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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1952/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Ermanno Simeone , ed entrambi Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Federica Sandulli in Napoli alla via De
Pretis nr. 54 , giusta procura alle liti in atti,
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del Regionale pro tempore della Campania , giusta delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione dell' del 25.02.1998, elettivamente domiciliato in via Nuova CP_1
Poggioreale, angolo via San Lazzaro, presso l'avv. Sergio Parrella, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2016 il ricorrente in epigrafe deduceva di: - essere stato assunto a far data dal 2004 alle dipendenze della società De Matteis
Agroalimentare s.p.a.;
- di essere stato licenziato in data 22.10.2015;
- di essere stato addetto alle linee per confezionamento ed imballaggio dei prodotti svolgendo le mansioni di operatore tecnico addetto alle macchine operatrici, inquadrato al livello IV di cui al CCNL del settore alimentare;
- di aver svolto attività di imballaggio e confezionamento dei prodotti che arrivavano alla sua postazione su un sistema di trasferimento su rulli delle pedane del peso di circa 30
Kg ciascuna;
- le malattie denunciate riguardavano la patologia riscontrata nel distretto anatomico lombare, con le ernie discali rilevate dalla TAC che provocano una instabilità posturale ed una deambulazione con zoppia e la epicondilite al gomito sinistro nonché la cervicobrachialgia bilaterale, tutte riconducibili al tipo di attività da lui svolta;
- che il medico aziendale, proprio in ragione dei suddetti effetti invalidanti ha prescritto la inidoneità alle mansioni con limitazione alla 'movimentazione carichi superiori a 15
Kg' fin dal 2009;
- aver presentato in data 22.7.2015 domanda per il riconoscimento delle malattie professionali e che l' con provvedimento del 18.12.2015 ha rigettato la domanda CP_1 con la seguente motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non
è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare indennizzabile l'inabilità al lavoro del ricorrente conseguente alle suddette patologie professionali, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa ed eccependo CP_1
l'insussistenza del nesso causale tra la malattia professionale denunciata e l'attività lavorativa dedotta dal ricorrente;
ha dunque concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Tribunale Avellino, in funzione di giudice del lavoro rilevava che nel caso di specie risultava carente allo stato degli atti e dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal lavoratore. Pertanto, con sentenza n. 270 del 2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Pag. 2 di 6 Avverso la sentenza in esame proponeva appello, lamentando che, Parte_1 diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, le risultanze testimoniali dimostravano, senza alcun dubbio, che le mansioni svolte dal ricorrente − comprendendo lo spostamento di carichi di peso variabile (anche fino a 30 kg) nonostante l'inidoneità per la movimentazione di carichi superiori a 15 Kg espressa dal medico aziendale − avevano dato causa alle patologie riscontrate ed al loro aggravarsi.
Deduce che il giudicante avesse errato nell'aderire acriticamente alle risultanze della CTU –
a suo dire vistosamente condizionata da un'erronea valutazione dei fatti - senza prendere in considerazione le confutazioni e le argomentazioni prodotte in giudizio.
L'appellante osserva, poi, che le patologie di cui chiede il riconoscimento appartengono al novero delle malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni ed elencate al DPR 1124/1965 aggiornato al DM 9 aprile del 2008 e che, dunque, godono di una presunzione legale dell'origine professionale. Pertanto, aveva adeguatamente dato prova dei requisiti previsti dalla legge, ossia lo svolgimento di mansioni rientranti nell'elenco e la sussistenza della malattia prevista.
Conclude, quindi, chiedendo la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle pretese formulato nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l' deducendo che i fatti e le circostanze allegate da controparte e poste CP_1
a base della domanda, diversamente da quanto dedotto nell'atto di appello, non avevano trovato conferma nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
All'udienza del 02.10.2024 il Collegio, ai sensi dell'art.437 c.p.c., disponeva d'ufficio consulenza medico legale d'ufficio, e formulando il seguente quesito: «risponda il c.t.u., - previo esame obiettivo ed in base agli atti presenti nel giudizio, ed in particolare sulla base della prima consulenza medico legale d'ufficio di primo grado, sulla base della perizia di parte appellante e sui punti 2), 3) e 4) dell'atto di appello- allo stesso quesito sottoposto a perito di ufficio di primo grado».
Veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 16.10.2025.
All'udienza del 5.11.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'appellante si è lamentato dell'impugnata decisione deducendo che le patologie dedotte in ricorso (discopatia L-S/Epicondilite arto superiore sinistro) ed accertate nel corso dell'indagine medico-legale dal consulente dovevano essere causalmente ricondotte all'attività lavorativa dallo stesso prestata e dalle modalità esecutive specifiche della stessa.
Pag. 3 di 6 In particolare, censurava la sentenza per aver fondato il rigetto della domanda esclusivamente sulle errate risultanze della c.t.u., senza operare alcuna valutazione delle osservazioni critiche fatte alla stessa, idonee a mettere in discussione la valutazione del perito.
Pertanto, avendo le censure mosse riguardato specificamente la relazione del CTU nominato in primo grado, sia quanto al metodo di indagine, sia quanto alle valutazioni e alle conclusioni è stata disposta, da questa Corte, una nuova consulenza medico legale al fine di verificare: “in base agli atti di causa e agli accertamenti che riterrà necessari, se il ricorrente sia affetto da malattia per cui è causa e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle
Tabelle del D.M. 09.04.08; quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso causale tra l'esercizio della lavorazione e malattie denunciate;
qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi la decorrenza, gli eventuali aggravamenti ed il grado di danno biologico secondo i codici di riferimento di cui alle Tabelle allegate al DLgs 38/2000”.
Sul punto, il perito ha evidenziato che dalla documentazione medica prodotta, dagli esami specialistici richiesti ed esibiti dal ricorrente e dalla visita medica effettuata si evince che l' è affetto dalle patologie denunciate all' . Parte_1 CP_1
Quanto al nesso causale, ha osservato il CTU: «secondo comuni cognizioni di etiopatogenesi circa i tempi di insorgenza e sviluppo di una artrosi della colonna vertebrale la lomboartrosi con discopatia in L5-S1 doveva aver avuto inizio ben prima del 2004, epoca in cui -come da ricorso in appello- e fino “al 18/9/15 [egli] aveva lavorato come addetto alle linee per confezionamento ed imballaggio dei prodotti svolgendo le mansioni di addetto alle macchine operatrici”. La pressoché certa insussistenza di un rapporto causale diretto
e prevalente delle malattie denunciate di cui sopra (e, soprattutto, della discopatia L5-S1) con l'attività lavorativa svolta, non esclude, tuttavia, una concausalità accelerativa e peggiorativa esplicata nei loro confronti da parte di detta attività. (…) Va ribadito che tanto la patologia discale L-S quanto l'epicondilite risultano specificamente previste - perché elencate- nella tabella di cui al D.M. 9/4/08 in riferimento ai rischi lesivi derivanti, rispettivamente, da movimentazioni manuali di carichi e movimenti ripetuti di avambraccio, sicché ne è implicitamente ammessa la presunzione legale di loro etiologia professionale salvo a dimostrarsi una dipendenza esclusiva (cioè in assenza concausazioni) da causa
Pag. 4 di 6 extralavorativa o di inidoneità della lavorazione ad assumere un ruolo patogeno professionale sufficiente».
Pertanto, ha affermato: «Per quanto sopra precisato può, infine, dirsi che è ammissibile il riconoscimento di malattia professionale nell'appellante, consistente in plurime discopatie sul tratto da L2 a S1, di cui una a franca espressione erniaria in L5-S1 (operata di discectomia nel giugno 2009) ed altre tra in L2-L3, L3-L4, L4-L5».
Circa l'epicondilite del gomito sinistro il Ctu nominato ha osservato: «dall'esame fisico- obiettivo praticato è emerso -ancora una volta sul piano dell'esplorazione clinica in accordo con quanto rilevato e descritto dal CTU di I grado- che nessun pratico esito menomativo allo stato ne residua, per cui alcun danno biologico ex tabella di cui al D.M.
12/7/2000 a tal riguardo residua».
Infine, ha concluso nei seguenti termini: «considerato che allo stato residuano moderati esiti disfunzionali dell'intervento di discectomia per ernia discale in L5-S1 assieme ad altre tre protrusioni discali lombari tuttavia di per sé nel grado presentato improduttive di disturbi trofico-sensitivi, con il predetto (ben noto in dottrina) criterio analogico- proporzionale, ci sembra adeguato pervenire al riconoscimento di un tasso di danno biologico permanente complessivo pari al 9%».
Orbene, come già osservato in sede peritale e nelle conclusioni del C.T.U. , cui la Corte aderisce pienamente, si rileva che in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo ON
Civile sez. VI, 26/08/2021 n.23505, ma anche ON civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame, le discopatie accertate realizzano una malattia professionale “tabellata” prevista espressamente dal D.M. 9/4/08 al numero 77 (“Ernia discale lombare [M51.2]; …
b) Lavorazioni in movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci;
Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione: 1 anno”) e ciò è rimasto invariato anche nella successiva revisione delle
Tabelle delle Malattie Professionali dell'Industria e dell'Agricoltura di cui al D.M. 10 ottobre 2023.
Pag. 5 di 6 Va osservato che per il Consulente l'epicondilite del gomito sinistro, pur sussistente, non ha comportato alcuna menomazione della funzionalità dell'arto e, pertanto, per tale condizione alcun danno biologico è residuato.
Ebbene, dagli elementi acquisiti al processo, anche attraverso un'attenta lettura della consulenza tecnica svolta in questo grado, che la Corte condivide pienamente in quanto fondata su un esame accurato delle condizioni fisiche dell'appellante e della documentazione medica acquisita, emerge un quadro patologico che consente di accogliere le censure formulate dall'appellante e che porta alla riforma della sentenza impugnata.
Va, dunque, riconosciuto all'appellante – in adesione a quanto stabilito nella perizia − un indennizzo ai sensi del D.lgs. nr.38/2000 per malattia professionale parametrato ad un grado di invalidità nella misura del 9%, con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Infine, la Corte, in ragione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e del principio di soccombenza, condanna parte appellata al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di un indennizzo ai sensi del D.lgs. nr.38/2000 per malattia professionale
[...] parametrato ad un grado di invalidità nella misura del 9%, con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
b) condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado del CP_1 giudizio, pari ad euro 2.176,00 per il primo grado ed euro 2.800,00 per il secondo, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
c) liquida le spese di perizia come da separato decreto.
Napoli, addì 05.11.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1952/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Ermanno Simeone , ed entrambi Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Federica Sandulli in Napoli alla via De
Pretis nr. 54 , giusta procura alle liti in atti,
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del Regionale pro tempore della Campania , giusta delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione dell' del 25.02.1998, elettivamente domiciliato in via Nuova CP_1
Poggioreale, angolo via San Lazzaro, presso l'avv. Sergio Parrella, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2016 il ricorrente in epigrafe deduceva di: - essere stato assunto a far data dal 2004 alle dipendenze della società De Matteis
Agroalimentare s.p.a.;
- di essere stato licenziato in data 22.10.2015;
- di essere stato addetto alle linee per confezionamento ed imballaggio dei prodotti svolgendo le mansioni di operatore tecnico addetto alle macchine operatrici, inquadrato al livello IV di cui al CCNL del settore alimentare;
- di aver svolto attività di imballaggio e confezionamento dei prodotti che arrivavano alla sua postazione su un sistema di trasferimento su rulli delle pedane del peso di circa 30
Kg ciascuna;
- le malattie denunciate riguardavano la patologia riscontrata nel distretto anatomico lombare, con le ernie discali rilevate dalla TAC che provocano una instabilità posturale ed una deambulazione con zoppia e la epicondilite al gomito sinistro nonché la cervicobrachialgia bilaterale, tutte riconducibili al tipo di attività da lui svolta;
- che il medico aziendale, proprio in ragione dei suddetti effetti invalidanti ha prescritto la inidoneità alle mansioni con limitazione alla 'movimentazione carichi superiori a 15
Kg' fin dal 2009;
- aver presentato in data 22.7.2015 domanda per il riconoscimento delle malattie professionali e che l' con provvedimento del 18.12.2015 ha rigettato la domanda CP_1 con la seguente motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non
è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare indennizzabile l'inabilità al lavoro del ricorrente conseguente alle suddette patologie professionali, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa ed eccependo CP_1
l'insussistenza del nesso causale tra la malattia professionale denunciata e l'attività lavorativa dedotta dal ricorrente;
ha dunque concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Tribunale Avellino, in funzione di giudice del lavoro rilevava che nel caso di specie risultava carente allo stato degli atti e dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal lavoratore. Pertanto, con sentenza n. 270 del 2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Pag. 2 di 6 Avverso la sentenza in esame proponeva appello, lamentando che, Parte_1 diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, le risultanze testimoniali dimostravano, senza alcun dubbio, che le mansioni svolte dal ricorrente − comprendendo lo spostamento di carichi di peso variabile (anche fino a 30 kg) nonostante l'inidoneità per la movimentazione di carichi superiori a 15 Kg espressa dal medico aziendale − avevano dato causa alle patologie riscontrate ed al loro aggravarsi.
Deduce che il giudicante avesse errato nell'aderire acriticamente alle risultanze della CTU –
a suo dire vistosamente condizionata da un'erronea valutazione dei fatti - senza prendere in considerazione le confutazioni e le argomentazioni prodotte in giudizio.
L'appellante osserva, poi, che le patologie di cui chiede il riconoscimento appartengono al novero delle malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni ed elencate al DPR 1124/1965 aggiornato al DM 9 aprile del 2008 e che, dunque, godono di una presunzione legale dell'origine professionale. Pertanto, aveva adeguatamente dato prova dei requisiti previsti dalla legge, ossia lo svolgimento di mansioni rientranti nell'elenco e la sussistenza della malattia prevista.
Conclude, quindi, chiedendo la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle pretese formulato nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l' deducendo che i fatti e le circostanze allegate da controparte e poste CP_1
a base della domanda, diversamente da quanto dedotto nell'atto di appello, non avevano trovato conferma nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
All'udienza del 02.10.2024 il Collegio, ai sensi dell'art.437 c.p.c., disponeva d'ufficio consulenza medico legale d'ufficio, e formulando il seguente quesito: «risponda il c.t.u., - previo esame obiettivo ed in base agli atti presenti nel giudizio, ed in particolare sulla base della prima consulenza medico legale d'ufficio di primo grado, sulla base della perizia di parte appellante e sui punti 2), 3) e 4) dell'atto di appello- allo stesso quesito sottoposto a perito di ufficio di primo grado».
Veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 16.10.2025.
All'udienza del 5.11.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'appellante si è lamentato dell'impugnata decisione deducendo che le patologie dedotte in ricorso (discopatia L-S/Epicondilite arto superiore sinistro) ed accertate nel corso dell'indagine medico-legale dal consulente dovevano essere causalmente ricondotte all'attività lavorativa dallo stesso prestata e dalle modalità esecutive specifiche della stessa.
Pag. 3 di 6 In particolare, censurava la sentenza per aver fondato il rigetto della domanda esclusivamente sulle errate risultanze della c.t.u., senza operare alcuna valutazione delle osservazioni critiche fatte alla stessa, idonee a mettere in discussione la valutazione del perito.
Pertanto, avendo le censure mosse riguardato specificamente la relazione del CTU nominato in primo grado, sia quanto al metodo di indagine, sia quanto alle valutazioni e alle conclusioni è stata disposta, da questa Corte, una nuova consulenza medico legale al fine di verificare: “in base agli atti di causa e agli accertamenti che riterrà necessari, se il ricorrente sia affetto da malattia per cui è causa e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle
Tabelle del D.M. 09.04.08; quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso causale tra l'esercizio della lavorazione e malattie denunciate;
qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi la decorrenza, gli eventuali aggravamenti ed il grado di danno biologico secondo i codici di riferimento di cui alle Tabelle allegate al DLgs 38/2000”.
