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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6099/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
(cod. fisc. e P. I.V.A. n. Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Silvestro.
[...]
attore opponente -
CONTRO
nato a [...] il [...]3 cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Gaggi (ME) Via C.F._1
Cutrufelli n. 5 presso lo studio dell'Avv. Massimo Lo Giudice che lo rappresenta e difende.
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, in data 4 settembre
2015 n. 1187, notificato il 29 settembre 2015, nell'ambito del procedimento
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
monitorio n. 2465/15 R.G. l'Ing. , ha ingiunto al Controparte_1 [...]
, mediante concessione della provvisoria esecuzione ex art. Parte_1
642 c.p.c., di pagare la somma di € 24.315,78 per le causali indicate in ricorso e relativi interessi, nonché le spese del procedimento.
Con atto di citazione del 07.11.2015, il , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione ex art. 645
c.p.c. al detto decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'ing. contestando quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito da parte avversa.
Istruita la causa, all'udienza del 10.10.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con unico motivo di opposizione, parte opponente eccepisce, in particolare, che in riferimento all'incarico professionaleconferito all'Ing. , le Controparte_1
prestazioni inerenti lo studio di inserimento urbanistico ed il piano di manutenzione erano comprese tra quelle oggetto del conferimento d'incarico nei termini predetti, per cui esse non potevano essere rivendicate dall'Ing. - CP_1
avvalendosi peraltro delle relative classi e categorie per la redazione della parcella, suddivisa in più classi in funzione alle tipologie lavorative progettate ed eseguite - quali prestazioni ulteriori, poste a fondamento del d.i. opposto.
Ritiene, inoltre, il che tutte le prestazioni professionali fornite dal Pt_1
professionista sono comprese tra quelle determinate nel disciplinare, al compenso ivi pattuito, per cui ogni ed eventuale eccedenza non potrà essere rivendicata nei confronti dell'Ente opponente, che, a tal proposito, ribadisce la sua pronta ed immediata disponibilità a corrispondere al convenuto la predetta somma omnicomprensiva di € 13.870,36, esclusa l'eccedenza, perché non dovuta.
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
In verità, la produzione documentale effettuata da parte opposta attesta sia l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'incarico professionaleconferito all'Ing.
dal con specifica determina Controparte_1 Parte_1 Parte_1
sindacale distinta al n. 45/2004, del 21.9.2004 con successivo “disciplinare di incarico professionale” e sottoscritto da entrambe le parti, sia l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'ulteriore incarico professionale conferito all'Ing.
sempre dal con Controparte_1 Parte_1 Parte_1
determinazione dirigenziale n. 240 Reg. Gen. datata 28.5.2008.
Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che il ha Parte_1
conferito incarico professionale all'Ing. per la compilazione Controparte_1
del progetto definitivo ed esecutivo nonché per la direzione lavori, la misura, la contabilità e l'assistenza al collaudo dei lavori di “recupero dei quartieri degradati del centro storico - quartiere Matrice e via Visconte Ruffo” della città
di . Il detto incarico veniva espletato dall'Ing. Parte_1 CP_1
che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che a
[...]
quanto richiesto dallo stesso per il tramite del Parte_1
Responsabile Unico del Procedimento, redigeva anche lo studio di inserimento urbanistico ed il piano di manutenzione.
Il Comune di , inoltre, con nota del 16.6.2009 ha dato atto Parte_1
dell'avvenuta progettazione e della effettiva esecuzione dei lavori in questione e ha autorizzato il , anche, ad “avvalersi delle relative classi e categorie, ai CP_1
sensi della L. 143/49 e s.m.i., per la redazione della parcella per le prestazioni professionali, nella specie delle tabb. B-B1”; ed ancora ha autorizzato sempre l'Ing. a “suddividere la parcella in più classi in funzione delle Controparte_1
tipologie lavorative progettate ed eseguite, nella specie, essendo i lavori relativi anche a pavimentazione di tipo artistico” facendo ricorso a due classi di parcella:
“Via” e “Ie”.
