Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea scienze dell'informazione (anni 4), ed il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.
Il tutto, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot. n. 366924WG/1-2- PRC del 13.08.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LF GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 27 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta dinanzi al Tribunale in epigrafe;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO GN, Presidente
LF GI LL, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF GI LL | DO GN |
IL SEGRETARIO