TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. NATALE ANTONIO e RA MARCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.11.2023, la Sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'importo di € 6.220,98 - rilevato dall' come non dovuto CP_1 con provvedimento del 05.07.2023 e preteso in restituzione, in pari data, con la stessa comunicazione di rideterminazione della prestazione - quale indebito assistenziale formatosi sul trattamento pensionistico in godimento (cat. INVCIV n. 07089542) e pari a tutto quanto ricevuto a titolo di invalidità civile dal 01.04.2022 al 31.07.2023, con la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07089542 per un importo complessivo di euro 6.220,98 per i seguenti motivi: a seguito di visita di revisione stata ridotta la fascia di invalidità civile da 30 (invalido totale)
a fascia 34 (invalido parziale).”
Ritenuta l'illegittimità di tale richiesta restitutoria, la ricorrente dapprima, in data 22/09/2023, proponeva ricorso amministrativo, respinto con delibera del 25/10/2023, introduceva poi il presente giudizio eccependo, in punto di diritto, l'illegittimità della ripetizione che va difatti esclusa per i motivi - qui sinteticamente - elencati: natura assistenziale della prestazione, nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, irripetibilità delle somme ai sensi dell'art 13 L.. n. 412/1991, buona fede e assenza di dolo da parte della ricorrente, ripetibilità delle eventuali somme indebite a decorrere solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Allegava giurisprudenza a supporto e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare fondato il presente ricorso e, per l'effetto 2.accertare e dichiarare l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto conseguente, connesso e/o presupposto;
e per gli effetti 3.accertare e dichiarare la restituzione delle eventuali somme trattenute dall CP_2 more del presente giudizio, nonchè il diritto della ricorrente alla irripetibilità dell'asserito credito erariale di € 6.220,98 sulla pensione categ. INVCIV n. 07089542; Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.” CP_ Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva il convenuto , che l'indebito di cui è causa rinvenisse dal venir meno CP_3 del requisito sanitario per cui, all'odierna ricorrente - già invalida totale - a seguito di visita di revisione n. 6029904700053 del 31/03/2022 veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del
75% (poi ulteriormente ridotta al 60% con altra visita del 19.04.2024), con conseguente revoca della maggiorazione sociale a decorrere dal 04/2022 anche se di fatto intervenuta solo a seguito di ricostituzione operata in data 05.07.2023.
Tanto per escludere la mancata conoscenza dell'esito della visita medica e del venir meno del requisito sanitario da parte della ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'acquisizione dei soli documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser respinto per quanto di ragione.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa è scaturito – siccome puntualmente CP_ ricostruito da - dall'esito della visita di revisione effettuata in data 31/03/2022, in occasione della quale la ricorrente - già beneficiaria di prestazione di invalidità civile n. 07089542 - è stata ritenuta invalida civile con la percentuale del 75%, perdendo il diritto alla maggiorazione sociale e poi, dal
19.04.2024, con una percentuale inferiore al 74% (ovvero nella misura solo del 60%) senza più diritto nemmeno all'assegno di invalidità civile, di cui aveva precedentemente goduto.
Ebbene, per una maggiore comprensione della controversia, si impone anzitutto, in punto di diritto, un breve excursus sulla disciplina dell'indebito pensionistico assistenziale. L'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare sull'argomento, nell'escludere l'applicabilità, a questa tipologia di indebiti, della normativa relativa agli indebiti pensionistici, è nel senso che si debba restare ed operare nell'ambito dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente applicabilità del principio generale del dovere alla restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti.
In realtà dalla legislazione in merito (molto dispersiva e stratificata) si evincono alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per inv. civ. dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario come nel caso che ci occupa. Ebbene, nel primo caso, dalla specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L.
n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) si evince che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
Per ciò che attiene, invece, all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario, come nella fattispecie, trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n.
326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente ben conosceva l'esito della visita medica del
31.03.2022 cui era stata sottoposta essendole stato tempestivamente comunicato il relativo verbale CP_ sanitario come da ricevute racc. a.r all.te al fascicolo telematico
Orbene, per effetto dell'accertamento sanitario si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162).
Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla prima visita del 31.03.2022.
Con quel verbale la Commissione Medica dà atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per la prestazione economica collegata all'invalidità civile.
Sul punto viene in rilievo la recente pronuncia della Suprema Corte: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993(art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento – la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34013). Ebbene, nel caso de quo, lo si ripete, l'esito negativo della visita di verifica è stato tempestivamente comunicato (come da ricevute racc. a.r in atti) e portato a conoscenza della ricorrente (ricevute del
07.04.2022), circostanza questa non contestata all'esito della costituzione dell'Istituto e che risulta in ogni caso comprovata dalla documentazione prodotta da (cfr. lettera con allegato verbale di CP_1 visita medica e relativo avviso di ricevimento recapitati presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e sottoscritto dalla stessa in occasione CP_ della notifica della stessa comunicazione .
Non è pertanto ravvisabile, nel caso che occupa, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che era stata posta nelle condizioni sia di apprendere della revoca della prestazione economica per il venir meno del requisito sanitario, sia di agire in via amministrativa o giurisdizionale avverso l'esito dell'accertamento sanitario per far attestare il proprio stato di salute.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), le somme non spettanti erogate dal 01.04.2022 al 31.07.2023 (come richiesto nella nota impugnata), sono state percepite dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_1
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, è legittima la CP_ ripetizione ad opera dell' dell'indebito assistenziale, così come determinato da (e non CP_1 contestato nel quantum) pari ad €. 6.220,98.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili.
Brindisi, 11/11/2025
Il Giudice
LA OV