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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Riva;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 i
- resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare inaudita altera parte attesa l'evidenza ex actis delle eccezioni formulate e provate per tabulas, nonché la pregante sussistenza del fumus e del periculum, o in subordine previamente provocato il contraddittorio, sospendere l'intervento di nella pendente procedura esecutiva immobiliare rg. n. 221/2023 confermando allo stato la CP_1 sospensione del ecutiva dei titoli fondanti l'intervento di e comunque in ogni caso la sospensione CP_1 dell'atto di intervento, anche ex art. 295 c.p.c., per tutti i motivi esp iva;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di ad intervenire ed agire nella CP_1 procedura esecutiva immobiliare rge n. 221/2023 del Tribunale di Lodi e com cedere contro la sig.ra Pt_1 per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Nel merito: previo accertamento dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inammissibilità, l'inesistenza, l'improcedibilità totale o comunque parziale dell'atto di intervento della nella Controparte_1 procedura esecutiva R.G.E. N. 221/2023 per la somma di € 146.01 inore ritenuta di giustizia, avanti a codesto Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza totale o comunque parziale del diritto di ad intervenire e a procedere ad esecuzione CP_1 forzata dichiarando conseguentemente l'illegittimità dell'intervento zione proposta nei confronti dell'opponente l'inefficacia e/o nullità di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite anche della instauranda fase cautelare, da distrarsi in favore dell'Avv. Barbara Riva che si dichiara antistataria”
1 Conclusioni di parte convenuta
“1) In via preliminaree nel merito,dichiarare inammissibile, con ogni statuizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla ricorrente;
2) Per gli effetti, confermare la piena legittimità dell'atto d'intervento di nella procedura esecutiva recante CP_1 RGE n. 221/2023;
3) In ogni caso, con favore di spese e competenze di lite con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
4) In via istruttoria, ci si oppone ad ogni richiesta avversaria in quanto del tutto inconducente ai fini dell'esito del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la sig.ra si è opposta Parte_1 all'intervento di nella procedura esecutiva R.G.E. n. 221/20 oi confronti CP_1 deducendo i s tivi: (i) mancata prova del rilascio di una valida procura del potere rappresentativo conferito al vicedirettore di (ii) carenza di legittimazione attiva di CP_1 CP_1
(iii) inesistenza del debito tributario in .ra (iv) mancata prova della preve
[...] Pt_1 escussione del debitore principale Pt_2 Controparte_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo e la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la dichiarazione di inefficacia o nullità dell'intervento di CP_1
[...]
Con ordinanza del 29.05.2024, resa nel procedimento R.G.E. n. 221/2023, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto inammissibile la tutela cautelare richiesta “consistente, nella sostanza, in una sospensione parziale soggettiva della procedura esecutiva” e ha assegnato termine perentorio al 30.07.2024 per introdurre il giudizio di merito nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c.
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 ha insistito per la dichiarazione di Parte_1 inefficacia o nullità dell'intervento di CP_1 si è costituita in giudizio contestando le domande e chiedendone il rigetto.
[...]
2. La causa può essere decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice il potere di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Ciò premesso, la causa può essere decisa esaminando la questione concernente la carenza di prova in ordine alla preventiva escussione del debitore principale rispetto al patrimonio del socio accomandatario.
Ebbene, gli artt. 2304 e 2315 c.c. disciplinano il principio del c.d. beneficium excussionis in ragione del quale il creditore può pretendere il pagamento dal socio accomandatario solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.
E' principio consolidato in giurisprudenza che: “Il beneficio della preventiva escussione della società costituisce vera e propria condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c.”. (Cass. n. 15036/2005).
La tutela offerta ai soci dall'art. 2304 c.c. per le società in nome collettivo, applicabile anche alle società in accomandita semplice in forza del richiamo espresso operato dall'art. 2315 c.c., costituisce applicazione del generale principio dell'art. 2740 c.c. in tema di garanzia patrimoniale, avendo voluto il legislatore prevedere che le obbligazioni sociali trovino la loro principale garanzia nel patrimonio sociale
2 e soltanto sussidiariamente nei beni personali dei soci. Ne discende che il beneficium excussionis riconosciuto al socio accomandatario, attenendo alla garanzia di quest'ultimo nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di una sua autonomia patrimoniale;
il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il beneficium excussioni non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società: tale necessità viene meno quando risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (Cass. n. 4810/1984, Cass. n. 4752/1984, Cass. n. 4606/1983). Il giudizio prognostico in ordine all'infruttuosità dell'azione esecutiva, che consente appunto di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l'azione stessa, presuppone che l'azione esecutiva verso la società sia inidonea al soddisfacimento anche solo parziale delle ragioni di credito poiché la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale. Ciò che rileva è che il creditore fornisca una fondata e convincente dimostrazione dell'impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito escutendo il patrimonio sociale, ovvero che risulti la verosimile inutilità dell'esperimento di tale azione esecutiva.
Ebbene, nel caso di specie, ha omesso di prendere posizione sull'eccezione sollevata dalla CP_1 sig.ra non ha contestat er escusso il patrimonio sociale di nè ha Pt_1 Controparte_3 fornito elementi idonei a dimostrare che il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare, neppure parzialmente, il credito vantato.
Tali circostanze sono quindi sufficienti a ritenere fondata l'opposizione per violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori minimi del D. M n. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e del contenuto delle difese.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da dev'essere rigettata in considerazione CP_1 dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lodi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata CP_1 nei confronti di Parte_1
2) condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in € 3.000,00 CP_1 Parte_1 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Barbara Riva che si dichiara antistataria.
Lodi, 30 maggio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Riva;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 i
- resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare inaudita altera parte attesa l'evidenza ex actis delle eccezioni formulate e provate per tabulas, nonché la pregante sussistenza del fumus e del periculum, o in subordine previamente provocato il contraddittorio, sospendere l'intervento di nella pendente procedura esecutiva immobiliare rg. n. 221/2023 confermando allo stato la CP_1 sospensione del ecutiva dei titoli fondanti l'intervento di e comunque in ogni caso la sospensione CP_1 dell'atto di intervento, anche ex art. 295 c.p.c., per tutti i motivi esp iva;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di ad intervenire ed agire nella CP_1 procedura esecutiva immobiliare rge n. 221/2023 del Tribunale di Lodi e com cedere contro la sig.ra Pt_1 per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Nel merito: previo accertamento dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inammissibilità, l'inesistenza, l'improcedibilità totale o comunque parziale dell'atto di intervento della nella Controparte_1 procedura esecutiva R.G.E. N. 221/2023 per la somma di € 146.01 inore ritenuta di giustizia, avanti a codesto Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza totale o comunque parziale del diritto di ad intervenire e a procedere ad esecuzione CP_1 forzata dichiarando conseguentemente l'illegittimità dell'intervento zione proposta nei confronti dell'opponente l'inefficacia e/o nullità di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite anche della instauranda fase cautelare, da distrarsi in favore dell'Avv. Barbara Riva che si dichiara antistataria”
1 Conclusioni di parte convenuta
“1) In via preliminaree nel merito,dichiarare inammissibile, con ogni statuizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla ricorrente;
2) Per gli effetti, confermare la piena legittimità dell'atto d'intervento di nella procedura esecutiva recante CP_1 RGE n. 221/2023;
3) In ogni caso, con favore di spese e competenze di lite con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
4) In via istruttoria, ci si oppone ad ogni richiesta avversaria in quanto del tutto inconducente ai fini dell'esito del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la sig.ra si è opposta Parte_1 all'intervento di nella procedura esecutiva R.G.E. n. 221/20 oi confronti CP_1 deducendo i s tivi: (i) mancata prova del rilascio di una valida procura del potere rappresentativo conferito al vicedirettore di (ii) carenza di legittimazione attiva di CP_1 CP_1
(iii) inesistenza del debito tributario in .ra (iv) mancata prova della preve
[...] Pt_1 escussione del debitore principale Pt_2 Controparte_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo e la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la dichiarazione di inefficacia o nullità dell'intervento di CP_1
[...]
Con ordinanza del 29.05.2024, resa nel procedimento R.G.E. n. 221/2023, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto inammissibile la tutela cautelare richiesta “consistente, nella sostanza, in una sospensione parziale soggettiva della procedura esecutiva” e ha assegnato termine perentorio al 30.07.2024 per introdurre il giudizio di merito nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c.
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 ha insistito per la dichiarazione di Parte_1 inefficacia o nullità dell'intervento di CP_1 si è costituita in giudizio contestando le domande e chiedendone il rigetto.
[...]
2. La causa può essere decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice il potere di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Ciò premesso, la causa può essere decisa esaminando la questione concernente la carenza di prova in ordine alla preventiva escussione del debitore principale rispetto al patrimonio del socio accomandatario.
Ebbene, gli artt. 2304 e 2315 c.c. disciplinano il principio del c.d. beneficium excussionis in ragione del quale il creditore può pretendere il pagamento dal socio accomandatario solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.
E' principio consolidato in giurisprudenza che: “Il beneficio della preventiva escussione della società costituisce vera e propria condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c.”. (Cass. n. 15036/2005).
La tutela offerta ai soci dall'art. 2304 c.c. per le società in nome collettivo, applicabile anche alle società in accomandita semplice in forza del richiamo espresso operato dall'art. 2315 c.c., costituisce applicazione del generale principio dell'art. 2740 c.c. in tema di garanzia patrimoniale, avendo voluto il legislatore prevedere che le obbligazioni sociali trovino la loro principale garanzia nel patrimonio sociale
2 e soltanto sussidiariamente nei beni personali dei soci. Ne discende che il beneficium excussionis riconosciuto al socio accomandatario, attenendo alla garanzia di quest'ultimo nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di una sua autonomia patrimoniale;
il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il beneficium excussioni non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società: tale necessità viene meno quando risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (Cass. n. 4810/1984, Cass. n. 4752/1984, Cass. n. 4606/1983). Il giudizio prognostico in ordine all'infruttuosità dell'azione esecutiva, che consente appunto di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l'azione stessa, presuppone che l'azione esecutiva verso la società sia inidonea al soddisfacimento anche solo parziale delle ragioni di credito poiché la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale. Ciò che rileva è che il creditore fornisca una fondata e convincente dimostrazione dell'impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito escutendo il patrimonio sociale, ovvero che risulti la verosimile inutilità dell'esperimento di tale azione esecutiva.
Ebbene, nel caso di specie, ha omesso di prendere posizione sull'eccezione sollevata dalla CP_1 sig.ra non ha contestat er escusso il patrimonio sociale di nè ha Pt_1 Controparte_3 fornito elementi idonei a dimostrare che il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare, neppure parzialmente, il credito vantato.
Tali circostanze sono quindi sufficienti a ritenere fondata l'opposizione per violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori minimi del D. M n. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e del contenuto delle difese.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da dev'essere rigettata in considerazione CP_1 dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lodi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata CP_1 nei confronti di Parte_1
2) condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in € 3.000,00 CP_1 Parte_1 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Barbara Riva che si dichiara antistataria.
Lodi, 30 maggio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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