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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1398/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1398 RG per l'anno 2015 vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Marzullo e Marta Campagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Pisa, Via Cisanello, n. 38;
-Attore-
nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...], l'[...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
nato a [...], il [...] (c.f. ), nata a
[...] C.F._4 Parte_5
Tropea (VV), il 23.09.1980 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5
Francesco Miceli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Santa
Maria dell'Imperio, n. 64;
-Convenuti-
nata il [...] a [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Folino Raso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Catanzaro, via Mario Greco, n. 102;
-Intervenuta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 09 ottobre 2015, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
, , e , al fine di sentire Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione avversaria, per le ragioni indicate in premessa, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima, per il valore pari ad € 223.000,00, ovvero nella maggior somma che il Giudice vorrà stabilire a seguito di apposita C.T.U. tecnico-estimativa idonea alla valutazione dell'intero asse ereditario.
Voglia, altresì, accertare e dichiarare l'obbligo di collazione per imputazione, ai sensi degli artt. 737,
746, 750 e 751 c.c., nei confronti di tutti gli eredi, tanto per i beni immobili quanto sui mobili, con particolare riferimento ai beni immobili alienati, alle somme di denaro prelevate dal conto corrente intrattenuto dal de cuius, ed ancora alle donazioni effettuate dallo stesso a favore dei figli e della moglie e/o terzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al soddisfo, previa determinazione dei debiti a carico dell'intero asse ereditario, con la relativa e successiva divisione ex art. 713 c.c. delle quote in parti uguali tra tutti gli eredi. Infine, Voglia ordinare a tutti gli eredi di restituire alla massa ereditaria i beni mobili e gli oggetti alienati, ovvero il controvalore in denaro, così come verrà determinato in corso di causa e, quindi, per l'effetto condannarli a versare al coerede
Sig. , la quota spettante dalla divisione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di competenze e distrazione delle spese di giudizio
a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. previsti dalla legge”.
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva: di essere divenuto erede testamentario e legittimario in seguito all'apertura della successione del padre deceduto il 18 novembre 2013; che nel testamento gli veniva attribuita la somma di € 150.000,00 da prelevare sul conto corrente del defunto padre, mentre alla madre veniva lasciato in eredità il diritto di usufrutto vitalizio su un villino, la piena proprietà di un magazzino, la piena proprietà di porzioni immobiliari di un fabbricato condominiale ad uso abitativo, la nuda proprietà di una porzione immobiliare ad uso appartamento e lastrico solare;
alla sorella veniva attribuito il diritto di nuda proprietà su un villino;
Parte_3 al fratello veniva attribuita la piena proprietà di un appartamento ad uso abitazione Parte_4
e alla sorella veniva assegnata la somma di € 100.000,00 da prelevare sul conto Parte_5 corrente del defunto padre;
che, venuto a conoscenza delle volontà testamentarie del padre, pubblicate il 23 maggio 2014, si recava presso la filiale per prelevare quanto ereditato, ma apprendeva che il conto presentava un saldo negativo;
pertanto, ritenutosi leso nella propria quota di legittima che stimava essere di € 223.000,00, invitava gli altri eredi ad effettuare la collazione per imputazione dei beni mobili e immobili, ivi inclusi gli immobili alienati e le eventuali somme di denaro prelevate dal conto del padre, al fine di ricostruire l'asse ereditario ed esercitare l'azione di riduzione per ottenere quanto di sua spettanza;
all'uopo produceva consulenza tecnica di parte;
inoltre, chiedeva la divisione dei beni mobili appartenuti al de cuius.
Ai fini della procedibilità, esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21 gennaio 2016 (citazione per il 02.02.2016), si costituivano in giudizio i signori , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, il Parte_5 riconoscimento della sola quota di legittima previ gli opportuni accertamenti.
A tal proposito, preliminarmente contestavano le lagnanze attoree, ritenendo che il padre avesse diviso equamente i beni, senza intaccare la legittima di alcuno. Evidenziavano, inoltre, che, se è vero che alla data di apertura della successione non vi era la supposta liquidità monetaria sul conto corrente del padre, è altrettanto vero che il patrimonio ereditario risultava gravato da debiti. Sicché, non contestando il diritto dell'attore ad ottenere la propria quota di legittima, ritenevano però che la pretesa dovesse essere ridimensionata nella misura di € 108.577,75, in considerazione dell'effettiva ricostruzione del patrimonio e di quanto il sig. aveva già ricevuto in vita dal padre. Parte_1
Contestavano il diritto di controparte alla collazione per imputazione dei beni immobili, così come i diritti asseritamente vantati sui beni mobili adibiti ad uso e corredo della residenza familiare.
