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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 475/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso da Avv. Ferretti Parte_1 C.F._1
Federico col domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Viganò n. 2
APPELLANTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa da Avv. D'Ercole Stefano con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via In Arcione n. 71
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2882/2021 del 29.11.2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
29.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza del 14.10.2021 nel giudizio n. R.G. 16914/2019, emessa dal
Tribunale di Bologna, in persona del G.O.T. Daniele Martino, nei punti meglio indicati in narrativa e, per l'effetto: In via principale: - Riformare, per i motivi indicati in narrativa, la sentenza impugnata e, pertanto, accertare e dichiarare l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dal signor in favore della (P.iva , in persona Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dai contratti di mutuo stipulati tra le parti;
- per l'effetto, relativamente al contratto di mutuo n. 79.209, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 16.877,08 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo. Relativamente al contratto di mutuo n. 81373, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 35.906,31 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, condannare la (P.iva ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di
[...]
, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore Pt_1 somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano le modalità di rimborso dei debiti;
condannare, con riferimento contratto di mutuo 79.209, la convenuta in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di € 16.877,08 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo. Relativamente al contratto di mutuo n. 81373, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 35.906,31 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, - condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt.
2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via secondaria nel merito - Riformare la sentenza al punto b) pag. 21 ove condanna il signor , ex art. 96 III comma c.p.c., al pagamento della somma di € 7.795,00, Parte_1 dichiarando tale parte infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e la somma non dovuta. In via istruttoria - Disporre CTU tecnico – contabile sui suddetti contratti di mutuo finalizzata
a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite dalla (P.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria integrale di spese e P.IVA_2 compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1. In via preliminare e di rito: - con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1 del presente atto, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
2. Nel merito: rigettare, comunque, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. Il tutto con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché con condanna della stessa ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2882/2021 del 29.11.2021 il Tribunale di Bologna, all'esito di CTU tecnico contabile, rigettava la domanda proposta da contro volta ad Parte_1 Controparte_1 accertare una serie di illegittimità riguardanti i contratti di mutuo ipotecario n. 79.209 del 29.9.1998
e n. 81.373 del 31.1.2002 stipulati tra le parti, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In particolare, l'appellante aveva lamentato l'illegittimità dell'applicato piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, poiché comportante anatocismo implicito e interessi superiori a quelli concordati;
l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dei contratti oggetto di causa per mancata indicazione del regime di capitalizzazione nonché di TAEG/ISC; l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, chiedendo il rinnovo della CTU tecnico-contabile.
La banca si era costituita chiedendo il rigetto delle pretese di parte attrice.
2.
Il giudice di primo grado evidenziava la legittimità del piano di ammortamento alla francese, escludendo anatocismo e aumento del tasso d'interesse pattuito contrattualmente;
la determinatezza delle clausole contrattuali di entrambi i mutui in esame e, in ogni caso, la non essenzialità, ai fini della validità dei contratti, dell'indicazione di TAEG/ISC; il mancato superamento del tasso soglia usura;
condannando parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3.
Con atto di citazione del 7.3.2022 ritualmente notificato, appellava innanzi a questa Pt_1
Corte senza formulare appositi motivi di appello.
Ritualmente costituita, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 29.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'appello è ammissibile e non manifestamente infondato.
Non può dirsi manifestamente infondato perché la tematica dell'illegittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, che viene principalmente in rilievo in appello, è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, come dimostra il recente arresto delle SSUU n.
15130/2024.
Premesso che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 21.6.2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25.1.2023, n. 2320); il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28.6.2023, n. 18474); nel caso di specie, l'appello non può dirsi in contrasto con l'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, pur non svolgendo specifici motivi, ha, comunque, riproposto gli argomenti del primo grado e indicato specificamente i capi della sentenza oggetto di impugnazione, deducendone l'erroneità con riferimento a determinate statuizioni ivi contenute. 5.
In particolare, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, la determinatezza ex art. 1346
c.c. dei contratti oggetto di causa e il mancato superamento del tasso soglia usura, chiedendo l'esperimento di nuova CTU tecnico-contabile nonché la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.
L'appello è solo parzialmente fondato (infra § 7).
Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Ci si è domandati se il regime di capitalizzazione composto rispetto a quello semplice costituisca un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG e comporti anatocismo.
Le SSUU n. 15130/2024 hanno escluso tali conseguenze affermando, in particolare, che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c.); né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente. In tale arresto le Sezioni Unite hanno specificato che la capitalizzazione composta è del tutto estranea all'anatocismo, costituendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Va sottolineato altresì che tali principi, pur essendo stati affermati con riferimento al mutuo a tasso fisso, sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi (cfr. Corte di Appello di Perugia del 18.9.2024).
Pertanto, va escluso ogni profilo di illegittimità sollevato dall'appellante con riferimento al regime di capitalizzazione applicato ai mutui a tasso variabile nn. 79.209 e 81.373 stipulati tra le parti. L'omessa indicazione del regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza o interminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo bancario quando esso contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Peraltro, né l'art. 117 TUB né la normativa secondaria richiedono a pena di nullità l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (cfr. SSUU n. 15130/2024).
Inoltre, la giurisprudenza ritiene che sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo C.F._2 del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, TUB, sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. Pertanto, la sua assenza non determina la nullità del contratto (cfr. Cassazione n. 14000/2023 e SSUU n. 15130/2024).
Sulla base di tali premesse, i contratti di mutuo in esame non possono dirsi nulli per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. Infatti, entrambi contengono la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
il TAN
è esplicitato nella misura del 5% e ISC/TAEG non è un elemento essenziale.
Infine, quanto all'usura, si osserva che ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi e interessi moratori. Infatti, i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
ne deriva che i tassi non si possono sommare perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo e il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. n. 17447/2019). Anche le successive SSUU n. 19597/2020, che hanno chiarito la metodologia da seguire per la rilevazione dell'usura, pur confermando che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ne hanno ribadito la diversità e la necessaria valutazione separatamente e non cumulativamente rispetto agli interessi corrispettivi.
Pertanto, va riaffermata con fermezza la non cumulabilità tra interessi corrispettivi e interessi moratori a prescindere dall'ampio dibattito circa l'usurarietà degli interessi di mora e il relativo tasso soglia di riferimento (cfr. da ultimo Cass. SU n. 19597/2020); il relativo motivo di appello, dunque,
è del tutto destituito di fondamento perché muove dalla errata premessa della cumulabilità fra le due tipologie di interessi ontologicamente diversi.
Con riferimento all'istanza istruttoria di espletamento di nuova CTU tecnico-contabile, va osservato che tale richiesta non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione e, in ogni caso, risulta superflua alla luce di quanto esposto.
7.
In ultimo, quanto alla invocata riforma della condanna ex art. 96 c.p.c. va rilevato quanto segue.
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. SSUU n. 22405/2018).
In concreto, costituisce indice di mala fede o colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione, la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di specificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 9679/2024).
Nel caso di specie, la condanna è stata disposta in ragione della manifesta infondatezza delle domande del alla luce della costante uniformità della giurisprudenza in merito alle tematiche Pt_1 trattate. Invece, come già evidenziato con riferimento alle SSUU n. 15130/2024 sulla tematica, principale in questa sede, della legittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, il dibattito giurisprudenziale è proseguito anche successivamente alla definizione del giudizio di primo grado. Pertanto, si ritiene opportuno riformare la sentenza impugnata in punto alla disposta condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.
L'accoglimento del solo motivo concernente la condanna per lite temeraria pur integrando riforma parziale della sentenza non comporta decisione nel merito, con la conseguenza che nella valutazione dell'esito complessivo della lite parte appellante è sostanzialmente soccombente;
appare pertanto equo, ferma la regolamentazione delle spese statuita dal giudice di primo grado, compensare quelle del presente grado nella misura di 1/4, restando la residua parte (3/4) a carico dell'appellante soccombente, come da liquidazione in dispositivo secondo i criteri e parametri di cui a D.M.
10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di
Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione del valore della causa (26.001 – 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di on atto di appello citazione del 7.3.2022 così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto
RIFORMA la sentenza appellata limitatamente alla condanna ex art. 96/3° co. c.p.c., confermando nel resto;
CONDANNA al rimborso in favore di el ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 5.209,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese del grado di appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 475/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso da Avv. Ferretti Parte_1 C.F._1
Federico col domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Viganò n. 2
APPELLANTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa da Avv. D'Ercole Stefano con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via In Arcione n. 71
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2882/2021 del 29.11.2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
29.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza del 14.10.2021 nel giudizio n. R.G. 16914/2019, emessa dal
Tribunale di Bologna, in persona del G.O.T. Daniele Martino, nei punti meglio indicati in narrativa e, per l'effetto: In via principale: - Riformare, per i motivi indicati in narrativa, la sentenza impugnata e, pertanto, accertare e dichiarare l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dal signor in favore della (P.iva , in persona Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dai contratti di mutuo stipulati tra le parti;
- per l'effetto, relativamente al contratto di mutuo n. 79.209, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 16.877,08 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo. Relativamente al contratto di mutuo n. 81373, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 35.906,31 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, condannare la (P.iva ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di
[...]
, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore Pt_1 somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano le modalità di rimborso dei debiti;
condannare, con riferimento contratto di mutuo 79.209, la convenuta in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di € 16.877,08 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo. Relativamente al contratto di mutuo n. 81373, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 35.906,31 oltre alle spese delle perizie pari ad € 1.817,80 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, - condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt.
2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via secondaria nel merito - Riformare la sentenza al punto b) pag. 21 ove condanna il signor , ex art. 96 III comma c.p.c., al pagamento della somma di € 7.795,00, Parte_1 dichiarando tale parte infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e la somma non dovuta. In via istruttoria - Disporre CTU tecnico – contabile sui suddetti contratti di mutuo finalizzata
a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite dalla (P.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria integrale di spese e P.IVA_2 compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: ”Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1. In via preliminare e di rito: - con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1 del presente atto, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
2. Nel merito: rigettare, comunque, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. Il tutto con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché con condanna della stessa ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2882/2021 del 29.11.2021 il Tribunale di Bologna, all'esito di CTU tecnico contabile, rigettava la domanda proposta da contro volta ad Parte_1 Controparte_1 accertare una serie di illegittimità riguardanti i contratti di mutuo ipotecario n. 79.209 del 29.9.1998
e n. 81.373 del 31.1.2002 stipulati tra le parti, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In particolare, l'appellante aveva lamentato l'illegittimità dell'applicato piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, poiché comportante anatocismo implicito e interessi superiori a quelli concordati;
l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dei contratti oggetto di causa per mancata indicazione del regime di capitalizzazione nonché di TAEG/ISC; l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, chiedendo il rinnovo della CTU tecnico-contabile.
La banca si era costituita chiedendo il rigetto delle pretese di parte attrice.
2.
Il giudice di primo grado evidenziava la legittimità del piano di ammortamento alla francese, escludendo anatocismo e aumento del tasso d'interesse pattuito contrattualmente;
la determinatezza delle clausole contrattuali di entrambi i mutui in esame e, in ogni caso, la non essenzialità, ai fini della validità dei contratti, dell'indicazione di TAEG/ISC; il mancato superamento del tasso soglia usura;
condannando parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3.
Con atto di citazione del 7.3.2022 ritualmente notificato, appellava innanzi a questa Pt_1
Corte senza formulare appositi motivi di appello.
Ritualmente costituita, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 29.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'appello è ammissibile e non manifestamente infondato.
Non può dirsi manifestamente infondato perché la tematica dell'illegittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, che viene principalmente in rilievo in appello, è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, come dimostra il recente arresto delle SSUU n.
15130/2024.
Premesso che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 21.6.2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25.1.2023, n. 2320); il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28.6.2023, n. 18474); nel caso di specie, l'appello non può dirsi in contrasto con l'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, pur non svolgendo specifici motivi, ha, comunque, riproposto gli argomenti del primo grado e indicato specificamente i capi della sentenza oggetto di impugnazione, deducendone l'erroneità con riferimento a determinate statuizioni ivi contenute. 5.
In particolare, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, la determinatezza ex art. 1346
c.c. dei contratti oggetto di causa e il mancato superamento del tasso soglia usura, chiedendo l'esperimento di nuova CTU tecnico-contabile nonché la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.
L'appello è solo parzialmente fondato (infra § 7).
Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Ci si è domandati se il regime di capitalizzazione composto rispetto a quello semplice costituisca un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG e comporti anatocismo.
Le SSUU n. 15130/2024 hanno escluso tali conseguenze affermando, in particolare, che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c.); né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente. In tale arresto le Sezioni Unite hanno specificato che la capitalizzazione composta è del tutto estranea all'anatocismo, costituendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Va sottolineato altresì che tali principi, pur essendo stati affermati con riferimento al mutuo a tasso fisso, sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi (cfr. Corte di Appello di Perugia del 18.9.2024).
Pertanto, va escluso ogni profilo di illegittimità sollevato dall'appellante con riferimento al regime di capitalizzazione applicato ai mutui a tasso variabile nn. 79.209 e 81.373 stipulati tra le parti. L'omessa indicazione del regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza o interminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo bancario quando esso contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Peraltro, né l'art. 117 TUB né la normativa secondaria richiedono a pena di nullità l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (cfr. SSUU n. 15130/2024).
Inoltre, la giurisprudenza ritiene che sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo C.F._2 del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, TUB, sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. Pertanto, la sua assenza non determina la nullità del contratto (cfr. Cassazione n. 14000/2023 e SSUU n. 15130/2024).
Sulla base di tali premesse, i contratti di mutuo in esame non possono dirsi nulli per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. Infatti, entrambi contengono la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
il TAN
è esplicitato nella misura del 5% e ISC/TAEG non è un elemento essenziale.
Infine, quanto all'usura, si osserva che ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi e interessi moratori. Infatti, i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
ne deriva che i tassi non si possono sommare perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo e il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. n. 17447/2019). Anche le successive SSUU n. 19597/2020, che hanno chiarito la metodologia da seguire per la rilevazione dell'usura, pur confermando che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ne hanno ribadito la diversità e la necessaria valutazione separatamente e non cumulativamente rispetto agli interessi corrispettivi.
Pertanto, va riaffermata con fermezza la non cumulabilità tra interessi corrispettivi e interessi moratori a prescindere dall'ampio dibattito circa l'usurarietà degli interessi di mora e il relativo tasso soglia di riferimento (cfr. da ultimo Cass. SU n. 19597/2020); il relativo motivo di appello, dunque,
è del tutto destituito di fondamento perché muove dalla errata premessa della cumulabilità fra le due tipologie di interessi ontologicamente diversi.
Con riferimento all'istanza istruttoria di espletamento di nuova CTU tecnico-contabile, va osservato che tale richiesta non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione e, in ogni caso, risulta superflua alla luce di quanto esposto.
7.
In ultimo, quanto alla invocata riforma della condanna ex art. 96 c.p.c. va rilevato quanto segue.
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. SSUU n. 22405/2018).
In concreto, costituisce indice di mala fede o colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione, la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di specificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 9679/2024).
Nel caso di specie, la condanna è stata disposta in ragione della manifesta infondatezza delle domande del alla luce della costante uniformità della giurisprudenza in merito alle tematiche Pt_1 trattate. Invece, come già evidenziato con riferimento alle SSUU n. 15130/2024 sulla tematica, principale in questa sede, della legittimità del piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto, il dibattito giurisprudenziale è proseguito anche successivamente alla definizione del giudizio di primo grado. Pertanto, si ritiene opportuno riformare la sentenza impugnata in punto alla disposta condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
6.
L'accoglimento del solo motivo concernente la condanna per lite temeraria pur integrando riforma parziale della sentenza non comporta decisione nel merito, con la conseguenza che nella valutazione dell'esito complessivo della lite parte appellante è sostanzialmente soccombente;
appare pertanto equo, ferma la regolamentazione delle spese statuita dal giudice di primo grado, compensare quelle del presente grado nella misura di 1/4, restando la residua parte (3/4) a carico dell'appellante soccombente, come da liquidazione in dispositivo secondo i criteri e parametri di cui a D.M.
10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di
Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione del valore della causa (26.001 – 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di on atto di appello citazione del 7.3.2022 così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto
RIFORMA la sentenza appellata limitatamente alla condanna ex art. 96/3° co. c.p.c., confermando nel resto;
CONDANNA al rimborso in favore di el ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 5.209,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese del grado di appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina