Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/24
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 246/24, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Monica Parte_1 C.F._1
Savanna, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Rino Controparte_1 P.IVA_1
Schiavone, elettivamente domiciliata come in atti.
(P.IVA n. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Valsecchi, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere, come da note scritte depositate in sostituzione della udienza del 17.3.25. pagina 1 di 4
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di: “1. Controparte_3
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del bonus sociale idrico per il periodo 1° aprile 2021-31.12.2023, e per l'effetto accertata la responsabilità e comunque l'inadempimento della società nella omessa Controparte_2
fruizione del bonus sociale idrico da parte della ricorrente nel periodo aprile 2021 dicembre 2023, per i motivi di cui al presente ricorso, ordinare alla società di comunicare ad Controparte_2 CP_1
i dati della ricorrente necessari per l'attribuzione del bonus relativo al periodo da aprile 2021 a
[...] dicembre 2023; 2. Per l'effetto di quanto sopra, condannare, in ogni caso, ad erogare il CP_1
bonus sociale idrico alla ricorrente in riferimento al periodo da aprile 2021 a dicembre 2023, per i motivi di cui al presente ricorso, con adozione di ogni altro provvedimento di legge. Il tutto con vittoria di competenze e onorari di giudizio”.
2. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il Controparte_1
22.4.24 - ha avanzato al Tribunale le seguenti conclusioni: “1. Nel merito: si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, a spese interamente compensate, visto che la ricorrente ha percepito e percepisce regolarmente il bonus idrico, da parte di 2. In subordine: Nella CP_1
denegata ipotesi che non venga dichiarata cessata la materia del contendere, si chiede di rigettare il ricorso per cui si procede in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti motivi spiegati nella narrativa del presente atto.
3. In estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo: Qualora fossero accertati ritardi nell'erogazione del bonus si chiede di attribuire eventuali responsabilità ad in quanto unico organismo preposto alla gestione dei flussi informativi. Nei casi Controparte_2
previsti nei numeri 2 e 3 si chiede che la pronuncia avvenga con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
3. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 26.4.24 - Controparte_2 ha chiesto al Tribunale: “nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 4 4. Alla prima udienza di comparizione del 6.5.24, il Giudice ha sollecitato le parti ad una soluzione bonaria della controversia;
a seguito della condivisione di tale sollecito ad opera delle parti, il processo
è proseguito in una serie di udienze, nelle quali queste ultime hanno dato atto della pendenza di trattative di conciliazione;
quindi, alla udienza del 17.3.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, tutte le parti hanno comunicato al Giudice la sopravvenienza tra le stesse di una transazione e – per l'effetto – hanno chiesto al Giudice la emissione di una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere e della conseguente volontà di tutte le parti di ottenere una sentenza che dichiari una tale sopravvenienza.
6. E' noto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del
06/02/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; Cas. Sez. L, Sentenza n. 9332 del
10/07/2001).
Pertanto, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023;
E' parimenti noto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere va “adottata con sentenza, dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).
7. Spese compensate, come da concorde richiesta delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 246/24, così decide:
DICHIARA la intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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