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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21983 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. SAVINO ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 14/06/2013, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), riferendo che tra le parti, in seguito a Persona_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 27.09.2021 , era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 7811/2021 del 07.10.2021 alle seguenti condizioni : “
A i coniugi vivranno separatamente, come in effetti già vivono;
b la casa coniugale sita in Napoli alla Calata Capodichino n.243, sebbene di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie che la abiterà unitamente al figlio minore;
C il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
D il diritto di visita del padre nei confronti del minore sarà regolato come di seguito: a il sig. potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana Per_1 Pt_1
1 ( martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 21.30 ed un sabato ed una domenica, con pernottamento, a settimane alterne, b. durante le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre, da concordare ogni anno entro il 30 maggio, in modo da poter pianificare le stesse in base anche alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, c Per_1 trascorrerà alternativamente la vigilia di Natale , il Natale il Capodanno e l'epifania con la madre e con il padre;
parimenti per le vacanze pasquali ovvero il Sabato Santo ed il Lunedì in Albis;
e il sig. si impegna a versare alla moglie, quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 200,00 mensile, da rivalutarsi tenendo contro degli indici ISTAT come per legge e da versare entro e non oltre il giorno 30 ( trenta) di ogni mese;
F entrambi i genitori provvederanno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio minore relative ad attività ludiche, sportive, scolastiche mediche ed altro secondo la necessità ed i bisogni del minore, in relazione alla sua crescita ed alle sue aspirazioni, giusta protocollo sottoscritto tra il Coa di Napoli ed i Magistrati presso il Tribunale di Napoli;
G La sig.ra si dichiara Parte_2 economicamente autosufficiente e pertanto rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o assegno di mantenimento;
H i ricorrenti – di mutuo accordo- contribuiranno mensilmente, nella misura della metà ciascuno, al pagamento delle rate di mutuo, gravanti sull'immobile acquistato in comproprietà ( in Napoli, Calata Capodichino n.243) e nella stessa misura alle spese straordinarie occorrenti per lo stesso;
I I ricorrenti concordano altresì che la retta mensile della scuola frequentata dal minore di 150,00€ sarà pagata Per_1 invece dalla madre;
k i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come specificate con note di udienza del 05.03.2025: “ a) il figlio minore verrà, come in fase di separazione, affidato ad Persona_1
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
b) il sig. si obbliga a corrispondere la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili Pt_1
quale contributo per il mantenimento del solo figlio minore . Tale importo, sarà Persona_1
annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat FOI-; c) il sig. si Pt_1
obbliga a concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Pertanto, i coniugi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordano che entrambi parteciperanno alle spese mediche specialistiche e dentistiche,
2 eventualmente necessitanti al minore e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili, nonché, eventualmente, le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica di ciascun figlio, sempre nella misura del
50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc., ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori. In difetto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti il minore dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta;
d) il sig. Pt_1
potrà avere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli orari e con gli impegni scolastici dello stesso ed i suoi impegni di lavoro, comunicando un preavviso alla Signora anche CP_1
telefonico di almeno un giorno e ciò in considerazione del fatto che lo stesso lavora fuori sede. e) Il minore starà col padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 09.00 al lunedì mattina, nonché il martedì dalle ore 16 con pernottamento e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.30.
f) I periodi dal pomeriggio del 24 Dicembre al 26 Dicembre verranno trascorsi con la madre e poi col padre alternativamente per gli anni a seguire. Il periodo dal pomeriggio del 31 Dicembre al 1° gennaio verrà trascorso con il padre e poi alternativamente per gli anni a seguire. Il pomeriggio del giorno dell'Epifania sarà trascorso con il padre, mentre la mattina con la madre e poi alternativamente per gli anni a seguire. g) Le festività Pasquali, più precisamente dal venerdì prima di Pasqua fino al lunedì dell'Angelo verranno trascorse con la madre e poi alternativamente col padre per gli anni a seguire. Per le ferie estive salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente vale la seguente regola: “quindici giorni consecutivi, con pernottamento per genitore, nel mese di luglio oppure agosto, in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, sempre previa comunicazione”. In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente. Resta inteso che tali date e orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi o col loro accordo.h) Con riguardo al periodo delle ferie estive entro il 20 giugno precedente, i coniugi dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con il figlio. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare il minore presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibili i) in merito all'educazione del figlio minore, entrambi i genitori,
3 secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative alla loro istruzione, educazione e salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
j) i genitori si impegnano a rispettare la volontà del figlio, nei limiti delle loro possibilità economiche, in ordine alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali, nonché in merito alle vacanze normalmente godute.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
14/06/2013 (atto n. 25,parte II , S. A, sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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