione, annullando le ordinanze ingiunzione gravate nn.10623 e 10607 del 12.2.2021, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Il primo giudice, premessa la disamina della normativa inerente il distacco di personale nell'ambito di un contratto di rete tra imprese e, nello specifico, tra la Parte_2
[... e la ha respinto tutte le censure che a detta dell' Controparte_3 Parte_1 inficerebbero la validità del contratto medesimo.
Ha dato valore probante alla documentazione allegata dalla parte opponente, circa l'attuazione del programma di rete funzionale all'innovazione e all'innalzamento della
2 capacità competitiva delle retiste, confermata anche dalle deposizioni dei testi escussi.
Ha respinto le anomalie attestanti l'abusivo ricorso al distacco, anche in relazione ai compensi percepiti dalla distaccante, come attestato dalle fatture della Controparte_3 inerenti il mero rimborso per il costo del lavoro, nonché il compenso riguardante le attività da essa svolte e funzionali all'accrescimento ed innovazione della retista.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, infondate le censure in merito all'assenza del requisito di temporaneità del distacco desumibile dall'assunzione dei lavoratori distaccati in forza di contratti più volte prorogati e ha valutato l'esercizio del potere direttivo da parte del distaccatario sui lavoratori distaccati non inficiante la validità e liceità del contratto di rete in esame.
Ha valutato che le dichiarazioni dei lavoratori riportate nelle memorie di costituzione dell' , a fronte della contestazione specifica sollevata dagli opponenti, non Parte_1 spiegano alcuna valenza probatoria in giudizio, non essendo stati ascoltati quali testi, in assenza di una espressa domanda in tal senso articolata dalle parti opponenti.
Il Tribunale ha perciò concluso ritenendo pienamente valido il contratto di rete e priva di pregio la pretesa sanzionatoria azionata.
5. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello con ricorso Controparte_4 del 20.9.2024.
e , a cui regolarmente è stato notificato il Controparte_1 Controparte_2 gravame, rimanevano contumaci.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
6.1. Con un primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza per manifesta Parte_1 violazione dell'art. 6, commi 6 e 10, d.lgs. n. 150/2011, non avendo dichiarato il Tribunale, anche d'ufficio, la inammissibilità di entrambi i ricorsi in opposizione perchè tardivi.
Ha rilevato, infatti, il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la proposizione della opposizione, atteso che l'ordinanza ingiunzione n. 27388, notificata alla CP_1
in data 23.02.2021, veniva da questa opposta il 06.04.2021, mentre l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 27387, veniva notificata al in data 25.02.2021, Controparte_2 mentre il ricorso in opposizione veniva depositato l'08.04.2021.
3 Ha pertanto, chiesto, la riforma della sentenza, dichiarando l'inammissibilità di entrambi gli avversi ricorsi in quanto tardivamente proposti.
6.2. Con il secondo motivo di appello, l' ha impugnato la sentenza per l'errata Parte_1 valutazione del materiale probatorio in atti, pienamente attestante, a suo dire, la violazione della disciplina di cui all'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Ha dato rilievo agli accertamenti ispettivi svolti, da cui è emerso che in virtù del citato contratto di rete, a decorrere dal maggio 2017, sino a settembre del 2018, la CP_3
(distaccante) aveva distaccato il proprio personale presso le varie sedi della ditta
[...]
(distaccataria), in virtù del contratto di rete stipulato tra le parti il Parte_2
29 aprile 2017.
Ha rimarcato la invalidità di tale contratto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori distaccati, con la conseguenza che i relativi distacchi dei lavoratori dovevano ritenersi privi di una ragione giustificatrice valida ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 276/2003, e dunque la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco.
Richiamata la normativa, l'appellante ha evidenziato la prova dell'illegittimità del contratto di rete per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 3 d.lgs. 5/2009, inerenti all'oggetto del contratto di rete, quali gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi e che nel caso di specie sono risultati vaghi e mai realizzati.
Ha rilevato la massima genericità del programma di rete, mancando del tutto le specifiche modalità con cui dovrebbe realizzarsi lo scopo comune e senza alcuna specifica indicazione dell'attività lavorativa da svolgere.
L' ha sottolineato che tra le due società non vi Controparte_4 erano rapporti diversi ed ulteriori rispetto alla mera messa a disposizione del personale da parte della distaccante in favore della distaccataria, anche alla luce del diverso oggetto sociale aventi le due società.
Da ultimo, ha evidenziato che tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori avevano dichiarato di aver avuto rapporti esclusivamente con i sigg.ri sin dall'assunzione e alcuni Parte_2 erano addirittura ignari del distacco, con la precisazione che alcuni dei lavoratori erano già stati dipendenti della ditta e, dopo la sottoscrizione del contratto Parte_2 con la nulla era cambiato circa l'attività lavorativa e il potere direttivo Controparte_3
4 datoriale.
Insiste, dunque, nel ritenere non sussistente la prova che la abbia fornito Controparte_3 effettivamente know how di qualsiasi tipo in favore della distaccataria, né i lavoratori avevano portato la propria esperienza alla distaccante non avendo mai avuto contatti con la né mai avevano svolto alcuna attività lavorativa in favore di Controparte_3 quest'ultima società.
Analoghe considerazioni svolge l'appellante anche in ordine alla mancata condivisione di beni strumentali.
Conclude l' ritenendo che la dimostrata illegittimità del contratto di rete stipulato Parte_1 dalla parte appellata con la il 29 aprile 2017 implica che non possa Controparte_3 trovare applicazione al caso di specie la presunzione di cui all'art. 30 comma 4 ter del d.lgs.
276/03, in forza della quale l'interesse al distacco sorge automaticamente in ragione dell'operatività di un contratto di rete che presenti i requisiti di cui all'art 3 d.lgs. 5/09.
Ha, pertanto, insistito nel ritenere che il distacco si è risolto in una messa a disposizione definitiva del personale in favore della ditta distaccataria, senza che la società distaccante si sia mai interessata neppure di predeterminare le mansioni da svolgere.
6.3. In accoglimento del gravame, la parte appellante ha chiesto in applicazione del principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante Amministrazione.
7. Il primo motivo di appello è condivisibile e, in riforma dell'impugnata sentenza, i ricorsi in opposizione alle ordinanze di ingiunzione proposti da e Controparte_1
vanno dichiarati inammissibili. Controparte_2
È, infatti, fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 6 del D.lgs. 1° settembre 2011 n.
150 formulata dall' Controparte_4
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l'appellante ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 27388 prot. n. 10623 del 12.2.2021 si perfezionava in data
23.02.2021, mentre il ricorso veniva depositato il 6.4.2021, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica e a fronte di tale produzione documentale la rimasta Controparte_1 contumace, nulla ha dedotto.
5 Analogamente, l'appellante ha documentalmente dimostrato che la notifica l'ordinanza di ingiunzione n. 27387 prot. n. 10607 del 12.2.2021, si perfezionava notificata in data
25.02.2021, mentre il ricorso veniva depositato l'8.4.2021, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, e a fronte di tale produzione documentale, rimasto Controparte_2 contumace nulla ha dedotto.
Sicché entrambi i ricorsi in opposizione deve ritenersi tardivi ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011.
Il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, dichiarare inammissibili le opposizioni.
Peraltro, anche in mancanza di una esplicita eccezione in tal senso da parte dell' Parte_1 nella memoria di costituzione in primo grado e come correttamente rilevato a pag. 8 del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività.
Ed invero, stante il tenore letterale dell'art. 6, comma 10, lett. a) del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, “Alla prima udienza, il giudice: a) Quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
”, è evidente che il legislatore ha attribuito al giudice il potere officioso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
Il giudice di prime cure ha dunque errato laddove, non avvedendosi dell'intervenuta decadenza del potere di impugnazione dei ricorrenti per la tardività del deposito dei ricorsi in opposizione, ha omesso di pronunciarsi nel senso della inammissibilità delle due opposizioni.
Trattandosi, invero, di materia sottratta alla disponibilità delle parti, poiché attinente a sanzioni amministrative poste a base della tutela di interessi pubblicistici, la decadenza è rilevabile d'ufficio (cfr., in tal senso, Cass. n. 14892 del 3.6.2025).
8. Resta assorbita ogni altra questione.
9. A fronte delle considerazioni sovraesposte, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata inammissibile sia l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27388 del 2021, sia l'opposizione Controparte_1 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27387 del 2021. Controparte_2
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' esse seguono la soccombenza delle parti Controparte_4 appellate, in solido tra loro, e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui
6 alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
20.09.2024 dall' nei confronti di Controparte_4 CP_1
e avverso la sentenza n. 1556/2024 resa dal Tribunale del
[...] Controparte_2
Lavoro di Bari in data 15.04.2024 così provvede, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 27388 del 2021; dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 27387 del 2021; condanna e , in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'ITL Bari delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 3.200,00 per il primo grado ed in € 3000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso, in Bari in data 15.09.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
7
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 804/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI contumaci
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/2011 del 6.4.2021, impugnava dinanzi il Tribunale del Lavoro di Bari l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione n. 27388 prot. n. 10623 del 12.2.2021, notificata in data 23.02.2021, con cui l' di le intimava il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_1
16.667,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 30, comma 1 D.Lgs 276/2003, avendo impiegato i lavoratori illecitamente distaccatati dalla Controparte_3 nel periodo dal 5.10.2017 a settembre 2018.
L'ordinanza si fondava sul verbale di accertamento e notificazione ITL Bari n.
BA00003/2018-766-03 del 16/04/2019, notificato il 06.05.2019.
L'opponente contestava l'ordinanza per infondatezza della violazione contestata, sostenendo la piena validità del contratto di rete tra la di cui la deducente era Parte_2 stata amministratore per il periodo oggetto ispezionato e la Controparte_3
2. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/2011 dell'8.4.2021
impugnava dinanzi il Tribunale del Lavoro di Bari l'ordinanza di Controparte_2 ingiunzione n. 27387 prot. n. 10607 del 12.2.2021, notificata il 25.2.2021, con cui l' di intimava di pagare la somma di € 16.667,00 a Parte_1 Pt_1 titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 30, comma 1 D.Lgs 276/2003 avendo impiegato i lavoratori illecitamente distaccatati dalla nel periodo Controparte_3 dal 20.03.2017 al 4.10.2017.
L'ordinanza si fondava sul verbale di accertamento e notificazione ITL Bari n.
BA00003/2018-766-03 del 16.4.2019, notificato il 15.5.2019.
L'opponente contestava l'ordinanza per infondatezza della violazione contestata, sostenendo la piena validità del contratto di rete tra la di cui la deducente era Parte_2 stata amministratore sino a ottobre 2017 e la Controparte_3
3. In entrambi i giudizi si costituiva l' chiedendo il Controparte_4 rigetto della domanda e la conferma dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Con sentenza del 15.4.2024, l'adito Tribunale del Lavoro di Bari - disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e istruita la causa mediante produzioni documentali e prove orali - accoglieva l'opposizione, annullando le ordinanze ingiunzione gravate nn.10623 e 10607 del 12.2.2021, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Il primo giudice, premessa la disamina della normativa inerente il distacco di personale nell'ambito di un contratto di rete tra imprese e, nello specifico, tra la Parte_2
[... e la ha respinto tutte le censure che a detta dell' Controparte_3 Parte_1 inficerebbero la validità del contratto medesimo.
Ha dato valore probante alla documentazione allegata dalla parte opponente, circa l'attuazione del programma di rete funzionale all'innovazione e all'innalzamento della
2 capacità competitiva delle retiste, confermata anche dalle deposizioni dei testi escussi.
Ha respinto le anomalie attestanti l'abusivo ricorso al distacco, anche in relazione ai compensi percepiti dalla distaccante, come attestato dalle fatture della Controparte_3 inerenti il mero rimborso per il costo del lavoro, nonché il compenso riguardante le attività da essa svolte e funzionali all'accrescimento ed innovazione della retista.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, infondate le censure in merito all'assenza del requisito di temporaneità del distacco desumibile dall'assunzione dei lavoratori distaccati in forza di contratti più volte prorogati e ha valutato l'esercizio del potere direttivo da parte del distaccatario sui lavoratori distaccati non inficiante la validità e liceità del contratto di rete in esame.
Ha valutato che le dichiarazioni dei lavoratori riportate nelle memorie di costituzione dell' , a fronte della contestazione specifica sollevata dagli opponenti, non Parte_1 spiegano alcuna valenza probatoria in giudizio, non essendo stati ascoltati quali testi, in assenza di una espressa domanda in tal senso articolata dalle parti opponenti.
Il Tribunale ha perciò concluso ritenendo pienamente valido il contratto di rete e priva di pregio la pretesa sanzionatoria azionata.
5. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello con ricorso Controparte_4 del 20.9.2024.
e , a cui regolarmente è stato notificato il Controparte_1 Controparte_2 gravame, rimanevano contumaci.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
6.1. Con un primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza per manifesta Parte_1 violazione dell'art. 6, commi 6 e 10, d.lgs. n. 150/2011, non avendo dichiarato il Tribunale, anche d'ufficio, la inammissibilità di entrambi i ricorsi in opposizione perchè tardivi.
Ha rilevato, infatti, il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la proposizione della opposizione, atteso che l'ordinanza ingiunzione n. 27388, notificata alla CP_1
in data 23.02.2021, veniva da questa opposta il 06.04.2021, mentre l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 27387, veniva notificata al in data 25.02.2021, Controparte_2 mentre il ricorso in opposizione veniva depositato l'08.04.2021.
3 Ha pertanto, chiesto, la riforma della sentenza, dichiarando l'inammissibilità di entrambi gli avversi ricorsi in quanto tardivamente proposti.
6.2. Con il secondo motivo di appello, l' ha impugnato la sentenza per l'errata Parte_1 valutazione del materiale probatorio in atti, pienamente attestante, a suo dire, la violazione della disciplina di cui all'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Ha dato rilievo agli accertamenti ispettivi svolti, da cui è emerso che in virtù del citato contratto di rete, a decorrere dal maggio 2017, sino a settembre del 2018, la CP_3
(distaccante) aveva distaccato il proprio personale presso le varie sedi della ditta
[...]
(distaccataria), in virtù del contratto di rete stipulato tra le parti il Parte_2
29 aprile 2017.
Ha rimarcato la invalidità di tale contratto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori distaccati, con la conseguenza che i relativi distacchi dei lavoratori dovevano ritenersi privi di una ragione giustificatrice valida ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 276/2003, e dunque la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco.
Richiamata la normativa, l'appellante ha evidenziato la prova dell'illegittimità del contratto di rete per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 3 d.lgs. 5/2009, inerenti all'oggetto del contratto di rete, quali gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi e che nel caso di specie sono risultati vaghi e mai realizzati.
Ha rilevato la massima genericità del programma di rete, mancando del tutto le specifiche modalità con cui dovrebbe realizzarsi lo scopo comune e senza alcuna specifica indicazione dell'attività lavorativa da svolgere.
L' ha sottolineato che tra le due società non vi Controparte_4 erano rapporti diversi ed ulteriori rispetto alla mera messa a disposizione del personale da parte della distaccante in favore della distaccataria, anche alla luce del diverso oggetto sociale aventi le due società.
Da ultimo, ha evidenziato che tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori avevano dichiarato di aver avuto rapporti esclusivamente con i sigg.ri sin dall'assunzione e alcuni Parte_2 erano addirittura ignari del distacco, con la precisazione che alcuni dei lavoratori erano già stati dipendenti della ditta e, dopo la sottoscrizione del contratto Parte_2 con la nulla era cambiato circa l'attività lavorativa e il potere direttivo Controparte_3
4 datoriale.
Insiste, dunque, nel ritenere non sussistente la prova che la abbia fornito Controparte_3 effettivamente know how di qualsiasi tipo in favore della distaccataria, né i lavoratori avevano portato la propria esperienza alla distaccante non avendo mai avuto contatti con la né mai avevano svolto alcuna attività lavorativa in favore di Controparte_3 quest'ultima società.
Analoghe considerazioni svolge l'appellante anche in ordine alla mancata condivisione di beni strumentali.
Conclude l' ritenendo che la dimostrata illegittimità del contratto di rete stipulato Parte_1 dalla parte appellata con la il 29 aprile 2017 implica che non possa Controparte_3 trovare applicazione al caso di specie la presunzione di cui all'art. 30 comma 4 ter del d.lgs.
276/03, in forza della quale l'interesse al distacco sorge automaticamente in ragione dell'operatività di un contratto di rete che presenti i requisiti di cui all'art 3 d.lgs. 5/09.
Ha, pertanto, insistito nel ritenere che il distacco si è risolto in una messa a disposizione definitiva del personale in favore della ditta distaccataria, senza che la società distaccante si sia mai interessata neppure di predeterminare le mansioni da svolgere.
6.3. In accoglimento del gravame, la parte appellante ha chiesto in applicazione del principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante Amministrazione.
7. Il primo motivo di appello è condivisibile e, in riforma dell'impugnata sentenza, i ricorsi in opposizione alle ordinanze di ingiunzione proposti da e Controparte_1
vanno dichiarati inammissibili. Controparte_2
È, infatti, fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 6 del D.lgs. 1° settembre 2011 n.
150 formulata dall' Controparte_4
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l'appellante ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 27388 prot. n. 10623 del 12.2.2021 si perfezionava in data
23.02.2021, mentre il ricorso veniva depositato il 6.4.2021, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica e a fronte di tale produzione documentale la rimasta Controparte_1 contumace, nulla ha dedotto.
5 Analogamente, l'appellante ha documentalmente dimostrato che la notifica l'ordinanza di ingiunzione n. 27387 prot. n. 10607 del 12.2.2021, si perfezionava notificata in data
25.02.2021, mentre il ricorso veniva depositato l'8.4.2021, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, e a fronte di tale produzione documentale, rimasto Controparte_2 contumace nulla ha dedotto.
Sicché entrambi i ricorsi in opposizione deve ritenersi tardivi ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011.
Il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, dichiarare inammissibili le opposizioni.
Peraltro, anche in mancanza di una esplicita eccezione in tal senso da parte dell' Parte_1 nella memoria di costituzione in primo grado e come correttamente rilevato a pag. 8 del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività.
Ed invero, stante il tenore letterale dell'art. 6, comma 10, lett. a) del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, “Alla prima udienza, il giudice: a) Quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
”, è evidente che il legislatore ha attribuito al giudice il potere officioso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
Il giudice di prime cure ha dunque errato laddove, non avvedendosi dell'intervenuta decadenza del potere di impugnazione dei ricorrenti per la tardività del deposito dei ricorsi in opposizione, ha omesso di pronunciarsi nel senso della inammissibilità delle due opposizioni.
Trattandosi, invero, di materia sottratta alla disponibilità delle parti, poiché attinente a sanzioni amministrative poste a base della tutela di interessi pubblicistici, la decadenza è rilevabile d'ufficio (cfr., in tal senso, Cass. n. 14892 del 3.6.2025).
8. Resta assorbita ogni altra questione.
9. A fronte delle considerazioni sovraesposte, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata inammissibile sia l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27388 del 2021, sia l'opposizione Controparte_1 proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27387 del 2021. Controparte_2
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' esse seguono la soccombenza delle parti Controparte_4 appellate, in solido tra loro, e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui
6 alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
20.09.2024 dall' nei confronti di Controparte_4 CP_1
e avverso la sentenza n. 1556/2024 resa dal Tribunale del
[...] Controparte_2
Lavoro di Bari in data 15.04.2024 così provvede, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 27388 del 2021; dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 27387 del 2021; condanna e , in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'ITL Bari delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 3.200,00 per il primo grado ed in € 3000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso, in Bari in data 15.09.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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