Articolo 3 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
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20 ottobre 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994