Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 3385/2024 R.G. “Volontaria Giurisdizione”, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)” e proposto da (c.f.: Parte_1
e (c.f.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024, le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia , nata il [...] dalla relazione more uxorio tra Per_1 loro instaurata.
Motivo della domanda è la decisione dei ricorrenti, stante la cessata convivenza, di giungere ad una regolamentazione dei rapporti nell'interesse della minore, come specificato in atti. In particolare, le parti hanno chiesto disporsi la regolamentazione nei seguenti termini:
a) La minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare in Leverano, alla via
Cimarosa n. 54;
b) Il Sig. potrà esercitare il suo diritto di visita e tenere con sé , nel Pt_2 Per_1 rispetto delle seguenti modalità:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nel giorno infrasettimanale del giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed a fine settimana alternati dalle ore 9:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
1
- trascorrerà le varie festività alternandosi con entrambi i genitori;
Per_1
- In ogni caso le parti concordemente accettano che i giorni indicati e le ore stabilite possano essere variate, con il comune consenso e previo congruo avviso, tenendo conto delle esigenze primarie della minore;
- Il Sig. si impegna ad organizzare gli ambienti domestici, in maniera Pt_2 idonea ad adeguatamente accogliere , riservandole gli spazi al caso;
Per_1
c) Il papà contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento, il Per_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno mensile di euro 200,00 oltre alla concessione alla Sig.ra della propria quota parte di assegno unico Parte_1
INPS relativo alla bambina, attualmente pari circa ad euro 197,00. Le spese straordinarie, preventivamente convenute ovvero necessarie, saranno ripartite al 50% e, in ogni caso, nel rispetto del Protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Lecce;
d) I ricorrenti convengono circa l'opportunità di proseguire il percorso di sostegno psicologico, in favore di , attualmente già profittevolmente in essere, con Per_1 professionista specializzata in età evolutiva, al fine di supportare la piccola nella gestione dei cambiamenti inerenti il percorso di vita dei genitori, Per_1 attuali e futuri, per quanto di necessità;
e) Le parti si danno reciproco consenso all'espatrio.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso e stabilite consensualmente dalle parti, sopra trascritte e confermate come da verbale d'udienza del 14/10/2024, risultano favorevoli all'interesse della minore oltre che rispettose del principio della bigenitorialità, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dispone la regolamentazione come richiesta dalle parti e riportata in motivazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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