Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1967, n. 2712
CASS
Sentenza 10 novembre 1967

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Il principio, secondo il quale i regolamenti di esecuzione non possono contenere norme che superino la necessita di dare attuazione alla legge cui si riferiscono, o addirittura contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, non importa che, ai sensi dell'art. 1 n.1 della legge n.100 del 1926, per questa parte tuttora in vigore, essi non possano contemplare norme secondarie derivabili per via di interpretazione o di deduzione dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), o norme nuove di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), e neppure che una deroga alla legge, sempre che non si tratti di principi costituzionali, debba considerarsi rigorosamente esclusa quando possa fondarsi, invece, sulla premessa di una delega da parte del legislatore. Deve ravvisarsi una siffatta delega - con lo specifico oggetto della emanazione di norme giuridiche in materia di riduzione delle pensioni nel d.l. 30 dicembre 1923,n.3184, emanato in virtu dei pieni poteri conferiti dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1922, n.1621 onde la previsione dell'art. 80 del regolamento R.d. 28 agosto 1924, n.1422, relativa alla irripetibilita delle differenze gia percette in piu del dovuto, nel caso di riduzione delle pensioni per rettifica ultrannale non dipendente da dolo dell'interessato, costituisce puntuale Esercizio di tale potesta delegata. Legittimamente, pertanto, la norma regolamentare, nell'ipotesi considerata, pone a carico dell' INPS un Onere di rettificazione infrannale, dal cui mancato adempimento consegue la decadenza dall'Azione di ripetizione. ( Conf. Alla prima massima n.1160-61).*

Il terzo comma dell'art. 80 del regolamento approvato con R.d. 28 agosto 1924, n.1422, mentre non pone alcuna deroga ai principi generali sul potere di annullamento in materia di assegnazione di pensioni d'invalidita e vecchiaia - esercitabile in tutte le ipotesi di illegittimita che inficiano l'atto all'origine - attribuisce al decorso del termine di un anno dall'avviso all'interessato una duplice e del tutto distinta funzione. E cioe, per l'universo, la funzione di determinare il perfezionamento dell'atto di assegnazione, cui il decorso dell'anno conferisce una -definitivita- che si concreta nella stabilita necessaria ad investire l'interessato di una posizione assicurativa giuridicamente tutelabile come diritto,ma che in nessun modo incide sulla validita ( e cioe legittimita) della Costituzione di siffatta posizione assicurativa e, per altro verso, la funzione di temperare i normali effetti di un annullamento parziale, quale deve definirsi la -rettificazione- menzionata dalla norma, annullamento che, se operato oltre l'anno,ed in vista di errori non determinati da dolo dell'interessato, non da luogo a ripetizione dei pagamenti gia effettuati. Per quest'ultimo aspetto,la norma regolamentare deve certamente ritenersi tuttora in vigore, non essendo incompatibile con la nuova sistemazione data alla materia dal R.d.l. 4 ottobre 1935, n.1427. ( Cfr. 327941, 320658).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1967, n. 2712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2712
    Data del deposito : 10 novembre 1967

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