All'udienza del 04 febbraio 2016, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., siccome richiesti.
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., modificava parzialmente le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversa disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre nei limiti della quota medesima, tenendo Controparte_2 in considerazione del lascito testamentario pari alla somma di € 150.000,00 rivolta a favore dell'attore così come indicato nel testamento pubblico del 5 febbraio 2013, e per l'effetto condannare
i convenuti a liquidare a favore dell'attore la somma dovuta anche in relazione a quanto accertato dall'apposita relazione tecnico-estimativa resa dal C.T.U. nominato, idonea alla valutazione dell'intero asse ereditario e quindi della quota di legittima spettante all'attore detratti i debiti gravanti sull'asse ereditario. Il Tutto con vittoria di competenze e distrazione delle spese di giudizio
a favore dei difensori che si dichiarano antistatari, oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come previsti dalla legge”.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 13 ottobre 2016 le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott.
[...]
al fine di ricostruire l'asse ereditario, verificare l'eventuale lesione della legittima Persona_1 dell'attore e accertare la misura della quota di legittima e di quella disponibile.
All'udienza del 20 aprile 2017, preso atto della mancata iscrizione al Reginde del CTU nominato, veniva nominato in sostituzione e in accordo delle parti, l'Arch. , il quale prestava Persona_2 il giuramento di rito e fissava l'inizio delle operazioni peritali al giorno 8 maggio 2017.
All'udienza del 05 dicembre 2017, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 giugno 2018 le parti chiedevano concordemente un rinvio per valutare la possibilità di definire in via stragiudiziale la controversia. Il Giudice accordava.
Dopo diversi rinvii per tentativo di soluzione stragiudiziale, all'udienza del 18.02.2020 il Giudice concedeva un ultimo rinvio per bonario componimento e invitava le parti a depositare documentazione comprovante le trattative di vendita di un immobile, siccome riferite dalle parti.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 17.03.2020 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale rappresentava di aver stipulato un preliminare di compravendita in data 23 marzo 2017 con la sig.ra per l'acquisto di due appartamenti – oggetto della successione del Parte_2 sig. -, da unificare al fine di realizzare un B&B. Rappresentava, inoltre, che il Controparte_2 rogito non era mai stato effettuato per colpa della signora sicché agiva per la Pt_2 nullità/risoluzione del contratto ovvero per responsabilità da inadempimento contrattuale, oltre al risarcimento dei danni.
All'udienza dell'08.10.2020, il Giudice rilevava profili di inammissibilità del predetto intervento stante l'oggetto del tutto divergente rispetto a quello del giudizio. Rilevava, inoltre, che non era possibile procedere a divisione dei beni caduti in successione e divenuti dunque in comunione, in quanto il CTU aveva evidenziato profili di irregolarità urbanistica dei beni oggetto della domanda.
Di conseguenza invitava le parti a fornire documentazione comprovante la regolarità urbanistica ovvero ad autorizzare la divisione parziale, anche giudiziale, dei beni oggetto della domanda.
All'udienza del 04 marzo 2021, il Giudice, rilevato che le parti nelle note di trattazione non avevano preso posizione sulle questioni prospettate all'udienza precedente, rinviava per sentirle in presenza.
All'udienza del 13 aprile 2021, il Giudice rinviava ad altra data per convocare il C.T.U. a chiarire nel dettaglio gli abusi edilizi.
All'udienza del 26 ottobre 2021, il CTU rilevava che tutti i beni ricadenti nella massa ereditaria e oggetto del giudizio presentano delle difformità urbanistiche come descritte in perizia o comunque delle difformità anche catastali. Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con atto dell'11 gennaio 2023, per la parte , si costituiva in giudizio nuovo difensore, Controparte_1 in sostituzione del precedente, che si riportava a tutti i precedenti atti, scritti difensivi e verbali di causa facendoli propri.
Con provvedimento del 04 dicembre 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. – nuova formulazione- per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
Precisate le conclusioni, le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
Il presente procedimento deve concludersi con una pronuncia di rigetto di tutte le domande, stante l'impossibilità oggettiva di procedere alla divisione dei beni caduti in successione.
Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame del motivo di rigetto, ritenendolo assorbente rispetto alla disamina delle altre questioni prospettate, in applicazione del principio cosiddetto della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di un questione di più immediato e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 26242-3/2014, in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali nonché, più specificamente, Cass. Civ. n. 12002/2014, con il cui dictum si afferma che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica della soluzione sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui al citato art. 276 c.p.c., in una prospettiva di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.).
Per come già anticipato con ordinanza dell'08.10.2020, nel caso di specie non è possibile procedere a divisione ereditaria dei beni caduti in successione, stante l'esistenza di difformità urbanistiche su tutti i beni oggetto della massa ereditaria.
La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (denominata "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo (art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001); le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità con atti tra vivi dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 d.P.R. cit.).
L'art. 17 della L. 47/1985, sebbene abrogato, è stato riprodotto nell'art. 46 del medesimo d.P.R. n.
380, il cui comma 1 dispone: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici,
o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
“La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del
1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.” (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perché tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del
07/03/2019).
Va preso atto che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985; del resto, non è possibile ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione. L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: lo scioglimento della comunione ereditaria rientra, pertanto, a pieno titolo tra gli atti inter vivos e, come tale, è assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, che vietano - comminando la sanzione della nullità - la stipulazione di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici (o a loro parti) dai quali non risultino gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o ai quali non sia allegata copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione.
Sul punto, tassativa è la giurisprudenza di legittimità che così statuisce: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 25021 del 07.10.2019).
Nel caso in esame, le parti, seppur sollecitate sul punto, non hanno fornito alcuna documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati in questione né risulta che abbiano avviato alcuna pratica per sanare le difformità riscontrate dal CTU.
Del resto, non hanno prestato neppure il consenso all'eventuale divisione parziale limitatamente ai beni non affetti da irregolarità.
Sul punto, va osservato che, in mancanza di diverso accordo tra i condividenti, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione previa individuazione di tutto ciò che ne costituisce oggetto;
il principio della universalità della divisione ereditaria, pur non essendo un principio assoluto o inderogabile, può essere derogato o quando intervenga un accordo tra le parti per una divisione parziale, o quando, essendo stata chiesta tale divisione parziale da una delle parti, le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
Difatti, secondo la Suprema Corte "la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di una domanda giudiziale e che nessuna delle parti domandi di estendere il giudizio, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (e non solo su alcuni beni compresi nella comunione" (Cass. del 8.4.2016 n. 6931).
Divisione parziale che nel caso di specie, si ribadisce, non è stata chiesta né è stata acconsentita.
In ogni caso, se ne evidenzia comunque la superfluità atteso che all'udienza del 26 ottobre 2021, il
CTU ha evidenziato che tutti i beni caduti in successione ereditaria presentano delle difformità urbanistiche.
Non si dimentichi che gli eredi subentrano nella medesima posizione del defunto ed acquistano, perciò, il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui era posseduto dal de cuius.
È naturale allora che, come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con l'eventuale comproprietario di esso, così - ove l'edificio abusivo cada in comunione ereditaria - anche i coheredes non possano alienare a terzi o dividere tra loro il fabbricato abusivo edificato dal loro dante causa, essendo tale immobile destinato a rimanere in comunione fino a quando non sia sanato (ove possibile) o fino a quando l'abuso edilizio non sia materialmente eliminato.
Ne consegue che il Giudice non può procedere alla divisione.
Quanto all'intervento volontario della parte , se ne dichiara l'estromissione, dal Controparte_1 momento che l'oggetto della sua domanda esula dal thema decidendi e richiede, semmai,
l'instaurazione di autonomo giudizio.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ragione dell'esito del giudizio e della mancata soccombenza, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
3. pone a carico di tutte le parti (attore e convenuti) le spese di CTU liquidate come da separato decreto del 02 maggio 2018 (depositato l'11 maggio 2018).
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1398 RG per l'anno 2015 vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Marzullo e Marta Campagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Pisa, Via Cisanello, n. 38;
-Attore-
nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...], l'[...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
nato a [...], il [...] (c.f. ), nata a
[...] C.F._4 Parte_5
Tropea (VV), il 23.09.1980 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5
Francesco Miceli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Santa
Maria dell'Imperio, n. 64;
-Convenuti-
nata il [...] a [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Folino Raso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Catanzaro, via Mario Greco, n. 102;
-Intervenuta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 09 ottobre 2015, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
, , e , al fine di sentire Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione avversaria, per le ragioni indicate in premessa, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima, per il valore pari ad € 223.000,00, ovvero nella maggior somma che il Giudice vorrà stabilire a seguito di apposita C.T.U. tecnico-estimativa idonea alla valutazione dell'intero asse ereditario.
Voglia, altresì, accertare e dichiarare l'obbligo di collazione per imputazione, ai sensi degli artt. 737,
746, 750 e 751 c.c., nei confronti di tutti gli eredi, tanto per i beni immobili quanto sui mobili, con particolare riferimento ai beni immobili alienati, alle somme di denaro prelevate dal conto corrente intrattenuto dal de cuius, ed ancora alle donazioni effettuate dallo stesso a favore dei figli e della moglie e/o terzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al soddisfo, previa determinazione dei debiti a carico dell'intero asse ereditario, con la relativa e successiva divisione ex art. 713 c.c. delle quote in parti uguali tra tutti gli eredi. Infine, Voglia ordinare a tutti gli eredi di restituire alla massa ereditaria i beni mobili e gli oggetti alienati, ovvero il controvalore in denaro, così come verrà determinato in corso di causa e, quindi, per l'effetto condannarli a versare al coerede
Sig. , la quota spettante dalla divisione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di competenze e distrazione delle spese di giudizio
a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. previsti dalla legge”.
A sostegno delle superiori conclusioni, deduceva: di essere divenuto erede testamentario e legittimario in seguito all'apertura della successione del padre deceduto il 18 novembre 2013; che nel testamento gli veniva attribuita la somma di € 150.000,00 da prelevare sul conto corrente del defunto padre, mentre alla madre veniva lasciato in eredità il diritto di usufrutto vitalizio su un villino, la piena proprietà di un magazzino, la piena proprietà di porzioni immobiliari di un fabbricato condominiale ad uso abitativo, la nuda proprietà di una porzione immobiliare ad uso appartamento e lastrico solare;
alla sorella veniva attribuito il diritto di nuda proprietà su un villino;
Parte_3 al fratello veniva attribuita la piena proprietà di un appartamento ad uso abitazione Parte_4
e alla sorella veniva assegnata la somma di € 100.000,00 da prelevare sul conto Parte_5 corrente del defunto padre;
che, venuto a conoscenza delle volontà testamentarie del padre, pubblicate il 23 maggio 2014, si recava presso la filiale per prelevare quanto ereditato, ma apprendeva che il conto presentava un saldo negativo;
pertanto, ritenutosi leso nella propria quota di legittima che stimava essere di € 223.000,00, invitava gli altri eredi ad effettuare la collazione per imputazione dei beni mobili e immobili, ivi inclusi gli immobili alienati e le eventuali somme di denaro prelevate dal conto del padre, al fine di ricostruire l'asse ereditario ed esercitare l'azione di riduzione per ottenere quanto di sua spettanza;
all'uopo produceva consulenza tecnica di parte;
inoltre, chiedeva la divisione dei beni mobili appartenuti al de cuius.
Ai fini della procedibilità, esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21 gennaio 2016 (citazione per il 02.02.2016), si costituivano in giudizio i signori , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, il Parte_5 riconoscimento della sola quota di legittima previ gli opportuni accertamenti.
A tal proposito, preliminarmente contestavano le lagnanze attoree, ritenendo che il padre avesse diviso equamente i beni, senza intaccare la legittima di alcuno. Evidenziavano, inoltre, che, se è vero che alla data di apertura della successione non vi era la supposta liquidità monetaria sul conto corrente del padre, è altrettanto vero che il patrimonio ereditario risultava gravato da debiti. Sicché, non contestando il diritto dell'attore ad ottenere la propria quota di legittima, ritenevano però che la pretesa dovesse essere ridimensionata nella misura di € 108.577,75, in considerazione dell'effettiva ricostruzione del patrimonio e di quanto il sig. aveva già ricevuto in vita dal padre. Parte_1
Contestavano il diritto di controparte alla collazione per imputazione dei beni immobili, così come i diritti asseritamente vantati sui beni mobili adibiti ad uso e corredo della residenza familiare.
All'udienza del 04 febbraio 2016, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., siccome richiesti.
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., modificava parzialmente le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversa disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre nei limiti della quota medesima, tenendo Controparte_2 in considerazione del lascito testamentario pari alla somma di € 150.000,00 rivolta a favore dell'attore così come indicato nel testamento pubblico del 5 febbraio 2013, e per l'effetto condannare
i convenuti a liquidare a favore dell'attore la somma dovuta anche in relazione a quanto accertato dall'apposita relazione tecnico-estimativa resa dal C.T.U. nominato, idonea alla valutazione dell'intero asse ereditario e quindi della quota di legittima spettante all'attore detratti i debiti gravanti sull'asse ereditario. Il Tutto con vittoria di competenze e distrazione delle spese di giudizio
a favore dei difensori che si dichiarano antistatari, oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come previsti dalla legge”.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 13 ottobre 2016 le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott.
[...]
al fine di ricostruire l'asse ereditario, verificare l'eventuale lesione della legittima Persona_1 dell'attore e accertare la misura della quota di legittima e di quella disponibile.
All'udienza del 20 aprile 2017, preso atto della mancata iscrizione al Reginde del CTU nominato, veniva nominato in sostituzione e in accordo delle parti, l'Arch. , il quale prestava Persona_2 il giuramento di rito e fissava l'inizio delle operazioni peritali al giorno 8 maggio 2017.
All'udienza del 05 dicembre 2017, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 giugno 2018 le parti chiedevano concordemente un rinvio per valutare la possibilità di definire in via stragiudiziale la controversia. Il Giudice accordava.
Dopo diversi rinvii per tentativo di soluzione stragiudiziale, all'udienza del 18.02.2020 il Giudice concedeva un ultimo rinvio per bonario componimento e invitava le parti a depositare documentazione comprovante le trattative di vendita di un immobile, siccome riferite dalle parti.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 17.03.2020 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale rappresentava di aver stipulato un preliminare di compravendita in data 23 marzo 2017 con la sig.ra per l'acquisto di due appartamenti – oggetto della successione del Parte_2 sig. -, da unificare al fine di realizzare un B&B. Rappresentava, inoltre, che il Controparte_2 rogito non era mai stato effettuato per colpa della signora sicché agiva per la Pt_2 nullità/risoluzione del contratto ovvero per responsabilità da inadempimento contrattuale, oltre al risarcimento dei danni.
All'udienza dell'08.10.2020, il Giudice rilevava profili di inammissibilità del predetto intervento stante l'oggetto del tutto divergente rispetto a quello del giudizio. Rilevava, inoltre, che non era possibile procedere a divisione dei beni caduti in successione e divenuti dunque in comunione, in quanto il CTU aveva evidenziato profili di irregolarità urbanistica dei beni oggetto della domanda.
Di conseguenza invitava le parti a fornire documentazione comprovante la regolarità urbanistica ovvero ad autorizzare la divisione parziale, anche giudiziale, dei beni oggetto della domanda.
All'udienza del 04 marzo 2021, il Giudice, rilevato che le parti nelle note di trattazione non avevano preso posizione sulle questioni prospettate all'udienza precedente, rinviava per sentirle in presenza.
All'udienza del 13 aprile 2021, il Giudice rinviava ad altra data per convocare il C.T.U. a chiarire nel dettaglio gli abusi edilizi.
All'udienza del 26 ottobre 2021, il CTU rilevava che tutti i beni ricadenti nella massa ereditaria e oggetto del giudizio presentano delle difformità urbanistiche come descritte in perizia o comunque delle difformità anche catastali. Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con atto dell'11 gennaio 2023, per la parte , si costituiva in giudizio nuovo difensore, Controparte_1 in sostituzione del precedente, che si riportava a tutti i precedenti atti, scritti difensivi e verbali di causa facendoli propri.
