TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2759 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Tarzia, con il quale è elettivamente domiciliato in Melito di
Porto Salvo (RC) via Giordano Bruno n. 40 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio, con il quale è elettivamente domiciliata in Catania, via F. Battiato n. 9 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/08/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004339490/000, notificata in data 27/07/2022.
A tal fine, ha esposto:
- che l'intimazione di pagamento è nulla, in quanto notificata in violazione di legge;
- che gli atti presupposti non sono mai stati notificati;
- che l'agente di riscossione ha omesso di indicare le modalità di calcolo degli interessi;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie sottese agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa delibazione in merito, disporre, con decreto, l'immediata provvisoria sospensione degli effetti dell'intimazione di pagamento n.
09420229004339490/000, inaudita altera parte, ricorrendo la eccezionale urgenza, per tutti i motivi esplicitati;
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento indicata in premessa per le causali indicate nei motivi di diritto ed, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dall'intimazione di pagamento n.
09420229004339490/000, inerenti le cartelle e avvisi di addebito sottoelencate: cartella di pagamento n. 09420070020692314000, cartella di pagamento n.
09420120026760770000, cartella di pagamento n. 09420140000345403000, cartella di pagamento n. 09420140000345504000, cartella di pagamento n.
09420140017597105000, cartella di pagamento n. 09420150021488023000, avviso di addebito n. 39420112000760784000, avviso di addebito n.
39420120000008608000, avviso di addebito n. 39420120000592379000, avviso 3
di addebito n. 39420120000730768000, avviso di addebito n.
39420120000730768000, avviso di addebito n. 39420120002297317000, avviso di addebito n. 39420120002297317000, avviso di addebito n.
39420130002053674000, avviso di addebito n. 39420140000379657000, avviso di addebito n. 39420140001058961000, avviso di addebito n.
39420140001708749000; -dichiarare l'inefficacia della intimazione di pagamento, con spese di cancellazione a carico del concessionario, con conseguente declaratoria di nullità delle cartella di pagamento ed avvisi di addebito cui l'intimazione si riferisce per le causali esposte in ricorso;
conseguentemente dichiarare non dovute dalla ricorrente le somme ivi portate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 I° comma c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , Controparte_1
eccependo la legittimità della procedura di notificazione, la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, il consolidamento del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e alla notifica degli avvisi di addebito emessi dall' , concludendo per CP_2
l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19/01/2024, questo giudicante ha disposto che parte ricorrente indicasse, in maniera analitica, gli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta oggetto di impugnazione.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che, anche alla luce delle specificazioni fornite da parte ricorrente con note scritte depositate in data 7/04/2024, oggetto di giudizio sono 4
esclusivamente i crediti che rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_3
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnate.
L resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda, tra CP_1
l'altro, anche considerando che contraddittorio non risulta instaurato nei confronti degli enti impositori.
L'eccezione è fondata in considerazione della natura dei crediti oggetto di intimazione, trattandosi di crediti contributivi, alla luce della pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514/2022.
Detta pronuncia evidenzia che, in materia di contributi previdenziali, la sussistenza di litisconsorzio necessario si ha solo se i vizi contestati riguardano entrambi gli enti mentre, se oggetto di contestazione è la sussistenza del credito, il legittimato passivo è l'ente titolare del credito;
pertanto, in difetto di notifica allo stesso e solo nei confronti del concessionario, la domanda deve ritenersi inammissibile.
Nel caso in esame, il ricorrente agisce al fine accertare la prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto il recupero di crediti contributivi, contestando nel merito la stessa, individuando, però, come unico contradditore l' che, tra l'altro, alla luce delle sopra Controparte_4
esposte considerazioni, con riferimento al merito della pretesa, non ha legittimazione passiva.
Inoltre, parte ricorrente, più volte invitata ad interloquire sui termini della domanda, dopo aver tardivamente e su invito del giudice individuato i crediti per i quali agiva impugnando l'intimazione di pagamento, non ha più coltivato il giudizio, non comparendo più in udienza, né trasmettendo note scritte ai sensi 6
dell'art. 127 ter c.p.c. e non comparendo, da ultimo, neanche all'udienza di discussione del 20/11/2025.
Orbene, la sentenza n. 7514/2022 delle Sezioni Unite Civili evidenzia che:
“….. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazionesostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (v. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta non applicabile nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 39 D. Lgs. n. 112/99, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7
Le spese di lite, trattandosi di una pronuncia in rito e in considerazione dei recenti arresti giurisprudenziali che si sono registrati in materia, vanno integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2759/2022 Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 20/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2759 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Tarzia, con il quale è elettivamente domiciliato in Melito di
Porto Salvo (RC) via Giordano Bruno n. 40 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio, con il quale è elettivamente domiciliata in Catania, via F. Battiato n. 9 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/08/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004339490/000, notificata in data 27/07/2022.