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
Da quanto detto emerge, pertanto, chiaramente che il disciplinare di incarico in argomento non fissava in modo assoluto ed immodificabile i compensi professionali dell'Ing. limitandosi ad indicare in via meramente presuntiva il Controparte_1
detto importo di euro 13.870,36 sulla base di lavori “stimati” in complessivi €
156.994,40.
Appare, inoltre, doveroso ricordare l'ulteriore incarico che la stessa amministrazione appaltante dava, durante l'esecuzione dei lavori di che trattasi, sempre all'Ing. , essendo emersa “la necessità di eseguire Controparte_1
lavorazioni diverse ed imprevedibili rispetto a quanto previsto in contratto a causa di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale”.
Ed infatti, con determinazione n. 240 Reg. Gen. datata 28.5.2008 a firma del
R.U.P. e Responsabile U.T.C. del Parte_3
(rettificata con ulteriore determinazione n. 397 del 21.8.2008),
[...]
l'Amministrazione appaltante, dopo avere richiamato nelle premesse siffatta circostanza chiaramente riconducibile nell'alveo dell'originario incarico, ha disposto di approvare la perizia di variante con la relazione tecnica specialistica redatta dal D.L. Ing. e presentata all'Ente il 30.04.2008, Controparte_1
riconoscendo gli ulteriori importi maturati in favore del professionista incaricato.
Anche per tale provvedimento esisteva una copertura finanziaria. All'ultima pagina della predetta determinazione n. 240 Reg. del 28.05.2008 (n. 113 Reg.
Part.), infatti, si legge espressamente “… di dare atto pertanto che
l'approvazione della perizia di spesa non comporta la necessità di alcun nuovo impegno di spesa;
di dare atto che la somma risulta impegnata precedentemente
del Bilancio 2006 RR. PP. Impegno n. 733/2006 finanziata con Decreto del D.G.
del dipartimento della protezione civile della regione siciliana n. 944 del
29/10/2007 …” .
Provando a riassumere quanto emerso dall'istruttoria svolta, appare chiaro che all'iniziale compenso professionale dell'Ing. , pari ad euro Controparte_1
13.870,36, indicato nella determinazione sindacale n. 45 del 21.09.2014 e
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
ribadito nel disciplinare di incarico del 9.06.2006, si sono sommate le ulteriori spese ed i compensi dell'Ing. discendenti da altre e nuove Controparte_1
attività professionali, distinte rispetto a quelle inizialmente richieste al medesimo tecnico, tra cui anche un nuovo originario progetto (approvato con determinazione n. 549 del 27.10.2006), la perizia di variante [trasmessa al
Comune di il 24.04.2008 ed assunta al Protocollo dell'Ente Parte_1
al n. 5354], la progettazione, la direzione e l'esecuzione della pavimentazione artistica (attestazione dell'U.T.C. del 16.6.2009), oltre alla perizia di assestamento finale. Siffatte ulteriori e distinte attività professionali e relativi compensi venivano riconosciuti con specifici provvedimenti amministrativi tra i quali la determinazione del responsabile del servizio “Area Tecnica Urbanistica” del Comune di n. 240 del 28.05.2008 avente ad oggetto Parte_1
“approvazione perizia di variante n. 1” e la determinazione emessa dallo stesso
Ufficio tecnico comunale al n. 397 del 21.08.2008 avente ad oggetto “rettifica in auto tutela della propria determina n. 240 del 28.05.2008 approvazione della perizia di variante n. 1”.
Per quanto detto, occorre specificare che l'Ing. ha diritto ad Controparte_1
avere riconosciuto il credito di cui al ricorso monitorio nella misura di euro
24.315,78, atteso che lo stesso, trova ragione nelle prestazioni professionali rese non solo in virtù della determina sindacale di incarico n. 45 del 21.09.2004 ma anche in ragione della determina dirigenziale n. 240 del 28.05.2008 e di tutti gli altri provvedimenti e disciplinari prodotti in giudizio.
Le spese del presente giudizio di opposizione, stante la soccombenza dell'opponente devono essere poste a carico dello stesso e liquidate a favore,
dell'opposto, in complessivi € 3397,00, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina, lì 07.02.2025
Il Giudice
Avv. Valeria Anna Pappalardo
Pag.6 di 6
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6099/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
(cod. fisc. e P. I.V.A. n. Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Silvestro.