Con provvedimento del 04 dicembre 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. – nuova formulazione- per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
Precisate le conclusioni, le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
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Il presente procedimento deve concludersi con una pronuncia di rigetto di tutte le domande, stante l'impossibilità oggettiva di procedere alla divisione dei beni caduti in successione.
Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame del motivo di rigetto, ritenendolo assorbente rispetto alla disamina delle altre questioni prospettate, in applicazione del principio cosiddetto della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di un questione di più immediato e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 26242-3/2014, in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali nonché, più specificamente, Cass. Civ. n. 12002/2014, con il cui dictum si afferma che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica della soluzione sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui al citato art. 276 c.p.c., in una prospettiva di aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.).
Per come già anticipato con ordinanza dell'08.10.2020, nel caso di specie non è possibile procedere a divisione ereditaria dei beni caduti in successione, stante l'esistenza di difformità urbanistiche su tutti i beni oggetto della massa ereditaria.
La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (denominata "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo (art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001); le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità con atti tra vivi dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 d.P.R. cit.).
L'art. 17 della L. 47/1985, sebbene abrogato, è stato riprodotto nell'art. 46 del medesimo d.P.R. n.
380, il cui comma 1 dispone: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici,
o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
“La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del
1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.” (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perché tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del
07/03/2019).
Va preso atto che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985; del resto, non è possibile ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione. L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: lo scioglimento della comunione ereditaria rientra, pertanto, a pieno titolo tra gli atti inter vivos e, come tale, è assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, che vietano - comminando la sanzione della nullità - la stipulazione di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici (o a loro parti) dai quali non risultino gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o ai quali non sia allegata copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione.
Sul punto, tassativa è la giurisprudenza di legittimità che così statuisce: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 25021 del 07.10.2019).
Nel caso in esame, le parti, seppur sollecitate sul punto, non hanno fornito alcuna documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati in questione né risulta che abbiano avviato alcuna pratica per sanare le difformità riscontrate dal CTU.
Del resto, non hanno prestato neppure il consenso all'eventuale divisione parziale limitatamente ai beni non affetti da irregolarità.
Sul punto, va osservato che, in mancanza di diverso accordo tra i condividenti, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione previa individuazione di tutto ciò che ne costituisce oggetto;
il principio della universalità della divisione ereditaria, pur non essendo un principio assoluto o inderogabile, può essere derogato o quando intervenga un accordo tra le parti per una divisione parziale, o quando, essendo stata chiesta tale divisione parziale da una delle parti, le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
Difatti, secondo la Suprema Corte "la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di una domanda giudiziale e che nessuna delle parti domandi di estendere il giudizio, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (e non solo su alcuni beni compresi nella comunione" (Cass. del 8.4.2016 n. 6931).
Divisione parziale che nel caso di specie, si ribadisce, non è stata chiesta né è stata acconsentita.
In ogni caso, se ne evidenzia comunque la superfluità atteso che all'udienza del 26 ottobre 2021, il
CTU ha evidenziato che tutti i beni caduti in successione ereditaria presentano delle difformità urbanistiche.
Non si dimentichi che gli eredi subentrano nella medesima posizione del defunto ed acquistano, perciò, il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui era posseduto dal de cuius.
È naturale allora che, come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con l'eventuale comproprietario di esso, così - ove l'edificio abusivo cada in comunione ereditaria - anche i coheredes non possano alienare a terzi o dividere tra loro il fabbricato abusivo edificato dal loro dante causa, essendo tale immobile destinato a rimanere in comunione fino a quando non sia sanato (ove possibile) o fino a quando l'abuso edilizio non sia materialmente eliminato.
Ne consegue che il Giudice non può procedere alla divisione.
Quanto all'intervento volontario della parte , se ne dichiara l'estromissione, dal Controparte_1 momento che l'oggetto della sua domanda esula dal thema decidendi e richiede, semmai,
l'instaurazione di autonomo giudizio.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ragione dell'esito del giudizio e della mancata soccombenza, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
3. pone a carico di tutte le parti (attore e convenuti) le spese di CTU liquidate come da separato decreto del 02 maggio 2018 (depositato l'11 maggio 2018).
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì