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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3548/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3548/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
CATANIA L'08.02.1965 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. CICCHELLO GACCIO DANIELA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA, IL 18.12.1967 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 15.5.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale.
È stato acquisito parere favorevole del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 20.5.1987, in Catania, iscritto al Registro Pt_1 CP_1
Stato Civile di quel Comune, Anno 1987, Parte II, serie A, Numero 435.
Dalla coppia sono nati il 15.11.1987 e in data 8.9.1990. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 13.3.2021 ha chiesto la separazione personale, chiedendo di Parte_1
disporre l'assegnazione alla stessa della casa familiare, e di porre a carico del resistente un assegno di € 300,00 per la moglie, oltre al 50 % della rata di mutuo contratto per la casa familiare.
Nonostante le notifiche, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 25.11.2021 non è stato quindi possibile esperire il tentativo di conciliazione;
per cui il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 25.11.2021 ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, il Presidente ha disposto l'assegnazione della casa familiare, tenuto conto della circostanza riferita dalla ricorrente che il figlio ER
, a causa di un incidente avvenuto nel 2012, è affetto da disabilità (per la quale riceve una
[...]
pensione di invalidità) e continua a vivere con la madre (cfr. verbale del 25.11.2021); è stato altresì disposto un assegno per il coniuge di € 200,00 mensili.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha avanzato istanza di emissione di provvedimento ex art. 156 c.c. con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del , istanza che è stata CP_1
rigettata dal G.I. per assenza di prova dei presupposti inerenti l'inadempimento e la sua gravità.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La ricorrente ha così concluso: insiste in quanto chiesto in ricorso e nei successivi verbali di causa.
In sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha insistito nell'istanza ai sensi dell'art. 156 c.c., deducendo che il “si è anche reso irreperibile, come dimostrano le notifiche effettuate nel CP_1
corso del processo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., riteniamo sia ampiamente provato l'inadempimento da parte del nonché il pericolo di un futuro inadempimento dello stesso”. Controparte_1
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, per irreperibilità del resistente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
In relazione alle istanze della ricorrente, si evidenzia che la stessa, pur deducendo la disabilità del figlio maggiorenne , nulla ha allegato al presente giudizio che consenta di Persona_3
verificare tale condizione. Pertanto, va revocata l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Con riguardo, invece, alla richiesta di previsione di un assegno per il coniuge, questa è fondata sulla circostanza che in costanza di matrimonio è stato il marito a provvedere al sostenatamento economico della famiglia. Invero, la ricorrente ha anche ammesso di aver svolto “qualche lavoretto” quando ancora il marito viveva con lei, e che stava lavorando, seppur saltuariamente, come collaboratrice domestica (verbale del 25.11.2021).
Col ricorso è stata depositata busta paga del resistente, riferita al settembre 2020. La ricorrente ha rappresentato che il lavora nel settore edile come muratore, e che per alcuni periodi CP_1
la lavorato anche a Milano. Tuttavia, non ha più notizie del marito dal dicembre 2020, quando ha lasciato la casa familiare;
neppure è stato allegato altro nel corso del procedimento.
Ritiene il Collegio che, ferma l'efficacia dei provvedimenti provvisori adottati medio tempore dal
Presidente, in assenza di istruttoria non sia possibile accogliere la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, non essendovi prova della condizione di sperequazione reddituale tra le parti, in mancanza di elementi da cui desumere la situazione economica attuale del , CP_1
rimasto contumace nel presente giudizio. Ne consegue, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 156 c.c. riproposta in sede di atti conclusivi.
____
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3548/21, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e , Pt_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 20.5.1987, in Catania, iscritto al Registro Stato
Civile di quel Comune, Anno 1987, Parte II, serie A, Numero 435;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare;
3) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3548/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
CATANIA L'08.02.1965 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. CICCHELLO GACCIO DANIELA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA, IL 18.12.1967 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 15.5.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale.
È stato acquisito parere favorevole del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 20.5.1987, in Catania, iscritto al Registro Pt_1 CP_1
Stato Civile di quel Comune, Anno 1987, Parte II, serie A, Numero 435.
Dalla coppia sono nati il 15.11.1987 e in data 8.9.1990. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 13.3.2021 ha chiesto la separazione personale, chiedendo di Parte_1
disporre l'assegnazione alla stessa della casa familiare, e di porre a carico del resistente un assegno di € 300,00 per la moglie, oltre al 50 % della rata di mutuo contratto per la casa familiare.
Nonostante le notifiche, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 25.11.2021 non è stato quindi possibile esperire il tentativo di conciliazione;
per cui il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 25.11.2021 ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, il Presidente ha disposto l'assegnazione della casa familiare, tenuto conto della circostanza riferita dalla ricorrente che il figlio ER
, a causa di un incidente avvenuto nel 2012, è affetto da disabilità (per la quale riceve una
[...]
pensione di invalidità) e continua a vivere con la madre (cfr. verbale del 25.11.2021); è stato altresì disposto un assegno per il coniuge di € 200,00 mensili.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha avanzato istanza di emissione di provvedimento ex art. 156 c.c. con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del , istanza che è stata CP_1
rigettata dal G.I. per assenza di prova dei presupposti inerenti l'inadempimento e la sua gravità.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La ricorrente ha così concluso: insiste in quanto chiesto in ricorso e nei successivi verbali di causa.
In sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha insistito nell'istanza ai sensi dell'art. 156 c.c., deducendo che il “si è anche reso irreperibile, come dimostrano le notifiche effettuate nel CP_1
corso del processo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., riteniamo sia ampiamente provato l'inadempimento da parte del nonché il pericolo di un futuro inadempimento dello stesso”. Controparte_1
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, per irreperibilità del resistente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
In relazione alle istanze della ricorrente, si evidenzia che la stessa, pur deducendo la disabilità del figlio maggiorenne , nulla ha allegato al presente giudizio che consenta di Persona_3
verificare tale condizione. Pertanto, va revocata l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Con riguardo, invece, alla richiesta di previsione di un assegno per il coniuge, questa è fondata sulla circostanza che in costanza di matrimonio è stato il marito a provvedere al sostenatamento economico della famiglia. Invero, la ricorrente ha anche ammesso di aver svolto “qualche lavoretto” quando ancora il marito viveva con lei, e che stava lavorando, seppur saltuariamente, come collaboratrice domestica (verbale del 25.11.2021).
Col ricorso è stata depositata busta paga del resistente, riferita al settembre 2020. La ricorrente ha rappresentato che il lavora nel settore edile come muratore, e che per alcuni periodi CP_1
la lavorato anche a Milano. Tuttavia, non ha più notizie del marito dal dicembre 2020, quando ha lasciato la casa familiare;
neppure è stato allegato altro nel corso del procedimento.
Ritiene il Collegio che, ferma l'efficacia dei provvedimenti provvisori adottati medio tempore dal
Presidente, in assenza di istruttoria non sia possibile accogliere la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, non essendovi prova della condizione di sperequazione reddituale tra le parti, in mancanza di elementi da cui desumere la situazione economica attuale del , CP_1
rimasto contumace nel presente giudizio. Ne consegue, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 156 c.c. riproposta in sede di atti conclusivi.
____
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3548/21, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e , Pt_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 20.5.1987, in Catania, iscritto al Registro Stato
Civile di quel Comune, Anno 1987, Parte II, serie A, Numero 435;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare;
3) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco