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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1975 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 1975/2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 4.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per il ricorrente Parte_1
l'avv. DE LUCA GIOACCHINO il quale fa presente che ricorso e decreto sono stati
[...] regolarmente notificati alla controparte il 2.9.2024; nessuno compare per CP_1 L'avv. Gioacchino chiede dichiararsi la contumacia della società e la decisione della causa, in relazione alla quale si riporta ai rispettivo atti.
Il giudice
Rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e, dopo essersi CP_1 ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1975/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MONTAGNA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e DE LUCA GIOACCHINO con domicilio eletto in Milano C.so Porta Vittoria 8
-ricorrente-
contro
(P:IVA ) - contumace CP_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.7.2024 conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo quanto segue: “il ricorrente ha lavorato alle dipendenze CP_1 della resistente dal 19.11.2021 con contratto a tempo indeterminato, full time, inquadramento nel livello 4, mansioni pizzaiolo CCNL Turismo Pubblici esercizi. Il rapporto di lavoro cessava Parte_ in data 18.9.2023 a seguito di licenziamento per Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito le retribuzioni agosto e settembre 2023 fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché i ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. Al ricorrente venivano consegnate solamente le buste paga relative ai mesi di luglio e agosto 2023 nonché il CUD 2022.
Con missiva datata 12.02.2024 la richiedeva il pagamento delle mensilità non pagate e la CP_2 consegna delle relative buste paga.
Le somme di cui il ricorrente è creditore in assenza della busta paga di settembre 2023, sono state calcolate dalla sulla base delle buste paga pregresse, nonché dei parametri di cui CP_2
2 agli artt. 57-58-149-150-173-174-183-184 del CCNL applicato. In particolare, la retribuzione del mese di agosto 2023, evincibile dalla busta paga è pari ad Euro 1.692,91 lordi;
quella di settembre 2023, fino alla cessazione del rapporto è pari ad Euro 887,90 lordi;
la 13ma mensilità
2023, calcolata su 2/12 ratei, è pari ad Euro 256,51 lordi;
la 14ma mensilità, calcolata su 3/12 è pari ad Euro 384,76 lordi;
l'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 174 del CCNL a giorni 20, è pari ad Euro 1.197,02 lordi. A ciò deve aggiungersi l'importo maturato a titolo di TFR per Euro 2.910,50 lordi;
il tutto per un totale complessivo pari ad Euro 7.073,75 lordi”. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2023 fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché i ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR e, per l'effetto, condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante a pagare il ricorrente la somma
[...] Parte_1 lorda di Euro 7.329,60 (di cui Euro 2.910,50 a titolo di TFR) e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia”. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c., malgrado la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto ex art. 415 c.p.c., nessuno compariva né si costituiva per la . CP_1 CP_1 che veniva pertanto dichiarata contumace Ritenuta la causa adeguatamente istruita su base documentale, all'udienza del 4.2.2025 veniva decisa con pronuncia della sentenza di cui all'art. 429 c.p.p., letta in presenza del difensore di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata indeterminata con inizio in data 19.11.2021 e cessazione, per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 18.9.2023 (cfr. doc. 1 e 2). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di “pizzaiolo”, con applicazione – espressamente indicata dalla società in sede di comunicazione del licenziamento – del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, 4° livello.
Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, allegato agli atti e sopra richiamato, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi di luglio e agosto 2023, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
3 Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 7.329,60 di cui euro 2.910,50 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: previo accertamento del credito del ricorrente nei confronti della società resistente CP_1 per retribuzioni dovute nei mesi di agosto e settembre 2023, ratei di 13ma e 14ma mensilità
[...] nell'anno 2023, indennità sostituiva del preavviso e TFR, condanna a pagare in CP_1 favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro 7.329,60 di cui euro 2.910,50 per
TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro CP_1
2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 4.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
4
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 1975/2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 4.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per il ricorrente Parte_1
l'avv. DE LUCA GIOACCHINO il quale fa presente che ricorso e decreto sono stati
[...] regolarmente notificati alla controparte il 2.9.2024; nessuno compare per CP_1 L'avv. Gioacchino chiede dichiararsi la contumacia della società e la decisione della causa, in relazione alla quale si riporta ai rispettivo atti.
Il giudice
Rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e, dopo essersi CP_1 ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1975/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MONTAGNA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e DE LUCA GIOACCHINO con domicilio eletto in Milano C.so Porta Vittoria 8
-ricorrente-
contro
(P:IVA ) - contumace CP_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.7.2024 conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo quanto segue: “il ricorrente ha lavorato alle dipendenze CP_1 della resistente dal 19.11.2021 con contratto a tempo indeterminato, full time, inquadramento nel livello 4, mansioni pizzaiolo CCNL Turismo Pubblici esercizi. Il rapporto di lavoro cessava Parte_ in data 18.9.2023 a seguito di licenziamento per Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito le retribuzioni agosto e settembre 2023 fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché i ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. Al ricorrente venivano consegnate solamente le buste paga relative ai mesi di luglio e agosto 2023 nonché il CUD 2022.
Con missiva datata 12.02.2024 la richiedeva il pagamento delle mensilità non pagate e la CP_2 consegna delle relative buste paga.
Le somme di cui il ricorrente è creditore in assenza della busta paga di settembre 2023, sono state calcolate dalla sulla base delle buste paga pregresse, nonché dei parametri di cui CP_2
2 agli artt. 57-58-149-150-173-174-183-184 del CCNL applicato. In particolare, la retribuzione del mese di agosto 2023, evincibile dalla busta paga è pari ad Euro 1.692,91 lordi;
quella di settembre 2023, fino alla cessazione del rapporto è pari ad Euro 887,90 lordi;
la 13ma mensilità
2023, calcolata su 2/12 ratei, è pari ad Euro 256,51 lordi;
la 14ma mensilità, calcolata su 3/12 è pari ad Euro 384,76 lordi;
l'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 174 del CCNL a giorni 20, è pari ad Euro 1.197,02 lordi. A ciò deve aggiungersi l'importo maturato a titolo di TFR per Euro 2.910,50 lordi;
il tutto per un totale complessivo pari ad Euro 7.073,75 lordi”. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2023 fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché i ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR e, per l'effetto, condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante a pagare il ricorrente la somma
[...] Parte_1 lorda di Euro 7.329,60 (di cui Euro 2.910,50 a titolo di TFR) e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia”. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c., malgrado la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto ex art. 415 c.p.c., nessuno compariva né si costituiva per la . CP_1 CP_1 che veniva pertanto dichiarata contumace Ritenuta la causa adeguatamente istruita su base documentale, all'udienza del 4.2.2025 veniva decisa con pronuncia della sentenza di cui all'art. 429 c.p.p., letta in presenza del difensore di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata indeterminata con inizio in data 19.11.2021 e cessazione, per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 18.9.2023 (cfr. doc. 1 e 2). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di “pizzaiolo”, con applicazione – espressamente indicata dalla società in sede di comunicazione del licenziamento – del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, 4° livello.
Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, allegato agli atti e sopra richiamato, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi di luglio e agosto 2023, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
3 Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 7.329,60 di cui euro 2.910,50 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: previo accertamento del credito del ricorrente nei confronti della società resistente CP_1 per retribuzioni dovute nei mesi di agosto e settembre 2023, ratei di 13ma e 14ma mensilità
[...] nell'anno 2023, indennità sostituiva del preavviso e TFR, condanna a pagare in CP_1 favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro 7.329,60 di cui euro 2.910,50 per
TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro CP_1
2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 4.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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