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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.1287/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lorusso e
Anna Muraca giusta atti, elettivamente domiciliata in alla Via V.Cortese Parte_1
n. 25.
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Maria
Capua Vetere – Via Melorio n. 21.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata:
1. accogliere il presente gravame e, conseguentemente annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza n. 600/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 4 aprile 2019;
1
2. condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze delle due fasi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita,
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile
l'appello in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- ancora in via preliminare, in assenza dei requisiti richiesti ex lege, rigettare la richiesta si sospensione degli effetti esecutivi della sentenza n. 600 del 2.4.2019;
- in via principale e nel merito per le causali sopra esposte, rigettare integralmente
l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 600, resa dal
Tribunale di Catanzaro in data 2.04.2019, pubblicata in pari data;
- di conseguenza, porre a carico dell'appellante le spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Catanzaro così esponeva i fatti di causa:
“L'azienda ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 498/2018 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'intimante, odierna opposta della somma di 9.142,59 oltre interessi ex
D.lgs n. 231/231, nonché spese e competenze della procedura.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, la n. 72 del 14.07.2017 non è stata pagata mancando la comunicazione di avvenuta consegna da parte della società e conseguentemente il collaudo del presidio/ausilio.
Ha evidenziato che l'opposta non ha prodotto il titolo legale, contrattuale o di altra natura, legittimante la prestazione.
Ha inoltre dedotto che nel caso di specie non può trovare applicazione il saggio di interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 ed ha richiamato la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione n. 5042 del 28.02.2017 a supporto.
In ogni caso ha ribadito che, anche ove la fornitura di ausili e protesi fosse riconducibile al concetto di transazione commerciale, la speciale disciplina di cui al D.lgs. 231/2002 non può comunque trovare applicazione in mancanza di produzione del titolo contrattuale.
Pertanto ha chiesto che venga dichiarato nullo, inefficace o comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2 Si è costituita l'opposta società richiamando la Controparte_1 pronuncia resa dalla Suprema Corte a SS.UU n. 6827/2010 che esclude la necessità della forma scritta per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione
…..stipulati per corrispondenza con imprese commerciali, nei quali la volontà contrattuale può risultare anche da distinti atti scritti.
In particolare alla luce della giurisprudenza summenzionata la scheda progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti.
Ha evidenziato come la pronuncia della Suprema Corte n. 5042/2017, richiamata dall'opponente per escludere l'applicabilità del d.lgs. 231/2002 al rapporto per cui
è causa, risulta del tutto inconferente al caso di specie perché la predetta pronuncia si riferisce al caso dell'assistenza farmaceutica.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
La causa è stata istruita su base documentale e il Tribunale rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. con la sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.04.2019 ha ritenuto l'opposizione infondata ed ha così statuito:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore a rifondere in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore le spese del giudizio che liquida in complessivi €
3.235,00 per competenze professionale, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta”.
Con atto notificato a mezzo Pec in data 10.06.2019 e a mezzo del servizio postale in data in data 19.06.2019 ha proposto gravame l' in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore deducendo con unico articolato
3 motivo di censura la erroneità della decisione sotto il profilo della “Violazione di legge- Motivazione illogica e contraddittoria”.
Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
In particolare l'appellante censura la sentenza gravata laddove il Tribunale ha argomentato che : “ …ha altresì, allegato l'autorizzazione alla fornitura Part rilasciata dall' , recante la firma per quietanza del 14.7.2017, attestante
l'avvenuta consegna dell'ausilio, il che smentisce l'assunto dell'opponente secondo il quale manca la comunicazione dell'avvenuta consegna da parte della società”; osserva, che il Tribunale ha omesso di considerare che non è oggetto di Parte contestazione l'autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dall' previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, bensì, la formale comunicazione da parte del fornitore della data di consegna o di spedizione del dispositivo, atto propedeutico al collaudo, che, nel caso di specie non è stato posto in essere dalla società appellata, in violazione dell'art.
4.10 del D.M.n.332/1999, non avendo la provveduto ad inoltrare nei termini Controparte_1 previsti dalla norma formale comunicazione di avvenuta consegna o spedizione del dispositivo, che perciò non è stato collaudato.
La sentenza gravata secondo l'appellante è, dunque, errata per avere il
Tribunale riconosciuto la sussistenza del diritto al corrispettivo sulla scorta della sola autorizzazione sanitaria che rappresenta condizione necessaria per la verifica della sussistenza del diritto del richiedente, mentre per il diritto al pagamento della fornitura occorreva la verifica delle altre prescrizioni del DM n. 332/1999 in particolare all'art. 4 comma 10 che non sono state rispettate dall'appellata.
Il Tribunale ha erroneamente attribuito all'autorizzazione sanitaria il valore Parte di manifestazione della volontà contrattuale dell' richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 6827/2010, e incorrendo in contraddizione logico giuridica perché ha equiparato tale atto anche alla comunicazione di avvenuta consegna che secondo l'art. 4 comma 10 del D.M. 332/1999 deve invece provenire dal fornitore.
La sentenza gravata è errata, altresì, laddove il primo giudice ha reputato che la documentazione allegata è idonea a costituire valido atto scritto ai fini dell'ammissione del decreto ingiuntivo e della prova del credito, nonché, laddove il Tribunale ha rigettato l'eccepita l'inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2002, senza
4 considerare che, peraltro, gli interessi moratori non possono neppure riconoscersi in mancanza della produzione del titolo contrattuale in forma scritta.
Con comparsa depositata in data 03.10.2019, si è costituita in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 deducendo nel merito la sua infondatezza e ne ha chiesto il rigetto confutando tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
La Corte con provvedimento del 17 febbraio 2020 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 febbraio 2020 reputata la sussistenza di gravi motivi ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e la Corte, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa per la decisione.
Solo la parte appellata ha depositato comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Con i due profili di gravame da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica l'appellante ha censurato la sentenza gravata rispettivamente con il primo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il documento di autorizzazione sanitaria alla fornitura potesse valere anche come prova dell'avvenuta comunicazione della consegna del dispositivo, così da giustificare la pretesa creditoria della parte appellata, con il secondo, per avere riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.lgs.
231/2002, pur in difetto di un credito certo, liquido ed esigibile, e nonostante l'assenza di un contratto scritto tra il fornitore e l' , e la Controparte_2 natura pubblicistica del rapporto.
Entrambi i profili di gravame sono fondati. Part
L'autorizzazione rilasciata dall' costituisce un atto amministrativo con cui l'Ente abilita l'assistito alla fruizione della prestazione nei limiti stabiliti dal
D.M. 332/1999, ma non può essere confuso con la comunicazione formale che il
5 Parte fornitore è tenuto ad inoltrare alla dopo la consegna del dispositivo, ai sensi dell'art.
4.10 del medesimo decreto. Parte
Tale norma, infatti, impone al fornitore di comunicare alla entro tre giorni lavorativi dalla data di consegna o spedizione, l'effettivo avvenimento di tale adempimento, al fine di permettere all'ente di convocare tempestivamente l'assistito per il collaudo entro 15 giorni. Parte
Nel caso di specie, l' ha costantemente contestato la mancata ricezione di tale comunicazione, che ha impedito di fatto lo svolgimento del collaudo, fase indispensabile per verificare la congruenza clinica del dispositivo rispetto alla prescrizione.
Il Tribunale nella sentenza gravata, mancando la prova che la comunicazione dell'avvenuta consegna sia stata effettuata ha sostanzialmente equiparato la mera autorizzazione sanitaria all'intervenuta comunicazione di consegna, attribuendo così alla documentazione amministrativa una valenza probatoria non conforme alla normativa vigente e alla ratio del collaudo, che rappresenta la condizione per l'insorgenza del diritto al pagamento in favore del fornitore.
Neppure conduce in direzione differente quanto asserito dalla parte appellata in relazione all'invio in allegato alla fattura elettronica il cui pagamento è stato ingiunto, della dichiarazione sottoscritta dall'assistito di avvenuta ricezione attraverso consegna diretta del dispositivo.
Ed infatti, la dichiarazione dell'assistito di avvenuta consegna, anche se firmata, non sana il mancato rispetto dell'art. 4 comma 10 del D.M. 332/1999, recante il regolamento di erogazione dei dispositivi protesici da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, perché non equivale alla comunicazione formale e Parte documentata che il fornitore è obbligato a trasmettere alla entro 3 giorni lavorativi dalla consegna o spedizione;
il diritto al pagamento, si intende subordinato al corretto svolgimento del collaudo, che non può dirsi effettuato né surrogato dalla firma del paziente di ricezione del dispositivo.
Ne consegue che, in assenza della prova dell'invio della comunicazione da Parte parte del fornitore all' nei termini previsti dalla norma, e in assenza del collaudo, la pretesa creditoria dell'appellata non può ritenersi maturata né esigibile, legittimando l' a liquidare la fattura. Pt_2
6 Il motivo di gravame deve, pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la sussistenza del credito nonostante il mancato adempimento della procedura di cui all'art. 4 comma 10 DM
332/1999.
II
L'accoglimento del primo profilo di gravame implica che ogni questione relativa al secondo profilo di censura che afferisce alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la disciplina degli interessi moratori di cui al
D.lgs. 231/2002 deve ritenersi assorbito.
Tuttavia, per completezza espositiva va aggiunto che il profilo di gravame sarebbe comunque fondato, atteso che la fornitura è avvenuta sulla base di un atto amministrativo unilaterale (autorizzazione sanitaria) e non già in esecuzione di un contratto stipulato tra le parti secondo le forme previste dal D.lgs. n. 231/2002.
La documentazione in atti non integra un valido titolo contrattuale scritto, né risulta dimostrata l'esistenza di un accordo negoziale che possa qualificarsi come transazione commerciale in senso tecnico.
Su tale scorta l'appello deve essere accolto e la sentenza gravata riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, poste a carico della parte appellata e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai D.M. 55/2014, per il basso grado di complessità della causa, in relazione allo scaglione di valore da € 5.201-26.000.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto notificato in data
10.06.2019, avverso la sentenza n. 600/2019 emessa e depositata dal Tribunale di
Catanzaro in data 2 aprile 2019, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata revoca il D.I. n. 498/2018 emesso in data 18.06.2018 dal Tribunale di
Catanzaro;
- condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado del grado in € 117,50 per oneri e € 2.738 per compensi, e quanto al secondo grado in € 382,5 per oneri, €
7 3.118 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di
Appello, I sezione civile, del giorno 17.9.2025
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Fabrizio Cosentino)
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