Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 14771 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. TARANTINO ERASMO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, per la quale si dà atto che ambo la parte hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
somme di euro di € 5.686,61 richieste dall' in restituzione. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.182,30, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di € CP_1
5.686,61di cui alla comunicazione del 20 luglio 2023, accertata sulla CP_1
prestazione di invalidità civile numero n.07160231/INVCIV per il periodo compreso tra il gennaio 2022 ed il giugno 2023, invocando l'affidamento incolpevole del percipiente e l'irripetibilità dell'indebito assistenziale stante che l'erronea erogazione della prestazione sarebbe imputabile esclusivamente ad un errore dell'ente convenuto.
CP_ L si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
Eccepiva che il ricorrente negli anni di imposta 2021 e 2022, come risulta dai modelli
730, vantava redditi da lavoro dipendente pari, rispettivamente, ad euro 22.719,00
per il 2021 ed euro 24.286,00 per il 2022 con conseguente superamento dei limiti previsti per il diritto alla pensione di inabilità (pari per ad euro 17.050,02 e per l'anno 2023 ad euro 17.920,00). Per tali ragioni, dalla definizione della ricostituzione d'ufficio del 09/06/2023, sarebbe sorto, a carico del ricorrente, l'indebito n.
17760950, per il periodo dal 1/01/2022 al 30/06/2023, pari ad euro 5.686,61.
CP_ L riteneva, dunque, che il predetto indebito fosse ripetibile “essendo venuta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro meno l'esigenza assistenziale, ben nota alla controparte, per effetto del superamento
del limite reddituale derivante dalla retribuzione da lavoro dipendente”.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, osservato che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo
dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez.
Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^, 30/06/2020 n° 13223).
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Occorre, dunque, tutelare il legittimo affidamento della parte ricorrente tanto più che l' non ha allegato né tantomeno provato alcun comportamento doloso CP_1
da parte del ricorrente che ha provveduto regolarmente a dichiarare i propri redditi. Infatti, la ricostituzione d'ufficio dell da cui è derivata la richiesta di CP_1
ripetizione di indebito, si fonda proprio sulle dichiarazioni reddituali regolarmente inviate dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2021 e
2022 (mod.730 2022 e 2023 in atti). Né può ritersi, come invece sostento dall'istituto, che il modesto importo dei redditi dichiarati faccia venire meno
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'esigenza assistenziale e l'affidamento incolpevole.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, ne deriva nel caso di specie l'illegittimità della ripetizione delle somme operata dall' con la comunicazione del 20 CP_1
luglio 2023. L rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle CP_2
spese processuali da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Palermo, 18.05.2025
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- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro