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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2051/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Bisogno e Anna Parte_1
Lucia Trotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Chirico, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4785/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, emessa e depositata in data 18/12/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
dizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria bici da corsa “Cervelo S5” a seguito del sinistro verificatosi il 23/10/2016, verso le ore 19:00 circa, in Castel San Giorgio (SA). L'attore precisava che, nelle suindi- cate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida della propria biciclet- ta, e percorreva Via Tufara, impattava in una buca presente sul manto stradale, rovinando al suolo.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto, CP_1
il quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestava la domanda attorea sostenendo l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 cc e/o art. 2051 c.c.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, propo- Parte_1
neva gravame avverso tale sentenza per il seguente motivo: errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio – errata valutazione degli ul- teriori elementi probatori legittimamente acquisiti in giudizio.
Il , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preli- Controparte_1
minare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U. all'udienza del 1° ottobre
2020 rinviava per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Va, a questo punto, innanzitutto, evidenziato che l'atto di appello risulta suffi- cientemente specifico e che non sussistono idonei elementi per affermare la inammissibilità, la improponibilità o la improcedibilità dell'appello.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e ri- solutiva della controversia.
Preliminarmente, pare opportuno precisare che la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della disposizione di cui all'art.2051 c.c. Invero, nell'ultimo decennio, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ed esteso l'operatività di tale ipotesi di colpa presunta (ovvero og- gettiva) con riferimento alle P.A. e, in particolare, con riguardo ai beni demania- li destinati all'uso promiscuo da parte della collettività (cfr. Cass. Civ. n.
24419/2009; Cass. Civ. 15042/2008 nonché Cass. Civ. 9546/2010). La colpa della P.A. ex art. 2051 è presunta, gravando pertanto sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la cosa (oggetto della custodia) e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conse- guenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), mentre la P.A., per esimersi dalla responsabili- tà, deve provare che l'evento lesivo si sia prodotto a seguito del verificarsi di ca- so fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno. Inoltre, la Suprema Corte afferma che: “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, ma ri- chieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
3 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ. 2660/2013).
Va evidenziato che nella motivazione della sentenza impugnata si legge, fra l'altro, quanto segue: “(…) secondo i testimoni l'evento si verificava nel mese di ottobre verso le ore 19:00 e non era stato richiesto l'intervento della pubblica autorità. Ebbene, considerato ai sensi dell'art. 182 cds sotto la rubrica “circo- lazione dei velocipedi” al comma 1 è disposto che: I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono procedere su unica fila, salvo che uno dei essi sia mi- nore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Constatato che la buca in questione si trovava quasi al centro della strada, non si ritiene attendibile quan- to dichiarato dai testimoni, segnatamente riguardo al loro procedere in fila in- diana. Inoltre, per quanto emerge dalle stesse fotografie, prodotte da parte at- trice, ed altresì dalla CTU, la strada percorsa dai ciclisti risultava particolar- mente dissestata e, pertanto, considerato che essa era sprovvista di pubblica il- luminazione ed aveva piovuto, l'attore avrebbe dovuto adottare una condotta particolarmente prudente e procedere lungo il margine della carreggiata ed in tal caso non sarebbe finito nella buca posta al centro strada”.
Pertanto può definitivamente affermarsi che l'attore non è riuscito a fornire una ricostruzione dei fatti tale da permettere di attribuire una responsabilità a carico delle parti in causa, atteso che non ha dimostrato di avere uniformato la propria condotta non solo alla prescrizioni codicistiche ma anche ai principi di prudenza e diligenza non essendo emerso, in particolare se lo stato dei luoghi non gli con- sentisse di avvistare per tempo il pericolo in maniera da scansarlo né se proce- deva ad una velocità commisurata a quella imposta dalla rete viaria né se ha ef- fettuato una manovra di emergenza.
4 Orbene, dalle foto allegate da parte attrice non si comprende che un siffatto di- slivello del manto stradale possa obiettivamente costituire una situazione di pe- ricolo allorché si tenga conto di una condotta ispirata a criteri di ordinaria dili- genza (secondo quanto dedotto dall'attore la buca si trovava al centro della stra- da e i ciclisti procedevano in fila indiana). Invero, anche laddove si ipotizzasse la sussistenza del requisito di intrinseca pericolosità della buca in questione, cio- nondimeno la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento.
Inoltre, le dimensioni ragguardevoli della buca erano dunque tali da non poter sfuggire all'occhio dell'utente diligente.
Invero, in relazione ad una buca delle dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata, che la pericolosità della cosa, specie se nota o facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cau- tela ed è proprio tale prevedibilità che secondo la suprema Corte, risulta suffi- ciente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art 2051 c.c.
(Cass. n. 23919/2013 e 999/2014) Orbene, non può non venire in rilievo, con ri- ferimento alla presente fattispecie, l'esistenza nel nostro ordinamento di un basi- lare principio di autoresponsabilità (che i più recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali fanno discendere da un'interpretazione estensiva dell'art. 1227 c.c.):
l'utente della strada è tenuto ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare l'avverarsi di un evento dannoso.
Ritiene questo giudice che la condotta dell'odierna parte appellante sia stata tale da interrompere il nesso causale e porsi come autonomo antecedente del sinistro e dei conseguenti danni per cui oggi chiede di essere risarcita, nella misura in cui, un normale grado di attenzione avrebbe consentito di avere prontamente contezza della buca presente sul manto stradale ed evitarla. In tema di responsa- bilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di inci- denza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 5 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che det- to comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del si- nistro. (Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9315)
Da tutto quanto sinora esposto consegue che l'appello va, quindi, rigettato, con le precisazioni e integrazioni, più sopra riportate, della motivazione della sen- tenza impugnata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La non univocità degli orientamenti in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. all'epoca di instaurazione della presente controversia (con precipuo riferimento al principio di autoresponsabilità) nonché l'omesso esame nel merito delle domande di garanzia vale a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, anche in relazio- ne alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/01/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2051/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Bisogno e Anna Parte_1
Lucia Trotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Chirico, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4785/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, emessa e depositata in data 18/12/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
dizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria bici da corsa “Cervelo S5” a seguito del sinistro verificatosi il 23/10/2016, verso le ore 19:00 circa, in Castel San Giorgio (SA). L'attore precisava che, nelle suindi- cate circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida della propria biciclet- ta, e percorreva Via Tufara, impattava in una buca presente sul manto stradale, rovinando al suolo.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto, CP_1
il quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestava la domanda attorea sostenendo l'insussistenza della responsabilità ex art. 2043 cc e/o art. 2051 c.c.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, propo- Parte_1
neva gravame avverso tale sentenza per il seguente motivo: errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio – errata valutazione degli ul- teriori elementi probatori legittimamente acquisiti in giudizio.
Il , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preli- Controparte_1
minare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U. all'udienza del 1° ottobre
2020 rinviava per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Va, a questo punto, innanzitutto, evidenziato che l'atto di appello risulta suffi- cientemente specifico e che non sussistono idonei elementi per affermare la inammissibilità, la improponibilità o la improcedibilità dell'appello.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e ri- solutiva della controversia.
Preliminarmente, pare opportuno precisare che la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della disposizione di cui all'art.2051 c.c. Invero, nell'ultimo decennio, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ed esteso l'operatività di tale ipotesi di colpa presunta (ovvero og- gettiva) con riferimento alle P.A. e, in particolare, con riguardo ai beni demania- li destinati all'uso promiscuo da parte della collettività (cfr. Cass. Civ. n.
24419/2009; Cass. Civ. 15042/2008 nonché Cass. Civ. 9546/2010). La colpa della P.A. ex art. 2051 è presunta, gravando pertanto sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la cosa (oggetto della custodia) e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conse- guenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), mentre la P.A., per esimersi dalla responsabili- tà, deve provare che l'evento lesivo si sia prodotto a seguito del verificarsi di ca- so fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno. Inoltre, la Suprema Corte afferma che: “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, ma ri- chieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
3 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ. 2660/2013).
Va evidenziato che nella motivazione della sentenza impugnata si legge, fra l'altro, quanto segue: “(…) secondo i testimoni l'evento si verificava nel mese di ottobre verso le ore 19:00 e non era stato richiesto l'intervento della pubblica autorità. Ebbene, considerato ai sensi dell'art. 182 cds sotto la rubrica “circo- lazione dei velocipedi” al comma 1 è disposto che: I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono procedere su unica fila, salvo che uno dei essi sia mi- nore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Constatato che la buca in questione si trovava quasi al centro della strada, non si ritiene attendibile quan- to dichiarato dai testimoni, segnatamente riguardo al loro procedere in fila in- diana. Inoltre, per quanto emerge dalle stesse fotografie, prodotte da parte at- trice, ed altresì dalla CTU, la strada percorsa dai ciclisti risultava particolar- mente dissestata e, pertanto, considerato che essa era sprovvista di pubblica il- luminazione ed aveva piovuto, l'attore avrebbe dovuto adottare una condotta particolarmente prudente e procedere lungo il margine della carreggiata ed in tal caso non sarebbe finito nella buca posta al centro strada”.
Pertanto può definitivamente affermarsi che l'attore non è riuscito a fornire una ricostruzione dei fatti tale da permettere di attribuire una responsabilità a carico delle parti in causa, atteso che non ha dimostrato di avere uniformato la propria condotta non solo alla prescrizioni codicistiche ma anche ai principi di prudenza e diligenza non essendo emerso, in particolare se lo stato dei luoghi non gli con- sentisse di avvistare per tempo il pericolo in maniera da scansarlo né se proce- deva ad una velocità commisurata a quella imposta dalla rete viaria né se ha ef- fettuato una manovra di emergenza.
4 Orbene, dalle foto allegate da parte attrice non si comprende che un siffatto di- slivello del manto stradale possa obiettivamente costituire una situazione di pe- ricolo allorché si tenga conto di una condotta ispirata a criteri di ordinaria dili- genza (secondo quanto dedotto dall'attore la buca si trovava al centro della stra- da e i ciclisti procedevano in fila indiana). Invero, anche laddove si ipotizzasse la sussistenza del requisito di intrinseca pericolosità della buca in questione, cio- nondimeno la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento.
Inoltre, le dimensioni ragguardevoli della buca erano dunque tali da non poter sfuggire all'occhio dell'utente diligente.
Invero, in relazione ad una buca delle dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata, che la pericolosità della cosa, specie se nota o facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cau- tela ed è proprio tale prevedibilità che secondo la suprema Corte, risulta suffi- ciente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art 2051 c.c.
(Cass. n. 23919/2013 e 999/2014) Orbene, non può non venire in rilievo, con ri- ferimento alla presente fattispecie, l'esistenza nel nostro ordinamento di un basi- lare principio di autoresponsabilità (che i più recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali fanno discendere da un'interpretazione estensiva dell'art. 1227 c.c.):
l'utente della strada è tenuto ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare l'avverarsi di un evento dannoso.
Ritiene questo giudice che la condotta dell'odierna parte appellante sia stata tale da interrompere il nesso causale e porsi come autonomo antecedente del sinistro e dei conseguenti danni per cui oggi chiede di essere risarcita, nella misura in cui, un normale grado di attenzione avrebbe consentito di avere prontamente contezza della buca presente sul manto stradale ed evitarla. In tema di responsa- bilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di inci- denza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 5 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che det- to comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del si- nistro. (Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9315)
Da tutto quanto sinora esposto consegue che l'appello va, quindi, rigettato, con le precisazioni e integrazioni, più sopra riportate, della motivazione della sen- tenza impugnata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La non univocità degli orientamenti in punto di responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. all'epoca di instaurazione della presente controversia (con precipuo riferimento al principio di autoresponsabilità) nonché l'omesso esame nel merito delle domande di garanzia vale a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, anche in relazio- ne alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
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Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/01/2025 Il Giudice
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