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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4454/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. di I Grado di Caserta elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7491/6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
NAPOLI e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040313277000 CONTRIBUTO UNIF 2014
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellati: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha impugnato la sentenza n.7491/6/2025 pronunciata il 18/04/2024 dalla Corte di giustizia di primo grado di Napoli, depositata in data 29/04/2025, relativa al procedimento RG 10219/2024 avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale n. 071 20240040313277000 notificata in data
07/03/2024, per il pagamento della somma complessiva di € 796,49 relativa a recupero crediti, annualità 2014.
Parte ricorrente nel giudizio di prime cure aveva eccepito la omessa notifica dell'avviso di accertamento e dell'avviso bonario, la mancata notifica dell'invito al pagamento, nonché prescrizione del diritto alla riscossione, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta in violazione dell'art. 14 co.
6-bis d. Igs. 546/92, ritenendo applicabile al presente contenzioso il testo novellato di tale norma in quanto il ricorso era stato presentato dopo il 5 gennaio 2024; con memorie depositate il 4 novembre
2024 parte ricorrente contestava le controdeduzioni sul punto presentate dall'Ufficio.
A seguito di ordinanza interlocutoria del 7 marzo 2025, pronunciata dal Giudice monocratico, si era costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della giustizia Tributaria il quale, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente, documentava la regolare e tempestiva notifica degli atti sottesi alla cartella impugnata e resi definitivi per mancata opposizione. Presentava ulteriori memorie la società ricorrente contestando la documentazione prodotta dalla controparte.
Entrambe le parti convenute chiedevano il rigetto del ricorso e AdER in principalità deduceva però il proprio difetto di legittimazione passiva.
Così la decisione impugnata espone la decisione del contenzioso di primo grado: «Si osserva che parte ricorrente si oppone alla cartella di pagamento n. 071 2024 0040313277
000 di € 796,49 notificata in data 07/03/2024 per il mancato pagamento del CUT anno 2014 ritenendo mai notificati gli atti presupposti con conseguente prescrizione del credito. In proposito si rileva che il ricorso è stato proposto solo nei confronti all'Agente della
Riscossione, mentre parte ricorrente lamenta vizi della cartella in funzione della mancata notifica degli atti presupposti, atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
a seguito della costituzione in giudizio di tale Ufficio contesta la conoscenza degli atti prodromici depositati perché recapitati al domicilio eletto del ricorrente. Il tributo in questione, in base al
Testo Unico in materia di spese di giustizia DPR 115/2002 e successive modifiche, è legato alla domanda giudiziale e/o al soggetto che attiva l'iniziativa giudiziale, secondo la regola dell'anticipazione delle spese processuali. Dalla documentazione prodotta si rileva che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con RGR 2087/2014 era iscritto ricorso del ricorrente rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Nominativo_1 presso il cui indirizzo la Ric_1 srl in persona del suo rappresentante legale aveva eletto domicilio e presso cui erano stati notificati sia l'invito al pagamento sia l'irrogazione di sanzione. Pertanto, considerato che gli atti prodromici di cui si lamenta la mancata notifica sono stai regolarmente notificati e che la successiva cartella risulta notificata nel termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C. C. come sostenuto anche dai giudici di legittimità con Ordinanza n. 2999/2022, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 130,00 in favore di ogni Ufficio costituito oltre diritti come per legge se dovuti».
Contro questa decisione la contribuente società ha proposto appello chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e deducendo l'inefficacia delle notifiche del 03/05/2021 dell'invito al pagamento e del 05/08/2021 dell'avviso di irrogazioni sanzioni per morte del destinatario. In particolare l'appellante ha posto in rilievo che dal deposito della documentazione relativa alla presunta notifica degli avvisi da parte della Corte di giustizia tributaria di Caserta emergeva trattarsi di notifiche intervenute all'indirizzo pec dell'avv, to
Nominativo_1, quale domicilio eletto;
di aver già contestato la validità di dette notifiche nelle memorie depositate nel giudizio di primo grado in data 15 aprile 2025 eccependo che non era stata fornita la prova che l'avviso di accertamento/invito al pagamento fossero entrati nella sfera giuridica di conoscenza del contribuente e che a tal fine ha prodotto il certificato anagrafico di morte dell'avv. Nominativo_1, avvenuta in data 06/02/2021 in Isernia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 co.
6-bis d.lgs. 220/2023 e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché posto in rilievo che la cartella impugnata era motivata, mentre l'eccezione di decadenza/prescrizione era eventualmente riferibile all'Ente impositore. Ha comunque concluso nel merito chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto e di condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio.
Ha resistito all'impugnazione con atto di intervento volontario il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di
- -
Giustizia di primo grado di Caserta che ha ripercorso i momenti accertativi dell'omesso versamento del CUT in relazione al ricorso RGR 2087/2014, presentato presso la Corte
Tributaria di Caserta, nonché degli atti di propria competenza intervenuti: invito al pagamento CUT prot. n. 1958 del 03/05/2021 e, persistendo l'omesso versamento a mezzi
F23 del successivo avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 3881 del 06/08/2021 e poi provvedendo all'iscrizione a ruolo n. 2024/1271 a carico della società contribuente;
entrambi gli atti erano stati notificati al domicilio eletto e non opposti. Per quanto riguardava l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, l'Ente impositore ha posto in rilievo che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte tale diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c.
L'Ufficio intervenuto ha nel merito concluso chiedendo di rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il litisconsorzio come formatosi per l'intervento dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, giusta corretta ordinanza del giudice monocratico, comporta che vada rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal AdER e ancora ribadita in sede di controdeduzioni in appello.
Ciò premesso e chiarito va detto che l'impugnazione nel merito è fondata e come tale va accolta.
La società ha sostenuto sin ab initio di non aver ricevuto notizia e conoscenza degli atti prodromici a quello opposto a causa del decesso del difensore presso cui aveva eletto domicilio, tuttavia producendo solo nel giudizio di appello la certificazione anagrafica attestante tale evento.
Resta un dato incontroverso che la notifica dell'invito al pagamento del Contributo Unificato
Tributario al difensore, tramite il suo indirizzo PEC o domicilio eletto, resta valida anche successivamente alla celebrazione del processo cui il CUT si riferisce e che la stessa costituisce una presunzione legale di conoscenza per la parte assistita in quanto l'elezione di domicilio presso il difensore innesca la presunzione che la parte ne sia a conoscenza;
ragion per cui va valutato se nella fattispecie in narrativa tale notifica si sia perfezionata.
Orbene, questa Corte di secondo grado non può, in base alla comprovata circostanza del decesso del difensore, ancora avallare il punto della sentenza di prime cure impugnata laddove ha sostenuto: «Dalla documentazione prodotta si rileva che presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta con RGR 2087/2014 era iscritto ricorso del ricorrente rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nominativo_1 presso il cui indirizzo la Ric_1 srl in persona del suo rappresentante legale aveva eletto domicilio e presso cui erano stati notificati sia l'invito al pagamento sia l'irrogazione di sanzione».
Nel presente grado di giudizio, invero, tale statuizione non può ritenersi valida, avendo sul punto fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, ha documentato il decesso del difensore domiciliatario avvenuto in data 6 febbraio 2021, quindi precedentemente al perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti alla cartella impugnata, avvenute il 3 maggio 2021 e il 6 agosto 2021. Resta, invero, chiaro che la notifica di un atto al difensore deceduto non garantisce la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente, determinando una nullità degli atti successivi;
questa, tuttavia, deve ritenersi sanabile qualora l'Ufficio notificante dimostri di aver verificato che l'organizzazione dello studio legale sopravvive al decesso del difensore, dovendo, in caso negativo, necessariamente procedere a notificare l'atto direttamente al contribuente;
ovvero fornisca prova che il contribuente fosse stato già a conoscenza dell'evento prima delle notifiche e non aveva, tuttavia, nominato un nuovo difensore.
Nessuna prova in tal senso risulta fornita dalle convenute, così come neppure che l'avvocato deceduto non fosse l'unico difensore della contribuente.
Dunque, deve concludersi che nella fattispecie in narrativa la morte del difensore domiciliatario abbia avuto la conseguenza di rendere inefficace l'elezione di domicilio che non è più risultato idoneo a ricevere validamente le notifiche per conto del contribuente patrocinato e, pertanto, ciò avrebbe dovuto determinare l'automatica interruzione del processo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese in ragione non solo della particolarità delle questioni trattate, ma principalmente per aver parte appellante solo nel giudizio di appello fornito prova documentale del decesso del difensore avvenuto precedentemente alle contestate notifiche.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 19 gennaio 2026 II Presidente relatore
AU de LU
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4454/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. di I Grado di Caserta elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7491/6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
NAPOLI e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040313277000 CONTRIBUTO UNIF 2014
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellati: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha impugnato la sentenza n.7491/6/2025 pronunciata il 18/04/2024 dalla Corte di giustizia di primo grado di Napoli, depositata in data 29/04/2025, relativa al procedimento RG 10219/2024 avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale n. 071 20240040313277000 notificata in data
07/03/2024, per il pagamento della somma complessiva di € 796,49 relativa a recupero crediti, annualità 2014.
Parte ricorrente nel giudizio di prime cure aveva eccepito la omessa notifica dell'avviso di accertamento e dell'avviso bonario, la mancata notifica dell'invito al pagamento, nonché prescrizione del diritto alla riscossione, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta in violazione dell'art. 14 co.
6-bis d. Igs. 546/92, ritenendo applicabile al presente contenzioso il testo novellato di tale norma in quanto il ricorso era stato presentato dopo il 5 gennaio 2024; con memorie depositate il 4 novembre
2024 parte ricorrente contestava le controdeduzioni sul punto presentate dall'Ufficio.
A seguito di ordinanza interlocutoria del 7 marzo 2025, pronunciata dal Giudice monocratico, si era costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della giustizia Tributaria il quale, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente, documentava la regolare e tempestiva notifica degli atti sottesi alla cartella impugnata e resi definitivi per mancata opposizione. Presentava ulteriori memorie la società ricorrente contestando la documentazione prodotta dalla controparte.
Entrambe le parti convenute chiedevano il rigetto del ricorso e AdER in principalità deduceva però il proprio difetto di legittimazione passiva.
Così la decisione impugnata espone la decisione del contenzioso di primo grado: «Si osserva che parte ricorrente si oppone alla cartella di pagamento n. 071 2024 0040313277
000 di € 796,49 notificata in data 07/03/2024 per il mancato pagamento del CUT anno 2014 ritenendo mai notificati gli atti presupposti con conseguente prescrizione del credito. In proposito si rileva che il ricorso è stato proposto solo nei confronti all'Agente della
Riscossione, mentre parte ricorrente lamenta vizi della cartella in funzione della mancata notifica degli atti presupposti, atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
a seguito della costituzione in giudizio di tale Ufficio contesta la conoscenza degli atti prodromici depositati perché recapitati al domicilio eletto del ricorrente. Il tributo in questione, in base al
Testo Unico in materia di spese di giustizia DPR 115/2002 e successive modifiche, è legato alla domanda giudiziale e/o al soggetto che attiva l'iniziativa giudiziale, secondo la regola dell'anticipazione delle spese processuali. Dalla documentazione prodotta si rileva che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con RGR 2087/2014 era iscritto ricorso del ricorrente rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Nominativo_1 presso il cui indirizzo la Ric_1 srl in persona del suo rappresentante legale aveva eletto domicilio e presso cui erano stati notificati sia l'invito al pagamento sia l'irrogazione di sanzione. Pertanto, considerato che gli atti prodromici di cui si lamenta la mancata notifica sono stai regolarmente notificati e che la successiva cartella risulta notificata nel termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C. C. come sostenuto anche dai giudici di legittimità con Ordinanza n. 2999/2022, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 130,00 in favore di ogni Ufficio costituito oltre diritti come per legge se dovuti».
Contro questa decisione la contribuente società ha proposto appello chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e deducendo l'inefficacia delle notifiche del 03/05/2021 dell'invito al pagamento e del 05/08/2021 dell'avviso di irrogazioni sanzioni per morte del destinatario. In particolare l'appellante ha posto in rilievo che dal deposito della documentazione relativa alla presunta notifica degli avvisi da parte della Corte di giustizia tributaria di Caserta emergeva trattarsi di notifiche intervenute all'indirizzo pec dell'avv, to
Nominativo_1, quale domicilio eletto;
di aver già contestato la validità di dette notifiche nelle memorie depositate nel giudizio di primo grado in data 15 aprile 2025 eccependo che non era stata fornita la prova che l'avviso di accertamento/invito al pagamento fossero entrati nella sfera giuridica di conoscenza del contribuente e che a tal fine ha prodotto il certificato anagrafico di morte dell'avv. Nominativo_1, avvenuta in data 06/02/2021 in Isernia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 co.
6-bis d.lgs. 220/2023 e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché posto in rilievo che la cartella impugnata era motivata, mentre l'eccezione di decadenza/prescrizione era eventualmente riferibile all'Ente impositore. Ha comunque concluso nel merito chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto e di condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio.
Ha resistito all'impugnazione con atto di intervento volontario il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di
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Giustizia di primo grado di Caserta che ha ripercorso i momenti accertativi dell'omesso versamento del CUT in relazione al ricorso RGR 2087/2014, presentato presso la Corte
Tributaria di Caserta, nonché degli atti di propria competenza intervenuti: invito al pagamento CUT prot. n. 1958 del 03/05/2021 e, persistendo l'omesso versamento a mezzi
F23 del successivo avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 3881 del 06/08/2021 e poi provvedendo all'iscrizione a ruolo n. 2024/1271 a carico della società contribuente;
entrambi gli atti erano stati notificati al domicilio eletto e non opposti. Per quanto riguardava l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, l'Ente impositore ha posto in rilievo che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte tale diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c.
L'Ufficio intervenuto ha nel merito concluso chiedendo di rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il litisconsorzio come formatosi per l'intervento dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, giusta corretta ordinanza del giudice monocratico, comporta che vada rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal AdER e ancora ribadita in sede di controdeduzioni in appello.
Ciò premesso e chiarito va detto che l'impugnazione nel merito è fondata e come tale va accolta.
La società ha sostenuto sin ab initio di non aver ricevuto notizia e conoscenza degli atti prodromici a quello opposto a causa del decesso del difensore presso cui aveva eletto domicilio, tuttavia producendo solo nel giudizio di appello la certificazione anagrafica attestante tale evento.
Resta un dato incontroverso che la notifica dell'invito al pagamento del Contributo Unificato
Tributario al difensore, tramite il suo indirizzo PEC o domicilio eletto, resta valida anche successivamente alla celebrazione del processo cui il CUT si riferisce e che la stessa costituisce una presunzione legale di conoscenza per la parte assistita in quanto l'elezione di domicilio presso il difensore innesca la presunzione che la parte ne sia a conoscenza;
ragion per cui va valutato se nella fattispecie in narrativa tale notifica si sia perfezionata.
Orbene, questa Corte di secondo grado non può, in base alla comprovata circostanza del decesso del difensore, ancora avallare il punto della sentenza di prime cure impugnata laddove ha sostenuto: «Dalla documentazione prodotta si rileva che presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta con RGR 2087/2014 era iscritto ricorso del ricorrente rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nominativo_1 presso il cui indirizzo la Ric_1 srl in persona del suo rappresentante legale aveva eletto domicilio e presso cui erano stati notificati sia l'invito al pagamento sia l'irrogazione di sanzione».
Nel presente grado di giudizio, invero, tale statuizione non può ritenersi valida, avendo sul punto fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, ha documentato il decesso del difensore domiciliatario avvenuto in data 6 febbraio 2021, quindi precedentemente al perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti alla cartella impugnata, avvenute il 3 maggio 2021 e il 6 agosto 2021. Resta, invero, chiaro che la notifica di un atto al difensore deceduto non garantisce la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente, determinando una nullità degli atti successivi;
questa, tuttavia, deve ritenersi sanabile qualora l'Ufficio notificante dimostri di aver verificato che l'organizzazione dello studio legale sopravvive al decesso del difensore, dovendo, in caso negativo, necessariamente procedere a notificare l'atto direttamente al contribuente;
ovvero fornisca prova che il contribuente fosse stato già a conoscenza dell'evento prima delle notifiche e non aveva, tuttavia, nominato un nuovo difensore.
Nessuna prova in tal senso risulta fornita dalle convenute, così come neppure che l'avvocato deceduto non fosse l'unico difensore della contribuente.
Dunque, deve concludersi che nella fattispecie in narrativa la morte del difensore domiciliatario abbia avuto la conseguenza di rendere inefficace l'elezione di domicilio che non è più risultato idoneo a ricevere validamente le notifiche per conto del contribuente patrocinato e, pertanto, ciò avrebbe dovuto determinare l'automatica interruzione del processo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese in ragione non solo della particolarità delle questioni trattate, ma principalmente per aver parte appellante solo nel giudizio di appello fornito prova documentale del decesso del difensore avvenuto precedentemente alle contestate notifiche.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 19 gennaio 2026 II Presidente relatore
AU de LU