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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2560 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 26 agosto 2025 da
(C.F. ), nata a [...], il [...], di Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Brazzale (C.F. )ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio di Gorizia, Via Codelli, n. 3, pec Email_1
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.06.1977, di cittadinanza italiana, residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Paola Valle, c. f. , con studio in Trieste, Via Rittmeyer, n. 5 C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 26 agosto 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto
2. affidamento: a) confermare l'affidamento del figlio al Servizio Sociale del Per_1
Comune di Residenza (Trieste) per sostegno e controllo fino al 12.6.2026 con collocamento presso la madre, recependo il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste;
b) attribuire alla madre il potere di compiere in via autonoma ogni atto di ordinaria amministrazione, necessario per il figlio minore. Stabilire che la ripresa dei rapporti tra
, il padre e la famiglia paterna avvengano previo consenso del minore e sua Per_1 preparazione con l'aiuto di uno psicologo di suo gradimento e previo percorso psicologico e di supporto alla genitorialità per il padre. c) Dal 12.6.2026, mantenere il collocamento presso la madre, con autorizzazione al compimento degli atti di ordinaria amministrazione necessari per il figlio minore con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé con consenso del minore e accordo con la madre ed espletato il percorso psicologico per e di Per_1 supporto alla genitorialità per il padre;
3. CASA CONIUGALE: Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, Strada per Longera, n. 220/1, alla madre in quanto genitore collocatario fino all'autosufficienza economica dei figli. Le parti concordano che le spese relative alla proprietà dell'immobile (quali, a titolo solo esemplificativo, mutuo, premio dell'assicurazione sull'immobile e spese di manutenzione straordinaria) siano suddivise al 50% tra i genitori. Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano che esse siano ripartite nella misura suddetta previa verifica della causa che le ha generate al fine di accertare che non derivino da incuria, omessa manutenzione o cattiva gestione imputabile al genitore assegnatario dell'immobile. Pertanto, qualora si renda necessario un intervento anche urgente di riparazione, dovrà essere preliminarmente accertata per quanto possibile la natura del guasto. Solo nel caso in cui venga esclusa una responsabilità per omessa manutenzione ordinaria o colposa dell'assegnataria, la relativa spesa sarà ripartita al 50%. Danno atto che le spese di manutenzione ordinaria (tra queste (collaudo caldaia, pulizia grondaie, pulizia fossa biologica) restino a carico dell'assegnataria che si impegna a tenere in buono stato l'alloggio.
4. Darsi atto della autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. ASSEGNO UNICO/SUSSIDI PUBBLICISTICI: Disporre che la madre percepisca dall'INPS in via esclusiva l'intero importo dell'assegno unico per i figli;
Disporre che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico e privato per spese scolastiche, di trasporto, sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, salvo il caso in cui uno di essi le abbia integralmente anticipate
6. MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE STRAORDINARIE:
a) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di entrambi i figli con mensili €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili come per legge, da versarsi entro il 15 di ogni mese a decorrere da giugno 2025 con bonifico sul conto corrente della IG . Pt_1
b) Dal 1.12.2027, la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori verrà elevata ad
€. 500,00 mensili (€. 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili come per legge da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG . Pt_1
c) Ciascuno dei genitori contribuirà al 50 % dell'importo delle spese come da Protocollo di Intesa ONDIF in uso presso il Tribunale di Trieste del 18.05.2015, oltre al 50% delle spese per ripetizioni scolastiche, tasse scolastiche, materiale scolastico di inizio anno, abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici, gite scolastiche e attività correlate o proposte dalla scuola, spese per il conseguimento della patente di guida per entrambi i figli, spese relative alle sedute psicologiche per . il Signor si farà carico in via Per_1 CP_1 esclusiva delle spese mediche coperte dal suo Welfare Aziendale e che, nel caso in cui le spese siano state anticipate anche dalla moglie, i rimborsi verranno suddivisi al 50%.
7. ULTERIORSI CONDIZIONI a) si impegna a versare alla moglie €. Controparte_1
600,00 a titolo di arretrati (contributo al mantenimento per giugno e luglio 2025) entro il 12 agosto 2025;
b) La madre si impegna a tenere informato il padre circa gli excursus scolastici e lavorativi dei figli salvo quanto visibile ad entrambi i genitori attraverso la consultazione delle piattaforme scolastiche;
c) Le parti si prestano reciproco assenso a chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
d) Cessioni autovetture:
1. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Ford Tourneo Courier FK307WR, di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di CP_1
[...]
2. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. della moto Transalp AS77890 di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di Raccar CP_1
3. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Controparte_1 Parte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Fiesta targata DH508AN, di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di . Parte_1
Attesi i diversi valori dei mezzi ceduti, verserà alla €. 1500,00 Controparte_1 Pt_1 nei 10 giorni successivi all'emissione della sentenza di separazione personale.
e) Le parti si danno anno che la questione relativa alla casa coniugale verrà affrontata dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Salvo diverso accordo, le parti già condividono che, quando i figli, raggiunta l'indipendenza economica e decaduta previo accordo tra le parti o previo accertamento giudiziale l'assegnazione, l'immobile andrà messo in vendita entro 6 mesi, previa determinazione del valore a mezzo perizia redatta da esperto individuato di comune accordo o, qualora non si raggiunga un accordo, a mezzo di due perizie affidate ai professionisti di fiducia di ciascun coniuge. Resta salva la possibilità per la di valutare l'acquisto della metà parte di immobile di proprietà del marito anche Pt_1 prima della raggiunta autosufficienza economica dei figli Ai fini dell'accoglimento del ricorso per separazione, i ricorrenti hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio con il rito civile in Monrupino-Repentabor (TS) in data 24.06.2006_atto n. 71-2-B/206; dal matrimonio sono nati due figli c.f. CP_1
nato a [...], il [...] e , c.f. C.F._5 Persona_2
, nato a [...] il [...]. C.F._6
Hanno altresì riferito di aver interrotto la convivenza a ottobre 2020 e che a causa della conflittualità il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha aperto il procedimento n. 429/2021 definito con il seguente decreto adottato il 12 giugno 2024:
“fermo restando il collocamento dei minori e CP_1 Persona_2 presso la madre;
conferma quanto a sino al compimento della maggiore età e CP_1 quanto a per la durata di due anni dalla data odierna (e dunque sino al Per_1
12.6.2026), l'affidamento di entrambi per attività di sostegno e controllo al Servizio Sociale del comune di loro residenza (attualmente comune di Trieste) avvalentesi secondo opportunità dell'ausilio dei Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente (Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, CSM e/o altri ritenuti utili e individuati previo contatto con il responsabile delle Azienda stessa), e in particolare al fine di consolidare i buoni risultati sinora raggiunti, continuare a supportare il padre nel contenere intemperanze ed aggressività, nell'acquisire consapevolezza rispetto ai bisogni dei figli e migliorare la capacità di relazione con loro, in modo da svolgere in modo adeguato la funzione genitoriale, e altresì al fine di continuare a supportare la madre nello svolgimento di una genitorialità condivisa con il padre e al fine inoltre di assicurare anche direttamente ai due minori ogni sostegno necessario o opportuno;
- l'autorizzazione di incontri dei minori con i parenti paterni, secondo tempi e modi da stabilirsi dal Servizio Sociale affidatario, in conformità con le esigenze dei minori stessi e con lo stato delle relazioni familiari, con opportuna sensibilizzazione dei parenti stessi circa la necessità di favorire la distensione dei rapporti nel contesto familiare;
autorizza visite padre-figli in forma libera, secondo i modi e i tempi da stabilirsi dal Servizio Sociale, inclusi i pernottamenti presso il padre, in conformità alle esigenze, anche differenziate, dei minori e in considerazione dell'evoluzione del rapporto con il genitore”.
3. I ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Il Giudice delegato, viste le conclusioni ritualmente depositate entro i termini assegnati ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 24 novembre 2025
DIRITTO
Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato ogni altro rapporto tra loro;
gli stessi hanno sottoscritto il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare. Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione alle condizioni dagli stessi proposte che rispondono anche all'interesse morale e materiale dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 29 novembre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 26 agosto 2025 da
(C.F. ), nata a [...], il [...], di Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Brazzale (C.F. )ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio di Gorizia, Via Codelli, n. 3, pec Email_1
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.06.1977, di cittadinanza italiana, residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Paola Valle, c. f. , con studio in Trieste, Via Rittmeyer, n. 5 C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 26 agosto 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto
2. affidamento: a) confermare l'affidamento del figlio al Servizio Sociale del Per_1
Comune di Residenza (Trieste) per sostegno e controllo fino al 12.6.2026 con collocamento presso la madre, recependo il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste;
b) attribuire alla madre il potere di compiere in via autonoma ogni atto di ordinaria amministrazione, necessario per il figlio minore. Stabilire che la ripresa dei rapporti tra
, il padre e la famiglia paterna avvengano previo consenso del minore e sua Per_1 preparazione con l'aiuto di uno psicologo di suo gradimento e previo percorso psicologico e di supporto alla genitorialità per il padre. c) Dal 12.6.2026, mantenere il collocamento presso la madre, con autorizzazione al compimento degli atti di ordinaria amministrazione necessari per il figlio minore con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé con consenso del minore e accordo con la madre ed espletato il percorso psicologico per e di Per_1 supporto alla genitorialità per il padre;
3. CASA CONIUGALE: Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, Strada per Longera, n. 220/1, alla madre in quanto genitore collocatario fino all'autosufficienza economica dei figli. Le parti concordano che le spese relative alla proprietà dell'immobile (quali, a titolo solo esemplificativo, mutuo, premio dell'assicurazione sull'immobile e spese di manutenzione straordinaria) siano suddivise al 50% tra i genitori. Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano che esse siano ripartite nella misura suddetta previa verifica della causa che le ha generate al fine di accertare che non derivino da incuria, omessa manutenzione o cattiva gestione imputabile al genitore assegnatario dell'immobile. Pertanto, qualora si renda necessario un intervento anche urgente di riparazione, dovrà essere preliminarmente accertata per quanto possibile la natura del guasto. Solo nel caso in cui venga esclusa una responsabilità per omessa manutenzione ordinaria o colposa dell'assegnataria, la relativa spesa sarà ripartita al 50%. Danno atto che le spese di manutenzione ordinaria (tra queste (collaudo caldaia, pulizia grondaie, pulizia fossa biologica) restino a carico dell'assegnataria che si impegna a tenere in buono stato l'alloggio.
4. Darsi atto della autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. ASSEGNO UNICO/SUSSIDI PUBBLICISTICI: Disporre che la madre percepisca dall'INPS in via esclusiva l'intero importo dell'assegno unico per i figli;
Disporre che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico e privato per spese scolastiche, di trasporto, sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, salvo il caso in cui uno di essi le abbia integralmente anticipate
6. MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE STRAORDINARIE:
a) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di entrambi i figli con mensili €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili come per legge, da versarsi entro il 15 di ogni mese a decorrere da giugno 2025 con bonifico sul conto corrente della IG . Pt_1
b) Dal 1.12.2027, la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori verrà elevata ad
€. 500,00 mensili (€. 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili come per legge da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG . Pt_1
c) Ciascuno dei genitori contribuirà al 50 % dell'importo delle spese come da Protocollo di Intesa ONDIF in uso presso il Tribunale di Trieste del 18.05.2015, oltre al 50% delle spese per ripetizioni scolastiche, tasse scolastiche, materiale scolastico di inizio anno, abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici, gite scolastiche e attività correlate o proposte dalla scuola, spese per il conseguimento della patente di guida per entrambi i figli, spese relative alle sedute psicologiche per . il Signor si farà carico in via Per_1 CP_1 esclusiva delle spese mediche coperte dal suo Welfare Aziendale e che, nel caso in cui le spese siano state anticipate anche dalla moglie, i rimborsi verranno suddivisi al 50%.
7. ULTERIORSI CONDIZIONI a) si impegna a versare alla moglie €. Controparte_1
600,00 a titolo di arretrati (contributo al mantenimento per giugno e luglio 2025) entro il 12 agosto 2025;
b) La madre si impegna a tenere informato il padre circa gli excursus scolastici e lavorativi dei figli salvo quanto visibile ad entrambi i genitori attraverso la consultazione delle piattaforme scolastiche;
c) Le parti si prestano reciproco assenso a chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
d) Cessioni autovetture:
1. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Ford Tourneo Courier FK307WR, di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di CP_1
[...]
2. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. della moto Transalp AS77890 di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di Raccar CP_1
3. cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Controparte_1 Parte_1 del presente atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Fiesta targata DH508AN, di tal che la stessa divien di proprietà esclusiva di . Parte_1
Attesi i diversi valori dei mezzi ceduti, verserà alla €. 1500,00 Controparte_1 Pt_1 nei 10 giorni successivi all'emissione della sentenza di separazione personale.
e) Le parti si danno anno che la questione relativa alla casa coniugale verrà affrontata dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Salvo diverso accordo, le parti già condividono che, quando i figli, raggiunta l'indipendenza economica e decaduta previo accordo tra le parti o previo accertamento giudiziale l'assegnazione, l'immobile andrà messo in vendita entro 6 mesi, previa determinazione del valore a mezzo perizia redatta da esperto individuato di comune accordo o, qualora non si raggiunga un accordo, a mezzo di due perizie affidate ai professionisti di fiducia di ciascun coniuge. Resta salva la possibilità per la di valutare l'acquisto della metà parte di immobile di proprietà del marito anche Pt_1 prima della raggiunta autosufficienza economica dei figli Ai fini dell'accoglimento del ricorso per separazione, i ricorrenti hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio con il rito civile in Monrupino-Repentabor (TS) in data 24.06.2006_atto n. 71-2-B/206; dal matrimonio sono nati due figli c.f. CP_1
nato a [...], il [...] e , c.f. C.F._5 Persona_2
, nato a [...] il [...]. C.F._6
Hanno altresì riferito di aver interrotto la convivenza a ottobre 2020 e che a causa della conflittualità il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha aperto il procedimento n. 429/2021 definito con il seguente decreto adottato il 12 giugno 2024:
“fermo restando il collocamento dei minori e CP_1 Persona_2 presso la madre;
conferma quanto a sino al compimento della maggiore età e CP_1 quanto a per la durata di due anni dalla data odierna (e dunque sino al Per_1
12.6.2026), l'affidamento di entrambi per attività di sostegno e controllo al Servizio Sociale del comune di loro residenza (attualmente comune di Trieste) avvalentesi secondo opportunità dell'ausilio dei Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente (Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, CSM e/o altri ritenuti utili e individuati previo contatto con il responsabile delle Azienda stessa), e in particolare al fine di consolidare i buoni risultati sinora raggiunti, continuare a supportare il padre nel contenere intemperanze ed aggressività, nell'acquisire consapevolezza rispetto ai bisogni dei figli e migliorare la capacità di relazione con loro, in modo da svolgere in modo adeguato la funzione genitoriale, e altresì al fine di continuare a supportare la madre nello svolgimento di una genitorialità condivisa con il padre e al fine inoltre di assicurare anche direttamente ai due minori ogni sostegno necessario o opportuno;
- l'autorizzazione di incontri dei minori con i parenti paterni, secondo tempi e modi da stabilirsi dal Servizio Sociale affidatario, in conformità con le esigenze dei minori stessi e con lo stato delle relazioni familiari, con opportuna sensibilizzazione dei parenti stessi circa la necessità di favorire la distensione dei rapporti nel contesto familiare;
autorizza visite padre-figli in forma libera, secondo i modi e i tempi da stabilirsi dal Servizio Sociale, inclusi i pernottamenti presso il padre, in conformità alle esigenze, anche differenziate, dei minori e in considerazione dell'evoluzione del rapporto con il genitore”.
3. I ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Il Giudice delegato, viste le conclusioni ritualmente depositate entro i termini assegnati ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 24 novembre 2025
DIRITTO
Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato ogni altro rapporto tra loro;
gli stessi hanno sottoscritto il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare. Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione alle condizioni dagli stessi proposte che rispondono anche all'interesse morale e materiale dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 29 novembre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli