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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di VA
Sezione Prima riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
d.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
d.ssa Paola Rossi Giudice nel procedimento n. 241-1/ 2025 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata della
(c.f. , nata a [...]à di Piave (VE) il Controparte_1 C.F._1
05.05.1967 e residente in [...]G, rappresentata e difesa dall'avv. Pio Antonaci del Foro di Udine
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che con ricorso depositato in data 31.7.2025, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento, e in particolare che “Le cause che hanno comportato
l'attuale stato di sovraindebitamento sono riconducibili alla ditta individuale “TREEME di
TÈ OS (P.IVA ), aperta in data 29.03.2010 e cancellata il P.IVA_1
23.12.2019. La ditta si occupava di allevamento bovini e produzione di prodotti, pertanto, per l'acquisto degli animali e delle relative attrezzature la sovraindebitata accese finanziamenti agrari con Cassa di Risparmio e La sig.ra CP_2 Pt_1 parallelamente, avviò anche la costruzione di una nuova stalla per il ricovero del bestiame, tuttavia – nelle more della realizzazione – gli animali venivano stanziati in una struttura non
a norma. Pertanto … tanto il che il Servizio Veterinario di Sanità animale e la CP_3
Forestale impartirono sanzioni alla ditta individuale intimandogli la chiusura. Per poter proseguire la propria attività individuale, la sig.ra tentò di far fronte alle sanzioni Pt_1
inflitte, ma dall'altro lato, iniziò ad accusare forti ritardi nei pagamenti nei confronti di plurimi fornitori e degli Istituti Bancari, nonché nei confronti dell'Erario. Venivano quindi promosse molteplici azioni monitorie nei confronti della ricorrente (…) cui seguirono sia azioni esecutive mobiliari che immobiliari. In data 23.12.2019, la ricorrente decideva quindi di cancellare la ditta individuale”.
che la massa debitoria in capo alla ricorrente, aggiornata alla data di presentazione del ricorso, ammonta ad Euro 404.753,69, come attestato dal OCC nella propria relazione (pag.
16-21);
che il nucleo familiare della ricorrente è composto dal coniuge, , e Persona_1
dai figli (nato il [...]) e (nato il [...]); Controparte_4 Persona_2
che la ricorrente ha indicato in € 31.713,44 le spese annue personali e comuni del nucleo familiare, indicando in € € 1.651,28 l'importo mensile a carico della medesima;
che la sig.ra ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto di € 21.119,00 per Pt_1
l'attività di assistente socio sanitario presso l'Istituto Suore Elisabettiane di Villafranca
VAna (PD), con contratto a tempo indeterminato;
che il coniuge Persona_1
è privo di occupazione;
che il figlio è stato dipendente dal
[...] Controparte_4
07.04.2022 sino al 07.07.2025 della società Marangon srl e nel luglio 2025 si è dimesso per seguire un corso specializzante e aspirare ad avere una migliore mansione lavorativa;
che il figlio è dipendente dal 20.12.2022 della società Corpad S.p.A. e il suo reddito Persona_2
medio mensile, nell'anno 2023, è stato di € 1.662,17, che, su base annua, ammonta ad €
19.946,00;
che, quanto all'attivo realizzabile, la sig.ra è titolare della piena proprietà di un Pt_1
bene immobile sito nel Comune di San Giorgio in Bosco, oggetto di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di VA (R.G.Es. 184/2024), nonché della quota di un sesto del diritto di proprietà di un compendio immobiliare sito in Eraclea, il cui valore è stato indicato in € 34.166,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
ritenuta la competenza del Tribunale di VA in ragione della residenza della ricorrente in
San Giorgio In Bosco (VA);
ritenuto lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, della sig.ra Pt_1
considerato, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, e così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia anche interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740
c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
ritenuto opportuno rimettere al Giudice delegato la determinazione della misura del reddito non soggetta a liquidazione, una volta acquisite maggiori informazioni da parte del
Liquidatore;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(c.f. , nata a [...]à di Piave (VE) il 05.05.1967 e residente
[...] C.F._1
in San Giorgio in Bosco (PD) alla Via Cogno n. 1542/G,;
• nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;
• nomina liquidatore il dott. (cf , con studio in Galleria Persona_3 C.F._2
Trieste n. 5, VA;
• ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della sig.ra il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente Parte_2
sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
• delega il dott. Amenduni a determinare, nei limiti di durata indicati in parte motiva, la misura del reddito mensile esclusa dalla liquidazione della sig.ra con obbligo della Pt_1
parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata
(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
• dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di VA;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in VA, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
d.ssa Caterina Santinello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di VA
Sezione Prima riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
d.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
d.ssa Paola Rossi Giudice nel procedimento n. 241-1/ 2025 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata della
(c.f. , nata a [...]à di Piave (VE) il Controparte_1 C.F._1
05.05.1967 e residente in [...]G, rappresentata e difesa dall'avv. Pio Antonaci del Foro di Udine
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che con ricorso depositato in data 31.7.2025, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento, e in particolare che “Le cause che hanno comportato
l'attuale stato di sovraindebitamento sono riconducibili alla ditta individuale “TREEME di
TÈ OS (P.IVA ), aperta in data 29.03.2010 e cancellata il P.IVA_1
23.12.2019. La ditta si occupava di allevamento bovini e produzione di prodotti, pertanto, per l'acquisto degli animali e delle relative attrezzature la sovraindebitata accese finanziamenti agrari con Cassa di Risparmio e La sig.ra CP_2 Pt_1 parallelamente, avviò anche la costruzione di una nuova stalla per il ricovero del bestiame, tuttavia – nelle more della realizzazione – gli animali venivano stanziati in una struttura non
a norma. Pertanto … tanto il che il Servizio Veterinario di Sanità animale e la CP_3
Forestale impartirono sanzioni alla ditta individuale intimandogli la chiusura. Per poter proseguire la propria attività individuale, la sig.ra tentò di far fronte alle sanzioni Pt_1
inflitte, ma dall'altro lato, iniziò ad accusare forti ritardi nei pagamenti nei confronti di plurimi fornitori e degli Istituti Bancari, nonché nei confronti dell'Erario. Venivano quindi promosse molteplici azioni monitorie nei confronti della ricorrente (…) cui seguirono sia azioni esecutive mobiliari che immobiliari. In data 23.12.2019, la ricorrente decideva quindi di cancellare la ditta individuale”.
che la massa debitoria in capo alla ricorrente, aggiornata alla data di presentazione del ricorso, ammonta ad Euro 404.753,69, come attestato dal OCC nella propria relazione (pag.
16-21);
che il nucleo familiare della ricorrente è composto dal coniuge, , e Persona_1
dai figli (nato il [...]) e (nato il [...]); Controparte_4 Persona_2
che la ricorrente ha indicato in € 31.713,44 le spese annue personali e comuni del nucleo familiare, indicando in € € 1.651,28 l'importo mensile a carico della medesima;
che la sig.ra ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto di € 21.119,00 per Pt_1
l'attività di assistente socio sanitario presso l'Istituto Suore Elisabettiane di Villafranca
VAna (PD), con contratto a tempo indeterminato;
che il coniuge Persona_1
è privo di occupazione;
che il figlio è stato dipendente dal
[...] Controparte_4
07.04.2022 sino al 07.07.2025 della società Marangon srl e nel luglio 2025 si è dimesso per seguire un corso specializzante e aspirare ad avere una migliore mansione lavorativa;
che il figlio è dipendente dal 20.12.2022 della società Corpad S.p.A. e il suo reddito Persona_2
medio mensile, nell'anno 2023, è stato di € 1.662,17, che, su base annua, ammonta ad €
19.946,00;
che, quanto all'attivo realizzabile, la sig.ra è titolare della piena proprietà di un Pt_1
bene immobile sito nel Comune di San Giorgio in Bosco, oggetto di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di VA (R.G.Es. 184/2024), nonché della quota di un sesto del diritto di proprietà di un compendio immobiliare sito in Eraclea, il cui valore è stato indicato in € 34.166,00; rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
ritenuta la competenza del Tribunale di VA in ragione della residenza della ricorrente in
San Giorgio In Bosco (VA);
ritenuto lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, della sig.ra Pt_1
considerato, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, e così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia anche interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740
c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
ritenuto opportuno rimettere al Giudice delegato la determinazione della misura del reddito non soggetta a liquidazione, una volta acquisite maggiori informazioni da parte del
Liquidatore;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(c.f. , nata a [...]à di Piave (VE) il 05.05.1967 e residente
[...] C.F._1
in San Giorgio in Bosco (PD) alla Via Cogno n. 1542/G,;
• nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;
• nomina liquidatore il dott. (cf , con studio in Galleria Persona_3 C.F._2
Trieste n. 5, VA;
• ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della sig.ra il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente Parte_2
sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
• delega il dott. Amenduni a determinare, nei limiti di durata indicati in parte motiva, la misura del reddito mensile esclusa dalla liquidazione della sig.ra con obbligo della Pt_1
parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata
(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
• dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di VA;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in VA, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
d.ssa Caterina Santinello