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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1761 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1761 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile Per_1
e prevalente presso la madre nell'abitazione di Rimini Via Giusto de Conti n. 10.
3) La relativa responsabilità genitoriale sarà in capo ad entrambi i genitori, ossia tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori medesimi.
4) Il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore. In ogni caso, il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore indicativamente il pomeriggio di lunedì e giovedì (in ogni caso due pomeriggi alla settimana) dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00,
e in fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00.
5) I ricorrenti decideranno di comune accordo e con congruo anticipo, considerata l'età e le esigenze della figlia, la gestione delle vacanze di Natale e Pasqua nonché delle vacanze estive, nel rispetto della regola dell'alternanza, avendo cura che la minore trascorra un adeguato tempo con entrambi i genitori.
In ogni caso la minore trascorrerà con il padre almeno una settimana ininterrotta nel periodo natalizio e nel periodo estivo nonché tre giorni consecutivi nel periodo pasquale ed il padre avrà cura di comunicare alla madre i giorni di vacanza con un preavviso di almeno 30 giorni.
6) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con gli altri familiari ed, in particolare, con i nonni.
7) Il padre si impegna a versare alla madre la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della 4 minore. Detta somma verrà versata mediante bonifico, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà rivalutata sulla base delle variazioni al 100% degli indici ISTAT verificatosi nell'anno precedente.
pagina 2 di 3 8) Le spese straordinarie, che i genitori sosterranno al 50%, dovranno sempre essere preventivamente concordate e documentate.
9) Assegno unico familiare al 100% alla madre.
10) Le parti, entrambe con occupazione stabile, sono economicamente autosufficienti.
11) I ricorrenti si impegnano a garantire la reciproca reperibilità nell'interesse della minore.
12) La minore potrà espatriare solo ricorrendo il consenso di entrambi i genitori.
13) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro questione economica.
14) Le parti concordano di dare immediata esecuzione agli accordi presi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
l 29.06.2006 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 97 Parte I Anno 2006 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1761 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile Per_1
e prevalente presso la madre nell'abitazione di Rimini Via Giusto de Conti n. 10.
3) La relativa responsabilità genitoriale sarà in capo ad entrambi i genitori, ossia tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori medesimi.
4) Il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore. In ogni caso, il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore indicativamente il pomeriggio di lunedì e giovedì (in ogni caso due pomeriggi alla settimana) dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00,
e in fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00.
5) I ricorrenti decideranno di comune accordo e con congruo anticipo, considerata l'età e le esigenze della figlia, la gestione delle vacanze di Natale e Pasqua nonché delle vacanze estive, nel rispetto della regola dell'alternanza, avendo cura che la minore trascorra un adeguato tempo con entrambi i genitori.
In ogni caso la minore trascorrerà con il padre almeno una settimana ininterrotta nel periodo natalizio e nel periodo estivo nonché tre giorni consecutivi nel periodo pasquale ed il padre avrà cura di comunicare alla madre i giorni di vacanza con un preavviso di almeno 30 giorni.
6) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con gli altri familiari ed, in particolare, con i nonni.
7) Il padre si impegna a versare alla madre la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della 4 minore. Detta somma verrà versata mediante bonifico, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà rivalutata sulla base delle variazioni al 100% degli indici ISTAT verificatosi nell'anno precedente.
pagina 2 di 3 8) Le spese straordinarie, che i genitori sosterranno al 50%, dovranno sempre essere preventivamente concordate e documentate.
9) Assegno unico familiare al 100% alla madre.
10) Le parti, entrambe con occupazione stabile, sono economicamente autosufficienti.
11) I ricorrenti si impegnano a garantire la reciproca reperibilità nell'interesse della minore.
12) La minore potrà espatriare solo ricorrendo il consenso di entrambi i genitori.
13) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro questione economica.
14) Le parti concordano di dare immediata esecuzione agli accordi presi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
l 29.06.2006 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 97 Parte I Anno 2006 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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