Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04514/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4514 del 2021, proposto dalla Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 12 del 13.8.2021, a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia, SUAP, Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio, Igiene Urbana e Ambiente, Cimitero Manutenzioni del Comune di Mondragone, con cui è stato ordinato a TIM, mediante notifica al DL, la rimozione della SRB provvisoria di tipo carrato posizionato in via Domiziana c/o Ortofrutta Romano;
- di ogni atto, verbale e provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui gli atti relativi all'istruttoria, comprese le relazioni di servizio prot. N. 62895 dell'11.8.2021 e prot. N. 63384 del 13.8.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 31.1.2025;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Elena Farhat, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, in data 31.1.2025 la manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, in considerazione del fatto che l’impianto oggetto di causa, installato temporaneamente solo per un breve periodo, al fine di far fronte ad alcune criticità di copertura, è stato dismesso;
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può \decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- Non sia dovuta alcuna statuizione sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese per il Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Rita Luce |
IL SEGRETARIO