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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2887 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Celata come Parte_1 in atti RICORRENTE CONTRO
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “ ”, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alessia Acchioni come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.1.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale di dal 7.4.2021 al 9.1.2023, con mansioni di estetista, Controparte_1 inquadrata nel V livello del CCNL Commercio e Terziario, ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.115,43 a titolo 14^ mensilità. Si è costituita eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità/improcedibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda e mancanza di interesse alla parcellizzazione del credito, avendo la ricorrente già richiesto il pagamento della mensilità di dicembre 2023 e del TFR con decreto ingiuntivo n. 5873/2023 emesso il 12.10.2023 ed avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in pendenza del giudizio di opposizione avverso il suddetto decreto, manifestando la volontà di frazionare artificiosamente la domanda giudiziale;
nel merito, ha esposto che a causa di un errore commesso dal consulente del lavoro, nella comunicazione di assunzione della ricorrente del 19.4.2021 è stato indicato il CCNL 0780 Commercio – Confcommercio e il livello di inquadramento V e che su tale base sono state elaborate le buste paga, ma che in realtà la ricorrente ha sempre svolto mansioni di estetista e, pertanto, doveva essere applicato il CCNL Acconciatura- Estetica Artigiani - Barbieri, Parrucchieri Estetica e la lavoratrice doveva essere inquadrata al livello III.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione all'udienza del 27.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
L'eccezione preliminare sollevata da parte resistente deve essere disattesa. Pronunciandosi a Sezioni Unite con le sentenze nn. 4090 e 4091 del 2017 la Suprema Corte ha osservato che la questione di diritto se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto - quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata - e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l'improponibilità di quelle successive alla prima, debba risolversi alla luce del seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”. Sulla scorta di tale principio, è stato così affermato che, pur essendo proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, ancorché riferibili al medesimo rapporto di durata, tuttavia, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili
2 separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. In altri termini, quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo (cfr, in termini, Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 6591/2019). Nel caso in esame, la lavoratrice, motivando sulle circostanze che hanno giustificato la distinta proposizione dei due ricorsi, ha affermato di essersi così determinata in ragione del fatto che i crediti richiesti in sede monitoria erano certi, liquidi ed esigibili, mentre in relazione alla 14^ mensilità oggetto del presente giudizio la convenuta non ha mai consegnato la relativa busta paga, rendendo necessaria la proposizione del giudizio ordinario. E' evidente, pertanto, che la ricorrente ha agito in sede monitoria per non paralizzare la liquidazione del TFR e degli altri crediti liquidi, certi ed esigibili, mentre la mancata consegna della busta paga relativa alla 14^ mensilità le ha impedito di includere anche tale credito nel ricorso per decreto ingiuntivo. Deve, conseguentemente, ritenersi che, in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, sussistesse, nel caso in esame, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (in tal senso, cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22795 del 20/10/2020).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni di seguito esposte. La resistente non contesta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, né di non aver corrisposto la 14^ mensilità, limitandosi ad affermare che al rapporto di lavoro avrebbe dovuto applicarsi il CCNL Acconciatura- Estetica Artigiani
- Barbieri, Parrucchieri Estetica – che non prevede la 14^ mensilità – anziché il CCNL 0780 Commercio, utilizzato per errore dal consulente del lavoro per l'elaborazione della comunicazione di assunzione e delle buste paga. E' agevole osservare, tuttavia, che la convenuta ha solo dedotto che, a causa di un errore del consulente del lavoro, alla lavoratrice è stato corrisposto il trattamento previsto dal suddetto CCNL per il livello contrattualmente attribuitole, ma non ha espressamente affermato, né provato, che tale CCNL non sia stato effettivamente e concretamente applicato al rapporto;
una volta, cioè, che anche in via di fatto il datore di lavoro abbia dato applicazione ad un determinato CCNL – come avvenuto nel caso in esame, con l'applicazione delle relative retribuzioni – non rileva il settore merceologico di riferimento o le mansioni concretamente espletate e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il trattamento spettante sulla base delle previsioni contrattuali. Non può attribuirsi rilievo al codice “ATECO” che, com'è noto, risponde a finalità statistiche, fiscali e contributive;
non vi è alcun divieto all'applicazione,
3 da parte della resistente, ai propri dipendenti del CCNL Commercio anche qualora quest'ultimo potesse risultare non pienamente aderente all'attività in concreto svolta. D'altronde, è un dato pacifico che le parti abbiano applicato tale contratto per tutta la durata del rapporto e non risulta che la resistente, prima d'ora, ne abbia mai contestato l'applicazione. In sostanza, nel perdurante regime convenzionale della contrattazione collettiva - non dotata della efficacia erga omnes prefigurata dall'art. 39 Cost. - l'appartenenza a questo o quel settore merceologico (industria o commercio) non comporta di per sè l'esclusiva applicabilità del contratto collettivo del medesimo settore con la conseguenza che ben possono le parti, nel libero assetto convenuto nel contratto individuale, qualificare diversamente la natura dell'attività produttiva. Deve, poi, osservarsi che la retribuzione riconosciuta al lavoratore in sede di assunzione non può essere ridotta nel corso del rapporto per unilaterale decisione datoriale, neppure quando l'inquadramento attribuito sia frutto di errore del datore di lavoro. Inoltre, ove il datore di lavoro affermi di aver erogato somme in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti dei requisiti di cui agli art. 1429 e 1431 c.c.; nel caso di specie, vi è un evidente difetto di allegazione e prova in ordine a tale requisito, in quanto la convenuta si è limitata a formulare istanze istruttorie generiche, prive di precisi riferimenti temporali e, in ogni caso, non idonee a provare l'essenzialità e riconoscibilità dell'errore.
Quanto, infine, alla domanda (subordinata) di parte resistente di detrazione di quanto già corrisposto all'Inps a titolo di contributi relativi alla posizione della ricorrente, si osserva che non vi è prova del pagamento dei suddetti contributi e che la somma dovuta alla lavoratrice deve determinarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
4 In considerazione di quanto sopra esposto, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di € 2.115,43 a titolo di 14^ mensilità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tabelle (cause di lavoro, scaglione € 1.101-5.200 valori minimi, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento della somma di € 2.115,43 a titolo di 14^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 07/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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