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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1616/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CROCE MALLONI N. 10 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
FORTUNATO MATTEO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
CROCE MALLONI N. 10 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
FORTUNATO MATTEO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. IANNONE
MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio chiedendo che fossero dichiarati CP_1 illegittimi gli interventi realizzati da quest'ultimo sul confine (apposizione di pannelli in plastica che impediscono il deflusso naturale dell'acqua piovana) e la chiusura dell'imbocco della vasca di scarico comune con condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea. CP_1
In particolare, gli attori qualificandosi quali proprietari della vasca di scarico hanno denunciato il comportamento asseritamente illegittimo posto in essere dal convenuto consistito nella chiusura dell'imbocco della vasca medesima impedendo loro di utilizzarla.
Hanno invocato, a sostegno della loro pretesa, l'art. 1102 c.c. e, dunque, la tutela ripristinatoria.
Il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata ed in particolare della documentazione in atti, ritiene la domanda, volta ad ottenere il ripristino della vasca di scarico, infondata per quanto di ragione.
Invero, gli attori non hanno fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di essere comproprietari della vasca in oggetto.
Dall'esame del titolo di provenienza (cfr. atto notarile di compravendita del 29.3.1969), infatti, non emerge affatto la comproprietà della vasca di scarico, la quale trovandosi nel terreno di proprietà esclusiva del convenuto appartiene a quest'ultimo in virtù del generale principio di accessione (art. 934 c.c.).
Sembra piuttosto esistere una servitù di scarico delle acque a favore dei fondi limitrofi, tra i quali anche quello degli attori, ed a carico del fondo di . CP_1
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica, la quale ha, peraltro, accertato, che
“all'interno della vasca, come si evince anche dal rilievo fotografico, i blocchi di tufo sono identici, cioè risalgano allo stesso periodo di fabbricazione e quindi nulla fa pensare ad una eventuale manomissione atta a chiudere un eventuale tubo di scarico”…. “Si precisa che la suddetta vasca, attualmente, raccoglie solo le acque piovane del giardino di proprietà
[...]
in quanto tutti gli scoli sono stati canalizzati, compresi il pluviale nel giardino CP_1 [...]
, sono stati convogliati nella fognatura comunale”. CP_1
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti.
Pagina 2 di 4 Gli attori, dunque, non hanno fornito la prova di essere comproprietari della vasca di scarico e pertanto, alcun diritto vantano di raccogliere e prelevare l'acqua piovana dalla medesima, in quanto l'unico diritto che essi esercitavano era quello di servitù di scarico delle acque reflue che, peraltro, in seguito alla canalizzazione di tutti gli scoli nella fognatura comunale, non viene più utilizzato.
Per quanto concerne la domanda attorea di riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei pannelli in plastica e delle tegole in laterizio che il convenuto ha posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori, si osserva quanto segue.
A norma dell'art 913 cod. civ. il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo. Siffatta soggezione, pero, rientra nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di vicinato e presuppone che l'immissione delle acque venga dal terreno nel fondo vicino e non direttamente, per saltum, dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprieta limitrofa (cfr. Cass. Sentenza n. 3982 del
29/10/1976). Trattasi di limitazione legale della proprietà.
L'azione proposta dagli attori, pertanto, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui.
Nel caso di specie il ctu ha accertato che, effettivamente, l'apposizione dei materiali sopra descritti da parte del convenuto ostacola il normale deflusso dell'acqua piovana.
Ne discende, che in accoglimento della domanda di riduzione in pristino, il convenuto va condannato a rimuovere i pannelli in plastica e le tegole in laterizio che ha posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere la riapertura dell'imbocco della vasca di scarico;
2) Condanna a rimuovere i pannelli in plastica e le tegole in laterizio che ha CP_1 posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 26/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CROCE MALLONI N. 10 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
FORTUNATO MATTEO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
CROCE MALLONI N. 10 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
FORTUNATO MATTEO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. IANNONE
MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio chiedendo che fossero dichiarati CP_1 illegittimi gli interventi realizzati da quest'ultimo sul confine (apposizione di pannelli in plastica che impediscono il deflusso naturale dell'acqua piovana) e la chiusura dell'imbocco della vasca di scarico comune con condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea. CP_1
In particolare, gli attori qualificandosi quali proprietari della vasca di scarico hanno denunciato il comportamento asseritamente illegittimo posto in essere dal convenuto consistito nella chiusura dell'imbocco della vasca medesima impedendo loro di utilizzarla.
Hanno invocato, a sostegno della loro pretesa, l'art. 1102 c.c. e, dunque, la tutela ripristinatoria.
Il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata ed in particolare della documentazione in atti, ritiene la domanda, volta ad ottenere il ripristino della vasca di scarico, infondata per quanto di ragione.
Invero, gli attori non hanno fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di essere comproprietari della vasca in oggetto.
Dall'esame del titolo di provenienza (cfr. atto notarile di compravendita del 29.3.1969), infatti, non emerge affatto la comproprietà della vasca di scarico, la quale trovandosi nel terreno di proprietà esclusiva del convenuto appartiene a quest'ultimo in virtù del generale principio di accessione (art. 934 c.c.).
Sembra piuttosto esistere una servitù di scarico delle acque a favore dei fondi limitrofi, tra i quali anche quello degli attori, ed a carico del fondo di . CP_1
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica, la quale ha, peraltro, accertato, che
“all'interno della vasca, come si evince anche dal rilievo fotografico, i blocchi di tufo sono identici, cioè risalgano allo stesso periodo di fabbricazione e quindi nulla fa pensare ad una eventuale manomissione atta a chiudere un eventuale tubo di scarico”…. “Si precisa che la suddetta vasca, attualmente, raccoglie solo le acque piovane del giardino di proprietà
[...]
in quanto tutti gli scoli sono stati canalizzati, compresi il pluviale nel giardino CP_1 [...]
, sono stati convogliati nella fognatura comunale”. CP_1
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti.
Pagina 2 di 4 Gli attori, dunque, non hanno fornito la prova di essere comproprietari della vasca di scarico e pertanto, alcun diritto vantano di raccogliere e prelevare l'acqua piovana dalla medesima, in quanto l'unico diritto che essi esercitavano era quello di servitù di scarico delle acque reflue che, peraltro, in seguito alla canalizzazione di tutti gli scoli nella fognatura comunale, non viene più utilizzato.
Per quanto concerne la domanda attorea di riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei pannelli in plastica e delle tegole in laterizio che il convenuto ha posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori, si osserva quanto segue.
A norma dell'art 913 cod. civ. il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo. Siffatta soggezione, pero, rientra nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di vicinato e presuppone che l'immissione delle acque venga dal terreno nel fondo vicino e non direttamente, per saltum, dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprieta limitrofa (cfr. Cass. Sentenza n. 3982 del
29/10/1976). Trattasi di limitazione legale della proprietà.
L'azione proposta dagli attori, pertanto, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui.
Nel caso di specie il ctu ha accertato che, effettivamente, l'apposizione dei materiali sopra descritti da parte del convenuto ostacola il normale deflusso dell'acqua piovana.
Ne discende, che in accoglimento della domanda di riduzione in pristino, il convenuto va condannato a rimuovere i pannelli in plastica e le tegole in laterizio che ha posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere la riapertura dell'imbocco della vasca di scarico;
2) Condanna a rimuovere i pannelli in plastica e le tegole in laterizio che ha CP_1 posto lungo il confine con il terreno di proprietà degli attori;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 26/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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