Sul punto, il perito ha evidenziato che dalla documentazione medica prodotta, dagli esami specialistici richiesti ed esibiti dal ricorrente e dalla visita medica effettuata si evince che l' è affetto dalle patologie denunciate all' . Parte_1 CP_1
Quanto al nesso causale, ha osservato il CTU: «secondo comuni cognizioni di etiopatogenesi circa i tempi di insorgenza e sviluppo di una artrosi della colonna vertebrale la lomboartrosi con discopatia in L5-S1 doveva aver avuto inizio ben prima del 2004, epoca in cui -come da ricorso in appello- e fino “al 18/9/15 [egli] aveva lavorato come addetto alle linee per confezionamento ed imballaggio dei prodotti svolgendo le mansioni di addetto alle macchine operatrici”. La pressoché certa insussistenza di un rapporto causale diretto
e prevalente delle malattie denunciate di cui sopra (e, soprattutto, della discopatia L5-S1) con l'attività lavorativa svolta, non esclude, tuttavia, una concausalità accelerativa e peggiorativa esplicata nei loro confronti da parte di detta attività. (…) Va ribadito che tanto la patologia discale L-S quanto l'epicondilite risultano specificamente previste - perché elencate- nella tabella di cui al D.M. 9/4/08 in riferimento ai rischi lesivi derivanti, rispettivamente, da movimentazioni manuali di carichi e movimenti ripetuti di avambraccio, sicché ne è implicitamente ammessa la presunzione legale di loro etiologia professionale salvo a dimostrarsi una dipendenza esclusiva (cioè in assenza concausazioni) da causa
Pag. 4 di 6 extralavorativa o di inidoneità della lavorazione ad assumere un ruolo patogeno professionale sufficiente».
Pertanto, ha affermato: «Per quanto sopra precisato può, infine, dirsi che è ammissibile il riconoscimento di malattia professionale nell'appellante, consistente in plurime discopatie sul tratto da L2 a S1, di cui una a franca espressione erniaria in L5-S1 (operata di discectomia nel giugno 2009) ed altre tra in L2-L3, L3-L4, L4-L5».
Circa l'epicondilite del gomito sinistro il Ctu nominato ha osservato: «dall'esame fisico- obiettivo praticato è emerso -ancora una volta sul piano dell'esplorazione clinica in accordo con quanto rilevato e descritto dal CTU di I grado- che nessun pratico esito menomativo allo stato ne residua, per cui alcun danno biologico ex tabella di cui al D.M.
12/7/2000 a tal riguardo residua».
Infine, ha concluso nei seguenti termini: «considerato che allo stato residuano moderati esiti disfunzionali dell'intervento di discectomia per ernia discale in L5-S1 assieme ad altre tre protrusioni discali lombari tuttavia di per sé nel grado presentato improduttive di disturbi trofico-sensitivi, con il predetto (ben noto in dottrina) criterio analogico- proporzionale, ci sembra adeguato pervenire al riconoscimento di un tasso di danno biologico permanente complessivo pari al 9%».
Orbene, come già osservato in sede peritale e nelle conclusioni del C.T.U. , cui la Corte aderisce pienamente, si rileva che in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo ON
Civile sez. VI, 26/08/2021 n.23505, ma anche ON civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame, le discopatie accertate realizzano una malattia professionale “tabellata” prevista espressamente dal D.M. 9/4/08 al numero 77 (“Ernia discale lombare [M51.2]; …
b) Lavorazioni in movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci;
Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione: 1 anno”) e ciò è rimasto invariato anche nella successiva revisione delle
Tabelle delle Malattie Professionali dell'Industria e dell'Agricoltura di cui al D.M. 10 ottobre 2023.
Pag. 5 di 6 Va osservato che per il Consulente l'epicondilite del gomito sinistro, pur sussistente, non ha comportato alcuna menomazione della funzionalità dell'arto e, pertanto, per tale condizione alcun danno biologico è residuato.
Ebbene, dagli elementi acquisiti al processo, anche attraverso un'attenta lettura della consulenza tecnica svolta in questo grado, che la Corte condivide pienamente in quanto fondata su un esame accurato delle condizioni fisiche dell'appellante e della documentazione medica acquisita, emerge un quadro patologico che consente di accogliere le censure formulate dall'appellante e che porta alla riforma della sentenza impugnata.
Va, dunque, riconosciuto all'appellante – in adesione a quanto stabilito nella perizia − un indennizzo ai sensi del D.lgs. nr.38/2000 per malattia professionale parametrato ad un grado di invalidità nella misura del 9%, con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Infine, la Corte, in ragione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e del principio di soccombenza, condanna parte appellata al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di un indennizzo ai sensi del D.lgs. nr.38/2000 per malattia professionale
[...] parametrato ad un grado di invalidità nella misura del 9%, con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
b) condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado del CP_1 giudizio, pari ad euro 2.176,00 per il primo grado ed euro 2.800,00 per il secondo, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
c) liquida le spese di perizia come da separato decreto.
Napoli, addì 05.11.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 6 di 6