[...]
attore opponente -
CONTRO
nato a [...] il [...]3 cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Gaggi (ME) Via C.F._1
Cutrufelli n. 5 presso lo studio dell'Avv. Massimo Lo Giudice che lo rappresenta e difende.
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, in data 4 settembre
2015 n. 1187, notificato il 29 settembre 2015, nell'ambito del procedimento
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
monitorio n. 2465/15 R.G. l'Ing. , ha ingiunto al Controparte_1 [...]
, mediante concessione della provvisoria esecuzione ex art. Parte_1
642 c.p.c., di pagare la somma di € 24.315,78 per le causali indicate in ricorso e relativi interessi, nonché le spese del procedimento.
Con atto di citazione del 07.11.2015, il , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione ex art. 645
c.p.c. al detto decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'ing. contestando quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito da parte avversa.
Istruita la causa, all'udienza del 10.10.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con unico motivo di opposizione, parte opponente eccepisce, in particolare, che in riferimento all'incarico professionaleconferito all'Ing. , le Controparte_1
prestazioni inerenti lo studio di inserimento urbanistico ed il piano di manutenzione erano comprese tra quelle oggetto del conferimento d'incarico nei termini predetti, per cui esse non potevano essere rivendicate dall'Ing. - CP_1
avvalendosi peraltro delle relative classi e categorie per la redazione della parcella, suddivisa in più classi in funzione alle tipologie lavorative progettate ed eseguite - quali prestazioni ulteriori, poste a fondamento del d.i. opposto.
Ritiene, inoltre, il che tutte le prestazioni professionali fornite dal Pt_1
professionista sono comprese tra quelle determinate nel disciplinare, al compenso ivi pattuito, per cui ogni ed eventuale eccedenza non potrà essere rivendicata nei confronti dell'Ente opponente, che, a tal proposito, ribadisce la sua pronta ed immediata disponibilità a corrispondere al convenuto la predetta somma omnicomprensiva di € 13.870,36, esclusa l'eccedenza, perché non dovuta.
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
In verità, la produzione documentale effettuata da parte opposta attesta sia l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'incarico professionaleconferito all'Ing.
dal con specifica determina Controparte_1 Parte_1 Parte_1
sindacale distinta al n. 45/2004, del 21.9.2004 con successivo “disciplinare di incarico professionale” e sottoscritto da entrambe le parti, sia l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'ulteriore incarico professionale conferito all'Ing.
sempre dal con Controparte_1 Parte_1 Parte_1
determinazione dirigenziale n. 240 Reg. Gen. datata 28.5.2008.
Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che il ha Parte_1
conferito incarico professionale all'Ing. per la compilazione Controparte_1
del progetto definitivo ed esecutivo nonché per la direzione lavori, la misura, la contabilità e l'assistenza al collaudo dei lavori di “recupero dei quartieri degradati del centro storico - quartiere Matrice e via Visconte Ruffo” della città
di . Il detto incarico veniva espletato dall'Ing. Parte_1 CP_1
che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che a
[...]
quanto richiesto dallo stesso per il tramite del Parte_1
Responsabile Unico del Procedimento, redigeva anche lo studio di inserimento urbanistico ed il piano di manutenzione.
Il Comune di , inoltre, con nota del 16.6.2009 ha dato atto Parte_1
dell'avvenuta progettazione e della effettiva esecuzione dei lavori in questione e ha autorizzato il , anche, ad “avvalersi delle relative classi e categorie, ai CP_1
sensi della L. 143/49 e s.m.i., per la redazione della parcella per le prestazioni professionali, nella specie delle tabb. B-B1”; ed ancora ha autorizzato sempre l'Ing. a “suddividere la parcella in più classi in funzione delle Controparte_1
tipologie lavorative progettate ed eseguite, nella specie, essendo i lavori relativi anche a pavimentazione di tipo artistico” facendo ricorso a due classi di parcella:
“Via” e “Ie”.
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
Da quanto detto emerge, pertanto, chiaramente che il disciplinare di incarico in argomento non fissava in modo assoluto ed immodificabile i compensi professionali dell'Ing. limitandosi ad indicare in via meramente presuntiva il Controparte_1
detto importo di euro 13.870,36 sulla base di lavori “stimati” in complessivi €
156.994,40.
Appare, inoltre, doveroso ricordare l'ulteriore incarico che la stessa amministrazione appaltante dava, durante l'esecuzione dei lavori di che trattasi, sempre all'Ing. , essendo emersa “la necessità di eseguire Controparte_1
lavorazioni diverse ed imprevedibili rispetto a quanto previsto in contratto a causa di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale”.
Ed infatti, con determinazione n. 240 Reg. Gen. datata 28.5.2008 a firma del
R.U.P. e Responsabile U.T.C. del Parte_3
(rettificata con ulteriore determinazione n. 397 del 21.8.2008),
[...]
l'Amministrazione appaltante, dopo avere richiamato nelle premesse siffatta circostanza chiaramente riconducibile nell'alveo dell'originario incarico, ha disposto di approvare la perizia di variante con la relazione tecnica specialistica redatta dal D.L. Ing. e presentata all'Ente il 30.04.2008, Controparte_1
riconoscendo gli ulteriori importi maturati in favore del professionista incaricato.
Anche per tale provvedimento esisteva una copertura finanziaria. All'ultima pagina della predetta determinazione n. 240 Reg. del 28.05.2008 (n. 113 Reg.
Part.), infatti, si legge espressamente “… di dare atto pertanto che
l'approvazione della perizia di spesa non comporta la necessità di alcun nuovo impegno di spesa;
di dare atto che la somma risulta impegnata precedentemente
del Bilancio 2006 RR. PP. Impegno n. 733/2006 finanziata con Decreto del D.G.
del dipartimento della protezione civile della regione siciliana n. 944 del
29/10/2007 …” .
Provando a riassumere quanto emerso dall'istruttoria svolta, appare chiaro che all'iniziale compenso professionale dell'Ing. , pari ad euro Controparte_1
13.870,36, indicato nella determinazione sindacale n. 45 del 21.09.2014 e
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
ribadito nel disciplinare di incarico del 9.06.2006, si sono sommate le ulteriori spese ed i compensi dell'Ing. discendenti da altre e nuove Controparte_1
attività professionali, distinte rispetto a quelle inizialmente richieste al medesimo tecnico, tra cui anche un nuovo originario progetto (approvato con determinazione n. 549 del 27.10.2006), la perizia di variante [trasmessa al
Comune di il 24.04.2008 ed assunta al Protocollo dell'Ente Parte_1
al n. 5354], la progettazione, la direzione e l'esecuzione della pavimentazione artistica (attestazione dell'U.T.C. del 16.6.2009), oltre alla perizia di assestamento finale. Siffatte ulteriori e distinte attività professionali e relativi compensi venivano riconosciuti con specifici provvedimenti amministrativi tra i quali la determinazione del responsabile del servizio “Area Tecnica Urbanistica” del Comune di n. 240 del 28.05.2008 avente ad oggetto Parte_1
“approvazione perizia di variante n. 1” e la determinazione emessa dallo stesso
Ufficio tecnico comunale al n. 397 del 21.08.2008 avente ad oggetto “rettifica in auto tutela della propria determina n. 240 del 28.05.2008 approvazione della perizia di variante n. 1”.
Per quanto detto, occorre specificare che l'Ing. ha diritto ad Controparte_1
avere riconosciuto il credito di cui al ricorso monitorio nella misura di euro
24.315,78, atteso che lo stesso, trova ragione nelle prestazioni professionali rese non solo in virtù della determina sindacale di incarico n. 45 del 21.09.2004 ma anche in ragione della determina dirigenziale n. 240 del 28.05.2008 e di tutti gli altri provvedimenti e disciplinari prodotti in giudizio.
Le spese del presente giudizio di opposizione, stante la soccombenza dell'opponente devono essere poste a carico dello stesso e liquidate a favore,
dell'opposto, in complessivi € 3397,00, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina, lì 07.02.2025
Il Giudice
Avv. Valeria Anna Pappalardo
Pag.6 di 6