A tal fine, ha esposto:
- che l'intimazione di pagamento è nulla, in quanto notificata in violazione di legge;
- che gli atti presupposti non sono mai stati notificati;
- che l'agente di riscossione ha omesso di indicare le modalità di calcolo degli interessi;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie sottese agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa delibazione in merito, disporre, con decreto, l'immediata provvisoria sospensione degli effetti dell'intimazione di pagamento n.
09420229004339490/000, inaudita altera parte, ricorrendo la eccezionale urgenza, per tutti i motivi esplicitati;
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento indicata in premessa per le causali indicate nei motivi di diritto ed, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dall'intimazione di pagamento n.
09420229004339490/000, inerenti le cartelle e avvisi di addebito sottoelencate: cartella di pagamento n. 09420070020692314000, cartella di pagamento n.
09420120026760770000, cartella di pagamento n. 09420140000345403000, cartella di pagamento n. 09420140000345504000, cartella di pagamento n.
09420140017597105000, cartella di pagamento n. 09420150021488023000, avviso di addebito n. 39420112000760784000, avviso di addebito n.
39420120000008608000, avviso di addebito n. 39420120000592379000, avviso 3
di addebito n. 39420120000730768000, avviso di addebito n.
39420120000730768000, avviso di addebito n. 39420120002297317000, avviso di addebito n. 39420120002297317000, avviso di addebito n.
39420130002053674000, avviso di addebito n. 39420140000379657000, avviso di addebito n. 39420140001058961000, avviso di addebito n.
39420140001708749000; -dichiarare l'inefficacia della intimazione di pagamento, con spese di cancellazione a carico del concessionario, con conseguente declaratoria di nullità delle cartella di pagamento ed avvisi di addebito cui l'intimazione si riferisce per le causali esposte in ricorso;
conseguentemente dichiarare non dovute dalla ricorrente le somme ivi portate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 I° comma c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , Controparte_1
eccependo la legittimità della procedura di notificazione, la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, il consolidamento del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e alla notifica degli avvisi di addebito emessi dall' , concludendo per CP_2
l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 19/01/2024, questo giudicante ha disposto che parte ricorrente indicasse, in maniera analitica, gli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta oggetto di impugnazione.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che, anche alla luce delle specificazioni fornite da parte ricorrente con note scritte depositate in data 7/04/2024, oggetto di giudizio sono 4
esclusivamente i crediti che rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_3
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnate.
L resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda, tra CP_1
l'altro, anche considerando che contraddittorio non risulta instaurato nei confronti degli enti impositori.
L'eccezione è fondata in considerazione della natura dei crediti oggetto di intimazione, trattandosi di crediti contributivi, alla luce della pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514/2022.
Detta pronuncia evidenzia che, in materia di contributi previdenziali, la sussistenza di litisconsorzio necessario si ha solo se i vizi contestati riguardano entrambi gli enti mentre, se oggetto di contestazione è la sussistenza del credito, il legittimato passivo è l'ente titolare del credito;
pertanto, in difetto di notifica allo stesso e solo nei confronti del concessionario, la domanda deve ritenersi inammissibile.
Nel caso in esame, il ricorrente agisce al fine accertare la prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto il recupero di crediti contributivi, contestando nel merito la stessa, individuando, però, come unico contradditore l' che, tra l'altro, alla luce delle sopra Controparte_4
esposte considerazioni, con riferimento al merito della pretesa, non ha legittimazione passiva.
Inoltre, parte ricorrente, più volte invitata ad interloquire sui termini della domanda, dopo aver tardivamente e su invito del giudice individuato i crediti per i quali agiva impugnando l'intimazione di pagamento, non ha più coltivato il giudizio, non comparendo più in udienza, né trasmettendo note scritte ai sensi 6
dell'art. 127 ter c.p.c. e non comparendo, da ultimo, neanche all'udienza di discussione del 20/11/2025.
Orbene, la sentenza n. 7514/2022 delle Sezioni Unite Civili evidenzia che:
“….. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazionesostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (v. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta non applicabile nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 39 D. Lgs. n. 112/99, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7
Le spese di lite, trattandosi di una pronuncia in rito e in considerazione dei recenti arresti giurisprudenziali che si sono registrati in materia, vanno integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2759/2022 Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 20/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci